Il Tirreno, 30 maggio 2005
PRATO. Per i lavoratori stranieri la fine di un incubo nel quale avevano
temuto di perdere tutto: il lavoro, la casa, il permesso di soggiorno. Il
sottosegretario al lavoro Grazia Sestini ha chiarito il ?giallo? dei contratti
di soggiorno. Per i lavoratori stranieri gi in possesso del permesso di
soggiorno sufficiente una dichiarazione di sussistenza dell?alloggio rispondente
ai requisiti di legge da parte del datore di lavoro per il rinnovo del contratto,
mentre la garanzia non solo dell?esistenza ma anche dell?abitabilit e dell?idoneit
igienico sanitaria richiesta solo per i nuovi ingressi.
La risposta del governo arrivata a seguito di un?interrogazione urgente
presentata dall?onorevole Ds Andrea Lulli. L?interrogazione stata discussa
nella seduta di gioved con la presentazione di Alfiero Grandi, responsabile
Ds per il lavoro. La risposta invece arrivata da Grazia Sestini, sottosegretario
del Ministero del Lavoro, che ha chiarito il punto oscuro degli articoli
relativi al contratto di soggiorno.
Il sottosegretario ha specificato che nella modulistica ufficiale, attualmente
in corso di predisposizione e che dovr essere approvata con decreto interministeriale
per essere adottata dagli sportelli unici dell?immigrazione, nell?ipotesi
in cui la richiesta di assunzione non riguardi i primi ingressi dall?estero
dei lavoratori stranieri, bens si riferisca a lavoratori stranieri gi in
possesso di permesso di soggiorno in corso di validit, con i quali deve
essere stipulato un nuovo contratto di soggiorno (per variazioni del rapporto
di lavoro o rinnovo del contratto di lavoro), debba ritenersi sufficiente
una dichiarazione da parte del datore di lavoro di sussistenza della sistemazione
alloggiativa, rispondente ai requisiti di legge, con indicazione della sua
esatta ubicazione, fermo restando l?obbligo in capo al datore di lavoro di
garantire l?alloggio ove non esistente. L?impegno del datore di lavoro relativo
alla sistemazione alloggiativa del lavoratore si configura come una garanzia
sussidiaria, che soddisfatta con la dimostrazione dell?esistenza di un
alloggio idoneo. L?impegno del datore di lavoro si sostanzia di un contenuto
obbligatorio solo nell?ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga
di un alloggio. In tale caso, grava sul datore di lavoro l?obbligo di individuare
una sistemazione alloggiativa idonea, con facolt di rivalersi delle spese
eventualmente sostenute, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma
pari ad un terzo del suo importo netto. Non si fa luogo alla decurtazione
solo con riferimento a quei rapporti di lavoro per i quali il corrispondente
contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico,
presupponendo che il lavoratore fruisca di un alloggio messo a disposizione
dal datore stesso.
Possono quindi stare pi tranquilli sia i lavoratori stranieri, che temevano
lo spettro del licenziamento e del mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
sia i datori di lavoro, che nutrivano molte perplessit sull?obbligo di garantire
un?abitazione che non hanno titolo per controllare: E? la liberazione da
un incubo - dice l?assessore Frattani - La pressione che abbiamo fatto sul
Governo ha portato al chiarimento definitivo della questione, che va nel
senso che noi avevamo indicato, cio la sostituzione della garanzia con la
dichiarazione di sussistenza. Ringrazio l?onorevole Lulli per aver portato
in Parlamento le istanze che ha raccolto nell?assemblea con i migranti e
tutti coloro che si sono mobilitati con noi.
In Parlamento stato precisato inoltre che per quanto concerne l?impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rientro del dipendente
straniero nel paese di provenienza, dovuto se si riferisce ad un impegno
nei confronti dello Stato quando ricorre un rimpatrio definitivo per espulsione.