REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 3492/04
Registro
Generale: 911/2004
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
GIANCARLO MOZZARELLI Cons.
ALBERTO PASI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 9 legge 205/2000
nella
Camera di Consiglio del 08 Luglio
2004
Visto il ricorso 911/2004 proposto da:
PASHAJ FETI
rappresentato e difeso da:
DESI AVV. BRUNO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S.GERVASIO N.6
presso
DESI AVV. BRUNO
contro QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede MINISTERO DELL'INTERNO |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emesso dal Questore di Bologna in data 13.4.204 Cat.A.12/04/Imm., notificato in data 27.4.2004;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons.
ALBERTO PASI e uditi altres per le parti gli avv.ti P. Benfenati
in sostituzione dellavv. D. Bruno e A. Cecchieri;
Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e
diritto:
Il ricorrente, cittadino straniero, ancora minorenne
entrava irregolarmente in Italia e il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna
ne apriva ed affidava la tutela.
A sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava un
permesso di soggiorno per minore et.
In vista della scadenza, il ricorrente presentava
domanda di rinnovo del permesso (per motivi di studio o lavoro), ma con il
provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava listanza, motivando
con linsussistenza dei requisiti previsti dallart. 32 T.U. n. 286/1998, come
modificato dalla legge n. 189/2002 (ammissione per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale; presenza sul territorio dello
Stato da non meno di tre anni).
Il ricorso fondato e pu essere definito, come
preannunciato alle parti, con sentenza succintamente motivata ex art. 9 L.
205/00.
In proposito va innanzitutto rilevato come la
motivazione del diniego controverso sia erronea e si esponga alle censure
svolte nel ricorso allesame (cfr. TAR Emilia-Romagna, sez. I, 2143/03,
2334/03, 807/04).
In primo luogo, occorre rifarsi alla sentenza 23/5
5-6/2003, n. 198, con cui la Corte Costituzionale ha deciso la questione di
costituzionalit del menzionato art. 32 (vecchio testo), sollevata da questa
Sezione con ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilit
del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli
affidati ex lege 184/1983.
Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte prende
in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di
rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32
dallart. 25 legge n. 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di
cui ai commi 1 bis e 1 ter cos introdotti (per lappunto, quelle
relative allammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di
integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un
triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.
Due elementi, uno formale e laltro sostanziale,
inducono a tale conclusione:
- sul piano testuale, la Corte
afferma come le nuove disposizioni prevedano che il permesso di soggiorno
possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato, laddove
lavverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare lanzidetto
carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi
alle precedenti;
- sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela, prefigurando cos la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima indipendentemente dallaltra la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.
In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003
della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore et il permesso di
soggiorno per studio o lavoro pu essere rilasciato ai minori stranieri,
divenuti maggiorenni, che versino in una o laltra delle seguenti situazioni:
a) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1);
b) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi
del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003
della Corte Costituzionale);
c) qualora, se non accompagnati, si
trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).
In secondo luogo va considerato che, prima
dellemanazione del decreto de quo, era, altres, intervenuta, con espresso riferimento all'articolo 25
della legge n. 189/2002, una autorevole "indicazione interpretativa",
proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art.
33 del T.U. n. 286/1998 come istituzionalmente competente in materia), il quale
indirizzando la propria circolare 14.10.2002 (prodotta in giudizio dal
ricorrente) a "tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia
dei minori stranieri non accompagnati" aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei
minori che abbiano fatto ingresso in Italia "ad un'et tale da non
consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il
rilascio, al raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per
studio o lavoro", con la
conseguenza che "dunque, l'ambito di applicazione della attuale
normativa integrata limitato a minori stranieri che presentano requisiti di
et e di durata del progetto cos come previsti dalla stessa".
Alla stregua delle suesposte considerazioni deve
pertanto escludersi che nel caso di specie sussistesse, nei riguardi del
ricorrente, minore per il quale il Giudice Tutelare ha aperto ed affidato la
tutela, la causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore et indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione
biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un
triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono
il gravame, l'anzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare le
spese di lite tra le parti, con riguardo alla natura della controversia ed alla
peculiarit del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per lEmilia-Romagna, sede
di Bologna, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,
lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Bologna, in Camera di Consiglio l'8
luglio 2004
Presidente F .to Bartolomeo Perricone
Cons.rel. est. F.to Alberto Pasi
Depositata in
Segreteria in data 27/09/2004
Bologna, l
27/09/2004
Il Segretario
F.to
Silvia Lazzarini
cop/