REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE
I
Registro Sentenze:792/05
Registro
Generale: 1422/2003
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO
PERRICONE Presidente
GIANCARLO
MOZZARELLI Cons. , relatore
ALBERTO
PASI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 05 Maggio 2005
Visto il ricorso 1422/2003 proposto da:
SECRIERU
SERGIU
rappresentato e difeso da:
MINOTTI
AVV. FRANCESCA
CHIANESE
AVV. PIETRO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA
MARCONI 20
presso
MINOTTI
AVV. FRANCESCA
UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA
DELLO STATO con
domicilio eletto in BOLOGNA VIA
RENI 4 presso
la sua sede |
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di rigetto dellistanza di regolarizzazione
emanato dallUfficio Territoriale di Governo Prefettura di Bologna in data
07.10.2003, prot. N.7518/2003/S.p.i..
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA
Uditi ialludienza pubblica del 5.5.2005
lavv. F.Gualandi per il ricorrente e lavv. dello Stato Leonello
Mariani;
Considerato quanto segue:
Con ordinanza 4.12.2003 n.904, questa
Sezione ha accolto listanza cautelare presentata dal ricorrente.
E ci, nella considerazione:
Laccoglimento della censura predetta ha
carattere assorbente in relazione agli ulteriori profili di gravame delineati
in ricorso.
Lamministrazione competente dovr pertanto
provvedere allimpregiudicato riesame (in senso favorevole o meno)
delloriginaria dichiarazione di emersione, sulla base di una compiuta
istruttoria che si conformi al principio di diritto dianzi meglio indicato.
Il Collegio ritiene infine che vi
siano sufficienti ragioni per condannare lamministrazione resistente al
pagamento integrale di spese ed onorari di giudizio a favore del ricorrente, da
liquidarsi in via necessariamente equitativa (stante il mancato deposito in
giudizio della relativa nota da parte del procuratore del ricorrente) come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per lEmilia-Romagna, Bologna, Sezione I:
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dallAutorit amministrativa.
Cos deciso in
Bologna il 05 Maggio 2005.
Presidente
(B.Perricone)
Cons.rel.est.
(G.Mozzarelli)
Depositata in
Segreteria in data 03.06.05
Bologna, l
03.06.05
Il
Segretario . Berenga
Cm/