REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA LOMBARDIA
BRESCIA
Registro
Generale: 1406/2003
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
MAURO PEDRON Giudice, relatore
STEFANO TENCA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nellĠudienza camerale dellĠ11 marzo
2005
Visto il ricorso 1406/2003 proposto
da:
KOLGECI
BASHKIM
rappresentato e difeso da:
VINCENZI
FEDERICO
con domicilio eletto in BRESCIA
CORSO
MARTIRI DELLA LIBERTË 54
presso
il suo studio
contro
PREFETTO
DI BRESCIA
MINISTERO
DELL'INTERNO
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con domicilio ope legis in BRESCIA
VIA
S. CATERINA 6
presso
la sede dellĠAvvocatura
|
per l'annullamento, previa adozione di
misura cautelare, del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia n.
000010381116 del 25 settembre 2003, mediante il quale stata rigettata
lĠistanza di legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato con il cittadino
straniero Hasan Kolgeci presentata dal signor Bashkim Kolgeci;
Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e
uditi altres i difensori delle parti;
Visto lĠart. 26 commi 4 e 5 della legge 6
dicembre 1971 n. 1034;
Ritenuto
in fatto e in diritto
Il Prefetto di Brescia con decreto del 25
settembre 2003 ha respinto la richiesta di legalizzazione del rapporto di
lavoro subordinato con il cittadino straniero Hasan Kolgeci in
quanto ricorrerebbe l'impedimento previsto dall'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 9 settembre 2002 n. 195, consistente in una
segnalazione Schengen effettuata dalla Germania.
Il ricorrente, in qualit di datore di
lavoro, ha impugnato il diniego con atto notificato il 28 novembre 2003 e
depositato il 1 dicembre 2003. Nel ricorso sono evidenziati diversi profili di
carenza di motivazione. In particolare si sostiene che la presenza di una
segnalazione Schengen non obbliga gli Stati contraenti a negare
il titolo di soggiorno al soggetto segnalato ma soltanto a esperire una
consultazione con lo Stato segnalante. Interpretato diversamente l'art. 1 comma
8 lett. b) del DL 195/2002
sarebbe irragionevolmente schematico nellĠequiparazione di casi diversi tra
loro, e dovrebbe quindi essere sollevata la relativa questione di legittimit
costituzionale.
LĠAmministrazione si costituita in
giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanze n. 1202 del 16 dicembre 2003
e n. 1160 del 6 luglio 2004 questo TAR ha chiesto al Prefetto di Brescia di
attivare la procedura di consultazione prevista dallĠart. 25 della convenzione
applicativa dellĠaccordo di Schengen, avvalendosi della Divisione
SIRENE della Direzione centrale della Polizia criminale.
In esecuzione di queste ordinanze la
Divisione SIRENE ha contattato il collaterale organo tedesco e ha quindi
comunicato con nota prot. n. 123/B5/SI/Art.96/TAR/coop08 del 7 agosto 2004 le
informazioni cos acquisite. Sulla base di questo accertamento risulta che il
cittadino straniero entrato nel territorio tedesco per la prima
volta il 2 aprile 1991 e ha fatto richiesta di asilo, che per stata respinta
in via definitiva il 27 gennaio 1997. Il 1 aprile 1998 il cittadino straniero
stato espulso e in pari data stato segnalato ai fini dellĠaccompagnamento
coattivo. Nel rapporto dellĠorgano collaterale tedesco si precisa che
lĠidentit del cittadino straniero stata confermata tramite
controllo delle impronte digitali e che nel frattempo la segnalazione Schengen stata cancellata, mentre rimane efficace una segnalazione
nazionale limitata alla Germania.
Sulle questioni sollevate nel ricorso si
possono formulare le seguenti osservazioni:
- preliminarmente
occorre considerare che in base allĠart. 96 della convenzione di Schengen (applicativa del relativo accordo) la segnalazione ai
fini della non ammissione pu essere fondata sullĠesistenza di pericoli
per lĠordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale, oppure
su misure di allontanamento, respingimento o espulsione conseguenti alla
violazione di norme relative allĠingresso e al soggiorno degli stranieri.
La segnalazione effettuata da uno Stato non un vincolo insuperabile per
gli altri Stati ma obbliga lo Stato che intenda rilasciare un titolo di
soggiorno ad attivare la procedura di consultazione prevista dallĠart. 25
della convenzione per tenere conto degli interessi dello Stato segnalante.
Mediante questa procedura possibile accertare il motivo della
segnalazione e verificare se il segnalato sia un soggetto considerato
pericoloso dallo Stato segnalante e se questĠultimo sia disponibile a
ritirare la segnalazione. Qualora il titolo di soggiorno sia poi
effettivamente rilasciato, lo Stato che ha effettuato la segnalazione pu
iscrivere il cittadino straniero in un proprio elenco di
persone segnalate;
- l'art. 1
comma 8 lett. b) del DL 195/2002, letto in
armonia con lĠart. 25 della convenzione di Schengen, non
individua nella segnalazione un impedimento assoluto e automatico alla
legalizzazione, ma impone di valutare la situazione del lavoratore straniero, per quanto riguarda la sua pericolosit sociale, in
contraddittorio con lo Stato che ha effettuato la segnalazione. La
disciplina analoga a quella sul permesso di soggiorno, nella quale
descritto con maggiore chiarezza il collegamento tra esigenze di sicurezza
e rispetto degli obblighi internazionali. é significativa al riguardo la
formulazione dellĠart. 4 comma 6 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, che
vieta lĠingresso nel territorio dello Stato ai cittadini stranieri
segnalati ai fini della non ammissione Òper gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionaliÓ. A sua volta lĠart. 5 comma 6 del Dlgs. 286/1998 consente il
rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi
internazionali quando il cittadino straniero non soddisfi
le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti Òsalvo
che ricorrano seri motiviÓ (la stessa formula
utilizzata dallĠart. 25 della convenzione di Schengen).
DĠaltra parte lĠart. 25 della convenzione di Schengen con
lĠespressione Òtitolo di soggiornoÓ indica
qualsiasi atto di diritto interno che consenta (direttamente o in
combinazione con altri atti) la permanenza nel territorio nazionale. Sono
ricompresi quindi sia i provvedimenti di legalizzazione sia i veri e
propri permessi di soggiorno (distinzione rilevante solo nel diritto
interno);
- in definitiva
di fronte a una segnalazione il comportamento corretto sotto il profilo
del diritto internazionale consiste nellĠattivazione della procedura di
consultazione. Questo obbligo degli Stati pu essere invocato dai
cittadini stranieri in quanto possa permettere lĠacquisizione di notizie
favorevoli al rilascio di un titolo di soggiorno. In effetti solo sulla
base degli elementi acquisiti in tale procedura possibile valutare in
negativo se la presenza del cittadino straniero costituisca
un pericolo per lo Stato che ha effettuato la segnalazione, e in positivo
se il cittadino straniero dia sufficienti garanzie per il
rilascio di un permesso di soggiorno (eventualmente previa legalizzazione
del rapporto di lavoro);
- nel caso
in esame la procedura di consultazione gestita dalla Divisione SIRENE su
impulso di questo TAR ha permesso di accertare che la segnalazione Schengen deriva soltanto dal mancato riconoscimento del
diritto di asilo. Non vi sono quindi particolari interessi di ordine
pubblico o riguardanti la sicurezza nazionale che debbano essere tutelati.
Attualmente la segnalazione risulta ritirata. Ogni elemento favorevole al
rilascio del permesso di soggiorno deve essere valutato ai sensi dellĠart.
5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 anche quando sia sopravvenuto o acquisito
successivamente alla richiesta formulata dallĠinteressato. Nel complesso,
non avendo lĠAmministrazione fornito nel decreto impugnato e in corso di
causa altri elementi preclusivi, si pu ritenere che il lavoratore straniero soddisfi i requisiti posti dalle norme sulla
legalizzazione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Sussistono motivi per lĠintegrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il TAR per la Lombardia Sezione staccata di
Brescia accoglie il ricorso e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza sar eseguita
dallĠAmministrazione ed depositata presso la Segreteria della Sezione che
provveder a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 11 marzo 2005