REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA PUGLIA
LECCE
PRIMA
SEZIONE
Registro Sentenze:2662/2005
Registro Generale: 1343/2003
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ENRICO DARPE Cons.
GIOVANNI PALATIELLO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 15 dicembre
2004
Visto il ricorso 1343/2003 proposto da:
BACKA
ROZINA
rappresentato e difeso da:
ROMANELLO
ANTONIO
CALABRO
FRANCESCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA
FEDERICO DARAGONA 13
presso
CALABRO
FRANCESCO
contro
MINISTERO
DELLINTERNO e PREFETTO DI LECCE
entrambi
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
F.RUBICHI 23
presso
la sua sede;
per
l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del
decreto del Prefetto di Lecce prot. n. 43, emesso in data 27.5.2003, con cui
stata respinta la domanda di regolarizzazione della lavoratrice straniera
Rozina Backa,;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
MINISTERO
DELLINTERNO e PREFETTURA DI LECCE
Visti gli atti tutti di causa
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO
e uditi, altres, per le parti lAvv. Calabro e lAvvocato dello Stato Invitto;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
quanto segue:
Con il
ricorso in esame, notificato il 16 luglio 2003 e depositato presso la
Segreteria del Tribunale nella stessa data, la Sig.ra Backa Rozina, cittadina
albanese, impugna il decreto prot.. n. 43 in data 27.5.2003 con cui il Prefetto
di Lecce ha respinto la domanda di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro
alle dipendenze della Sig.ra Cristina Invidia in qualit di collaboratrice
domestica.
Il diniego
impugnato veniva adottato a seguito della nota in data 4.4.2003 con la quale la
Questura di Lecce non aveva concesso il nulla osta per i motivi di cui allart.
33, comma 7, L. n. 189 del 2002.
La ricorrente
solleva innanzitutto la questione di illegittimit costituzionale dellarticolo
33 della legge 189 del 2002 come sostituito dall'articolo 9 della legge 222 del
2002, in quanto contrastante con larticolo 3 della Costituzione e, in
via subordinata, deduce eccesso di potere e carenza di motivazione per non
avere la Prefettura di Lecce tenuto conto del fatto che ella dispone di tutti i
requisiti richiesti dalla legge per il ricongiungimento familiare con il marito
che risiede regolarmente in Italia da lungo tempo con i suoi tre figli minori.
Le Amministrazioni
dello Stato intimate si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del
gravame.
Alla Camera
di Consiglio del 30 luglio 2003, la Sezione, con ordinanza n. 698, ordinava
alla Questura di Lecce di depositare in giudizio la nota in data 4.4.2003 con
la quale non stato concesso il nulla osta per i motivi di cui allart.
33, comma 7, L. 189/2002, accogliendo ad tempus listanza cautelare fino alla Camera di Consiglio
dell8.10.2003, alla quale la causa veniva rinviata per il prosieguo.
LAmministrazione,
in esecuzione di tale ordinanza, produceva la predetta nota del 4.4.2003, dalla
quale si evinceva che la ricorrente risultava segnalata ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato ex art. 96 dellAccordo di Schengen.
Alla Camera
di Consiglio dell8.10.2003, il Tribunale, con ordinanza n. 887, ordinava
allamministrazione di fornire chiarimenti in ordine alle effettive ragioni che
hanno dato causa alla predetta segnalazione, accogliendo di nuovo ad tempus listanza cautelare fino alla Camera di Consiglio
del 5.11.2003, alla quale la causa veniva rinviata per il prosieguo.
Infine, alla
Camera di Consiglio del 5.11.2003, la Sezione, con ordinanza n. 998, rilevato
che lamministrazione non aveva ottemperato allordinanza n. 887 del 2003, e
che la ricorrente ha provato di essere ben inserita nel territorio dello Stato
con il suo nucleo familiare ed i tre figli che frequentano regolarmente la
scuola italiana, accoglieva la domanda cautelare.
Alludienza
del 15 dicembre 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso
fondato nel senso e nei limiti che seguono.
Come esposto
in narrativa, la Sig.ra Backa Rozina, cittadina albanese, impugna il
decreto prot.. n. 43 Area V in data 27.5.2003 con cui il Prefetto di Lecce ha
respinto la domanda di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro alle
dipendenze della Sig.ra Cristina Invidia in qualit di collaboratrice
domestica..
Il diniego
impugnato stato adottato a seguito della nota in data 4.4.2003 con la quale
la Questura di Lecce non aveva concesso il nulla osta di cui allart. 33, comma
7, L. n. 189 del 2002 in quanto la ricorrente risultava segnalata ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato ex art. 96 dellAccordo di Schengen..
Il fulcro
della controversia riposa, quindi, sulla questione dellapplicazione, dal parte
dellAutorit Italiana, delle disposizioni della Convenzione di Schengen
- resa esecutiva in Italia dalla legge 30.11.1993, n. 388 - in materia di
segnalazione di non ammissibilit dello straniero nel territorio
dei paesi aderenti.
Sotto questo
profilo, vengono innanzitutto in rilievo gli articoli 93 e 96 della
Convenzione, dedicati alla funzione e alla finalit delle segnalazioni di cui
si tratta e del conseguente Archivio o sistema informativo che esse
contribuiscono a creare (c.d. Sistema di Informazione Schengen,
per brevit SIS).
Infatti,
lart. 93 prevede testualmente che il suddetto Sistema dInformazione ha lo
scopo di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la
sicurezza dello Stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle
Parti contraenti, delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite
nella presente Convenzione; mentre il successivo art. 96 dispone che i dati
relativi agli stranieri, segnalati ai fini della non ammissione, sono inseriti
in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni nazionali, che
possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero
nel territorio nazionale costituisce una minaccia per lordine e la sicurezza
pubblica o per la sicurezza nazionale (a seguito di condanna penale o di
giudizio di pericolosit: cfr. comma 2) o sul fatto che lo straniero
stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata n sospesa che comporti o sia
accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata
sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e
di soggiorno degli stranieri (comma 3).
Risulta,
pertanto, del tutto evidente come alla duplice finalit perseguita dal SIS,
secondo quanto stabilito dallart. 93 (rispettivamente: ordine e sicurezza
pubblica; corretta circolazione delle persone nel territorio Schengen),
corrisponda, altres, un duplice tipo di segnalazione, alla stregua della
disciplina distintamente dettata dai commi 2 e 3 del successivo articolo 96, e
cio:
- una
segnalazione, indirizzata alla tutela dellordine e sicurezza pubblica e
fondata sulla minaccia a tali beni che lo straniero pu
costituire, desunta da condanne penali e da un giudizio di pericolosit (cfr.
comma 2);
- una
segnalazione, volta a garantire la corretta circolazione delle persone in area Schengen e dunque a garantire la massima informazione possibile in
tutta larea, circa le misure di allontanamento e/o espulsive, adottate dagli
Stati aderenti nei confronti di stranieri entrati o soggiornanti irregolarmente
nel loro territorio.
La
Convenzione riconosce, tuttavia, a entrambi tali tipi di segnalazioni una
essenziale funzione notiziale (affinch tutti gli Stati firmatari siano, per
lappunto, informati dei precedenti di vario genere, riportati dallo straniero in altri paesi dellarea Schengen), ma non
attribuisce alle stesse un valore giuridico vincolante, nel senso di obbligare
gli altri Stati a conformarsi alle determinazioni gi assunte da un paese
firmatario e segnalate al SIS; e si preoccupa, infatti, allart. 25, di dettare
opportune norme procedurali e di coordinamento, nelleventualit di una
divergenza di valutazione tra gli Stati firmatari in ordine alla posizione
del medesimo soggetto straniero, cos disciplinando proprio il
caso in cui uno Stato intenda accordare o abbia rilasciato un titolo di
soggiorno ad uno straniero, segnalato da altro Stato quale
inammissibile o indesiderabile, ai sensi delle disposizioni esaminate in
precedenza.
Alla prima
ipotesi (per cos dire di conflitto potenziale), che quella che interessa
ai fini del decidere, dedicato il primo comma di tale articolo, che cos
testualmente recita: Qualora una Parte contraente preveda di accordare un
titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non
ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato
la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di
soggiorno sar accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o
in conseguenza di obblighi internazionali. Se il titolo di soggiorno viene
rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al
ritiro di quest'ultima, ma pu tuttavia iscrivere lo straniero
nel proprio elenco delle persone segnalate.
Per ragioni
di completezza, opportuno accennare anche alla seconda ipotesi (conflitto
reale), disciplinata dal successivo secondo comma dellart. 25 citato, a mente
del quale qualora risulti che uno straniero, titolare di un
titolo di soggiorno in corso di validit rilasciato da una delle Parti
contraenti, segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di
soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo
stesso. Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente
che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma pu
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale
delle persone segnalate.
La ratio delle disposizioni dellart. 25 in argomento
risulta evidente e risiede:
Le
implicazioni che ne conseguono, per il nostro Paese, sono nel senso che non vi
automatismo tra segnalazione Schengen da parte di uno Stato
estero e revoca o diniego del permesso di soggiorno da parte dellAutorit di
P.S.; ci nel senso che, ove il richiedente il titolo di soggiorno risulti
segnalato nel Sistema di Informazione Schengen, lAutorit di
P.S. non pu limitarsi a prendere pedissequamente atto dellavvenuta
segnalazione da parte di uno degli Stati firmatari della Convenzione e, su tali
basi, denegare la regolarizzazione ex art. 33, comma 7, lett. b) L. 189 del
2002, cos come modificato dall'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, ma deve preventivamente
informarsi, attivando la necessaria procedura di consultazione con le Autorit
Estere, sulle ragioni effettive della segnalazione e poi valutare
discrezionalmente se le ragioni della segnalazione (le quali, come sopra
rilevato, possono essere tra loro profondamente diverse e connotate da un ben
diverso grado di gravit), tenendo anche conto della situazione concreta
dellinteressato, siano o meno effettivamente ostative alla permanenza in
Italia di questultimo.
Operata tale
valutazione, lautomatismo corre semmai nella direzione opposta, e cio quella
della doverosit del ritiro della segnalazione SIS da parte dello Stato estero
ove, a consultazione effettuata, lAutorit italiana rilasci o tenga fermo il
titolo di soggiorno gi rilasciato (cfr., in tal senso, TAR Emilia Romagna,
Bologna, Sez. I, 1097 del 2003; TAR Veneto, Sez. III, 14 gennaio 2004, n. 43;
TAR Piemonte, Sez. II, 28 maggio 2001, n. 1158 e n. 1175).
Passando
allesame del caso concreto della ricorrente, dallistruttoria disposta dal
Tribunale emerso soltanto che la segnalazione stata effettuata dalla Grecia
in data 6.9.2002 ed efficace fino al 6.9.2005, ma non risultano le effettive
ragioni della segnalazione stessa.
In proposito
lAmministrazione si limitata ad avviare, in data 28.10.2003 (quindi in epoca
successiva alladozione del diniego impugnato), le procedure di consultazione
con le Autorit Estere ex art. 96 della Convenzione di Schengen,
senza, tuttavia, peritarsi di far conoscere al Tribunale gli esiti di tale
consultazione.
Ci posto, si
deve osservare che la Prefettura di Lecce (anzich avviare, prima
delladozione dellimpugnato diniego, la necessaria procedura di consultazione
con le Autorit Greche, onde poi procedere alle conseguenti valutazioni
discrezionali) ha fatto derivare in via automatica dalla suddetta segnalazione
al S.I.S. il diniego di regolarizzazione: ma tale determinazione , per quanto
esposto in precedenza, proceduralmente erronea e giuridicamente contrastante
con le disposizioni della Convenzione Schengen; a ci si
aggiunga che allo stato, e salvi gli esiti della consultazione con le Autorit
Greche, la ricorrente non un soggetto socialmente pericolo ma risulta, anzi,
pienamente inserita in Italia, dove vive con il marito, regolarmente residente
nel territorio della Repubblica da diversi anni, e con i suoi tre figli
minori che frequentano o (hanno frequentato) la scuola in Italia.
In
conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere accolto
con il conseguente annullamento del decreto del Prefetto di Lecce prot.. n. 43
in data 27.5.2003, salvi gli ulteriori provvedimenti che lamministrazione,
nella sua discrezionalit, vorr adottare allesito della consultazione con le
Autorit Greche circa le ragioni effettive della segnalazione della ricorrente
nel S.I.S..
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti
delle spese processuali,
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Prima Sezione di Lecce ,
definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 1343/03 di R.G.) indicato in
epigrafe, lo accoglie e, per leffetto, annulla il decreto del Prefetto
di Lecce prot. n. 43 in data 27.5.2003, salvi gli ulteriori provvedimenti della
P.A..
Compensa integralmente
tra le parti le spese di causa .
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dalla Autorit Amministrativa.
Cos deciso in Lecce nella Camera di
Consiglio del 15 dicembre 2004.
Aldo RAVALLI Presidente
Giovanni PALATIELLO - Estensore
Pubblicata
mediante deposito
in
Segreteria il 05 maggio 2005