titolo atto N.
424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 2005.
Sommario Ordinanza
emessa il 2 marzo 2005 dal tribunale di Monza nel procedimento civile vertente
tra Ali Osman Mohamed contro I.N.P.S. ed altra Straniero e apolide - Straniero
- Pensione di inabilita' - Condizioni - Possesso della Carta di soggiorno e di
un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare -
Violazione di diritto fondamentale - Irrazionalita', per l'eliminazione con
efficacia retroattiva di benefici assistenziali gia' maturati in base ai
diversi criteri anteriormente vigenti - Violazione della normativa
internazionale sulla parita' di trattamento degli stranieri in materia di
sicurezza sociale - Lesione del diritto alla salute - Violazione del principio
di tutela dei lavoratori - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l'art. 9,
comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117,
primo comma, della Costituzione.
gazzetta GU n.
37 del 14-9-2005
Testo IL
GIUDICE
Sciogliendo la riserva che precede;
Rilevato che Ali Osman Mohamed, cittadino somalo presente sul
territorio nazionale e munito di permesso di soggiorno per lavoro dal
1992, dopo aver prestato in Italia per dieci anni attivita' di lavoro
subordinato (ved. libretto di lavoro ed estratto contributivo
prodotto) anche dopo aver ottenuto il riconoscimento della sua
riduzione della sua capacita' lavorativa al 67% (ved. provvedimento
Commissione sanitaria del 16 marzo 1999), e' stato riconosciuto
invalido civile al 100% al fine del trattamento economico di
inabilita' ex art. 12, legge n. 118/1971 in data 10 luglio 2000;
che il citato cittadino straniero, pur avendo diritto al
suddetto beneficio economico in ragione delle sue gravi e persistenti
ragioni di salute, non ha potuto ottenerlo a causa della mancata
presentazione della carta di soggiorno, considerata dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388, requisito indispensabile per la concessione
delle provvidenze economiche di cui alla legge n. 118/1987 (art. 80,
comma 19);
che egli non puo' ottenere la carta di soggiorno in quanto la
stessa, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla
legge n. 189/2002, viene attribuita allo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e del proprio nucleo
familiare;
che proprio a causa della sua inabilita' egli non e' in grado
di produrre adeguati redditi servendogli anzi il trattamento stesso
per sopperire a tale carenza;
che l'I.N.P.S. ha ritenuto indispensabile per la liquidazione
della prestazione la carta di soggiorno anche per chi aveva
presentato domanda ed aveva maturato i requisiti in epoca antecedente
la modifica legislativa;
che detta interpretazione dell'istituto erogatore appare
condivisibile in ragione della natura del rapporto di durata che si
instaura per effetto della concessione del beneficio;
che il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di
legge per fruire della pensione di inabilita' ne e' escluso non
avendo la carta di soggiorno ne' la possibilita' di procurarsela
perche' privo di redditi ed ormai anche della capacita' di
conseguirli in ragione della stessa invalidita';
che parte ricorrente ha sollevato la questione di
legittimita' di tale normativa sotto vari profili;
che la questione appare rilevante in giudizio in quanto la
eventuale pronuncia di incostituzionalita' della norma che pone per
lo straniero, quale condizione per i benefici ex legge n. 118/1971
anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso
di un reddito sufficiente comporterebbe per Ali Osman Mohamed la
concessione della prestazione richiesta;
che la questione di costituzionalita' non appare
manifestamente infondata in quanto i benefici economici previsti
dalla legge n. 118/1971 si inquadrano nell'ambito della assistenza
sociale, specificatamente prevista e sancita, quale obbligo dello
Stato e diritto dei lavoratori e comunque delle persone ex art. 38
della Costituzione per assicurare tutela ai soggetti sprovvisti di
reddito e menomati nella propria integrita' psicofisica anche sotto
forma di tutela economica per evitare la loro emarginazione sociale;
che detta tutela economica, costituente diritto soggettivo in
base alla legislazione vigente, attiene a diritti fondamentali della
persona e come tale e' inviolabile e non attenuabile nei confronti
degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
che la normativa censurata appare violare gli articoli 2 e
38, primo e secondo comma della Costituzione, specificatamente
riferito quest'ultimo ai lavoratori, a prescindere, quindi dal
requisito di nazionalita' o cittadinanza;
che, inoltre, la disciplina in esame appare in contrasto, sia
con il principio di solidarieta' sociale di cui allo stesso art. 2,
Cost. sia con il precetto di parita' e non discriminazione di cui
all'art. 3, 1¡ comma Cost. laddove, con la condizione della
titolarita' della carta di soggiorno e del connesso requisito
reddituale richiesto agli stranieri invalidi, pur gia' lavoratori
regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina
introducendo per essi un trattamento deteriore per usufruire dei
benefici della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche
solidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei citati
benefici;
che la eliminazione di provvidenze a stranieri divenuti
inabili, senza apparenti ragioni di protezioni di beni di pari o
superiore livello, appare in contrasto con il precetto di tutela
della salute sancito dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale
dell'Individuo e interesse della collettivita';
che e' stato altresi' violato l'art. 10, l'art. 35, 3¡ comma
e l'art. 117, 1¡ comma Cost. nella misura in cui la Repubblica,
favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione
del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali ed alle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute, si adegua e
conferma i principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di
giustizia sociale ed il riconoscimento dei diritti dell'uomo quale
l'OIL in relazione alla sicurezza sociale;
che l'art. 6, della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratif. con
legge n. 1305/1952) vuole che venga assicurato all'immigrato un
trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai
propri cittadini, e l'art. 10 della convenzione OIL n. 143/1975
(ratificato con legge n. 158/1981) garantisce, per i lavoratori
migranti, parita' di opportunita' e di trattamento anche in materia
di sicurezza sociale;
che, per i motivi sopra esposti, la questione di
costituzionalita' della normativa di cui al combinato disposto degli
articoli 80, comma 19, legge n. 388/2000 e 9, comma 1, legge
n. 189/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117
primo comma della Costituzione (comb. con le citate convenzioni OIL)
e' rilevante e non manifestamente infondata;
che, infine, la normativa richiamata contrasta con il
principio di razionalita' espresso dall'art. 3 della Cost. nella
misura in cui, anziche' limitarsi a regolare per il futuro in modo
difforme e piu' restrittivo per gli stranieri la materia
dell'assistenza sociale, introduce norme che determinano la
eliminazione, senza alcuna gradualita' e disciplina transitoria, di
benefici assistenziali di durata con valenza alimentare e vitale,
gia' maturati in base a diversi criteri normativi anteriormente
vigenti nella materia garantita dall'art. 38 Cost.
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 comb. con l'art. 9, comma 1, della legge
30 luglio 2002, n. 189 in relazione all'art. 12, della legge 30 marzo
1971, n. 118 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38,
117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui prevedono la
necessita' del possesso della Carta di soggiorno e della relativa
condizione reddituale perche' gli stranieri inabili civili, tali
riconosciuti dalla pubblica amministrazione possano fruire (o
continuare a fruire) della pensione di inabilita';
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Monza, addi' 2 marzo 2005
Il giudice del lavoro: Pipponzi
05C0931