N. PROT.11050/M(8)

 

DIRETTIVA

SUI DIRITTI DELLO STRANIERO

NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

 

 

VISTO lĠart. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il ÒTesto Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello stranieroÓ, che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; -

 

VISTO lĠart. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonchŽ un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dellĠAutoritˆ competente;

 

VISTO lĠart. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre lĠespulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da pi di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;

 

VISTO il combinato disposto dellĠart. 7, comma 3, e dellĠart. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede lĠobbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dellĠiscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilitˆ accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;

 

VISTO lĠart. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dellĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;


 

VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, pi volte reiterate, per lĠuscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorchŽ scaduto, e della ricevuta di presentazione dellĠistanza di rinnovo;

 

CONSIDERATO che i Òdiritti di soggiornoÓ goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dellĠart. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, lĠassistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attivitˆ lavorativa, lĠacquisto di immobili, lĠaccesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonchŽ le facoltˆ previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia.

 

CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuitˆ del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuitˆ, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dallĠufficio, attestante lĠavvenuta richiesta di rinnovo;

 

CONSIDERATO che il principio di continuitˆ risulta altres“ avvalorato, Òex adversoÓ, dallĠart. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuitˆ fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilitˆ anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non pi di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;

 

CONSIDERATO che lĠoggettiva maggiore complessitˆ delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, lĠimpossibilitˆ, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;


CONSIDERATO che nessuna esclusione  espressamente prevista - nellĠambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;

 

RITENUTA la necessitˆ di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;

 

EMANA

la seguente direttiva

in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

 

1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimitˆ del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

- sia stata rilasciata dallĠufficio la ricevuta attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

 

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorchŽ scaduto, e della ricevuta di presentazione dellĠistanza di rinnovo, ha la facoltˆ di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni pi volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nellĠambito dellĠarea Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

 

 

IL MINISTRO

 

Roma, 5 Agosto 2006