REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 1104/2003
Registro
Generale: 750/2003
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons.
ALBERTO PASI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 9 Legge 205/2000
nella Camera di Consiglio del 24 Luglio 2003
sul ricorso 750/2003 proposto da:
CELAJ KRESHNIK
rappresentato e difeso da:
VALGIMIGLI AVV. LORENZO
CAPPELLO AVV. CARMELA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RUBBIANI 3
presso
CAPPELLO AVV. CARMELA
MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto Cat. A.12/03/Imm datato 9.05.2003 con cui il Questore della Provincia di Bologna ha respinto lĠistanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTURA DI BOLOGNA
Designato relatore il Cons. ALBERTO PASI;
Uditi altres per le parti gli Avv.ti C. Cappello e A. Gentile dellĠAvvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Il ricorso manifestamente fondato e quindi suscettibile di agevole definizione, secondo il rito abbreviato di cui allĠart. 9 della legge n. 205/00.
Il sig. Celaj Kreshnik, cittadino albanese nato il 28 marzo 1985, sottoposto alla tutela del fratello maggiore e titolare di permesso di soggiorno per minore et valido fino al 12 maggio 2003, divenuto maggiorenne, ne ha chiesto la conversione in permesso per motivi di studio, negata dalla Questura di Bologna (cfr. decreto 9 maggio 2003 cat. 12/3, atto impugnato) per mancanza dei requisiti, individuati dallĠart. 32 del D.Lvo n. 286/98 nellĠaffidamento e in un periodo minimo di permanenza in Italia, con partecipazione biennale a un progetto di integrazione sociale.
Il Collegio deve rilevare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza (23 maggio 2003, n. 198/2003) interpretativa di rigetto della sollevata questione di legittimit del citato art. 32, la disposizione si riferisce anche ai minori sottoposti a tutela (e non soltanto ai rapporti di affidamento in senso stretto), e lĠammissione biennale a un progetto di integrazione sociale (a condizione che il minore si trovi in Italia da almeno tre anni) costituisce un requisito alternativo e non cumulativo, rispetto al rapporto di affidamento o tutela, il quale ultimo, pertanto, giustifica anche da solo il rinnovo del permesso.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in entrambi i motivi dedotti, annullandosi per lĠeffetto lĠimpugnato diniego.
Spese compensate per motivi di equit, correlati alla novit della questione ed alla peculiarit del rito.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla lĠatto impugnato, salva la sua rinnovazione nellĠosservanza dei principi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Bologna in Camera di Consiglio il 24 luglio 2003.
f.to Bartolomeo Perricone Presidente
f.to Alberto Pasi Cons. rel.est.
Depositata in Segreteria in data 20 AGO 2003
Bologna, l 20 AGO 2003
Il Segretario
f.to Livia Monari
mrm/cop/
N.R.G. 750/2003