REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro
Generale: 1230/2003
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
GIANLUCA MORRI Ref., relatore
STEFANO MIELLI Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nellĠudienza camerale del 22 marzo 2004.
Visto il ricorso 1230/2003 proposto da:
GATTI
PIERLUIGI
PAVEL
CLAUD
rappresentati e difesi da:
GILARDONI
MASSIMO
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA
SOLFERINO, 4
presso
la sua sede
PREFETTO
DI BRESCIA MINISTERO
DELL'INTERNO rappresentati e difesi da: AVVOCATURA
DELLO STATO con
domicilio ope legis in BRESCIA VIA
S. CATERINA, 6 presso
la sua sede |
per
l'annullamento, previa adozione di misura
cautelare, del decreto del Prefetto 25.9.2003, cod.dom. 000019652875, di
rigetto istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro;
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
MINISTERO
DELL'INTERNO
PREFETTO
DI BRESCIA
Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e
uditi, altres, i difensori delle parti;
Visto lĠart. 26 commi 4 e 5 della legge 6
dicembre 1971 n. 1034;
Ritenuto
in fatto e in diritto
Il Prefetto di Brescia, con decreto del
25.9.2003, ha respinto la richiesta di legalizzazione del rapporto di lavoro
subordinato intercorso fra il datore di lavoro Sig. Gatti Pierluigi e il
cittadino rumeno Sig. Pavel Claud, in quanto ricorrerebbe l'impedimento
previsto dall'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 9.9.2002 n. 195, consistente in
una segnalazione Schengen effettuata dalla Germania a carico del
lavoratore.
I ricorrenti, parti del rapporto
contrattuale, impugnano il diniego con atto notificato il 10.11.2003 e
depositato il 12.11.2003. Nel ricorso sono evidenziati diversi profili di
carenza di motivazione e di difetto di istruttoria.
LĠAmministrazione si costituita in
giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanze n. 1141 del 5.12.2003, n. 157
del 30.1.2004 e n. 1214 del 9.7.2004, la Sezione ha disposto adempimenti istruttori,
chiedendo anche copia della segnalazione Schengen. In esecuzione
di questa ordinanza la Divisione SIRENE della Direzione centrale della Polizia
criminale ha contattato la corrispondente autorit tedesca, che ha trasmesso
informazioni dettagliate circa il provvedimento di espulsione adottato nei
confronti del lavoratore straniero. Da tale informativa emerge
che lĠespulsione stata disposta in seguito alla reiezione della domanda di
asilo.
Con ordinanza n. 1462 del 7.9.2004, la
Sezione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento
impugnato, rilevando:
- che non sembrava emergere una concreta
pericolosit sociale del ricorrente alla luce dei motivi di espulsione;
- che, in relazione a quanto sopra,
l'eventuale accoglimento dell'istanza di legalizzazione, una volta accertata la
sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano, non pare
comprometta lĠesigenza di garantire la sicurezza e lĠordine pubblico nel
territorio Schengen, nellĠottemperanza prestata da parte di ogni
Autorit nazionale da quanto in altro Paese prescritto.
Il Collegio ritiene, anche dopo il pi
approfondito esame di merito, di dover confermare lĠorientamento gi espresso
in sede cautelare sulla fondatezza del ricorso.
Sulle questioni rilevanti per la decisione
si possono formulare le seguenti osservazioni:
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Sussistono motivi per lĠintegrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il TAR per la Lombardia Sezione staccata di
Brescia accoglie il ricorso e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza sar eseguita
dallĠAmministrazione ed depositata presso la Segreteria della Sezione che
provveder a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 22 Marzo 2005