REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze:/ 544/04
Registro
Generale: 184/2003
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ALBERTO PASI Cons. , relatore
CARLO TESTORI Cons.
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 09 Ottobre 2003
Visto il ricorso 184/2003 proposto da:
KUCI ERVIN
rappresentato e difeso da:
MARCUZ AVV. MARIO
con domicilio eletto
in BOLOGNA
VIA DEI MILLE N.24
presso
MARCUZ AVV. MARIO
contro QUESTURA DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede |
per l'annullamento
del decreto di rifiuto di accogliere l'istanza
formulata da Kuci Ervin intesa a ottenere il permesso di soggiorno per motivi
di studio o di lavoro notificato in data 20.01.2003.
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTURA DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e altres per le
parti gli avv.ti M. Marcuz e S. Bassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, ancora minorenne, entrava
clandestinamente in Italia nel settembre 2001 e, con provvedimento 17 febbraio
2002, il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna Sezione distaccata di
Imola lo affidava alle cure del Presidente del Consorzio Servizi sociali di
Imola; a sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava un permesso di
soggiorno per minore et, con scadenza al 11 novembre 2002.
In vista di tale scadenza, il ricorrente
presentava domanda di rinnovo del permesso (per motivi di studio o lavoro), ma
con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava l'istanza,
motivando con l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 32 T.U. n.
286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (ammissione per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale; presenza sul
territorio dello Stato da non meno di tre anni).
Impugnando tale diniego, il ricorrente deduce
che le nuove disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter del citato art. 32 non si applichino (retroattivamente) ai minori
stranieri, gi presenti in Italia al momento della modifica introdotta dalla
legge n. 189/2002, come peraltro gi ritenuto dal Comitato per i minori
stranieri, nella propria circolare del 14.10.2002.
2. Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata.
3. Nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2003, con ordinanza
n. 180, questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato, manifestando
"forti dubbi sulla applicabilit dei requisiti introdotti dal comma 1
bis dell'art. 32 del D.L.vo n. 286/98, aggiunto con L. 30 luglio 2002 n. 189,
ai minori che abbiano fatto ingresso in Italia nel corso dell'ultimo triennio
precedente l'entrata in vigore della stessa".
4. Indi, la causa stata chiamata per la decisione
all'odierna pubblica udienza.
5.1. Ci premesso, il Collegio ritiene, sulla scorta delle
considerazioni di cui in prosieguo, che la motivazione del diniego controverso
sia erronea e si esponga alle censure svolte nel ricorso all'esame.
5.2. In primo luogo, occorre rifarsi alla sentenza 23/5
5/6/2003, n. 198, con cui la Corte Costituzionale ha deciso la questione di
costituzionalit del menzionato art. 32 (vecchio testo), sollevata da questa
Sezione con ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilit
del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli
affidati ex lege 184/1983.
Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte
prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di
rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32
dall'art. 25 legge n. 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di
cui ai commi 1 bis e 1 ter cos introdotti (per l'appunto, quelle
relative all'ammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di
integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un
triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.
Due elementi, uno formale e l'altro
sostanziale, inducono a tale conclusione:
sul piano
testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che il
permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche
"ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato", laddove l'avverbio anche sta
inequivocabilmente ad evidenziare l'anzidetto carattere alternativo della nuova
fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;
sotto il profilo
sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che "sarebbe del tutto
irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di
soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore
del minore straniero sottoposto a tutela", prefigurando cos la tutela e la
partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali
autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima
indipendentemente dall'altra la concessione del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore et.
In definitiva, alla luce della sentenza n.
198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il
permesso di soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori
stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o l'altra delle seguenti
situazioni:
1)
nei cui
confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1
e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1),
2)
che siano stati
sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza
interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);
3)
qualora, se non
accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e
siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi
1 bis e 1 ter).
5.3. In secondo luogo va considerato che, prima
dell'emanazione del decreto de quo, era, altres, intervenuta, con espresso riferimento all'art. 25 della
legge n. 189/2002, una autorevole "indicazione interpretativa",
proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art.
33 del T.U. n. 286/1998 come istituzionalmente competente in materia), il quale
indirizzando la propria circolare 14.10.2002 (prodotta in giudizio dal
ricorrente) a "tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia
dei minori stranieri non accompagnati" aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei
minori che abbiano fatto ingresso in Italia "ad un'et tale da non
consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il
rilascio, al raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per
studio o lavoro", con la
conseguenza che "dunque, l'ambito di applicazione della attuale
normativa integrata limitato a minori stranieri che presentano requisiti di
et e di durata del progetto cos come previsti dalla stessa".
5.4. Infine, con messaggio telegrafico 9.9.2003, il
Ministero dell'Interno ha espressamente rappresentato che "posto il
principio di non retroattivit della legge, le nuove norme dispongono solo per
gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi dei permessi di
soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002".
5.5. Venendo al caso di specie, risulta agli atti del
giudizio che il ricorrente:
nato (in
Albania) il 12 novembre 1984;
entrato
clandestinamente in Italia nel settembre 2001 (cfr. decreto impugnato);
stato
destinatario di un provvedimento del Giudice tutelare in data 7 febbraio 2002.
Pertanto, sotto ognuno dei profili di diritto
sopra enunciati sub 5.2., 5.3. e 5.4., non sussisteva, nei suoi riguardi, la
causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della
maggiore et indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione
biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un
triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono
il gravame, l'anzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.
Restano assorbite le censure non esaminate.
In considerazione, tuttavia, della natura
interpretativa della controversia e della circostanza che lumi significativi ai
fini della sua soluzione sono intervenuti successivamente all'adozione del
provvedimento impugnato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per
lEmilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione I^, pronunziando in via definitiva
sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato
provvedimento in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallAutorit amministrativa.
Cos deciso in Bologna, nella Camera di
Consiglio del 9.10.2003.
Presidente F .to Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi
Depositata in
Segreteria in data 19/04/2004
Bologna, l
19/04/2004
Il Segretario
F.to
Silvia Lazzarini
cop/