Ric. N 8/2005. R.G.R. Sent.
n.226/2005 Reg. Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia costituito da:
Vincenzo Borea
Presidente
Enzo Di Sciascio -
Consigliere
Oria Settesoldi
- Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8/2005 di Tila Franc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Panizzi e
Sergio Trauner, con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste;
CONTRO
Il Ministero dellInterno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavvocatura distrettuale
dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;
PER
lannullamento del provvedimento del Questore della
Provincia di Pordenone del 14.12.2004 che respinge la richiesta del ricorrente
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Visto
il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
Visto
latto di costituzione in giudizio dellAmministrazione;
Viste
le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi, nella camera di consiglio del
24 febbraio 2005 -
relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha richiesto alla Questura di Pordenone la
conversione del permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno
per lavoro, ritenendo di trovarsi nella condizione di cui allart. 32 d.lgs
286/1998 in quanto affidato dai genitori ad un cugino paterno residente in
Italia.
Il rigetto, motivato con la mancata produzione di
documentazione concernente laffidamento del ricorrente allorquando era
minore, ai sensi dellart. 31 d.lgs 286/98 e la mancata ammissione per un
periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale ex art.
32 c. 1 bis d.lgs 286/1998, viene impugnato per violazione di legge ed eccesso
di potere nellassunto che il ricorrente, affidato a parente entro il quarto
grado, ai sensi della legge 184/1983 non sarebbe stato considerabile come
minore non accompagnato e non era quindi assoggettabile alle limitazioni di cui
allart. 32 c. 1 bis d.lgs 286/98 n abbisognava di particolare documentazione
concernente laffido.
DIRITTO
Il ricorso fondato.
Ai sensi dellart. 29. 2^ c. del D.lgs 25/7/1998 n. 286 i
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Laffidamento a parente entro il quarto grado, ai sensi
dellart. 9, 4^ c. della l. 184 /1983, concretizza un ipotesi di affidamento
parentale libero, che operante ipso facto ed legalmente valido senza
necessit dellintervento di alcun organo giudiziario o amministrativo.
Nel caso di specie provato che il ricorrente era stato
formalmente affidato dai genitori ad un cugino e cio a un parente di quarto
grado.
Di conseguenza gli sarebbe
spettata, ai sensi dellart. 29, 1^ c. lett. c) del D.lgs 25/7/1998 n. 286, la
conversione delloriginario permesso di soggiorno per minore et in permesso di
soggiorno per motivi familiari, conversione che aveva titolo a richiedere entro
un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originario. Entro tale termine, in data 3 giugno
2004, egli, per il tramite del proprio legale, ha inviato allUfficio immigrazione
della Questura di Pordenone una istanza in cui venivano riepilogati i fatti e,
sostanzialmente chiesta la conversione del permesso di soggiorno secondo le
disposizioni dellart. 32 del D.lgs 25/7/1998 n. 286. La Questura, a questo punto, non poteva ignorare che, nella
particolare situazione del ricorrente, la richiesta applicazione dellart. 32
del D.lgs 25/7/1998 n. 286 richiedeva,come passaggio intermedio, la conversione
del permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno per motivi familiari
ai sensi dellart. 29 succitato con la conseguente applicazione dellart. 31,
2^ comma del D.lgs 25/7/1998 n. 286e, per finire, il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dellart. 32, 1^ comma del D.lgs
25/7/1998 n. 286.
Ci premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada
trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato
disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l.
205/2000, per la manifesta fondatezza.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per leffetto annulla
latto impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos
deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2005.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 12 aprile 2005
f.to Segretario Generale.