REPUBBLICA
ITALIANA
N.981/2003 Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.
Reg. Sez.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
PER LEMILIA-ROMAGNA N. 571
Reg. Sent.
SEZIONE
I
Anno 2005
composto dai signori:
Dott. Bartolomeo
Perricone Presidente
Dott. Giancarlo
Mozzarelli Consigliere
Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E
N T E N Z A
sul ricorso n. 981 del 2003 proposto da
Mazlami Muzafer, rappresentato e difeso dallAvv. Claudio Cicognani ed
elettivamente domiciliato in Bologna, Strada Maggiore n. 20, presso lo studio
dellAvv. Susanna Zaccaria,
contro
- il Ministero dell'Interno;
- l'Ufficio territoriale del Governo -
Prefettura di Forl-Cesena, costituitosi in giudizio in persona del Prefetto
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso
i cui uffici domiciliato in via G. Reni n. 4,
per
l'annullamento, previa sospensione,
del decreto emesso in data 1/7/2003 dalla
Prefettura di Forl-Cesena di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro
irregolare presentata dal datore di lavoro sig. Dal Monte Gianguglielmo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Forl-Cesena;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 10 marzo
2005 lAvv. A.M. Spada (in sostituzione dellAvv. C. Cicognani) e lAvv. dello
Stato M.V. Lumetti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto
segue:
F
A T T O
e D I R
I T T O
1) Con il ricorso in epigrafe il sig.
Mazlami Muzafer, cittadino macedone, ha impugnato il decreto prot. n.
8578/03/A-I/Imm. datato 1 luglio 2003 con cui il Prefetto di Forl-Cesena ha
respinto l'istanza finalizzata alla regolarizzazione del predetto straniero
in qualit di lavoratore subordinato, presentata dal sig. Gianguglielmo Dal
Monte ai sensi del D.L. n. 195/2002.
Si costituita in giudizio
l'Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 25 settembre
2003 questo Tribunale, con ordinanza n. 633, ha respinto la domanda incidentale
di sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 10 marzo 2005 la causa
passata in decisione.
2) Con il decreto di cui si controverte il
Prefetto di Forl-Cesena ha respinto la domanda di regolarizzazione del
ricorrente ritenendo ostativa la circostanza che il predetto risultava
segnalato ai fini della non ammissibilit nel territorio dello Stato; ci ha
fatto in relazione a quanto comunicato con nota Cat. 18.B/2003/2^sez. del
26/6/2003 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Forl-Cesena, circa
l'inserimento dalla Germania, in data 6/8/1997, del nominativo del menzionato straniero come inammissibile nel territorio Schengen,
con scadenza al 6/7/2003.
Nel ricorso si contesta:
3) Le censure sono infondate.
Quanto al primo profilo denunciato, va
ribadita la considerazione gi sinteticamente svolta dal Tribunale nel
respingere l'istanza cautelare: alla data di adozione del provvedimento
impugnato la segnalazione riguardante il ricorrente non era ancora scaduta e di
essa l'Amministrazione non poteva non tenere conto nel definire il
procedimento; n sussisteva una qualche ragione che imponesse o comunque
giustificasse un ritardo nell'assumere la decisione di competenza.
Quanto agli ulteriori profili va
innanzitutto evidenziato che nel caso in esame la P.A. ha fatto corretta
applicazione dellart. 1 comma 8 del D.L. n. 195/2002, a tenore del quale non
possono essere regolarizzati "i rapporti di lavoro riguardanti
lavoratori extracomunitari:
b) che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato".
La giurisprudenza ha pressoch unanimemente
riconosciuto la natura vincolante della prescrizione citata: si vedano, tra le
tante, TAR Toscana, Sez. I, 15 dicembre 2004 n. 6429; TAR Marche 4 dicembre
2004 n. 1767; TAR Friuli Venezia Giulia 20 novembre 2004 n. 678; TAR Umbria 2
novembre 2004 n. 675; TAR Milano, Sez. I, 7 ottobre 2004 n. 5464; TAR Piemonte,
Sez.II, 6 settembre 2004 n. 1652; TAR Liguria, Sez.II, 17 giugno 2004 n. 971.
Tale natura esclude che residuino in capo all'Amministrazione margini di
valutazione discrezionale in ordine alla accoglibilit o meno dell'istanza di
regolarizzazione; in altre parole, di fronte a una segnalazione di non ammissibilit
nel territorio Schengen, la prefettura competente non pu far
altro che respingere la domanda di legalizzazione del rapporto di lavoro
irregolare, atteso che la valutazione ostativa di tale circostanza gi stata
operata dal legislatore; in relazione a tanto:
Resta da sottolineare che in sede di
discussione della causa alla pubblica udienza il difensore del ricorrente ha
insistito sul difetto di motivazione dell'atto impugnato in relazione alla
mancanza di puntuale specificazione dei contenuti della segnalazione ritenuta
ostativa; in proposito si osserva quanto segue:
- nel ricorso tale circostanza viene
evidenziata a sostegno della censura secondo cui l'Autorit di P.S. avrebbe
dovuto acquisire piena conoscenza degli estremi e delle ragioni poste a
fondamento della segnalazione stessa, allo scopo di promuoverne la procedura di
revoca, ovvero per valutarne discrezionalmente l'incidenza ai fini della
regolarizzazione;
- in relazione alle conclusioni
precedentemente raggiunte va ribadito che la natura pacificamente vincolata
(alle prescrizioni di cui al citato art. 1 comma 8 del D.L. n. 195/2002) delle
determinazioni rimesse in materia alle prefetture esclude la fondatezza delle
argomentazioni svolte in udienza dalla difesa del sig. Mazlami Muzafer;
- se poi, invece, nell'occasione si
inteso contestare che le carenti indicazioni circa i contenuti della
segnalazione hanno pregiudicato la possibilit del ricorrente stesso di
difendersi adeguatamente, va sottolineato che una censura di tal genere non
risulta formulata nel gravame e dunque non pu essere successivamente
introdotta, n esaminata.
4) Per le ragioni illustrate il ricorso va
respinto.
Sussistono validi motivi per compensare tra
le parti le spese del giudizio.
P.
Q. M.
Il Tribunale Amministrativo per
lEmilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Bologna il 10 marzo 2005.
Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
Depositata in Segreteria in data 25/03/2005
Bologna, li 25/03/2005
Il
Segretario
F.to
Luciana Berenga