Dec. n. 260
Depositata il
11 maggio 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 64/2004,
proposto da Fausto ZAMPOGNINI, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Leonardo Fava e Fabio Massimo Sebastiani ed elettivamente domiciliato in
Perugia presso lo studio dellĠavv. Sabrina Scaroni, alla Via Cacciatori delle
Alpi n. 22;
lĠUfficio Territoriale del
Governo di Perugia e il Ministero dellĠinterno, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello
Stato di Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14;
per
lĠannullamento
del decreto dellĠUfficio
Territoriale del Governo di Perugia prot. 9885/03 Uff.Imm. in data 2 settembre
2003, nonch di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto lĠatto di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della
causa;
Alla pubblica udienza del 23
marzo 2005, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, uditi i
difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto
ed in diritto:
FATTO
E DIRITTO
1. Il ricorrente impugna
il decreto prot. 9885/03 in data 2 settembre 2003, con cui lĠUfficio
Territoriale del Governo di Perugia ha negato, in applicazione dellĠart. 1,
comma 8, lettera b), della legge 222/2002, la regolarizzazione di un suo
dipendente, cittadino rumeno.
Il diniego basato
sullĠesistenza di una segnalazione dellĠautorit austriaca a carico dello straniero, quale persona inammissibile nel c.d. Spazio Schengen.
2. Il ricorrente
sostiene:
- che il mero riferimento
alla segnalazione non soddisfa lĠobbligo di motivazione del provvedimento;
- che, comunque, ai sensi
dellĠarticolo 1, comma 8, lettera b), citato, da una segnalazione non pu
discendere lĠautomatica preclusione della regolarizzazione, dovendo al contrario
lĠamministrazione pronunciarsi considerando i motivi che hanno determinato la
segnalazione e la loro effettiva valenza preclusiva.
3. Resiste lĠAvvocatura
dello Stato, controdeducendo puntualmente.
4. Esula evidentemente
dal giudizio ogni valutazione in ordine ai limiti dei poteri cautelari
esercitabili dallĠAGO a seguito di impugnazione del decreto di espulsione
conseguente al provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale (problematica
sulla quale si soffermata lĠAvvocatura dello Stato).
5. Quanto
allĠinterpretazione dellĠarticolo 1, comma 8, lettera b), della legge 222/2002,
il Tribunale ha gi chiarito (cfr., tra le altre, sentt. 19 dicembre 2003, n.
1006 e 2 novembre 2004, n. 675) che:
- la disposizione non fa
che esplicitare la rilevanza preclusiva che una simile circostanza assume ai
fini della regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero.
La diversa valenza preclusiva (nel senso dellĠautomaticit) attribuita al
provvedimento di espulsione di uno Stato estero, rispetto a quello disposto
dallĠautorit italiana, appare tuttĠaltro che ingiustificata, essendo la
diretta conseguenza del fatto che soltanto dei provvedimenti italiani la legge
pu prevedere la revocabilit, disponendo a tal fine una specifica valutazione
discrezionale.
- eventuali vizi di
legittimit della segnalazione effettuata dallo Stato estero non possono essere
giudicati in Italia, ma dovrebbero essere fatti valere davanti alla
giurisdizione di quello stato (cfr. in tal senso, su una fattispecie analoga,
TAR Umbria, 18 marzo 1999, n. 208), come precisato anche dallĠarticolo 111
della Convenzione di Schengen.
- ad evidenziare come non
siano ipotizzabili n un contrasto con le garanzie costituzionali e con il
principio di ragionevolezza - con riferimento alla possibilit che uno stato
estero dia rilevanza preclusiva ad elementi che in Italia non lĠavrebbero - n
una ingiustificata disparit di trattamento, vale lĠulteriore considerazione
che, trattandosi pur sempre di limitazioni nella concessione di un beneficio
rivolto a chi, essendo presente illegalmente sul territorio italiano, sarebbe
altrimenti destinato allĠespulsione, non pu darsi spazio ad interpretazioni
della normativa che contrasterebbero con il rispetto degli obblighi
internazionali.
6. Peraltro, se non pu
essere condivisa lĠinterpretazione della normativa prospettata dal ricorrente,
resta il fatto che qualunque provvedimento deve essere motivato e tale obbligo
(onere) di motivazione pu considerarsi adempiuto soltanto qualora vengano
forniti anche gli atti che ne integrano il contenuto qualificante, al fine di
permettere al controinteressato la tutela delle proprie situazioni soggettive.
Ora, la segnalazione Schengen cui si riferisce il provvedimento impugnato, nonostante
lĠordinanza istruttoria n. 35 in data 22 dicembre 2002, non stata acquisita
al giudizio, n potr esserlo poich (cfr. quanto precisato nella nota della
Questura di Perugia prot. Cat.A.12.05/Imm./legal 02/Cont./cs in data 11
febbraio 2005) la segnalazione, risalente al 5 novembre 1999, sarebbe decaduta
per decorrenza del quinquennio di efficacia in data 4 novembre 2004, mentre la
presenza della segnalazione nel Sistema Informativo Schengen
condizione obbligatoria per inoltrare allo Stato estero qualsiasi domanda ai
sensi dellĠarticolo 96 della Convenzione.
Di fronte alla
indisponibilit della segnalazione Schengen, imputabile
allĠAmministrazione che avrebbe dovuto comunicarla allĠinteressato e, comunque,
depositarla in giudizio (cfr. articoli 3, comma 3, della legge 241/1990 e 21,
comma 3, della legge 1034/1971), non pu farsi a meno di ritenere fondate le
censure di difetto di motivazione dedotte dal ricorrente.
7. In conclusione, il
ricorso va accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato.
LĠAmministrazione, salvi
eventuali elementi ostativi sopravvenuti, conseguentemente tenuta a valutare
la posizione del lavoratore straniero ai fini della
regolarizzazione.
8. Pu tuttavia disporsi
la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
dell'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie
e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sar
eseguita dallĠAmministrazione ed depositata presso la Segreteria di questo
Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in Perugia, nella
Camera di Consiglio del giorno 23 marzo 2005, con l'intervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio
Lignani Presidente
Dott. Pierfrancesco
Ungari Consigliere, estensore.
F.to Pierfrancesco
Ungari
F.to Pier Giorgio Lignani
IL
SEGRETARIO
F.to
Rossella Cardoni