Ordinanza n. 3425 del 20 aprile 2005
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto
e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
(Ordinanza n. 3425).
(GU n. 96 del 27-4-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale per proseguire le attività
di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri
extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre
2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio
2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre
2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3417 del 24 marzo
2005;
Considerato che il rilevante e continuo afflusso di stranieri
in Italia ha comportato un notevole incremento delle istanze
di asilo, con la conseguente esigenza di adottare le misure
necessarie all'attivazione delle Commissioni previste
dalla citata legge n. 39/1990 e dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2004;
Considerato, altresì, che il recente sensibile
aumento degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane
determina la necessità di realizzare nuovi centri
di accoglienza degli immigrati, nonchè di porre
in essere ulteriori e più incisive misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e di rafforzamento del controllo
delle frontiere;
Ravvisata, quindi, la necessità di apportare alcune
modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze,
al fine di consentire il superamento della situazione
emergenziale in rassegna;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia
di protezione civile in relazione all'attività
contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori,
di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione
civile; Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire un rapido espletamento degli
adempimenti di spettanza della Commissione nazionale per
il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per
il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art.
32, comma 1, della legge n. 189/2002 ed all'art. 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2004, si applicano le disposizioni contenute nell'art.
2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3242/2002
e nell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002
citate in premessa.
Art. 2.
1. Al fine di consentire la costituzione, ai sensi dell'art.
14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, di un
Centro di permanenza temporanea ed assistenza nel territorio
del comune di Lampedusa, il capo del Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno è autorizzato a stipulare con il Ministero
della difesa - Direzione generale del lavoro e del demanio
un contratto concernente la permuta dell'area demaniale
sita nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita a
Centro di permanenza temporanea ed assistenza per immigrati,
con altra area demaniale, ubicata nel territorio del medesimo
comune e sede della caserma «L. Adorno», provvedendo
all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'adeguamento
dell'immobile ceduto in permuta alle esigenze del Ministero
della difesa, con oneri a carico del capitolo 7352 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse
finanziarie previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189,
sono destinate, altresì, nell'ambito dei rapporti
convenzionali instaurati con il Ministero della difesa,
alla realizzazione di interventi ed opere sugli immobili
di titolarità del medesimo Dicastero della difesa,
anche in deroga alle previsioni del pertinente citato
capitolo del bilancio.
2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti
al demanio militare, oggetto di permuta con il Ministero
della difesa, il Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato
ad avvalersi del concorso, ai sensi dell'art. 5, comma
1, del decreto legislativo n. 464/1997, delle strutture
tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene
alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione ed
al collaudo delle opere da realizzare.
Art. 3.
1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza
di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno
è autorizzato a procedere al rinnovo, alle medesime
condizioni contrattuali, dei contratti di fornitura lavoro
temporaneo di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3242/2002, e successive modifiche ed integrazioni,
nel limite massimo complessivo di 650 unità, da
ripartire nell'ambito del complesso delle esigenze del
Ministero dell'interno, con riferimento al quadro esigenziale
delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle
Questure.
2. Il Ministero dell'interno può, altresì,
autorizzare unità di personale in servizio, direttamente
coinvolto nelle attività connesse al superamento
dell'emergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa
vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite.
Il predetto personale, nel limite complessivo massimo
di 1620 unità, di cui 550 per le esigenze delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo e 1070 per
le esigenze delle Questure, è individuato con successivo
provvedimento del Ministro dell'interno.
3. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per
il superamento dell'emergenza in rassegna, il capo del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
per esigenze connesse all'attuazione degli accordi e delle
intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine
dell'immigrazione clandestina, è autorizzato a
stipulare contratti professionali con esperti estranei
all'amministrazione, nel limite massimo di sei unità
e con un compenso individuale non superiore ai ventimila
euro su base annua, per la programmazione, organizzazione
e gestione della formazione presso le strutture di polizia
libiche, nonchè di progettazione, realizzazione
e verifica tecnico-amministrativa e tecnologica dei programmi
antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere.
4. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative
di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè a quelli previsti
dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3361/2004 citata in premessa,
si provvede a carico dei capitoli 1247 e 1182 del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali e capitoli 2765,
7464, 2584, 2630 e 2612 del Dipartimento della pubblica
sicurezza dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2005, così come integrati
con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della
legge n. 189/2002, dall'art. 80, comma 8, della legge
n. 289/2002, e dall'art. 1, comma 544, della legge n.
311/2004, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
1. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
di protezione civile n. 3244/2002, e successive modifiche
ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «articoli
1-quater ed 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39; art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 2004, n. 303.».
2. Per gli interventi previsti all'art. 3 dell'ordinanza
di protezione civile n. 3326/2003, è autorizzata
la deroga alle procedure previste dall'art. 1-sexies della
legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche
ed integrazioni. La presente ordinanza sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi