(Sergio Briguglio, 12/5/2005)
ELEMENTI PRINCIPALI
DI UNA RIFORMA DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE
Nota: Di seguito sono riportati i principali
elementi di una proposta di riforma del Testo unico sull'immigrazione, frutto
di sette anni di osservazione dei problemi derivanti dall'applicazione delle
norme vigenti. Il testo della proposta puo' essere consultato all'indirizzo
Visto di ingresso
á
E'
esente da visto di ingresso lo straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal
regolamento di attuazione, ci avere diritto di soggiorno ai sensi della
normativa comunitaria o in quanto familiare di cittadino italiano.
á
E'
disciplinata dal regolamento di attuazione la presentazione di richiesta di
visto di ingresso per via telematica o postale.
á
Il
diniego di visto di ingresso e' sempre adottato con atto scritto e motivato,
accompagnato dall'indicazione delle modalita' di impugnazione e da una
traduzione in lingua comprensibile o, in mancanza, in una lingua tra le piu'
diffuse.
á
La
condizione di non ammissibilita' dello straniero non e' legata automaticamente
all'esistenza di condanne penali per determinati reati, ma a quella di provati
elementi che lo facciano ritenere socialmente pericoloso.
Permesso di soggiorno
á
Il
regolamento di attuazione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno all'atto
dei controlli di frontiera per soggiorni di durata non superiore a tre mesi e i
casi in cui la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso puo'
essere presentata per via telematica o postale.
á
Con
decreto del Ministro dell'interno puo' essere stabilito l'uso di rilievi
biometrici diversi da quelli fotodattiloscopici all'atto del rilascio del
permesso.
á
La
richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere
presentata prima della scadenza del permesso. Le richieste presentate nei
sessanta giorni successivi alla scadenza sono ricevibili, ma il titolare e'
sanzionato, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, con
un'ammenda. Se il ritardo e' dovuto a cause di forza maggiore, la richiesta e'
ricevibile anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni.
á
La
conversione del permesso puo' essere richiesta, comunque, in qualunque momento,
durante il periodo di validita' del permesso.
á
La
revoca del permesso non comporta automaticamente l'espulsione: in questo caso e
in quello in cui venga opposto un diniego al rilascio o al rinnovo del
permesso, il questore assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e
trenta giorni per lasciare l'Italia.
á
Nel
caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta di rinnovo o
di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto scaduto del quale
sia stata presentata domanda di rinnovo all'autorita' competente, il permesso
e' rinnovato o convertito, sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Se
lo straniero non esibisce entro i successivi sei mesi il passaporto in corso di
validita', il permesso e' revocato.
á
Il
regolamento di attuazione disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal
possesso del passaporto ai fini del rinnovo o della conversione del permesso di
soggiorno.
á
Il
rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso sono effettuati
immediatamente all'atto della richiesta corredata della documentazione
prescritta. In caso di successivo accertamento di insussistenza insanabile di
uno dei requisiti, il permesso e' revocato o, se e' stata prodotta
documentazione falsa o contraffatta, annullato.
á
Salvo
che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni, sono convertibili i
permessi rilasciati con durata non inferiore a un anno. Condizione per la
conversione e' il possesso dei requisiti previsti per l'ingresso per il nuovo
motivo di soggiorno.
á
Oltre
ai permessi per lavoro e per motivi familiari, sono utilizzabili per tutte le
attivita' consentite i permessi per asilo, per motivi umanitari, per
affidamento e per minore eta'.
á
Il
permesso per motivi di studio e formazione e' utilizzabile, nei limiti
stabiliti dal regolamento di attuazione, per lo svolgimento di qualunque
attivita' lavorativa.
Carta di soggiorno
á
Condizioni
per poter chiedere la carta di soggiorno sono
á
La
carta puo' essere richiesta, anche successivamente, per i familiari conviventi,
regolarmente soggiornanti, a carico dello straniero, a condizione che il
reddito sia sufficiente anche per il loro sostentamento. I minori affidati sono
equiparati, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, ai figli.
á
Perche'
una sentenza di condanna sia ostativa al rilascio della carta, deve trattarsi
di sentenza irrevocabile.
á
La
carta di soggiorno e' rilasciata, prescindendo dai requisiti relativi al
soggiorno pregresso, alla titolarita' di un determinato permesso e all'assenza
di condanne, al familiare di cittadino italiano o comunitario che abbia diritto
di soggiorno in Italia.
á
Il
titolare di carta di soggiorno puo' essere espulso solo per motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato.
Regolazione dei flussi
á
L'ingresso
di lavoratori stranieri puo' avvenire per motivi di lavoro (anche stagionale) o
inserimento nel mercato del lavoro.
á
L'ingresso
per lavoro e' autorizzato in presenza dei relativi requisiti e non e' soggetto
a limitazioni numeriche. L'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro puo'
essere soggetto a particolari limitazioni numeriche definite con il
decreto-flussi.
á
Ai
fini dell'emanazione del decreto-flussi ciascuna Regione puo' trasmettere al
Governo il bando relativo alla prestazione di garanzia per l'ingresso di
stranieri per inserimento nel mercato del lavoro, e/o l'indicazione del limite
al numero dei lavoratori stranieri che possono stabilirsi, per gli stessi
motivi, nel territorio di competenza, nell'anno di riferimento del decreto.
á
Il
decreto-flussi, sulla base delle indicazioni delle Regioni, puo' disporre, per
le sole Regioni che l'hanno richiesto e per il solo anno di riferimento, tale
limite. Il decreto puo' inoltre disporre limiti all'ingresso per inserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori provenienti da Paesi che non collaborano
al controllo dell'immigrazione illegale.
á
Il
decreto-flussi puo' esonerare dal rispetto dei limiti regionali quote
determinate di lavoratori di origine italiana o provenienti da Paesi con cui
siano stati stipulati accordi.
á
In
corrispondenza alle quote e ai limiti cosi' definiti, il decreto-flussi
definisce anche i criteri per la formazione delle graduatorie delle richieste
di visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro.
á
Sono
comunque esonerati dal rispetto del limite regionale i lavoratori che abbiano
seguito con successo corsi di formazione all'estero o abbiano ottenuto una
prestazione di garanzia bandita dalla stessa Regione.
Ingresso e soggiorno per lavoro
á
Gli
istituti del visto di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro autonomo
sono unificati. Cosi' pure quelli dei corrispondenti permessi di soggiorno.
á
Sono
soppressi l'istituto del contratto di soggiorno per lavoro e lo Sportello unico
per l'immigrazione.
á
Il
visto di ingresso per motivi di lavoro e' rilasciato, su richiesta, al
lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e
dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione,
á
Lo
straniero si considera economicamente capace se soddisfa una delle seguenti
condizioni:
á
Ai
fini dell'accertamento della condizione di capacita' economica, i contratti,
comunque denominati, di lavoro subordinato o parasubordinato si considerano
validi se preventivamente muniti del nulla osta della Direzione provinciale del
lavoro. La Direzione rilascia il nulla osta, su richiesta del datore di lavoro
o del committente, entro quindici giorni dalla richiesta, previa verifica della
conformita' alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro eventualmente applicabile.
á
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta del lavoratore
straniero, il datore di lavoro o committente italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere il nulla osta in relazione alla stipula
di contratti con una o piu' persone iscritte nelle liste allestite nell'ambito
di accordi bilaterali.
Il regolamento di attuazione definisce le modalita' per la comunicazione ai
lavoratori interessati dell'avvenuto rilascio del nulla osta.
á
Il
regolamento di attuazione puo' disciplinare particolari modalita' e termini per
il rilascio di nulla osta, visto di ingresso e permesso di soggiorno per lavoro
per determinate categorie di lavoratori stranieri. Facolta' e obblighi relativi
alla titolarita' del permesso di soggiorno sono comunque disciplinati in modo
non meno favorevole che nel caso ordinario.
á
La
durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' pari, entro il limite
di tre anni, a quella del periodo per il quale lo straniero ha dimostrato la
propria capacita' economica.
á
In
caso di cessazione (per qualunque motivo) o di conclusione del rapporto,
comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato, il titolare di
permesso di soggiorno per lavoro e' iscritto nell'elenco anagrafico dei
lavoratori in cerca di occupazione per tutta la durata residua del permesso. Se
il permesso scade prima che siano trascorsi sei mesi dall'iscrizione, si
procede al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in
scadenza sia un permesso per motivi di lavoro di durata non inferiore a un
anno.
á
All'infuori
del caso di cessazione o di conclusione del rapporto di lavoro, il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti
previsti per il rilascio del visto di ingresso. Ai fini del rinnovo del
permesso, si prescinde pero', per i contratti di lavoro, dall'acquisizione del
nulla osta della Direzione provinciale del lavoro.
á
Il
permesso puo' essere rinnovato anche in pendenza di una richiesta, presentata
dal lavoratore, per l'accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di
lavoro o per la reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero quando un grave e
comprovato motivo abbia impedito al lavoratore di intraprendere un nuovo
rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore abbia maturato, negli ultimi
dodici mesi, redditi da lavoro di importo non inferiore al livello minimo
previsto dalla legge per lŐesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
á
Oltre
a quanto previsto in generale sulla conversione dei permessi, il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro puo' essere convertito in un permesso per
inserimento nel mercato del lavoro, anche se e' statorilasciato con durata
inferiore a un anno.
á
E'
soggetto a sanzioni previste per il datore di lavoro che occupi alle proprie
dipendenze uno straniero non legittimato a svolgere attivita' lavorativa sono
estese a chiunque instauri, con uno straniero non legittimato a svolgere
attivita' lavorativa, rapporti, comunque denominati, di lavoro subordinato o
parasubordinato.
á
La
punibilita' del datore di lavoro o del committente, in relazione al rapporto di
lavoro con straniero non abilitato allo svolgimeno di attivita' lavorativa, e'
esclusa
á
E' soppressa la disposizione che prevede la revoca e la
conseguente espulsione dello straniero che sia condannato per reati concernenti
il diritto d'autore e la vendita di prodotti con marchio contraffatto.
Ingresso e soggiorno per lavoro
stagionale
á
Nei
casi in cui i contratti di lavoro prodotti a dimostrazione della condizione di
capacita' economica corrispondano a rapporti di lavoro a carattere stagionale,
di durata complessiva non superiore a nove mesi in un anno, ripetuti per piu'
annualita', al lavoratore e' rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale
per motivi di lavoro stagionale, con durata pari, per ogni annualita', a quella
del complesso dei rapporti di lavoro stagionale. Il
relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno.
á
Il lavoratore stagionale, nellŐanno successivo alla scadenza definitiva
del permesso per ragioni di lavoro stagionale, ha
diritto di precedenza rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ai fini
dell'utilizzo delle liste istituite nell'ambito di accordi bilaterali, a
condizione che abbia regolarmente lasciato l'Italia alla scadenza annuale del
permesso.
á
Il
lavoratore stagionale puo' convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in un permesso per lavoro, se in possesso dei requisiti, a
prescindere dalla durata annuale con cui il permesso per lavoro stagionale e'
stato rilasciato.
Ingresso e soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro
á
E'
consentito l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro allo straniero che
dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, la disponibilita'
di
á
Alla
dimostrazione della disponibilita' di mezzi e alloggio puo' concorrere la
garanzia prestata da terzi, privati, associazioni professionali o sindacali o
Regioni.
á
Il
visto e' rilasciato nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dal Governo
con il decreto-flussi. Ai fini dell'individuazione della regione di
destinazione rileva l'alloggio indicato dallo straniero. In mancanza
dell'indicazione dell'alloggio, lo straniero e' informato del fatto che non
potra' stabilire il proprio domicilio nel territorio delle regioni per le quali
valgono i limiti.
á
Allo
straniero che chiede il visto per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilevate le impronte digitali (o altri dati biometrici idonei ad identificarlo
univocamente).
á
Il
visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato con
durata pari a quella del periodo per cui il possesso dei requisiti e' stato
dimostrato, ma comunque non superiore a un anno. Il visto deve essere
utilizzato entro tre mesi dal rilascio.
á
Il
permesso di soggiorno e' rilasciato con la stessa durata del visto ed e'
rinnovabile alle stesse condizioni che ne consentono il rilascio.
á
Durante
il soggiorno, le variazioni di domicilio dello straniero sono consentite sempre
che rispettino i limiti regionali fissati col decreto-flussi. Lo straniero che
abbia fatto ingresso senza fornire indicazione dell'alloggio (ma solo
dimostrando di avere mezzi sufficienti per provvedervi) non puo', comunque,
stabilirsi nel territorio delle regioni per le quali sono stati fissati i
limiti.
á
Il
titolare del permesso ha facolta' di svolgere qualunque attivita' lavorativa.
á
Il
permesso puo' essere convertito, qualunque sia la durata con cui e' stato
rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro
stagionale, a condizione che il titolare dimostri di essere in possesso dei
requisiti previsti per l'ingresso per motivi di lavoro o, rispettivamente, di
lavoro stagionale.
Parita' tra lavoratore straniero regolarmente
soggiornante e lavoratore italiano
á
La
parita' tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e lavoratore
italiano comporta anche la possibilita', per lo straniero in possesso di un
permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di
accedere, alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque
tipo di lavoro, compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica
amministrazione, con esclusione delle attivitaŐ che comportino lŐesercizio di
pubblici poteri o che attengano alla tutela dellŐinteresse nazionale.
Professioni
á
L'iscrizione
in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni e' consentita allo
straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti, senza limiti
numerici.
á
Il
riconoscimento dei titoli professionali e' soggetto a limiti numerici.
Ingresso e soggiorno per motivi familiari
á
Ai
fini della richiesta di ricongiungimento familiare rileva la durata del
permesso di soggiorno al momento del rilascio o del rinnovo.
á
Il
ricongiungimento familiare puo' essere chiesto anche dallo straniero titolare
di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato con durata non
inferiore a un anno.
á
Il
familiare straniero di cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia
alle condizioni previste dalle disposizioni di recepimento della normativa
comunitaria.
á
Hanno
diritto di soggiorno, senza condizioni, salvo gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello stato, i seguenti familiari stranieri del cittadino italiano:
á
I
minori affidati sono equiparati, riguardo al diritto di soggiorno, ai figli.
á
Il
ricongiungimento puo' essere richiesto, dal cittadino straniero, anche per il
familiare entro il terzo grado, a carico, totalmente invalido e, senza altre
condizioni, per i genitori a carico.
á Ai fini della richiesta
di nulla osta, da presentare in questura, non e' richiesta la documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio o la minore
et, autenticata dall'autorita' consolare italiana.
á
La
rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la richiesta di visto di
ingresso per ricongiungimento o ingresso al seguito rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. Trascorsi trenta giorni senza che il visto sia stato rilasciato,
lo straniero ha diritto a fare ingresso in Italia in esenzione dal visto,
previa esibizione alla polizia di frontiera della copia della richiesta
contrassegnata dalla rappresentanza.
á
E'
rimosso il limite di due anni alla durata del permesso di soggiorno in caso di
ricongiungimento familiare.
á
La
conversione di altro permesso in corso di validita' in permesso per motivi
familiari e' sempre consentita se sono soddisfatti i requisiti per il
ricongiungimento. E' soppressa la disposizione che prevede, in caso di mancata
convivenza, la revoca del permesso per motivi familiari del coniuge straniero
che l'abbia ottenuto a seguito di conversione del permesso originario.
á
In
caso di ricongiungimento con straniero titolare di carta di soggiorno, al
familiare e' rilasciata una carta di soggiorno, sempre che l'interessato non
sia stato condannato per uno dei reati ostativi con sentenza irrevocabile.
á
Tra
i casi di estinzione del requisito per il possesso di permesso di soggiorno per
motivi familiari che giustificano la conversione del permesso in permesso ad
altro titolo, e' inclusa la revoca dell'adozione o dell'affidamento.
á
La
conversione in caso di estinzione del requisito per il possesso di permesso di
soggiorno per motivi familiari e' effettuata anche in deroga al requisito di
durata non inferiore a un anno del permesso d'origine. In mancanza dei
requisiti per altro permesso, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
umanitari di durata non inferiore a un anno ne', per lo straniero minore, al
periodo che manca al compimento della maggiore eta'.
á
Si
puo' ricorrere al tribunale in composizione monocratica, in materia di diritto
all'unita' familiare, anche contro l'inerzia della pubblica amministrazione.
Minori
á
E'
rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento al minore straniero
comunque affidato ai sensi dellŐarticolo 2 della legge 184/1983 che non possa
essere iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno dell'affidatario e al
quale non possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
o una carta di soggiorno. Il titolare di permesso di soggiorno per affidamento
e' equiparato, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite, al
titolare di permesso per motivi familiari.
á
Ingresso
e soggiorno del familiare di minore presente in Italia possono essere
autorizzati a tutela del superiore interesse del minore. Il provvedimento puo'
essere adottato anche dal Prefetto e puo' includere l'autorizzazione allo
svolgimento di attivita' lavorativa. L'autorita' che decide tiene conto anche
della durata del soggiorno in Italia del minore e dellŐintensita' dei suoi
legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e
con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato
o meno da cause di forza maggiore.
Minori non accompagnati
á
Si
considera non accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa
nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi
vigenti. Non si considera non accompagnato il minore che sia assistito dal
genitore, anche se questi si trova nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni su ingresso e soggiorno in Italia.
á
L'eventuale
accertamento dell'eta' del presunto minore straniero non accompagnato e'
disposto dal Tribunale per i minorenni.
á
Ricevuta
la segnalazione relativa alla presenza del minore non accompagnato, il giudice
tutelare provvede, entro trenta giorni, alla nomina di un tutore idoneo a
garantire che in tutti i procedimenti che riguardano il minore e, in
particolare, in quello relativo al rimpatrio assistito
á
Se
ne ricorrono le condizioni, il tutore chiede che sia disposto l'affidamento del
minore. Si prescinde, ai fini dell'affidamento, dal possesso di documenti di
identita' o di viaggio da parte del minore e dal fatto che sia intervenuta una
decisione del Comitato in relazione al rimpatrio assistito del minore.
L'affidamento non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito
ne' la sua esecuzione. In caso di cessazione delle condizioni di soggiorno
legale dell'affidatario straniero, il tutore del minore chiede, se necessario,
un nuovo affidamento.
á
Al
minore non accompagnato e a quello cui non possa comunque essere rilasciato
altro permesso di soggiorno, il questore rilascia, appena ricevutane
segnalazione, un permesso di soggiorno per minore eta', valido fino al
compimento della maggiore eta'. Si prescinde, ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno, dal possesso, da parte del minore, di un valido documento di
viaggio.
á
Il
titolare del permesso di soggiorno per minore eta' e' equiparato al titolare
del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e alle
attivita' consentite. Il possesso del permesso non preclude l'adozione del
provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione, e resta salvo il
diritto del titolare del permesso di seguire il genitore o l'affidatario
espulsi.
á
Il
procedimento relativo al rimpatrio assistito e' finalizzato al ricongiungimento
del minore non accompagnato con i familiari. L'affidamento del minore ad
autorita' del paese di provenienza o di residenza dei familiari puo' essere
disposto solo a questo fine, salvo che il Tribunale per i minorenni decida
diversamente, su richiesta del minore o del suo tutore.
á
Nei
casi in cui il rimpatrio assistito sia effettuato con il consenso del minore,
la sua esecuzione e' affidata ai servizi sociali dell'ente locale, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri
o di altri organismi specializzati nel trasferimento di persone bisognose di
tutela. Negli altri casi, le modalita' di esecuzione sono definite, sentito
l'interessato o il suo tutore, dal Tribunale per i minorenni.
á
Al
compimento della maggiore eta', il permesso per affidamento o per minore eta'
puo' essere convertito in altro permesso per il quale siano presenti i
requisiti, anche in deroga al requisito di durata del permesso da convertire, a
condizione, in caso di minore non accompagnato, che la maggiore eta' sia stata
raggiunta dopo un periodo di durata non inferiore a un anno dalla data di
segnalazione. La conversione del permesso di soggiorno puo' essere accordata a
condizioni piu' favorevoli, anche su decisione del Tribunale
per i minorenni, in considerazione del superiore interesse del minore.
Respingimento
á
Non
e' sanzionabile il vettore che abbia dato tempestiva informazione alla polizia
di frontiera in relazione alla presenza a bordo di stranieri privi dei
documenti richiesti per l'ingresso.
á
Salvo
che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e'
vietato il respingimento
á
Nei
casi in cui non si sia potuto procedere immediatamente al respingimento dello
straniero, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal
tribunale in composizione monocratica, con le modalita' previste per la
convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.
Espulsione
á
Salvo
che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e'
vietata l'espulsione
Il questore rilascia una
carta di soggiorno nel primo caso, un permesso per motivi umanitari nel secondo
e nel terzo (lo stesso permesso e' rilasciato alla madre inespellibile di
nascituro o di neonato).
á
Il
provvedimento di espulsione e' di natura discrezionale: il prefetto valuta se
adottarlo, alla luce della
condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari
autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il
rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso
in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a
quella del paese verso il quale dovrebbe essere espulso.
á
Nei
casi in cui il prefetto non adotti il provvedimento di espulsione, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti dal Testo unico o
dal regolamento di attuazione, o, quando questo non sia possibile, assegna allo
straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.
á
Lo
straniero che appartenga a una delle categorie per le quali puo' essere
disposta l'espulsione da parte del prefetto, puo' essere comunque sanzionato
anche con un'ammenda.
á
Se
lo straniero espellendo e' sottoposto a procedimento penale, non si applica il
silenzio-assenso in relazione al nulla osta all'espulsione da parte
dell'autorita' giudiziaria.
á
In
attesa del nulla osta all'espulsione, il questore puo' adottare, in luogo del
trattenimento in CPT, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La
violazione delle misure e' punita con la reclusione da uno a quattro anni.
á
L'espulsione
e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, quando
á
L'espulsione
e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera, quando
á
Competente
per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo e' il tribunale
in composizione monocratica.
á
In
caso di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo,
l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici
giorni.
á Competente per il
ricorso contro il povvedimento di espulsione e', anche in caso di espulsione
per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il tribunale in
composizione monocratica del luogo di residenza o, in
mancanza, di dimora dello straniero. Il ricorso puo' essere presentato anche
per il tramite del tribunale competente per la convalida del provvedimento di
accompagnamento coattivo.
á
Nei casi di espulsione eseguita con intimazione, se il ricorso e'
presentato prima che sia scaduto il termine per lasciare il territorio dello
Stato, l'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale competente sul
ricorso.
á Nei casi di
espulsione da eseguirsi con accompagnamento coattivo, se il ricorso e'
presentato prima che questo abbia avuto luogo, lo straniero puo' presentare
istanza di sospensione dell'espulsione al tribunale competente per il ricorso.
L'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale su tale istanza. Lo
straniero e' trattenuto nel CPT fino alla decisione sull'istanza o, in caso di
espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, fino alla
decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e' immediatamente
riattivato in caso di rinuncia alla richiesta di sospensione o al ricorso.
á Quando
l'espulsione e' sospesa (automaticamente o su istanza dello straniero), salvo
che si tratti di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato, il questore rilascia allo straniero un permesso per motivi di giustizia
valido fino alla decisione, del tribunale competente, sul ricorso. Il questore
puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della
sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi
derivanti dalle misure di sorveglianza, lo straniero e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo
provvedimento di espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo.
á
L'onorario
e le spese spettanti, per i provvedimenti di convalida e per i ricorsi,
all'avvocato dello straniero sono a carico dell'erario.
á
Il
divieto di reingresso vale per
Termini piu' brevi per
il divieto di reingresso possono essere fissati dall'autorita' che adotta il
provvedimento di espulsione o dal tribunale che decide sul ricorso.
á
Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la cancellazione
d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso, della segnalazione al
Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio degli
Stati membri dell'Accordo di Schengen.
á
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
CPT, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che ne sia stato
eseguito l'allontanamento, il questore puo' chiedere al tribunale
l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica
sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di
sorveglianza lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, e
lo straniero e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo;
si procede con rito direttissimo e arresto obbligatorio.
á
Il
trattenimento in CPT per lo straniero che abbia presentato istanza di
sospensione del provvedimento di espulsione in pendenza di ricorso non e'
assoggettato ai limiti temporali ordinari.
á
Lo
straniero che si allontani senza giustificato motivo dal CPT e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso, con provvedimento
immediatamente esecutivo.
á
In
nessun caso puo' essere disposto il trattenimento in CPT di un minore non
accompagnato.
á
Il
regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere adottate per
tutelare il diritto dello straniero trattenuto di
Il regolamento di
attuazione stabilisce le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo
della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono
chiedere di collaborare all'attuazione di tali misure, e prevede le modalita'
con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal
prefetto.
Protezione sociale
á
Il
permesso per motivi umanitari rilasciato nell'ambito di misure di protezione
sociale abilita allo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa.
á
Il
permesso e' convertibile a prescindere dalla durata con cui e' stato
rilasciato.
á
Analogo
permesso di soggiorno puo' essere rilasciato allo straniero che ha terminato
lŐespiazione di una pena detentiva (senza riguardo all'eta' in cui e' stato
commesso il reato), e che ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale o per il quale sussiste un serio motivo di carattere
umanitario o risultante da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano.
Stranieri e detenzione
á
Il
provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza e' subordinato, nei casi
in cui sia presente in Italia un figlio minore dello straniero ovvero un minore
di cui lo straniero sia affidatario, all'acquisizione del nulla osta del
Tribunale per i minorenni. Il Tribunale decide tenendo conto anche della durata
del soggiorno in Italia del minore e dellŐintensita' dei suoi legami, di natura
familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia,
nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da
cause di forza maggiore.
á
Ai
fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a titolo di misura
sostitutiva della pena, il giudice tiene conto - al pari del prefetto nel caso
ordinario - della
condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di
familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti
previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al
tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa'
italiana e a quella del paese di appartenenza. Se e' presente in Italia un
figlio minore o un minore affidato si procede come nel caso di espulsione quale
misura di sicurezza.
á
In
caso di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice fissa
la durata del divieto di reingresso, in misura comunque non superiore a dieci
anni.
á
Il
provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione puo'
essere adottato anche nel caso di straniero che non rientri nelle categorie per
le quali il prefetto procede, ordinariamente, all'espulsione. In tutti i casi,
comunque, il provvedimento e' adottato discrezionalmente dal magistrato di
sorveglianza, e solo su richiesta dello straniero detenuto.
á
Allo
straniero che stia espiando una pena detentiva e che sia privo di permesso di
soggiorno, o che, all'atto della scadenza del permesso di soggiorno di cui e'
titolare, non sia in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo, e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino alla
conclusione della pena. Il permesso e' convertibile solo in un permesso per
motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei casi di
applicazione delle misure di protezione sociale.
Diritto di difesa
á
Allo
straniero che rientri in Italia a tutela del diritto di difesa e' rilasciato un
permesso per motivi di giustizia, non convertibile. Lo straniero e' autorizzato
a svolgere attivita' lavorativa se e' privo di altri mezzi di sostentamento e
il suo soggiorno si protrae per oltre quindici giorni.
Assistenza sanitaria
á
L'obbligo
di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la parita' di diritti e doveri
con il cittadino italiano sono estesi
á
L'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale, con pagamento di un contributo
forfettario, puo' essere richiesta anche dallo straniero che sia in possesso di
permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro o che ne abbia
richiesto il rilascio o il rinnovo. Il contributo non copre l'assistenza per
eventuali familiari a carico.
á
A
tutti gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' garantita l'assistenza
riabilitativa e protesica a parita' con il cittadino italiano.
Assistenza sociale
á
L'equiparazione
ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e dei minori iscritti
nel loro titolo di soggiorno ai fini della fruizione delle provvidenze di
assistenza sociale e' estesa al caso in cui tali provvidenze costituiscano diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali.
Previdenza
á
In
presenza di un accordo che comporti, in caso di rimpatrio del lavoratore, il
trasferimento dei contributi allŐistituito o ente
assicuratore dello Stato di provenienza, e' fatta salva la possibilit
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
á
Delle disposizioni in materia di conservazione dei diritti
previdenziali in caso di rimpatrio il lavoratore e' informato, con apposita
comunicazione, al momento del rilascio del permesso di soggiorno che abiliti
allo svolgimento di attivita' lavorativa.
Accoglienza e alloggio
á
Il
sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei
centri di accoglienza di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, ferme
restando le norme sullŐallontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni.
á
Le
regioni concedono contributi per la ristrutturazione di alloggi nella loro
disponibilita' per almeno quindici anni, da destinare, per un numero
determinato di anni, ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o
di permesso di soggiorno per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro,
per studio, per motivi familiari, per asilo o per motivi umanitari.
á L'accesso agli alloggi
di edilizia popolare a parita' con il cittadino italiano e' esteso agli
stranieri iscritti nellŐelenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione e a quelli che esercitino una regolare
attivita' lavorativa, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.
Studenti universitari
á
E'
possibile derogare alle condizioni ordinariamente per il rinnovo del permesso
di soggiorno dello studente universitario straniero, se cosi' delibera
l'autorita' accademica preposta all'organizzazione del corso di studio.
á
L'accesso
ai corsi universitari e alle scuole di
specializzazione delle universitaŐ, a parit di
condizioni con gli studenti italiani e' consentito anche agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Trasparenza
á
E'
istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il
difensore civico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il
ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento delle pubbliche
amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, e rimane in
carica tre anni.
á
LŐufficio
del difensore civico provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche mediante
Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri
e delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di tali disposizioni, e
predispone modalita' di comunicazione, anche telematica, da parte degli
interessati, di eventuali abusi, carenze o disfunzioni.