Ric. n. 914/2005 Ord200500362
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio dellĠ 11 maggio 2005.
Visto il ricorso n. 914/2005 proposto da BOUCHRA FAISSAL, rappresentato e difeso dallĠavv.to V. Tallarico con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, San Polo, 2938;
CONTRO
lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento emesso dalla Questura di Venezia il 4 febbraio 2005, notificato il 16 febbraio 2005, di mancato rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore et a lavoro subordinato del sig. Bouchra Faissal;
visti gli atti tutti della causa;
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
udito (relatore il Consigliere Gabbricci), lĠavv.to Tallarico per la parte ricorrente;
considerato
che, presentandosi dĠincerta interpretazione le prescrizioni contenute nellĠart. 32 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va peraltro sottolineata la peculiare gravit del danno, derivante dallĠesecuzione del provvedimento impugnato, tale da giustificare lĠaccoglimento dellĠistanza incidentale proposta;
che lĠamministrazione resistente dovr pertanto disporre la conversione richiesta, condizionandone espressamente la vigenza allĠesito della controversia nel merito;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dallĠart. 21, comma VIII, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dallĠart. 3, I comma, della legge 21.7.2000 n. 205;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare secondo quanto precisato in motivazione.
La presente ordinanza sar eseguita dallĠAmministrazione ed despositata presso la Segreteria che provveder a darne comunicazione alle parti.
Venezia, li 11 maggio 2005
Il Presidente LĠEstensore
Il Segretario