AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo
sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilit e ad un
avviso relativo al Copyright.
CONCLUSIONI
DELLAVVOCATO GENERALE
JULIANE
KOKOTT
dell8
settembre 2005 1(1)
Causa
C-540/03
Parlamento
europeo
contro
Consiglio
dellUnione europea
con
gli interventi della
Repubblica
federale di Germania
e
della
Commissione
delle Comunit europee
Ricongiungimento
familiare Ricevibilit di unimpugnazione parziale Minori Periodo di attesa
I Introduzione
1. Con
il presente ricorso il Parlamento europeo contesta lart. 4, n. 1,
ultimo comma, e n. 6, e lart. 8 della direttiva del Consiglio 22
settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare (2) (in prosieguo: la direttiva). A dispetto del titolo,
questa direttiva non disciplina il ricongiungimento familiare in maniera
generale ma solo i diritti delle famiglie delle quali non faccia parte un
cittadino dellUnione europea.
2. Secondo
la direttiva, un cittadino di un paese terzo che risieda legalmente nel
territorio della Comunit ha, in linea di principio, il diritto che lo Stato di
accoglienza autorizzi i suoi figli a raggiungerlo nellambito del
ricongiungimento familiare. Le norme contestate offrono, tuttavia, agli Stati
membri la possibilit di limitare, in presenza di determinate condizioni, il
ricongiungimento familiare dei minori che abbiano superato il dodicesimo od il
quindicesimo anno di et e di stabilire determinati periodi di attesa. Il
Parlamento ritiene che queste norme siano incompatibili con il diritto
fondamentale alla protezione della famiglia e con il principio della parit di
trattamento.
3. Sebbene
il Parlamento non attribuisca manifestamente molta importanza al contributo
degli avvocati generali (3), le nuove questioni giuridiche sollevate con
il presente ricorso impongono la presentazione di conclusioni. Tali questioni
riguardano, in particolare, la ricevibilit del ricorso e lapplicazione dei
diritti fondamentali delluomo ivi menzionati.
II Quadro
normativo
A Diritto
comunitario
4. Il
Consiglio ha fondato la direttiva sullart. 63, primo comma, n. 3,
del Trattato, secondo il quale il Consiglio delibera allunanimit le misure in
materia di politica dellimmigrazione nei settori:
a) condizioni
di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli
Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi
quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) ().
5. Occorre
altres menzionare lart. 63, secondo comma, del Trattato, il quale
recita:
Le
misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno
Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni
nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi
internazionali.
6. Il
secondo considerando della direttiva sottolinea espressamente lobbligo di
protezione della famiglia, quale risulta dagli accordi internazionali ed in
particolare dai diritti fondamentali:
Le
misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in
conformit con lobbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita
familiare che consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti
in particolare nellarticolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e dalla Carta dei diritti
fondamentali dellUnione europea.
7. Va
qui ricordato come lart. 7 della Carta dei diritti fondamentali
(art. II-67 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per
lEuropa), concernente il rispetto della vita privata e della vita familiare,
preveda che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
8. Il
quinto considerando statuisce quanto segue:
Gli
Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare
discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali,
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale,
censo, nascita, disabilit, et o tendenze sessuali.
9. Ci
facendo, il legislatore comunitario richiama gli specifici divieti di
discriminazione contenuti nellart. 21 della Carta dei diritti
fondamentali (art. II-81 del progetto di Trattato che adotta una
Costituzione per lEuropa).
10. Secondo
quanto previsto dal suo art. 3, n. 4, lett. b, la direttiva fa
salve le disposizioni pi favorevoli contenute nella Carta sociale europea del
18 ottobre 1961 (4), nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio
1996 (5) e nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore
migrante del 24 novembre 1977 (6).
11. Lart. 4,
n. 1, della direttiva prevede sostanzialmente che gli Stati membri
autorizzino lingresso ed il soggiorno dei coniugi e dei figli minori. Lultimo
comma concede, tuttavia, agli Stati membri la possibilit di imporre condizioni
aggiuntive per il ricongiungimento dei figli che abbiano superato i dodici
anni:
In
deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i dodici
anni e giunga in uno Stato membro indipendentemente dal resto della sua
famiglia, questultimo, prima di autorizzarne lingresso ed il soggiorno ai
sensi della presente direttiva, pu esaminare se siano soddisfatte le
condizioni per la sua integrazione richieste dalla sua legislazione in vigore
al momento dellattuazione della presente direttiva.
12. Il
relativo considerando della direttiva, il dodicesimo, recita come segue:
La
possibilit di limitare il diritto al ricongiungimento familiare dei minori che
abbiano superato i dodici anni e che non risiedono in via principale con il
soggiornante intende tener conto della capacit di integrazione dei minori nei
primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola listruzione e
le competenze linguistiche necessarie.
13. Ai
sensi dellart. 4, n. 6, della direttiva, il diritto al
ricongiungimento familiare dei figli minori non trova applicazione, qualora la
relativa domanda venga presentata dopo che questi abbiano superato il
quindicesimo anno det:
In
deroga alla disposizione precedente gli Stati membri possono richiedere che le
domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori debbano
essere presentate prima del compimento del quindicesimo anno det, secondo
quanto previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dellattuazione
della presente direttiva. Ove dette richieste vengano presentate oltre il
quindicesimo anno det, gli Stati membri che decidono di applicare la presente
deroga autorizzano lingresso ed il soggiorno di siffatti figli per motivi
diversi dal ricongiungimento familiare.
14. Lart. 8
della direttiva consente di fissare periodi di attesa:
Gli
Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere
dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un
periodo non superiore a due anni.
In
deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento
familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento delladozione
della presente direttiva tenga conto della sua capacit daccoglienza, questo
Stato membro pu prevedere un periodo di attesa non superiore a tre anni tra la
presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di
soggiorno ai familiari.
15. La
direttiva contiene diverse disposizioni sulla valutazione delle circostanze nel
singolo caso.
16. Ai
sensi dellart. 5, n. 5, della direttiva, linteresse dei minori deve
essere tenuto in considerazione:
Nellesame
della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione linteresse
superiore dei minori.
Nella
proposta della Commissione (7) questa disposizione conteneva un espresso
riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo (8).
17. Lart. 17
riguarda tutti i soggetti potenzialmente interessati:
In
caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di
soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del
soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta
considerazione la natura e la solidit dei vincoli familiari della persona e la
durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonch lesistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo paese dorigine.
B Diritto
internazionale
1. Trattati
europei
18. La
protezione della vita familiare ai sensi della tutela dei diritti delluomo
trova il suo fondamento soprattutto nellart. 8 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali,
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU):
1 Ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza.
2
Non pu esservi ingerenza di una autorit
pubblica nellesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una societ democratica,
necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il
benessere economico del paese, per la difesa dellordine e per la prevenzione
dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione
dei diritti e delle libert altrui.
19. Il
divieto di discriminazione contenuto nellart. 14 della CEDU:
Il
godimento dei diritti e delle libert riconosciuti nella presente Convenzione
deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni
politiche o di altro genere, lorigine nazionale o sociale, lappartenenza a
una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
20. Alcune
disposizioni sul ricongiungimento familiare sono contenute anche nella Carta
sociale europea (9). Ai sensi della parte prima, n. 19, i lavoratori
migranti, cittadini di uno Stato contraente, e le loro famiglie hanno diritto
alla protezione ed allassistenza sul territorio di tutti gli Stati contraenti.
Lart. 19 concretizza come segue tale principio in relazione al
ricongiungimento familiare,:
Per
assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle
loro famiglie alla protezione ed allassistenza sul territorio di ogni altra
Parte le Parti simpegnano:
1.
5. ()
6. ad
agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore
migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;
7.
10. () (10)
21. Nellannesso,
che ai sensi dellart. 38 costituisce parte integrante della Carta, viene
stabilito che, ai fini dellapplicazione della summenzionata disposizione, con
lespressione famiglia di lavoratore migrante devono essere intesi almeno il
coniuge del lavoratore ed i suoi figli minori di 21 anni e che sono a carico
del lavoratore. Nella Carta sociale riveduta del 3 maggio 1996 (11), il
testo dellart. 19, n. 6, rimasto invariato, mentre lannesso
stato modificato in maniera tale da considerare come famiglia del lavoratore
migrante, ai fini dellapplicazione della citata norma, almeno il coniuge del
lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono
considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato daccoglienza e
che sono a carico del lavoratore.
22. Il
Consiglio dEuropa ha aperto alla firma anche la Convenzione europea sullo status
dei lavoratori migranti (12). Il ricongiungimento familiare
regolamentato dallart. 12, n. 1, che recita:
Il
coniuge del lavoratore migrante che ha unoccupazione regolare sul territorio
di una Parte contraente ed i suoi figli non sposati, fintantoch sono
considerati minorenni dalla legislazione pertinente del paese daccoglienza e
sono a carico del lavoratore, sono autorizzati, a condizioni analoghe a quelle
previste dalla presente Convenzione per lammissione dei lavoratori migranti e
secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione interna o
dagli accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel
territorio di una Parte contraente, purch questultimo disponga per la sua
famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella
regione in cui lavora. Ciascuna Parte contraente potr subordinare il rilascio
dellautorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potr essere
superiore ai dodici mesi.
23. In
base alla definizione contenuta allart. 1, per lavoratore migrante ai
sensi di questa convenzione si intende solo il cittadino di una Parte
contraente.
2. Trattati
su scala mondiale
24. Il
Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre
1966 (13) contiene allart. 17 analogamente a quanto previsto
dallart. 8 della CEDU la seguente garanzia:
(1) nessuno
pu essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, n a
illegittime offese al suo onore o alla sua reputazione.
(2) Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od
offese.
25. Al
successivo art. 23, n. 1, del Patto viene stabilito quanto segue:
La
famiglia il nucleo naturale e fondamentale della societ e ha diritto ad
essere protetta dalla societ e dallo Stato.
26. Occorre
rimandare poi, per completezza, allart. 24, n. 1, del Patto:
Ogni
fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua, la religione, lorigine nazionale o sociale, la condizione
economica o la nascita, ha diritto alle misure protettive che richiede il suo
stato minorile, da parte della sua famiglia, della societ e dello Stato.
27. La
Convenzione sui diritti del fanciullo (14) contiene, allo stesso modo,
delle disposizioni in tema di ricongiungimento familiare. Lart. 9,
n. 1, stabilisce come principio fondamentale che il fanciullo non possa
essere separato dai suoi genitori contro la sua volont. Su tale base,
lart. 10, n. 1, prima frase, prevede quanto segue:
In
conformit con lobbligo che incombe agli Stati contraenti in virt del
paragrafo 1 dellart. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o
dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato contraente o di lasciarlo ai
fini di un ricongiungimento familiare sar considerata con spirito positivo,
con umanit e con diligenza.
28. Si
deve, poi, considerare anche lesigenza di carattere generale formulata
nellart. 3, n. 1:
In
tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, sia dei tribunali, delle
autorit amministrative o degli organi legislativi, linteresse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente.
29. Al
pari del Consiglio dEuropa, anche le Nazioni Unite hanno aperto alla firma una
Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie. (15) Secondo lart. 44, n. 2, gli Stati contraenti devono
adottare, nellambito delle loro competenze, tutte le misure ritenute adeguate
per agevolare il ricongiungimento familiare con il coniuge e con i figli
minorenni. Sino ad oggi nessuno Stato membro della Comunit europea ha
ratificato questa convenzione.
30. Occorre,
infine, menzionare anche lart. 13 della Convenzione n. 143
dellOrganizzazione internazionale del Lavoro (ILO) sulle migrazioni in
condizioni abusive e sulla promozione della parit di opportunit e di
trattamento dei lavoratori migranti del 24 giugno 1975 (16), secondo il
quale:
1. Ogni
Stato membro pu adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e
collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti
i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.
2. Il
presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonch, ove
siano a suo carico, i figli ed i genitori.
III Conclusioni
31. Il
Parlamento europeo conclude che la Corte voglia,
ai
sensi dellart. 230 CE, annullare lart. 4, n. 1, ultimo comma,
e n. 6, e lart. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003,
2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
condannare
il convenuto a tutte le spese.
32. Il
Consiglio conclude che la Corte voglia,
respingere
il ricorso per declaratoria di nullit dellart. 4, n. 1, ultimo
comma, e n. 6, e dellart. 8 della direttiva del Consiglio 22
settembre 2003, 2003/86/CE, e
condannare
il Parlamento europeo alle spese.
33. La
Repubblica federale di Germania e la Commissione intervengono a sostegno delle
conclusioni del Consiglio.
IV Analisi
A Sulla
ricevibilit
1. Sullesistenza
di un atto impugnabile
34. Un
ricorso di annullamento ai sensi dellart. 230 CE pu essere rivolto solo
contro atti che siano destinati a produrre effetti giuridici
vincolanti (17). Lefficacia vincolante della direttiva viene messa in
dubbio dallart. 63, secondo comma, del Trattato, secondo il quale le
misure [come la direttiva] adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4
[dellart. 63] non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei
settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente
trattato e con gli accordi internazionali.
35. Lart. 63,
secondo comma, del Trattato CE viene in parte inteso come unautorizzazione
alladozione di misure di protezione rafforzate, come gi previste negli
artt. 95, n. 5, 137, n. 5, 153, n. 3, e 176 CE. (18)
Questinterpretazione non , tuttavia, convincente, dal momento che
lart. 63, secondo comma, CE non prevede, a differenza delle clausole
sulle misure di protezione rafforzate, alcun vincolo di finalit per la
protezione rafforzata. Quando, per, in relazione ad altre misure, gli Stati membri
sono liberi di sceglierne le finalit, la normativa comunitaria non fissa loro
alcuno standard minimo vincolante. La possibilit di adottare misure di
protezione rafforzate tuttavia contraddistinta da tale standard
minimo (19) anzich dallassenza completa delleffetto vincolante.
36. In
base ad una rigida interpretazione letterale, dallart. 63, secondo comma,
del Trattato risulterebbe che le norme di diritto derivato che si basano sui
numeri 3 e 4 dellart. 63 CE, ed in particolare la direttiva in questione,
non avrebbero alcuna efficacia negli ordinamenti giuridici nazionali, n
godrebbero in questi di un primato, qualora il diritto nazionale adottasse
altre norme (20). Rispondendo ad una domanda della Corte, il governo
tedesco ha manifestato lopinione, in conformit allinterpretazione sopra
esposta, che lart. 63, secondo comma, autorizzerebbe iniziative nazionali
unilaterali. Seguendo questo ragionamento, risulterebbe legittima addirittura
la mancata adozione di norme diritto interno, ovvero la mancata trasposizione
della direttiva, dal momento che anche cos si sarebbe in presenza di
unaltra normativa. Conseguentemente, le misure previste dallart. 63,
primo comma, n. 3 e n. 4, del Trattato verrebbero ridotte, da un
punto di vista di efficacia giuridica, ad una mera raccomandazione (21). Il
governo tedesco non voleva, per, giungere sino a questo punto.
37. Una
simile interpretazione corrisponderebbe alla presumibile motivazione di alcuni
Stati membri per quanto riguardava ladozione di questa norma. Inizialmente,
infatti, non tutti gli Stati membri erano daccordo per trasferire nel Trattato
CE competenze in materia di immigrazione (22).
38. La
summenzionata interpretazione dellart. 63, secondo comma, del Trattato
come riserva a favore degli Stati membri renderebbe, tuttavia, paradossale e
priverebbe di efficacia il contemporaneo inserimento nel Trattato delle
competenze normative indicate nellart. 63, primo comma, n. 3 e
n. 4. Queste nuove competenze normative non hanno lo scopo di permettere
ladozione di raccomandazioni, per le quali non sarebbe stato necessario
linserimento di alcun supporto giuridico nel Trattato CE, dal momento che gi
gli artt. K.1 e K.3 del Trattato sullUnione europea, nella sua previgente
versione del Trattato di Maastricht, contenevano competenze corrispondenti, e
potenzialmente addirittura pi ampie (23). Lintroduzione delle competenze
normative di cui allart. 63, n. 3 e n. 4, avrebbe, pertanto,
dovuto fornire gli strumenti giuridici di diritto comunitario per la
regolamentazione, tra laltro, delle questioni in tema di immigrazione.
39. Lart. 63
del Trattato contiene dunque norme contraddittorie (24), la cui rispettiva
efficacia pu essere garantita solo interpretandola in modo da raggiungere un
giusto equilibrio nel linguaggio della Corte Costituzionale tedesca la
praktische Konkordanz (concordanza pratica) (25). Come hanno precisato,
rispondendo alla Corte, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, ne
consegue che il secondo comma dellart. 63 non pu essere inteso in
maniera tale da privare di effetti giuridici vincolanti le misure adottate
sulla base dei numeri 3 e 4. Il rinvio alla compatibilit con il Trattato
devessere invece inteso come nel resto del diritto comunitario nel senso che
sono le disposizioni di diritto interno a dover essere compatibili con il
diritto derivato ivi incluse le misure adottate sulla base dei numeri 3
e 4 (26).
40. A
favore di una simile interpretazione vi anche il fatto che le competenze
normative previste dallart. 63 CE, primo comma, n. 3 e 4,
possono essere esercitate solo con un voto allunanimit (27). Gli Stati
membri possono, pertanto, garantire in maniera sufficiente i propri interessi
nella procedura legislativa. Del resto, qualora uno Stato membro dapprima
votasse a favore di un atto basato sulla summenzionata norma e,
successivamente, conservasse o introducesse norme di diritto interno ad esso
contrarie, si comporterebbe contrariamente a buona fede (venire contra factum
proprium (28)).
41. Il
secondo comma non deve essere, pertanto, inteso come una limitazione
allefficacia giuridica degli atti, ma come un obbligo per il legislatore
comunitario come stato evidenziato, in particolare, dal Consiglio ,
nelladozione di misure sulla base dei numeri 3 e 4, di lasciare agli
Stati membri sufficienti margini di discrezionalit, Tale obbligo viene
concretizzato nelle diverse opzioni concesse dalla presente direttiva agli
Stati membri. anche sulla base di questo vincolo di politica normativa che il
diritto derivato adottato sulla base dei numeri 3 e 4 non deve, nel dubbio,
essere interpretato come unarmonizzazione completa.
42. Da
quanto sopra esposto consegue che nonostante il testo dellart. 63,
secondo comma, del Trattato, la direttiva , in linea di principio, un atto
impugnabile.
2. Sulla
natura giuridica delle disposizioni contestate
43. Ci
nonostante, il Consiglio mette in dubbio che il ricorso abbia ad oggetto un
atto impugnabile. Lo stesso ritiene, infatti, contrariamente allopinione del
Parlamento, che questultimo abbia rivolto il proprio ricorso non contro le
norme di diritto comunitario, ma contro le disposizioni di diritto nazionale,
il che non sarebbe ammissibile. Lart. 4, n. 1, ultimo comma, e
n. 6, e lart. 8 della direttiva non obbligherebbero gli Stati membri
ad adottare determinate norme, rinviando, piuttosto, al diritto nazionale gi
esistente ed autorizzandone la permanenza. La Corte non avrebbe il potere di
valutare la compatibilit del diritto nazionale con i diritti comunitari
fondamentali.
44. Il
Parlamento e la Commissione sostengono, al contrario, che le norme impugnate
farebbero parte del diritto comunitario e sarebbero perci sottoposte al
controllo della Corte in particolare per quanto riguarda la loro
compatibilit con i diritti comunitari fondamentali. Disposizioni comunitarie
che consentissero agli Stati membri ladozione di misure contrarie ai diritti
fondamentali sarebbero con questi incompatibili.
45. Su
questo punto condivido la posizione del Parlamento e della Commissione.
Leccezione del Consiglio non convincente. Nella sua esposizione il Consiglio
trascura il fatto che gi la conferma, contenuta in norme comunitarie, di
determinate opzioni relative alla permanenza od allintroduzione di misure di
diritto nazionale costituisce una regolamentazione che pu eventualmente
essere contraria al diritto comunitario. Da un lato, le opzioni limitano
potenzialmente lampiezza del diritto al ricongiungimento familiare introdotto
dalla direttiva e, dallaltro, contengono laccertamento costitutivo che le
disposizioni cui si riferiscono sono compatibili con il diritto comunitario.
Qualora un simile accertamento non venisse impugnato tempestivamente con un
ricorso per annullamento, la Comunit non potrebbe pi procedere di propria
iniziativa contro misure di diritto nazionali che si limitassero a sfruttare le
opzioni previste (29). Ne consegue che, in linea di principio, devessere
ammissibile anche un simile ricorso.
3. Sulla
impugnazione parziale della direttiva
46. Il
parere della prof.ssa Langefeld presentato dal governo tedesco solleva, poi,
indirettamente la questione se il richiesto annullamento di alcune disposizioni
soltanto della direttiva possa costituire un ammissibile oggetto di ricorso.
Secondo costante giurisprudenza, unimpugnazione parziale irricevibile se gli
elementi oggetto di impugnazione sono collegati in maniera inseparabile con
altre disposizioni dello stesso atto e se lannullamento totale dellatto
andrebbe oltre loggetto del ricorso (ultra petita) (30). Lannullamento
isolato di questi elementi, essenziali e non separabili, modificherebbe,
infatti, nella sostanza le norme interessate (31). Una simile modifica
prerogativa del legislatore comunitario (32).
47. Il
Consiglio e il governo tedesco, hanno affermato, rispondendo alla Corte, che
anche il presente ricorso , in base ai criteri test ricordati, irricevibile.
Le disposizioni contestate dal Parlamento contrariamente alla sua opinione ed
a quella espressa in udienza dalla Commissione non sono oggettivamente
separabili dal resto della direttiva. Sul punto non rileva che le rimanenti
disposizioni della direttiva, prese singolarmente, potrebbero comunque trovare
applicazione. Le disposizioni impugnate contengono, piuttosto, una potenziale
limitazione dellobbligo, che incombe agli Stati membri e che trova origine
nella direttiva, di rendere possibile il ricongiungimento familiare. Se
lart. 4, n. 1, ultimo comma, e n. 6, e lart. 8 della direttiva
venissero annullati dalla Corte, il diritto al ricongiungimento familiare
esisterebbe senza particolari limitazioni anche per i figli minori di et
superiore ai 12 e 15 anni ed indipendentemente dalla previsione di un periodo
di attesa. Conseguentemente, nel caso di un annullamento degli elementi in
questione, verrebbe modificata la sostanza della direttiva e la Corte
interferirebbe in competenze spettanti al legislatore comunitario.
48. Nel
presente caso si deve anche escludere lannullamento delle rimanenti disposizioni,
non separabili da quelle contestate, e cio della direttiva intera. Ci
andrebbe oltre loggetto della richiesta del Parlamento e sarebbe incompatibile
con linteresse perseguito dal ricorso, poich, in questo modo, non esisterebbe
pi alcun diritto al ricongiungimento familiare nel diritto
comunitario. (33)
49. Il
ricorso , pertanto, irricevibile.
50. Per
questo motivo procedo allanalisi della fondatezza del ricorso solo in via
subordinata.
B Sulla
fondatezza
51. Nel
suo ricorso il Parlamento assume che sarebbero stati violati il diritto alla
protezione della famiglia ed il principio della parit di trattamento.
Preliminarmente si deve analizzare un possibile vizio del procedimento
legislativo.
1. Sul
procedimento legislativo con riguardo allart. 4, n. 6, della
direttiva
52. Il
procedimento normativo deve essere verificato in relazione allart. 4,
n. 6, della direttiva. Il Parlamento osserva che il Consiglio non ha
sottoposto tale modifica al suo parere.
53. Il
Parlamento non fonda il proprio ricorso sulla mancanza di una consultazione. Si
pone, pertanto, la questione se la Corte sia tenuta a rilevare dufficio i
possibili vizi del procedimento nella formazione dellatto de quo. Nel caso dei
ricorsi per annullamento ai sensi dellart. 33 del Trattato CECA la Corte
ha gi rilevato di propria iniziativa vizi procedurali.(34) Lavvocato generale
Ruiz-Jarabo Colomer interpreta questa giurisprudenza estendendo anche
allambito dellart. 230 CE la rilevabilit dufficio quantomeno delle
questioni relative alla incompetenza ed alla violazione delle forme
sostanziali. (35) Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, sono
rilevabili dufficio anche le questioni relative alla competenza
dellistituzione che ha adottato latto. (36) I principi di economia
processuale e di certezza del diritto fanno ritenere che i vizi del
procedimento normativo debbano essere trattati allo stesso modo, in ogni caso
se la Corte ne prende conoscenza nellambito di un ricorso per annullamento. ,
pertanto, necessario verificare se, nel presente caso, il Parlamento sia stato
consultato in maniera sufficiente in relazione allart. 4, n. 6,
della direttiva.
54. Ai
sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 67, n. 1, del Trattato,
il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Una nuova
consultazione del Parlamento europeo sempre necessaria ogni qual volta latto
infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua
stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento gi stato consultato,
eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio
espresso dallo stesso Parlamento (37).
55. Non
risulta che il Parlamento sia stato consultato sullart. 4, n. 6, della
direttiva. Il Consiglio ha consultato il Parlamento per lultima volta con
lettera del 23 maggio 2002. Stando alle informazioni disponibili,
lart. 4, n. 6, della direttiva compare per la prima volta in un
documento del Consiglio del 25 febbraio 2003, quando la Presidenza propose una
corrispondente modifica sulla base della riserva espressa dalla delegazione
austriaca (38). Sebbene il Parlamento si sia pronunciato sulla direttiva
per lultima volta solo il 9 aprile 2003 (39), non cՏ tuttavia alcun
elemento che dimostri che il Consiglio abbia riferito al Parlamento della
modifica della proposta di direttiva ed abbia esteso ad essa la consultazione.
Dal momento che per di pi il Consiglio non contesta il Parlamento su questo
punto, si deve, pertanto, dedurre che il Parlamento non ha avuto alcuna
possibilit di esprimere il proprio parere sullart. 4, n. 6.
56. Lart. 4,
n. 6, della direttiva consente agli Stati membri di limitare, rispetto al
sistema che era stato sottoposto alla consultazione del Parlamento, il diritto
al ricongiungimento dei figli minori. Senza lart. 4, n. 6,
esisterebbe, infatti, in linea di principio, un diritto al ricongiungimento
familiare anche per i figli minori che abbiano pi di 15 anni. Laggiunta di
questa disposizione modifica, pertanto, la direttiva nella sua essenza.
57. La
limitazione del diritto al ricongiungimento familiare prevista allart. 4,
n. 6, della direttiva contrasta con lespresso auspicio del Parlamento che
il diritto al ricongiungimento familiare fosse riconosciuto in maniera pi ampia
di quanto previsto dal progetto presentatogli (40), permettendo, in
particolare, il ricongiungimento a tutti i figli minori, indipendentemente
dalla loro et (41).
58. Il
Parlamento avrebbe perci dovuto essere nuovamente consultato prima
delladozione della direttiva. Ne consegue che la direttiva, ed in particolare
il suo art. 4, n. 6, stata adottata senza rispettare la procedura
prescritta.
2. Sulla
protezione della famiglia come diritto delluomo
a) Sui
gradi di tutela in tema dei diritti delluomo
59. La
Corte ha sottolineato con costante giurisprudenza che attraverso il Preambolo
dellAtto Unico europeo e lart. 6, n. 2, CE stata riaffermata la
tutela da parte dellordinamento giuridico comunitario dei diritti fondamentali,
quali sono garantiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libert fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950,
e quali risultano dalle comuni tradizioni costituzionali degli Stati membri
come principi generali dellordinamento comunitario. Quanto sopra comprende la
protezione della famiglia prevista, in particolare, dallart. 8 della
CEDU (42).
60. Per
quanto qui rileva, lart. 7 della Carta dei diritti fondamentali, cui fa
espresso riferimento il secondo considerando della direttiva, identico
allart. 8 della CEDU e, ai sensi dellart. 52, n. 3, prima
frase, della Carta (art. II-112 del Trattato che adotta una Costituzione
per lEuropa), dovrebbe averne lo stesso significato e la stessa portata.
61. Per
quanto riguarda la protezione della famiglia, la Corte si , inoltre, orientata
in tema di permesso di soggiorno sullinterpretazione dellart. 8 della
CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti delluomo (in prosieguo: Corte
eur. D.U.). In base a tali presupposti, la Corte ha stabilito che, bench
lart. 8 della CEDU non garantisca a favore dello straniero alcun diritto
ad entrare o risiedere nel territorio di un paese determinato, lesclusione di
una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti pu rappresentare
uningerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, come tutelato
dallart. 8 n. 1, della CEDU. Una simile ingerenza violerebbe la CEDU
a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso
articolo, cio a meno che essa non sia prevista dalla legge, dettata da uno o
pi scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e necessaria, in una
societ democratica, cio giustificata da un bisogno sociale, imperativo e,
in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (43).
62. La
Corte ha sviluppato questa giurisprudenza prendendo lo spunto da casi in cui si
trattava di decidere sul diritto di soggiorno di familiari di cittadini
dellUnione europea che avevano stabilito, nellesercizio delle libert
fondamentali, la propria residenza in altri Stati membri. Nei casi affrontati,
la combinazione di un diritto di soggiorno, di origine comunitaria, con il
principio della protezione della famiglia, come questo viene concretizzato, in
particolare, dal diritto comunitario, conduce allesistenza di un diritto di
soggiorno, che pu venire limitato solo in casi eccezionali e a condizioni
molto rigorose (44). Ulteriori speciali disposizioni possono derivare da
accordi di associazione (45).
63. Per
quanto riguarda, invece, il ricongiungimento familiare di famiglie i cui membri
sono esclusivamente cittadini di paesi terzi, non esiste nellordinamento
giuridico comunitario un simile diritto di soggiorno. Per questo motivo, non
possibile trasporre direttamente a questi casi le summenzionate enunciazioni
della Corte di giustizia, ma occorre passare attraverso la giurisprudenza della
Corte eur. D.U. A questo proposito determinante la dimensione di diritto
delluomo della
protezione della famiglia, che proprio in riferimento allimmigrazione ed al
soggiorno si differenzia dai diritti fondamentali dei cittadini, essendo
tipicamente di portata inferiore rispetto a questi ultimi.
64. La
Corte eur. D.U. ha riconosciuto il reciproco godimento della compagnia dei
propri familiari come elemento fondamentale della vita familiare ai sensi
dellart. 8 della CEDU. Le misure degli Stati che impediscano una vita
comune, come la revoca della potest dei genitori (46), un divieto di
visita (47) o lespulsione di un membro della famiglia (48), incidono
su questo diritto delluomo. Una simile ingerenza necessita dellesistenza di
una delle giustificazioni previste dallart. 8, n. 2, della CEDU.
65. Secondo
lopinione della Corte eur. D.U. il rifiuto del ricongiungimento familiare non
rappresenta, tuttavia, in linea di principio, uningerenza nellart. 8
della CEDU, tale da esigere lesistenza di una giustificazione. Per quanto
riguarda il ricongiungimento familiare, la Corte eur. DU non ritiene infatti
che lart. 8 della CEDU attribuisca un diritto a invocare tutela contro le
violazioni di un principio, ma piuttosto che possa essere il fondamento di una
pretesa al ricongiungimento.
66. In
particolare la Corte eur. D.U. rifiuta espressamente di far derivare
dallart. 8 della CEDU un obbligo generale di garantire il ricongiungimento
familiare, solo per soddisfare il desiderio di alcune famiglie di vivere in un
determinato paese. Il ricongiungimento familiare riguarderebbe sia la vita
familiare, sia limmigrazione. Lampiezza dellobbligo degli Stati di
permettere il ricongiungimento dei familiari di migranti che soggiornano
legalmente dipenderebbe dalle particolari condizioni dei soggetti interessati e
dallinteresse generale. Secondo un consolidato diritto internazionale e fatte
salve le obbligazioni derivanti dai trattati, uno Stato avrebbe il diritto di
controllare limmigrazione sul proprio territorio e, per fare ci, disporrebbe
di un ampio margine di discrezionalit (49).
67. Sulla
base di quanto sopra, la Corte eur. D.U., in tre dei quattro casi su cui si
pronunciata in questa materia, non ha riconosciuto un diritto al
ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza, tra laltro perch una
vita in famiglia sarebbe stata possibile anche nello Stato di provenienza (50).
Questa giurisprudenza confermata da successive pronunce, nelle quali le
relative istanze sono state rigettate in quanto irricevibili (51).
68. La
sentenza Sen mostra, tuttavia, che la necessaria ponderazione degli elementi
del singolo caso pu costituire il fondamento di un diritto al ricongiungimento
dei figli. In quel caso la Corte eur. D.U. individu lesistenza di alcuni
ostacoli ad un ritorno nello Stato di provenienza, basandosi sulla circostanza
che i coniugi Sen, oltre al figlio per il quale era stato richiesto il
ricongiungimento, avevano anche altri figli, i quali erano nati, cresciuti e si
erano integrati nello Stato di accoglienza (52). Altre pronunce sulla
ricevibilit dei ricorsi lasciano aperta la possibilit che anche altre circostanze
possano giustificare un diritto al ricongiungimento con i familiari (53).
Sotto questo aspetto verrebbe da pensare, ad es., a situazioni di persecuzione
politica (54), o a casi di bisogno di particolari cure mediche che non
potrebbero essere prestate nello Stato di provenienza.
69. La
sentenza Sen mostra, in particolare, che sono soprattutto gli interessi dei
figli ad essere idonei a costituire il fondamento per un diritto al
ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza. Si rinviene questa tendenza
anche nella decisione Winata della Commissione per i diritti umani, relativa
allapplicazione degli artt. 17, 23, 24 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici (55). Un simile principio risulta dagli
artt. 3, 9 e 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
70. Nella
sentenza Sen la Corte eur. D.U. non ha pi sollevato separatamente la questione
di come si giustifichi il rifiuto del ricongiungimento familiare. La Corte
sembra, piuttosto, partire dallidea che, in presenza di una pretesa positiva
al ricongiungimento familiare, le valutazioni da compiere per giustificare un
rifiuto facciano gi parte del fondamento del diritto stesso (56).
71. Si
deve procedere allo stesso modo anche nellambito del diritto comunitario.
Nelle sentenze Akrich e Carpenter la Corte ha in effetti affermato
espressamente la necessit di una giustificazione di fronte al rifiuto di una
domanda di ricongiungimento familiare, ma ci la necessaria conseguenza
dellesistenza di sempre maggiori diritti che i cittadini dellUnione europea,
traggono dallordinamento comunitario (57). Qualora, invece, le condizioni
richieste per la sussistenza di un diritto siano formulate in maniera
restrittiva, come avviene nella giurisprudenza della Corte eur. D.U., non resta
sistematicamente pi alcun margine di discrezionalit per la giustificazione di
uningerenza sotto forma di un rifiuto. Le considerazioni rilevanti, infatti,
sono in questo caso gi una parte della procedura di valutazione di un
diritto (58). Contrariamente allopinione del Parlamento, il rifiuto del
ricongiungimento di figli minori non va quindi giustificato ai sensi
dellart. 8, n. 2, della CEDU.
72. Come
conclusione provvisoria si deve stabilire che il principio della protezione della
famiglia ai sensi dellart. 8 CEDU pu condurre, in via eccezionale, dopo
una ponderazione di tutti gli interessi in gioco del singolo individuo e della
collettivit, a riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare nello
Stato di accoglienza.
73. Pi
ampie pretese
al ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza non possono, invece,
essere individuate nella protezione della famiglia come diritto delluomo
neppure considerando lart. 19, n. 6, della Carta sociale europea e
gli altri accordi di diritto internazionale (59).
74. Sul
punto molto lascia pensare che lart. 19, n. 6, della Carta sociale
preveda dei criteri pi ampi rispetto alla CEDU per il ricongiungimento
familiare di lavoratori migranti nello Stato di accoglienza. Nella ponderazione
degli elementi non dovrebbe, almeno, essere sufficiente dedurre la possibilit
di una vita familiare nello Stato di provenienza, dovendosi, piuttosto,
dimostrare che ostacoli obiettivi si oppongono al ricongiungimento familiare
nello Stato di accoglienza. Per il presente caso sembra essere rilevante anche
il fatto che lart. 19, n. 6, della Carta sociale, in collegamento
con la definizione dei familiari (60) da favorire contenuta nel suo
allegato, si oppone alla previsione di limiti di et in relazione al ricongiungimento
dei figli minori. Inoltre, il Comitato europeo per i diritti sociali, che
sorveglia la realizzazione della Carta sociale, ha riconosciuto, nella sua
prassi decisionale, solo periodi di attesa fino ad un anno, ed ha invece
rifiutato quelli di tre o pi anni (61). Infine, per linterpretazione e
lapplicazione della CEDU, ed in particolare del suo art. 8, la Corte
eur. D.U. nella sua giurisprudenza pi recente ha preso in considerazione
alcune disposizioni della Carta sociale e la prassi decisionale del
summenzionato comitato (62).
75. La
Corte eur. D.U. non ha, tuttavia, fatto ancora riferimento allart. 19,
n. 6, della Carta sociale, ed in particolare non lha fatto nella sua
giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare. Ci logico, se si
legge tale norma in coordinamento con la parte I, n. 19 della Carta
sociale, secondo la quale la normativa sul ricongiungimento familiare
attribuisce diritti solo ai cittadini degli Stati contraenti (63). La
prassi decisionale del Comitato su questa disposizione non pu, pertanto,
servire a creare, per effetto di una generalizzazione, un principio giuridico
generale ed un diritto delluomo che sancisca il ricongiungimento familiare per
i cittadini di paesi terzi, come nel caso di specie. Per questo motivo
lart. 19, n. 6, della Carta sociale, come pure le altre norme di
diritto comunitario che attribuiscono ai cittadini dellUnione ulteriori e pi
ampi diritti, non idoneo a creare un diritto al ricongiungimento familiare,
inteso come diritto delluomo, che andrebbe oltre la giurisprudenza della Corte
eur. D.U..
76. Gli
stessi motivi valgono anche contro la presa in considerazione dei principi
contenuti nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore
migrante. Anche questo accordo favorisce solo i cittadini degli Stati
contraenti ed, inoltre, a differenza dellart. 19, n. 6, della Carta
sociale, accettato da tutti gli Stati membri dellepoca con ladozione della
direttiva, esso stato ratificato, sino ad oggi, solo da alcuni degli Stati
membri.
77. La
Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti, che sembra,
invece, prevedere un diritto a carattere universale, non stata fino ad oggi
ratificata da nessuno Stato membro. La Convenzione n. 143 dellOrganizzazione
internazionale del Lavoro (ILO) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla
promozione della parit di opportunit e di trattamento dei lavoratori migranti
non contiene, infine, nessuna norma vincolante relativamente al
ricongiungimento familiare, ma raccomanda soltanto agli Stati contraenti di
favorirlo.
78. Perci,
nemmeno prendendo in considerazione la Carta sociale europea e gli altri
accordi internazionali si pu costruire un diritto dei cittadini di paesi terzi
al ricongiungimento con la propria famiglia nel paese di accoglienza. Anche il
Consiglio e la Commissione ammettono, tuttavia, che un simile diritto possa
essere riconosciuto, in via eccezionale, sulla base di una valutazione
complessiva di tutte le circostanze del singolo caso. La Commissione ne ricava
a ragione che il diritto comunitario non pu autorizzare rigide e schematiche
limitazioni del ricongiungimento dei figli, ma che deve lasciare un sufficiente
spazio per simili casi eccezionali (64).
b) Valutazione
delle disposizioni impugnate
79. Conseguentemente,
si devono indagare le disposizioni impugnate per vedere se esse lascino
sufficiente spazio per una loro applicazione conforme ai diritti delluomo
qualora il principio di protezione della famiglia giustifichi, in via eccezionale,
una pretesa al ricongiungimento familiare nel paese di accoglienza.
80. Contrariamente
alla posizione sostenuta parzialmente dal Parlamento, questa eccezione non deve
tuttavia essere espressamente prevista in apposite norme. Come, infatti,
riconosciuto dal Parlamento in altre situazioni e come dedotto anche dalle
altre parti, le norme dellordinamento giuridico comunitario sono compatibili
con i diritti fondamentali quando sia possibile una loro interpretazione che
crei la richiesta situazione in conformit ad essi (65).
81. Linterpretazione
conforme vincola naturalmente anche gli Stati membri, i quali, nella
trasposizione delle direttive, devono fare attenzione a non basarsi su una
interpretazione che sia contraria ai diritti fondamentali tutelati
dallordinamento giuridico comunitario o agli altri principi generali del
diritto comunitario (66). Nella presente direttiva il legislatore
comunitario ha enunciato espressamente questo principio al secondo
considerando, laddove ha stabilito di adottare un atto in conformit con il
diritto fondamentale alla protezione della famiglia.
82.
quindi irrilevante contrariamente allopinione pur sostenuta dal Parlamento
in alcuni passaggi analizzare nel presente caso quali norme possano adottare
gli Stati membri, per esaurire gli spazi di discrezionalit lasciati dalle
norme contestate, ma importa, al contrario, stabilire quali norme di diritto
interno degli Stati membri siano legittime alla luce di uninterpretazione
delle disposizioni contestate conforme ai diritti fondamentali.
Sullart. 4,
n. 1, ultimo comma, della direttiva
83. Lart. 4,
n. 1, ultimo comma, della direttiva prevede che, qualora un minore abbia
superato i dodici anni e giunga indipendentemente dal resto della sua famiglia
in uno Stato membro, questultimo, prima di autorizzarne lingresso ed il
soggiorno ai sensi della direttiva, possa esaminare se siano soddisfatte le
condizioni per la sua integrazione. Questa normativa compatibile con il
principio di protezione della famiglia qualora le condizioni richieste per
lintegrazione permettano il ricongiungimento familiare, nei casi in cui
questultimo sia necessario dopo una valutazione complessiva del singolo caso,
come richiesto dalla Corte eur. D.U..
84. Il
Parlamento non condivide questo ragionamento, dal momento che il concetto di
condizioni per lintegrazione non lascerebbe spazio alcuno alla valutazione
dellinteresse della famiglia (67). La sua opinione per priva di
fondamento. Una condizione per lintegrazione descrive in che misura un
immigrante sia integrato, o possa venire integrato, nello Stato di accoglienza.
In essa vengono in considerazione tanto gli interessi dello Stato di
accoglienza allintegrazione degli immigranti nella propria societ, quanto
linteresse dellimmigrante a non vivere in una situazione di isolamento. La
famiglia pu rivestire un ruolo in entrambe le prospettive, in particolar modo
se molti membri di essa vivano gi, ben integrati, nello Stato di accoglienza.
85. Le
condizioni per lintegrazione permettono, in particolare, di prendere in
considerazione il diritto al ricongiungimento familiare in situazioni di
eccezione. Gli Stati membri devono, infatti, concretizzare il concetto di
condizioni per lintegrazione per poterlo poi applicare. Tale concretizzazione
non pu essere effettuata in maniera arbitraria ma deve orientarsi, oltre che
sul contenuto del concetto delle condizioni per lintegrazione e sui suoi
scopi, anche sulle esigenze legate al rispetto dei diritti delluomo in materia
di ricongiungimento familiare.
86. Una
configurazione sufficientemente ampia delle condizioni per lintegrazione
corrisponde, del resto, anche al contesto sistematico della direttiva,
destinata a tener conto in maniera complessiva, nelladozione delle necessarie
misure, degli interessi della famiglia ed, in particolare, dei minori. Secondo
lart. 17 della direttiva, in caso di rigetto di una domanda, di ritiro o
di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di
allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati
membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidit dei vincoli
familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro,
nonch lesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese di
origine. Ai sensi dellart. 5, n. 5, della direttiva, inoltre,
nellesame della domanda di ricongiungimento familiare gli Stati membri tengono
nella dovuta considerazione linteresse superiore dei minori. Nel dubbio, i concetti
giuridici della direttiva devono essere, pertanto, interpretati in maniera tale
che il modo in cui essi sono trasposti nel diritto interno lasci uno spazio di
discrezionalit corrispondente alle norme sopra menzionate.
87. La
finalit dellart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva non in
contrasto con questinterpretazione. Sebbene le condizioni per lintegrazione
debbano, come previsto nel dodicesimo considerando, tener conto della
capacit di integrazione dei minori nei primi anni di vita ed assicurare che
essi acquisiscano a scuola listruzione e le competenze linguistiche
necessarie, ci non esclude che il soddisfacimento delle condizioni per
lintegrazione possa, in casi particolari, essere basato su altri elementi.
88. Di
conseguenza, il concetto delle condizioni per lintegrazione permette di
considerare anche casi particolari, nei quali sussista, in via eccezionale, una
pretesa, fondata sui diritti delluomo, al ricongiungimento familiare dei figli
minori con pi di dodici anni. Le norme di trasposizione interne sono
compatibili con lordinamento giuridico comunitario solo se anchesse concedono
questa possibilit.
89. Cos
interpretato, lart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva rispetta
il principio fondamentale della protezione della famiglia. Questo motivo di
ricorso del Parlamento non pu, pertanto, essere accolto.
Sullart. 4,
n. 6, della direttiva
90. In
base allart. 4, n. 6, della direttiva gli Stati membri possono
esigere, nellambito di una normativa di deroga, che le domande riguardanti il
ricongiungimento familiare di figli minori siano presentate prima del
compimento del quindicesimo anno di et, secondo quanto previsto dalla loro
legislazione in vigore al momento dellattuazione della direttiva (68). Se
una domanda viene presentata dopo il compimento del quindicesimo anno di et,
gli Stati membri, che esercitano questa deroga, autorizzano lingresso ed il
soggiorno di tali minori per motivi diversi dal ricongiungimento familiare.
91. Contrariamente
allopinione del Parlamento, il Consiglio ritiene che anche di questa norma sia
possibile uninterpretazione conforme ai diritti fondamentali. Analogamente
allart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva, anche lart. 4,
n. 6, avrebbe come scopo il ricongiungimento dei figli il prima possibile
per favorire la loro integrazione nello Stato di accoglienza. Il limite di et
terrebbe conto della frequenza scolastica, necessaria ai fini
dellintegrazione.
92. Secondo
il Consiglio, inoltre, anche i ragazzi di et superiore ai quindici anni
avrebbero la possibilit di vivere con le loro famiglie, dal momento che gli
Stati membri, che applicano questa deroga, ai sensi dellart. 4,
n. 6, seconda frase, della direttiva autorizzano il loro ingresso e
soggiorno per motivi diversi da quelli del ricongiungimento familiare. Il
Consiglio ritiene che, sulla base del tenore letterale della disposizione, le
autorit nazionali non avrebbero alcuna discrezionalit (marge de
manoeuvre)
quando decidono in merito ad un soggiorno per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare. Dal momento che dovrebbero essere oggetto di
valutazione tutti gli altri motivi, sarebbe lecito attendersi che la maggior
parte di simili richieste venga accolta.
93. Il
Parlamento stesso riconosce che gli altri motivi includerebbero anche
valutazioni di tipo umanitario. Vi dovrebbero essere compresi come osservato
correttamente dalla Commissione non solo i casi tipici dei profughi di guerra
(guerre e guerre civili), ma anche pretese al ricongiungimento familiare
fondate sui diritti delluomo. Simili titoli di soggiorno esistono
probabilmente nella maggior parte degli Stati membri, se non addirittura nella
loro totalit. Tali diritti non sono per garantiti sul piano dellordinamento
comunitario. , pertanto, possibile che singoli Stati membri non conoscano una
simile possibilit nella loro normativa sullimmigrazione e che non esista
pertanto alcun altro motivo che renda possibile il necessario
ricongiungimento familiare di carattere umanitario con i figli maggiori di 15
anni. Forse per questa ragione che il Consiglio, a differenza della
Commissione, evita di sostenere lesistenza di una simile pretesa in diritto
nazionale.
94.
tuttavia possibile interpretare conformemente ai diritti delluomo anche lart. 4,
n. 6, della direttiva: il secondo comma pu, infatti, essere inteso in
maniera tale da obbligare gli Stati membri, nel caso di un ricongiungimento
familiare richiesto dai diritti delluomo, a prevedere una simile possibilit.
95. In
maniera analoga allinterpretazione proposta con riferimento allart. 4,
n. 1, ultimo comma, della direttiva anche quella dellart. 4,
n. 6, contribuirebbe a lasciare uno spazio allapplicazione
dellart. 5, n. 5, e dellart. 17 (69).
96. Anche
lart. 4, n. 6, della direttiva pu, pertanto, essere interpretato in
maniera conforme ai diritti delluomo. Pure questo motivo di ricorso del
Parlamento risulta perci infondato.
Sullart. 8
della direttiva
97. Lart. 8,
primo comma, della direttiva lascia agli Stati membri la possibilit di esigere
che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia
soggiornato legalmente nel loro territorio per due anni. Il secondo comma
permette addirittura allo Stato membro di stabilire un periodo di attesa di tre
anni dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento, se la
legislazione in vigore di questo Stato, al momento delladozione della
direttiva, teneva conto della sua capacit di accoglienza.
98. Il
Consiglio si richiama al fatto che i periodi di attesa sono uno strumento
abituale e diffuso nella politica dellimmigrazione. Si deve riconoscere che i
periodi di attesa possano essere leciti in quasi tutti i casi di
ricongiungimento familiare. Il diritto al ricongiungimento familiare di carattere
umanitario nello Stato di accoglienza , per, contraddistinto proprio dal
fatto che sorge come eccezione in presenza di particolari circostanze. Simili
circostanze possono anche comportare che non sia pi accettabile unulteriore
attesa (70). Si deve conseguentemente valutare se lart. 8 della
direttiva abbia tenuto sufficientemente conto di un simile caso.
99. Il
Parlamento lo esclude, mentre la Commissione ha presentato delle proposte per
uninterpretazione conforme con ricchezza di dettagli. A tale riguardo si deve
osservare, come prima cosa, che le norme sui periodi di attesa a differenza
di quelle, sopra analizzate, sui limiti di et non contengono alcun elemento
relativo alla considerazione di esigenze legate ai diritti delluomo in
relazione al ricongiungimento familiare.
100. Tuttavia,
ricollegandosi alluso dei concetti, giuridicamente indeterminati, possono
(primo comma) e pu (secondo comma), sarebbe lecito ipotizzare una
interpretazione conforme al diritto umanitario delle opzioni lasciate dalla
direttiva agli Stati.
101. Ci
solleva la questione se sia sufficiente che il legislatore comunitario lasci
agli Stati membri un margine discrezionale che permetta loro di prevedere di
propria iniziativa una valutazione del singolo caso, quando ci sia richiesto
dal rispetto dei diritti delluomo, oppure se il testo della relativa norma di
diritto comunitario debba contenere quantomeno uno spunto in relazione ad una
simile valutazione. Risultano, a tal fine decisive, le considerazioni sulle rispettive
responsabilit del legislatore comunitario e dei parlamenti nazionali in tema
di tutela dei diritti delluomo e di certezza del diritto.
102. Interpretati
alla luce dellart. 63, secondo comma, CE, e cio di una parte
fondamentale della base giuridica per ladozione delle norme, la quale rimanda
agli obblighi internazionali, alla luce del secondo considerando della
direttiva, secondo il quale la stessa deve essere conforme ai diritti
fondamentali e deve tenere in considerazione i principi riconosciuti, in
particolare, dallart. 8 della CEDU e dalla Carta dei diritti
fondamentali, ed alla luce dei principi giuridici generali dellordinamento
giuridico comunitario, i termini possono e pu significherebbero che gli
Stati membri potrebbero stabilire periodi dattesa solo se prevedessero, al
tempo stesso delle deroghe, per i casi eccezionali ed estremi di cui si deve
tener conto ai sensi dellart. 8 della CEDU.
103. Pur
essendo possibile, una simile interpretazione dei termini possono e pu, non
appare tuttavia ovvia. In primo luogo, lart. 8 della direttiva,
regolamentando le eccezioni al principio del ricongiungimento familiare
introdotto da una normativa di diritto derivato, definisce, infatti, il margine
di intervento del legislatore nazionale in rapporto a quello comunitario. I
termini possono e pu significano allora che gli Stati membri sono
autorizzati, di fronte al legislatore comunitario, a prevedere periodi di
attesa di due anni e, rispettivamente, di altri tre. Qualora uno Stato membro
trasponesse questa norma in maniera, per cos dire, unidimensionale senza
rispettare gli obblighi ad esso imposti dal rispetto dei diritti delluomo
verrebbero cos emanate norme di diritto nazionale su periodi di attesa senza
contemplare la possibilit di procedere ad una valutazione dei casi estremi,
come richiesto dalla giurisprudenza della Corte eur. D.U.. Le autorit
amministrative nazionali sarebbero tenute ad osservare simili norme. Anche per
lapplicazione dellart. 5, n. 5, e dellart. 17 della direttiva
non residuerebbe perci alcuno spazio. La violazione dei diritti fondamentali e
dei diritti delluomo nei singoli casi di palese iniquit potrebbe essere
evitata solo con la tutela giurisdizionale eventualmente con un ricorso alla
Corte. Ne consegue che il tentativo di interpretare lart. 8 della
direttiva in modo conforme al rispetto dei diritti delluomo finisce tuttal
pi per spostare i problemi.
104. Il
riferimento ai diritti delluomo contenuto nel secondo considerando della direttiva
conforta addirittura una simile trasposizione errata ed unidimensionale.
Anzich ricordare agli Stati membri i loro obblighi in tema di diritti
fondamentali delluomo, questo considerando afferma, infatti, che la
direttiva cos come formulata sarebbe compatibile con tali diritti. Se si
accontentassero della valutazione del legislatore comunitario, gli Stati membri
non avrebbero pi alcun motivo di svolgere in tema di diritti fondamentali
delluomo considerazioni che non siano contenute nel testo della direttiva.
105. Ne
consegue che lart. 8 della direttiva, cos come formulato, , quantomeno
equivoco. Questambiguit, dovuta alla mancata presa in considerazione dei casi
eccezionali, aumenta il rischio di violazioni dei diritti delluomo. Di queste
dovrebbe rispondere non solo il legislatore nazionale che traspone la direttiva
ma anche quello comunitario. Le esigenze di una effettiva tutela dei diritti
delluomo e della certezza del diritto portano, dunque, alla incompatibilit
dellart. 8 della direttiva con il diritto comunitario.
3. Sulla
parit di trattamento
106. Il
Parlamento sostiene che le differenziazioni tra figli minori in base allet e
tra figli e coniugi e le possibili differenze, permesse dalla direttiva,
allatto della trasposizione in diversi Stati membri sarebbero contrarie al
principio di parit di trattamento.
107. Indipendentemente
dallart. 14 della CEDU, al quale il Parlamento si richiama, la Corte ha
sviluppato un principio comunitario generale di uguaglianza, indicato nella sua
giurisprudenza anche come principio generale di parit, principio della parit
di trattamento o divieto di discriminazione. Secondo tale principio, situazioni
analoghe non devono essere trattate in modo dissimile e situazioni diverse non devono
essere trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione sia
obiettivamente giustificata (71). La differenziazione deve essere poi
proporzionata rispetto perseguito (72).
108. Lart. 21
della Carta dei diritti fondamentali vieta espressamente alcune forme
specifiche di discriminazione, tra le quali, in particolare, quella fondata
sullet. Sebbene la Carta dei diritti fondamentali non abbia ancora effetti
giuridici vincolanti paragonabili a quelli del diritto primario (73), essa
fornisce, quantomeno come fonte di cognizione giuridica, indicazioni sui
diritti fondamentali garantiti dallordinamento giuridico
comunitario (74). In base al suo secondo considerando, la direttiva in
esame deve poi essere compatibile con i diritti fondamentali, come
riconosciuti, tra laltro, dalla Carta. Il quinto considerando vincola,
inoltre, espressamente gli Stati membri ad attuare la direttiva senza operare
una discriminazione fondata sullet. Nellapplicazione del principio di parit
alla direttiva si deve, pertanto, attribuire particolare rilievo al divieto di
discriminazione fondata sullet.
109. Non
ogni differenziazione in base allet costituisce, tuttavia, una
discriminazione vietata. Il risalto dato alla necessaria tutela dei minori
mostra che let pu essere un elemento oggettivo presente in fattispecie
diverse, che non possono venire trattate allo stesso modo. Anche limiti det
possono, pertanto, essere ammissibili (75).
a) Sui
minori con pi di dodici anni
110. Con
riferimento allart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva si deve,
anzitutto, osservare che questa disposizione non crea una differenziazione
generale tra minori al di sopra o al di sotto di una certa et, ma rende solo
possibile sottoporre i minori che abbiano compiuto dodici anni ad un requisito
ulteriore, cio allesistenza delle condizioni per lintegrazione, qualora i
minori siano giunti indipendentemente dal resto della famiglia. Non si tratta, pertanto, di
un puro e semplice limite det, ma di una differenziazione diversamente
articolata, nella quale let costituisce uno solo dei molteplici criteri, che
trovano applicazione nel loro insieme.
111. La
richiesta di ricongiungere alla famiglia singoli figli minori con pi di dodici anni
in genere frutto di una libera decisione. Le famiglie non sono costrette a
sottoporre il proprio figlio allapplicazione delle condizioni per
lintegrazione, giacch potrebbero farlo arrivare in et pi giovane od insieme
ad altri membri della famiglia o ad un altro figlio.
112. La
disparit di trattamento esistente tra i minori sopra i dodici anni, che
arrivano da soli, e gli altri minori pu venire giustificata da ragioni
oggettive. Ai sensi del dodicesimo considerando della direttiva,
lart. 4, n. 1, ultimo comma, ha come finalit il ricongiungimento
dei figli il prima possibile, per migliorare le loro possibilit di
integrazione nello Stato di accoglienza. Dietro ci cՏ la legittima
preoccupazione degli Stati membri di integrare nella miglior maniera possibile
i migranti. La valutazione che i figli pi piccoli siano pi facilmente
integrabili rientra nellambito di discrezionalit del legislatore comunitario.
113. La
differenziazione pure proporzionata. Il mezzo prescelto idoneo, dal momento
che svantaggia nel ricongiungimento familiare quelle famiglie che lasciano
crescere i propri figli nel paese di origine e che li reintegrano nel proprio
ambito solo successivamente. Non si individua un mezzo meno severo. La
normativa non risulta nemmeno sproporzionata rispetto alle sua finalit, in
particolare se si considera che le famiglie possono farsi raggiungere dai figli
minori senza che si applichino le condizioni per lintegrazione.
114. Qualora
sussistano, in via eccezionale, particolari circostanze contrarie al
ricongiungimento del figlio minore in un momento precedente o insieme con altri
membri della famiglia, queste dovrebbero essere considerate nella fase di
interpretazione, configurazione e applicazione delle condizioni per
lintegrazione. Se cos non fosse, si applicherebbero, senza ragioni oggettive,
gli stessi requisiti a situazioni tra loro non paragonabili.
115. Ne
consegue che, cos interpretato, lart. 4, n. 1, ultimo comma, della
direttiva compatibile con il principio di uguaglianza.
b) Sui
minori con pi di quindici anni
116. Il
limite di et previsto dallart. 4, n. 6, della direttiva di un
altro tipo rispetto a quello di cui al n. 1, ultimo comma, dello stesso
articolo. Esso concerne, infatti, ogni ricongiungimento dei figli minori
che abbiano compiuto il quindicesimo anno di et prima che sia stata presentata
per loro la domanda riguardante il ricongiungimento familiare. Sono, pertanto,
interessate anche le famiglie che non potevano liberamente decidere di farsi
raggiungere dal minore prima del raggiungimento del limite det, ad es. le
famiglie che possono essere ricongiunte solo in quel momento.
117. Appare
poco convincente la Commissione, quando sostiene che, anche in questo caso, le
famiglie avrebbero potuto evitare lo svantaggio incombente presentando tempestive
domande di ricongiungimento familiare. La direttiva sottopone infatti la
richiesta di ricongiungimento familiare a molteplici condizioni. Ai sensi
dellart. 3, n. 1, il soggiornante deve, ad esempio, essere titolare
di un permesso di soggiorno valido almeno per un anno ed avere una fondata
prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile. Ai sensi
dellart. 7 deve, inoltre, disporre di un alloggio sufficiente, di
unassicurazione contro le malattie per se stesso e per i familiari e di
risorse sufficienti. Se non sussistono queste condizioni, la domanda pu essere
rigettata. Il ricongiungimento con i figli interessati non dipende, perci, di
regola, dalla sola volont delle rispettive famiglie. Si tratta, quindi, in
ultima analisi, di un limite di et, che non relativizzato da ulteriori
criteri.
118. Anche
in simili casi, tuttavia, linteresse allintegrazione degli Stati di
accoglienza pu giustificare la disparit di trattamento che deriva dal limite
di et. Il legislatore pu, infatti, muovere dallassunto che lintegrazione di
questi adolescenti sia, con molta probabilit, sensibilmente pi difficile di
quella dei bambini.
119. Si
aggiunga che, dopo il ricongiungimento, gli adolescenti vivrebbero ancora in
famiglia, come minorenni, soltanto per un breve periodo di tempo, ma potrebbero
eventualmente, in tal modo, ottenere un permesso di soggiorno senza dover
essere in possesso dei requisiti previsti per gli adulti. Anche nel caso di un
immediato ingresso dopo la presentazione della domanda mancherebbero solo tre
anni al raggiungimento della soglia della maggiore et posta a diciotto anni.
La direttiva concede, tuttavia, per il disbrigo delle domande, un periodo di
nove mesi, che, in casi eccezionali, pu essere ulteriormente prolungato.
Alcuni adolescenti potrebbero, pertanto, essere quasi maggiorenni al momento
dellingresso ai fini di un ricongiungimento. Non potrebbe, di conseguenza,
escludersi che minori con un soggiorno minimo come familiari di un soggiornante
possano ottenere un autonomo permesso di soggiorno o perch lo Stato membro
al raggiungimento della maggiore et non fa scadere il permesso di soggiorno ai
sensi dellart. 16, n. 1, lettera a, della direttiva, o perch la
giurisprudenza della Corte eur. D.U. in tema di separazione delle famiglie che
vivono insieme nel paese di accoglienza osta alla revoca del permesso di
soggiorno (76).
120. Alla
luce di quanto precede, il limite di et deve essere considerato come un
elemento di differenziazione adatto e necessario. Se si considera che i figli
minori con pi di quindici anni sono, di norma, meno legati ai genitori
rispetto a quelli pi piccoli, non residua alcun dubbio che sia proporzionato
alle sue finalit.
121. Nel
momento in cui, tuttavia, particolari circostanze del singolo caso imponessero,
ci nonostante, un avvicinamento nellambito del ricongiungimento familiare, in
quel caso interverrebbe una pretesa fondata sui diritti delluomo (77).
122. La
differenziazione prevista dallart. 4, n. 6, della direttiva, interpretata
in maniera conforme al rispetto dei diritti delluomo, , pertanto,
giustificata da motivi oggettivi.
c) Sulla
differenziazione tra coniugi e figli minori
123. Il
Parlamento contesta anche il fatto che solo i figli di et superiore ai dodici
anni, ma non il coniuge, debbano soddisfare le condizioni per lintegrazione. I
figli minori avrebbero, in linea di principio, maggior bisogno di protezione
rispetto ai coniugi adulti. Il Consiglio osserva in proposito che la norma
avrebbe come scopo quello di approfittare delle migliori possibilit di
integrazione dei bambini.
124. Il
legislatore comunitario aveva, comunque, la facolt di partire dal presupposto
che la situazione di coniugi e figli non paragonabile. Ad esempio, il
matrimonio si basa su una comunione domestica che dura tutta la vita. La
differenziazione tra coniugi e figli non viola, pertanto, il principio di
uguaglianza.
d) Sulle
eccezioni relative alla gestione delle opzioni
125. Infine,
il Parlamento individua nelle opzioni che vengono lasciate agli Stati membri
delle violazioni del principio di uguaglianza. A causa delle norme che
prevedono delle opzioni e stabiliscono delle differenti date di riferimento per
la loro attuazione, situazioni analoghe potrebbero venire trattate diversamente
nei vari Stati membri.
126. Il
Parlamento trascura tuttavia la circostanza che la Comunit non obbligata ad
armonizzare completamente la disciplina giuridica del ricongiungimento
familiare. Essa pu, anzi, lasciare agli Stati membri margini di
discrezionalit, di cui questi possono far uso. Lart. 63, secondo comma,
del Trattato contiene a questo riguardo addirittura un obbligo di politica
legislativa (78). Lesistenza di margini di discrezionalit ha, per, come
necessaria conseguenza che nei vari Stati membri le norme si differenzino. Ci
non pu costituire una violazione del principio di uguaglianza (79).
C Sintesi
127. Riassumendo,
si deve concludere che il ricorso irricevibile non essendo possibile
unimpugnazione isolata delle norme contestate dal Parlamento. Qualora, per,
la Corte dovesse valutare il caso nel merito, allora lart. 4, n. 6,
della direttiva dovrebbe essere annullato per la mancata consultazione del
Parlamento e lart. 8 della direttiva per violazione del diritto alla
protezione della vita familiare, diritto che fa parte dei diritti delluomo.
V Sulle
spese
128. Ai
sensi dellart. 69, secondo paragrafo, del regolamento di procedura la
parte soccombente deve essere condannata alle spese se ne stata fatta
richiesta. Dal momento che il ricorso devessere rigettato in quanto
irricevibile, il Parlamento deve sostenere le spese proprie e quelle del
Consiglio.
129. Ai
sensi dellart. 69, quarto comma, la Commissione e la Repubblica Federale
di Germania sopportano ciascuna le spese da esse sostenute per lintervento.
VI Conclusione
130. Propongo,
pertanto, alla Corte di decidere come segue:
1. Il
ricorso respinto.
2. Il
Parlamento europeo condannato a sopportare le proprie spese e quelle del
Consiglio dellUnione europea.
3. La
Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunit europee
sostengono ciascuna le proprie spese.
------------------------------------------------------------------------
1 Lingua
originale: il tedesco.
------------------------------------------------------------------------
2
GU L 251,
pag. 12.
------------------------------------------------------------------------
3 Nella risoluzione del
Parlamento europeo sulle osservazioni che fanno parte della decisione di
scarico concernente lesecuzione del bilancio generale dellUnione europea per
lanno 2003, sezione del bilancio IV Corte di giustizia (C6-0017/2005
2004/2043(DEC) del 12 aprile 2005, documento P6_TA-PROV(2005)0095, relazione
A6-0066/2005, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il Parlamento
auspica una riduzione del numero delle conclusioni degli avvocati generali.
------------------------------------------------------------------------
4 Serie dei trattati europei
35.
------------------------------------------------------------------------
5 Serie dei trattati europei
163, la direttiva si riferisce erroneamente allanno 1987.
------------------------------------------------------------------------
6 Serie dei trattati europei
93.
------------------------------------------------------------------------
7
COM (2002) 225, pag. 19.
------------------------------------------------------------------------
8 Convenzione
sottoposta alla firma il 20 novembre 1989 (UN Treaty Series, volume 1577,
pag. 43). Tutti gli Stati membri hanno ratificato questa convenzione.
Anche il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede
espressamente al suo art. I-3, n. 3, terzo comma, che lUnione promuove
la tutela dei diritti del minore, ai quali viene inoltre attribuita
dallart. 24 della Carta dei diritti fondamentali (art. II-84 del
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa) la qualit di diritti
fondamentali.
------------------------------------------------------------------------
9 Cit. alla nota 4.
------------------------------------------------------------------------
10 Secondo
lUfficio Trattati, visitato il 14 aprile 2005 allindirizzo internet
http://conventions.coe.int, questa disposizione stata riconosciuta da
Austria, Belgio, Portogallo, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Slovenia, Spagna, Germania, Grecia, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia,
Regno Unito e Cipro, ma non da Lettonia, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca ed
Ungheria. La Danimarca sembra avere accettato lart. 19, n. 6, con la
ratifica della Carta sociale riveduta del 1996. La Lituania, nel ratificare la
Carta sociale riveduta del 1996, ha rifiutato il vincolo previsto
dallart. 19, n. 6.
------------------------------------------------------------------------
11 Cit. alla nota 5.
------------------------------------------------------------------------
12 Cit. alla nota 6. Sino ad oggi stata
ratificata da otto Stati, tra cui Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi,
Portogallo e Svezia.
------------------------------------------------------------------------
13 UN Treaty Series, volume 999,
pag. 171.
------------------------------------------------------------------------
14 Cit. alla nota 8.
------------------------------------------------------------------------
15 New York, 18 dicembre 1990, UN Treaty
Series, volume 2220, I-39481.
------------------------------------------------------------------------
16 Ratificata da diciotto Stati, tra cui
Cipro, Italia, Portogallo, Slovenia e Svezia.
------------------------------------------------------------------------
17 V. le mie conclusioni del 16 giugno 2005,
cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03, Italia/Commissione (non ancora
pubblicata nella Raccolta, paragrafo 45 con ulteriori rinvii).
------------------------------------------------------------------------
18
Fungueirio-Lorenzo, Visa-,
Asyl- und Einwanderungspolitik vor und nach dem Amsterdamer Vertrag, pagg. 81 e segg. In questa
direzione anche Rben in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europischen Union, versione del maggio 1999,
art. 63 CE, punto 43.
------------------------------------------------------------------------
19 V. sullart. 176 CE le sentenze
22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a.
(Racc. pag. I-4785, punto 46), e 14 aprile 2005, causa C-6/03,
Deponiezweckverband Eiterkpfe (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 27 e segg.).
------------------------------------------------------------------------
20
V. ad es. Wei in: Streinz, EUV/EGV, 2003, art. 63 CE,
punto 68 e Brechmann in: Callies/Ruffert, Kommentar zum EU-Vertrag und
EG-Vertrag,
2 ed. 2002, art. 63 CE, punto 42.
------------------------------------------------------------------------
21
Questa notevole limitazione
dellefficacia giuridica vincolante non sarebbe limitata alla presente
direttiva, ma riguarderebbe quantomeno anche i seguenti atti, pure adottati
esclusivamente in base allart. 63, primo comma, n. 3 e n. 4, CE:
direttiva del Consiglio 2004/114/CE del 13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio,
scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375,
pag. 12); decisione del Consiglio 2004/572/CE del 29 aprile 2004, relativa
allorganizzazione di voli congiunti per lallontanamento dei cittadini di
paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o pi Stati membri
(GU L 261, pag. 28); direttiva del Consiglio 2004/81/CE del 29
aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di
paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in unazione di
favoreggiamento allimmigrazione illegale che cooperino con le autorit
competenti (GU L 261, pag. 19); decisione del Consiglio
2004/191/CE del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalit
pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti
dallapplicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
paesi terzi (GU L 60, pag. 55); direttiva del Consiglio
2003/110/CE del 25 novembre 2003, relativa allassistenza durante il transito
nellambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321,
pag. 26); direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo (GU L 16, pag. 44); regolamento (CE)
n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai
cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano gi applicabili
unicamente a causa della nazionalit (GU L 124, pag. 1);
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi (GU L 157, pag. 1) e direttiva del
Consiglio 2001/40/CE del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi
(GU L 149, pag. 34).
------------------------------------------------------------------------
22
V. il documento della presidenza
irlandese LUnione Europea oggi e domani, CONF/2500/96 del 5 dicembre 1996,
parte A, sezione I, capitolo secondo. La proposta allora avanzata per una
modifica del Trattato, pur contenendo gi le competenze normative, non
prevedeva per clausole paragonabili al secondo comma.
------------------------------------------------------------------------
23 Nellambito del Trattato sullUnione
dellepoca gli Stati membri potevano elaborare, a fianco di posizioni e misure
comuni, anche trattati vincolanti.
------------------------------------------------------------------------
24
Gi questi problemi interpretativi
spingono verso la strada scelta nellart. III-267 del Trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa, che rinuncia ad una regolamentazione simile a
quella contenuta nellart. 63, secondo comma, CE.
------------------------------------------------------------------------
25 V. la sentenza del
Bundesverfassungsgericht 2 dicembre 2003, causa 1 BvR 536/03, Kruzifix (BVerfGE
93, 1, 21 con ulteriori rinvii).
------------------------------------------------------------------------
26
Cos ad es. Hailbronner, European
Immigration and Asylum Law under the Treaty, Common Market Law Review 1998, 1047 (1051). Questa
sembra essere anche lopinione della Commissione, che ha gi proposto alla
Corte quattro procedimenti dinfrazione per mancata trasposizione della
direttiva 2001/40 (GU L 149, pag. 34): causa C-448/04 contro il
Lussemburgo (GU C 314, pag. 6), causa C-450/04 contro la Francia
(GU C 314, pag. 7), causa C-462/04 contro lItalia (GU 2005
C 6, pag. 30) e causa C-474/04 contro la Grecia (GU C 314,
pag. 10). In questi procedimenti gli Stati membri interessati non si sono
richiamati allart. 63, secondo comma, ma hanno dichiarato che si stava
preparando la trasposizione. Le sentenze nelle cause C-448/04 e C-462/04 sono pronunciate
oggi. Nelle altre due cause i ricorsi sono stati ritirati.
------------------------------------------------------------------------
27 Solo per quanto riguarda il numero 3,
lett. B, il Consiglio, con Decisione (allunanimit) del 22 dicembre 2004
sullapplicazione del procedimento ex art. 251 del Trattato istitutivo
dellUnione europea, ha introdotto in alcuni settori, contenuti nel titolo IV
della terza parte del Trattato, il principio del voto a maggioranza qualificata
a partire dal 1gennaio 2005 (GU L 396, pag. 45).
------------------------------------------------------------------------
28
V. sul punto le mie conclusioni 8
luglio 2004, causa C-117/03, Dragaggi (non ancora pubblicata nella Raccolta,
paragrafi 24 e segg.).
------------------------------------------------------------------------
29 V. in tal senso la sentenza 5 ottobre
2004, causa C-475/01, Commissione/Grecia[Ouzo] (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punti 15 e segg.).
------------------------------------------------------------------------
30 Sentenze 28 giugno 1972, causa 371/71,
Jamet/Commissione (Racc. pag. 483, punti 10/12), 23 ottobre
1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione
(Racc. pag. 1063, punto 21), 31 marzo 1998, cause riunite
C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione [Kali e Salz]
(Racc. pag. I-1375, punto 256), 10 dicembre 2002, causa C-29/99,
Commissione/Consiglio [Convenzione sulla sicurezza nucleare]
(Racc. pag. I-11221, punto 45), e 24 maggio 2005, causa
C-244/03, Francia/Parlamento e Consiglio [esperimenti su animali] (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punti 12 e 21).
------------------------------------------------------------------------
31 V. sentenza detta degli esperimenti su
animali (cit. alla 30, punto 15).
------------------------------------------------------------------------
32
V. sentenza 5 ottobre 2000, causa
C-367/98, Germania/Parlamento e Consiglio (tabacco)
(Racc. pag. I-8419, punto 117).
------------------------------------------------------------------------
33 irrilevante, in questa sede, domandarsi
se la Corte, nellambito di un procedimento pregiudiziale, potrebbe annullare
isolatamente le disposizioni contestate, qualora risultassero illegittime.
Molto induce per a ritenere che anche in un simile procedimento l'illegittimit
di una parte della direttiva consentirebbe soltanto di dichiarare la nullit
dell'intera direttiva.
------------------------------------------------------------------------
34 Sentenze 21 dicembre 1954,
causa 1/54, Francia/Alta Autorit (Racc. 1954-1955, pagg. 7, 33)
e 10 maggio 1960, causa 19/58, Germania/ Alta Autorit (Racc. 1960,
pagg. 483, 500).
------------------------------------------------------------------------
35 Conclusioni 28 aprile 2005, cause riunite
C-346/03 e 529-03, Atzeni e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta,
paragrafo 70), e 16 dicembre 2004, causa C-110/03, Belgio/Commissione (non
ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 29).
------------------------------------------------------------------------
36 Sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98,
Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I-5843, punto 56) per la
Commissione.
------------------------------------------------------------------------
37 Sentenze 16 luglio 1992, causa C-65/9,
Parlamento/Consiglio [traffico di merci], (Racc. pag. I-4593,
punto 16), 5 ottobre 1993, causa da C-13/92 a C-16/92, Drieen e a.
(Racc. pag. I-4751, punto 23), e 5 ottobre 1994, causa C-280/93,
Germania/Consiglio [organizzazione comune del mercato delle banane]
(Racc. pag. I-4973, punto 38).
------------------------------------------------------------------------
38 Nota della Presidenza, documento del
Consiglio 6585/03, pag. 9, nota 3.
------------------------------------------------------------------------
39 Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo sulla proposta modificata per una direttiva relativa al
ricongiungimento familiare del 9 aprile 2003, GU 2004 C 64E,
pagg. 283 e 373. La motivazione risulta dalla relazione A5-0086/2003 del
24 marzo 2003 del deputato Cerdeira Morterero.
------------------------------------------------------------------------
40 V. in particolare le richieste di
modifica dal n. 22 al n. 25 figuranti nella risoluzione legislativa
citata alla nota 39.
------------------------------------------------------------------------
41 V. la richiesta di modifica n. 26
figurante nella risoluzione legislativa cit. alla nota 39.
------------------------------------------------------------------------
42
Sentenze 11 luglio 2002, causa
C-60/00, Carpenter (Racc. pag. I-6279, punto 41), e 23 settembre
2003, causa C-109/01, Akrich (Racc. pag. I-9607, punto 58).
------------------------------------------------------------------------
43 Sentenze Carpenter, punto 42 e Akrich,
punto 59 (entrambe cit. alla nota 42).
------------------------------------------------------------------------
44 V. le mie conclusioni 10 marzo 2005,
causa C-503/03, Commissione/Spagna (non ancora pubblicata nella Raccolta,
paragrafo 37 con ulteriori rinvii).
------------------------------------------------------------------------
45
Su questo punto si deve pensare
soprattutto al diritto dellAccordo sullo Spazio economico europeo.
------------------------------------------------------------------------
46 Sentenza della Corte eur. D.U. 22 giugno
1989, causa Eriksson/Svezia (Series A no. 156, 58).
------------------------------------------------------------------------
47 Sentenza della Corte eur. D.U. 13 luglio
2000, causa Elsholz/Germania (Recueil des arrts et dcisions 2000-VIII,
44).
------------------------------------------------------------------------
48 Sentenza della Corte eur. D.U. 26
settembre 1997, causa Mehemi/Francia (Recueil des arrts et dcisions 1997-VI,
27).
------------------------------------------------------------------------
49 Sentenze della Corte eur. D.U. 28 maggio
1985, causa Abdulaziz, Cabales and Balkandali/Regno Unito (Series A no. 94,
67 e segg.), 19 febbraio 1996, causa Gl/Svizzera (Recueil des
arrts et dcisions 1996-I, 38), 28 novembre 1996, causa Ahmut/Paesi
Bassi (Recueil des arrts et dcisions 1996-VI, 63 e 67), e 21 dicembre
2001, causa Sen/Paesi Bassi ( 31 e 36).
------------------------------------------------------------------------
50 Sentenze Abdulaziz, 68, Gl,
39, Ahmut, 70 (tutte cit. alla nota 49). Mentre la sentenza
Abdulaziz era stata ancora pronunciata allunanimit, la sentenza Gl fu
pronunciata con una maggioranza di sette voti contro due e la sentenza Ahmut
solo con cinque voti contro quattro.
------------------------------------------------------------------------
51 V. ad es. le decisioni della Corte eur.
D.U. 23 marzo 2003, causa I. M./Paesi Bassi, 13 maggio 2003, causa
Chandra/Paesi Bass, 6 luglio 2004, causa Ramos Andrade/Paesi Bassi e 5 aprile
2005, causa Benamar/Paesi Bassi.
------------------------------------------------------------------------
52 Sentenza Sen (cit. alla nota 49,
40).
------------------------------------------------------------------------
53 V. le decisioni della Corte eur. D.U.
sullammissibilit dei ricorsi 19 ottobre 2004, causa Tuquabo-Tekle/ Paesi
Bassi e 14 settembre 2004, causa Rodrigues da Silva e Hoogkamer/ Paesi Bassi.
------------------------------------------------------------------------
54 Pertanto corretto che lart. 10,
n. 1, della direttiva escluda altres lapplicazione dellart. 4,
n. 1, ultimo comma, nel caso di rifugiati.
------------------------------------------------------------------------
55 Communication No. 930/2000: Australia, 16
agosto 2001, CCPR/C/72/D/930/2000,
commi da 7.1 a 7.3, (Jurisprudence), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/488b0273fa4febfbc1256ab7002e5395?Opendocument.
------------------------------------------------------------------------
56 V. per il voto di minoranza del giudice
Martens con adesione del giudice Russo nella sentenza Gl (cit. alla
nota 49, 6 e segg.), che pur non mettendo in dubbio
l'approccio basato sul riconoscimento come pretesa positiva procede per ad un
esame delle giustificazioni di tipo classico. V. anche i voti adesivi di
minoranza del giudice Thr Vilhjlmsson e del giudice Bernhardt nella sentenza
Abdulaziz (cit. alla nota 49), che basano la loro opinione in materia
sullart. 8, secondo comma, della CEDU
------------------------------------------------------------------------
57 V. sopra, n. 61.
------------------------------------------------------------------------
58 Sul punto esiste una vera e propria
divergenza di opinioni tra il voto di minoranza del giudice Martens (cit. alla
nota 56) e della Corte: Martens intende in maniera ben pi ampia rispetto
alla Corte il diritto al ricongiungimento familiare.
------------------------------------------------------------------------
59 In tal senso, per quanto riguarda la
Carta sociale, anche il Bundesverfassungsgericht tedesco, BVerfGE 76, 1 (82 e
segg.) ricongiungimento familiare. V. la cauta presa in considerazione delle altre disposizioni della Carta
sociale europea nelle sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III
(Racc. pag. 1365, punti 26/29), e 2 febbraio 1988, causa 24/86,
Blaizot (Racc. pag. 379, punto 17), e le conclusioni
dellavvocato generale Jacobs 28 gennaio 1999, causa C-67/96, Albany
(Racc. pag. I-5751, paragrafo 146) e dellavvocato generale Lenz
15 giugno 1988, causa 236/87, Bergemann (Racc. pag. 5125,
paragrafo 28).
------------------------------------------------------------------------
60 V. sopra, paragrafo 21.
------------------------------------------------------------------------
61 Digest of the Case Law of the ECSR,
edizione marzo 2005, pag. 84,
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_lHomme/Cse/Digest_bil_mars_05.pdf. V. anche
Conclusions 2004 Volume 1, Section 89/174, sullEstonia e Conclusions XVI-1
vol. 2, Section 72/257, sui Paesi Bassi con riferimento alle Conclusions I,
pag. 216 (anche Section 363/374 sulla Germania), tutti reperibili in
http://hudoc.esc.coe.int/esc/search/default.asp
------------------------------------------------------------------------
62 Sentenze Corte eur. D.U. 27 luglio 2004,
Sidabras e Dziautas/Lituania, punto 47, sui divieti lavorativi, 30
settembre 2003, Koua Poirrez/Francia, punti 39 e 29, sui diritti sociali,
e 2 luglio 2002, Wilson, National Union of Journalists and others/Regno Unito,
punto 40, pagg. 32 e segg. e 37, sulla discriminazione dei
sindacalisti. La Corte si , sino ad oggi, pronunciata solo una volta a sfavore
con un rigetto con sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant
(Racc. pag. I-621, punti 46 e segg.) sulla prassi decisionale di
un organo di controllo non giurisdizionale, in questo caso la Commissione per i
diritti umani del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
------------------------------------------------------------------------
63 Lart. 3, n. 4, lett. b
della direttiva chiarisce, forse anche per questo motivo, che gli Stati membri,
qualora siano anche contraenti della Carta sociale europea e/o della
Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante, possono sottostare,
in tema di ricongiungimento familiare, nei confronti dei lavoratori migranti di
altri Stati contraenti, ad obblighi pi ampi rispetto a quelli che risultano
dalla sola direttiva [e dallart. 8 della CEDU].
------------------------------------------------------------------------
64 Un orientamento analogo seguito dal
Verfassungsgerichtshof austriaco, nella sua sentenza del 8 ottobre 2003, nella
causa G 119, 120/03-13 (http://www.vfgh.gv.at/presse/G119_13_03.pdf,
S. 20 f.)., con riferimento a quanto deve fare l'ordinamento
austriaco per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo.
------------------------------------------------------------------------
65
Sentenza 13 luglio 1989, causa
5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19).
------------------------------------------------------------------------
66 Sentenza 6 novembre 2003, causa C-101/01,
Lindqvist (Racc. pag. I-12971, punto 87), v. anche sentenza 26
aprile 2005, causa C-367/02, Stichting Goed Wonen (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 32).
------------------------------------------------------------------------
67 Va nella stessa direzione la critica
menzionata dal Parlamento circa la rete di esperti di diritti fondamentali
nominata dalla Commissione nella sua relazione
annuale del 2003, http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/report_eu_2003_en.pdf,
pag. 55.
------------------------------------------------------------------------
68 Secondo informazioni fornite dal
Consiglio un corrispondente limite d'et figura solo nel diritto austriaco.
------------------------------------------------------------------------
69 V. sopra, paragrafo 86.
------------------------------------------------------------------------
70 V. la sentenza del Verfassungsgerichtshof
austriaco del 8 ottobre 2003, cit. alla nota 64, sub III. n. 2 lett. c.
------------------------------------------------------------------------
71 Sentenze 20 settembre 1988, causa 203/86,
Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563, punto 25), 17 luglio 1997,
cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf
(Racc. pag. I-4475, punto 50), 13 aprile 2000, causa C-292/97,
Karlsson e a. (Racc. pag. I-2737, punto 39), 12 marzo 2002,
cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a. (Racc. pag. I-2569,
numero 79), 9 settembre 2003, causa C-137/00, Milk Marque e National
Farmers Union (Racc. pag. I-7975, punto 126), 9 settembre 2004,
causa C-304/01, Spagna/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 31) e 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 70).
------------------------------------------------------------------------
72 Sentenze del Tribunale 23 marzo 1994,
causa T-8/93, Huet (Racc. pag. II-103, punto 45), 2 marzo 2004,
causa T-14/03, Di Marzio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 83), e 15 febbraio 2005, causa T-256/01, Pyres (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 61). V. anche in tema di discriminazione
positiva le sentenze 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson e Anderson
(Racc. pag. I-5539, punto 55), e 30 settembre 2004, causa
C-319/03, Briheche (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
------------------------------------------------------------------------
73 Ci viene sottolineato dalla Corte nelle
sue sentenze 28 ottobre 2004, cause riunite T-219/02 e T-337/02, Lutz
Herrera/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 88) e
Pyres (cit. alla nota 72, punto 66) nellesame dei limiti di et,
senza per discutere sulle condizioni del principio di uguaglianza in
riferimento ad essi.
------------------------------------------------------------------------
74 In questo senso le conclusioni
dellavvocato generale Tizzano 8 febbraio 2001 nella causa C-173/99, BECTU
(Racc. pag. I-4881, paragrafo 28), dellavvocato generale Lger
10 luglio 2001 nella causa C-353/99 P, Hautala (Racc. pag. I-9565,
paragrafi 82 e 83), dellavvocato generale Mischo 20 settembre 2001 nelle
cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood
(Racc. pag. I-7411, paragrafo 126), dellavvocato generale
Poiares Maduro 29 giugno 2004 nella causa C-181/03 P, Nardone (non ancora
pubblicata nella Raccolta, paragrafo 51) e le mie conclusioni 14 ottobre
2004 nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a.
(non ancora pubblicata nella Raccolta, nota 83), e 27 gennaio 2005 nella
causa C-186/04, (Housieaux (non ancora pubblicata nella Raccolta,
nota 11).
------------------------------------------------------------------------
75 La Corte ha addirittura preso spunto
dalla mancata fissazione di un limite di et peraltro prevista come regola
dello Statuto del personale per annullare un bando di concorso interno:
sentenza 22 marzo 1972, causa 78/71, Costacurta/Commissione
(Racc. pag. 163, punti 9 e segg.).
------------------------------------------------------------------------
76 La Corte eur. D.U. stabilisce con
costante giurisprudenza che uningerenza nel diritto alla tutela della vita
familiare pu essere rappresentata dallespulsione di una persona da un paese
nel quale vivano i suoi parenti pi stretti, v. sentenze della Corte eur. D.U.
16 dicembre 2004, causa Radovanovic/Austria ( 30), 2 agosto 2001, causa
Boultif/Svizzera (Recueil des arrts et dcisions 2001-IX, 39) e 18
febbraio 1991, causa Moustaquim/Belgio, (Series A no. 193, S. 18,
36).
------------------------------------------------------------------------
77 V. sopra, paragrafo 94.
------------------------------------------------------------------------
78 V. sopra, paragrafo 41.
------------------------------------------------------------------------
79 V. in questo senso la sentenza 11
dicembre 2003, causa C-127/00, Hssle (Racc. pag. I-14781,
punti 35 e segg.).