N. 452 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1156 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2005.
Visto il ricorso n. 1156/01 proposto da FERRUNAJ EDUART, rappresentato e difeso dallĠavv. Simonetta Furlan ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, via Lambruschini, 38;
c o n t r o
- la QUESTURA DI FIRENZE, in persona del Questore in carica, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per lĠannullamento
del decreto prot.n.835/2001 del 6 marzo 2001, con cui il Questore di Firenze ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno.
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto lĠ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 2 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altres, per le parti lĠavv. S.Furlan e lĠavv.dello Stato U.Casali;
Avvisate le stesse parti ai sensi dellĠart.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per lĠadozione di una decisione in forma semplificata;
Il ricorso ha ad oggetto il rifiuto di conversione di un permesso di soggiorno per minore et in data 6 marzo 2001, opposto dall'Amministrazione sul rilievo che l'art. 32 d. lgs n. 286 del 1998 fa riferimento soltanto ai minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e non anche all'ipotesi di nomina di un tutore.
Con provvedimento del 23 gennaio 2002, oggetto di separato ricorso n. 526/02, il Questore di Firenze ha revocato il decreto impugnato e ha nuovamente provveduto.
Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.
Cos deciso in Firenze il 2 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giacinta Del Guzzo Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2005
Firenze, l 7 FEBBRAIO 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
m.p.
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Ric. n. 1156/01