(Sergio Briguglio,
7/9/2005)
ELEMENTI PRINCIPALI
DI UNA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLŐALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DAL
TERRITORIO DELLO STATO
Nota: Il testo della
proposta completa puo' essere consultato all'indirizzo
Respingimento
á
Non
e' sanzionabile il vettore che abbia dato tempestiva informazione alla polizia
di frontiera in relazione alla presenza a bordo di stranieri privi dei
documenti richiesti per l'ingresso.
á
Salvo
che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e'
vietato il respingimento
á
Nei
casi in cui non si sia potuto procedere immediatamente al respingimento dello
straniero, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal
tribunale in composizione monocratica, con le modalita' previste per la
convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.
Espulsione
á
Salvo
che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e'
vietata l'espulsione
Il questore rilascia una
carta di soggiorno nel primo caso, un permesso per motivi umanitari nel secondo
e nel terzo (lo stesso permesso e' rilasciato alla madre inespellibile di
nascituro o di neonato).
á
Il
provvedimento di espulsione e' di natura discrezionale: il prefetto valuta se
adottarlo, alla luce della
condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla
presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei
requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta
tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla
societa' italiana e a quella del paese verso il quale dovrebbe essere espulso.
á
Nei
casi in cui il prefetto non adotti il provvedimento di espulsione, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti dal Testo unico o
dal regolamento di attuazione, o, quando questo non sia possibile, assegna allo
straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.
á
Lo
straniero che appartenga a una delle categorie per le quali puo' essere
disposta l'espulsione da parte del prefetto, puo' essere comunque sanzionato
anche con un'ammenda.
á
Se
lo straniero espellendo e' sottoposto a procedimento penale, non si applica il
silenzio-assenso in relazione al nulla osta all'espulsione da parte
dell'autorita' giudiziaria.
á
In
attesa del nulla osta all'espulsione, il questore puo' adottare, in luogo del
trattenimento in CPT, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La
violazione delle misure e' punita con la reclusione da uno a quattro anni.
á
L'espulsione
e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, quando
á
L'espulsione
e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera, quando
á
Competente
per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo e' il tribunale
in composizione monocratica.
á
In
caso di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo,
l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici
giorni.
á Competente per
il ricorso contro il povvedimento di espulsione e', anche in caso di espulsione
per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il tribunale in
composizione monocratica del luogo di residenza o, in
mancanza, di dimora dello straniero. Il ricorso puo' essere presentato anche
per il tramite del tribunale competente per la convalida del provvedimento di
accompagnamento coattivo.
á
Nei casi di espulsione eseguita con intimazione, se il ricorso e'
presentato prima che sia scaduto il termine per lasciare il territorio dello
Stato, l'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale competente sul
ricorso.
á Nei
casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento coattivo, se il ricorso e'
presentato prima che questo abbia avuto luogo, lo straniero puo' presentare
istanza di sospensione dell'espulsione al tribunale competente per il ricorso.
L'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale su tale istanza. Lo
straniero e' trattenuto nel CPT fino alla decisione sull'istanza o, in caso di
espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, fino alla
decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e' immediatamente
riattivato in caso di rinuncia alla richiesta di sospensione o al ricorso.
á Quando
l'espulsione e' sospesa (automaticamente o su istanza dello straniero), salvo
che si tratti di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato, il questore rilascia allo straniero un permesso per motivi di giustizia
valido fino alla decisione, del tribunale competente, sul ricorso. Il questore
puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della
sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi
derivanti dalle misure di sorveglianza, lo straniero e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo
provvedimento di espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo.
á
L'onorario
e le spese spettanti, per i provvedimenti di convalida e per i ricorsi,
all'avvocato dello straniero sono a carico dell'erario.
á
Il
divieto di reingresso vale per
Termini piu' brevi per
il divieto di reingresso possono essere fissati dall'autorita' che adotta il
provvedimento di espulsione o dal tribunale che decide sul ricorso.
á
Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la cancellazione
d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso, della segnalazione al
Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio degli
Stati membri dell'Accordo di Schengen.
á
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
CPT, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che ne sia stato
eseguito l'allontanamento, il questore puo' chiedere al tribunale
l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica
sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di
sorveglianza lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, e
lo straniero e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo;
si procede con rito direttissimo e arresto obbligatorio.
á
Il
trattenimento in CPT per lo straniero che abbia presentato istanza di
sospensione del provvedimento di espulsione in pendenza di ricorso non e'
assoggettato ai limiti temporali ordinari.
á
Lo
straniero che si allontani senza giustificato motivo dal CPT e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso, con provvedimento
immediatamente esecutivo.
á
In
nessun caso puo' essere disposto il trattenimento in CPT di un minore non
accompagnato.
á
Il
regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere adottate per
tutelare il diritto dello straniero trattenuto di
Il regolamento di
attuazione stabilisce le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo
della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono
chiedere di collaborare all'attuazione di tali misure, e prevede le modalita'
con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal
prefetto.
á
Il
provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza e' subordinato, nei casi
in cui sia presente in Italia un figlio minore dello straniero ovvero un minore
di cui lo straniero sia affidatario, all'acquisizione del nulla osta del
Tribunale per i minorenni. Il Tribunale decide tenendo conto anche della durata
del soggiorno in Italia del minore e dellŐintensita' dei suoi legami, di natura
familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia,
nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da
cause di forza maggiore.
á
Ai
fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a titolo di misura
sostitutiva della pena, il giudice tiene conto - al pari del prefetto nel caso
ordinario - della
condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla
presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei
requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta
tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla
societa' italiana e a quella del paese di appartenenza. Se e' presente in
Italia un figlio minore o un minore affidato si procede come nel caso di
espulsione quale misura di sicurezza.
á
In
caso di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice fissa
la durata del divieto di reingresso, in misura comunque non superiore a dieci
anni.
á
Il
provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione puo'
essere adottato anche nel caso di straniero che non rientri nelle categorie per
le quali il prefetto procede, ordinariamente, all'espulsione. In tutti i casi,
comunque, il provvedimento e' adottato discrezionalmente dal magistrato di
sorveglianza, e solo su richiesta dello straniero detenuto.