REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro Sentenze: /05
Registro
Generale: 1553/2003
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
MAURO PEDRON Ref.
STEFANO TENCA Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelludienza camerale dell11 marzo 2005
Visto il ricorso 1553/2003 proposto da:
TECNOVERDE
S.r.l.
rappresentato e difeso da:
PONTENANI
ALESSIA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA
MALTA n. 12
presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
contro
QUESTORE
DI BERGAMO
MINISTERO
DELLINTERNO
PREFETTO
DI BERGAMO
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con
domicilio ope legis in BRESCIA
VIA
S. CATERINA, 6
presso
la sua sede;
per l'annullamento del decreto del Prefetto
di Brescia in data 18/9/2003 prot. 10267/sub, di diniego sullistanza di
legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato;
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
MINISTERO
DELLINTERNO
PREFETTO
DI BERGAMO
QUESTORE
DI BERGAMO
Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e
uditi, altres, i difensori delle parti;
Visto lart. 26 commi 4 e 5 della L.
6/12/1971 n. 1034;
Ritenuto
in fatto e in diritto
- che
lamministrazione con il provvedimento gravato ha respinto listanza
di legalizzazione del rapporto di lavoro presentata dalla Societ
ricorrente in quanto ricorrerebbe l'impedimento previsto dall'art. 1 comma
8 lett. b) del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, consistente in una segnalazione
Schengen effettuata dalla Germania;
- che, con
ordinanza del 13/1/2004, questa Sezione ha chiesto al Prefetto di Brescia
di attivare la procedura di consultazione prevista dallart. 25 del
medesimo accordo, avvalendosi della Divisione SIRENE della Direzione
centrale della Polizia criminale per lacquisizione di ogni compiuto
elemento pertinente la segnalazione estera;
- che la
Divisione SIRENE ha trasmesso le informazioni pervenute dal collaterale
organo tedesco, evidenziando che il cittadino straniero stato
segnalato come clandestino soggiornante non in regola con le normative
vigenti in Germania, in quanto sottoposto ad espulsione per ingresso
illegale;
- che questa
Sezione con ordinanza n. 912 emessa nella Camera di Consiglio
dell1/6/2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza del fumus boni
juris;
Rilevato:
- che, in
base allart. 96 della convenzione di Schengen, la
segnalazione ai fini della non ammissione pu essere fondata sullesistenza
di pericoli per lordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza
nazionale, oppure su misure di allontanamento, respingimento o espulsione
conseguenti alla violazione di norme relative allingresso e al soggiorno
degli stranieri;
- che la
segnalazione effettuata da uno Stato non rappresenta un vincolo
insuperabile, ma obbliga il paese che intende rilasciare un titolo di
soggiorno ad attivare la procedura di consultazione prevista dallart. 25
della convenzione per tenere conto degli interessi dello Stato segnalante;
Considerato:
- che, sulla
base di queste considerazioni, si ritiene che l'art. 1 comma 8 lett. b)
del D.L. 9 settembre 2002 n. 195 letto in armonia con gli obblighi
internazionali non individui nella segnalazione Schengen un impedimento
assoluto ed automatico alla legalizzazione, ma impone di valutare la
situazione del lavoratore in riferimento alla sua pericolosit sociale in
contraddittorio con lo Stato da cui proviene la segnalazione;
- che
pertanto, una volta attivata la consultazione e consentito allo Stato che
ha effettuato la segnalazione di esporre i propri interessi relativamente
al cittadino straniero, la richiesta del titolo di soggiorno
pu essere esaminata da ciascun paese sulla base della propria
legislazione, verificando la ricorrenza di motivi seri al rilascio;
Ritenuto:
- che nel
caso in esame la segnalazione si ricollega ad un provvedimento di
espulsione per ingresso illegale in Germania;
- che non si
riscontrano quindi particolari interessi di ordine pubblico o riguardanti
la sicurezza nazionale che debbano essere tutelati;
- che
lacclarata assenza di elementi di pericolosit sociale pu consentire, in
difetto di ulteriori circostanze preclusive anche sopravvenute, la
conclusione favorevole del procedimento di legalizzazione;
- che
pertanto il ricorso fondato e va accolto;
- che
sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per leffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dallautorit amministrativa.
BRESCIA, 11 marzo 2005