N. PROT.11050/M(8)
DIRETTIVA
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO
NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
VISTO lĠart. 2, comma 2, del
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il ÒTesto Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello stranieroÓ, che attribuisce allo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano; -
VISTO lĠart. 5, commi 4 e 9, del
citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di
soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la
presentazione della richiesta di rinnovo, nonch un termine ordinatorio di 20
giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione
del relativo procedimento da parte dellĠAutorit competente;
VISTO lĠart. 13, comma 2, lett.
b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre lĠespulsione dello
straniero qualora il permesso sia scaduto da pi di sessanta giorni senza che
sia stato chiesto il relativo rinnovo;
VISTO il combinato disposto
dellĠart. 7, comma 3, e dellĠart. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede lĠobbligo di rinnovare la
dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dellĠiscrizione
anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione
della cancellazione per irreperibilit accertata trascorso un anno dalla
scadenza del permesso di soggiorno;
VISTO lĠart. 42, comma 4, del
Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede
la non decadenza dellĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno;
VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono
state confermate le condizioni, pi volte reiterate, per lĠuscita e il regolare
rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di
soggiorno, ancorch scaduto, e della ricevuta di presentazione dellĠistanza di
rinnovo;
CONSIDERATO che i
Òdiritti di soggiornoÓ goduti dal cittadino straniero regolarmente
soggiornante, a norma dellĠart. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le
situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio,
lĠassistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attivit lavorativa,
lĠacquisto di immobili, lĠaccesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale,
ecc. - nonch le facolt previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo
articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste
dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia.
CONSIDERATO che le citate norme in materia di
immigrazione postulano la continuit del soggiorno regolare, consentendo al
cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che
attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul
territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni
soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuit, essendo
sufficiente la documentazione rilasciata dallĠufficio, attestante lĠavvenuta
richiesta di rinnovo;
CONSIDERATO che il principio di continuit risulta
altres avvalorato, Òex adversoÓ, dallĠart. 13, comma 2, lettera b), del
medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuit fra scadenza del
permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale
causa di inespellibilit anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno
sia scaduto da non pi di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato
richiesto;
CONSIDERATO che lĠoggettiva maggiore complessit delle
procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189
del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di
fatto, lĠimpossibilit, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni
per la conclusione del procedimento di rinnovo;
CONSIDERATO che nessuna
esclusione espressamente prevista - nellĠambito del diritto interno - nei
confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di
soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a
lui non imputabili;
RITENUTA la necessit di
garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del
permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche
oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;
EMANA
la seguente direttiva
in materia di diritti dello straniero nelle more del
rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il mancato rispetto
del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del
permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimit del soggiorno stesso e
sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:
- la domanda di rinnovo
sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro
sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la
completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di
rinnovo;
- sia stata rilasciata
dallĠufficio la ricevuta attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo.
Gli effetti dei diritti
esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in
caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
2. Lo straniero in
possesso del permesso di soggiorno, ancorch scaduto, e della ricevuta di
presentazione dellĠistanza di rinnovo, ha la facolt di lasciare il territorio
dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni pi volte reiterate
con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece,
le limitazioni e le condizioni alla circolazione nellĠambito dellĠarea
Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.
IL MINISTRO
Roma, 5 Agosto 2006