MINISTERO DELLÕINTERNO

 

GABINETTO DEL MINISTRO

 

 

N.1025/M/24UFF.VI Roma 2 gennaio 2006

 

 

AI SIGG: PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG: COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI  TRENTO E BOLZANO

AL SIG: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DÕAOSTA

 

OGGETTO: Tratta di esseri umani Ð Iniziative

 

La considerazione, ormai diffusa, che lÕimmigrazione, purcheÕ adeguatamente governata, costituisca unÕopportunitaÕ per chi lascia la propria terra e al contempo una risorsa per il Paese di accoglienza, racchiude evidenti prospettive di favorevoli sviluppi.

Tale valenza positiva rischia di essere vanificata se non si riserva al fenomeno unÕattenzione specifica che non trascuri taluni profili drammatici.

Tra questi, per ampiezza e crudeltaÕ, si evidenzia la tratta di persone, gravissima manifestazione criminale che, sin dal momento della scelta di lasciare il proprio Paese, compromette la libertaÕ di future, inesistenti opportunitaÕ.

Ne consegue la negazione dei diritti fondamentali e lo stesso fenomeno immigratorio perde cosiÕ i preziosi contenuti di riscatto per il singolo, di crescita e sviluppo per il Paese di destinazione e per quello di provenienza; questÕultimo viene depauperato del valore aggiunto rappresentato da quelle risorse umane determinate ad allontanarsi verso nuovi orizzonti e non beneficia neppure della ricchezza costituita dalle rimesse.

LÕimpegno dellÕItalia per far fronte a questa vile utilitaÕ criminosa si eÕ orientato, fin dallÕinizio, non solo a contrastare e reprimere il fenomeno, ma pure allÕassistenza, al recupero e allÕintegrazione sociale e lavorativa della vittima.

Con scelta consapevole e innovativa, lÕart.18 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione ha infatti introdotto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e lÕinserimento in specifici programmi di assistenza e integrazione. Nello stesso senso, la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante ÒMisure contro la tratta di personeÓ oltre a prevedere un inasprimento delle sanzioni per i reati di tratta di persone e riduzione in schiavituÕ  e a mettere a disposizione piuÕ efficaci strumenti di  contrasto Ð hanno previsto per le vittime uno speciale programma di assistenza.

La scelta operata in ordine ad un delitto che offende  cosiÕ profondamente, in particolare, donne e minori, reclutati ai fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, di utilizzo nellÕaccattonaggio e piuÕ in generale in attivitaÕ criminose, ha privilegiato gli interventi volti a sottrarre le vittime dalla condizione di asservimento e schiavituÕ.

Obiettivo da perseguire in via prioritaria ed urgente eÕ, quindi, lÕimmediata liberazione della vittima dallo stato di soggezione fisica e morale e il ripristino dei diritti fondamentali.

Il delineato contesto, oltre che il tenore letterale della disposizione contenuta nel citato art. 18, induce  a ritenere che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale , non eÕ necessariamente richiesta da parte della vittima la denuncia, neÕ alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con lÕAutoritaÕ giudiziaria. La norma richiamata, infatti, stabilisce che tale questione sia accertata Ònel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti localiÓ.

Tenuto conto, peraltro, della circostanza che pervengono a questo Ufficio segnalazioni in ordine a non univoche interpretazioni della norma in argomento, le SS.LL. sono pregate di voler assicurare unÕuniforme applicazione nei seni suindicati.

LÕopera che le SS.LL. porranno in essere a tal fine, costituendo ulteriore garanzia di legalitaÕ, consentiraÕ di valorizzare ancor piuÕ sia la sinergia con gli enti locali, quale livello di governo piuÕ vicino a tutti coloro che sono presenti sul territorio nazionale, sia la solidarietaÕ, fattore fondante di coesione sociale.

Sotto altro profilo, appare utile evidenziare che la tratta eÕ fenomeno ancora poco conosciuto oltre che, per sua natura, sommerso: le condizioni di isolamento ed esclusione in cui viene costretta la vittima non le consentono, in molti casi, neppure di accedere agli strumenti di tutela che lÕordinamento, in diverse forme, mette a disposizione.

Ai fini dellÕemersione, ruolo essenziale puoÕ assumere ogni apporto di carattere informativo Ð offerto da persone diverse dalla vittima Ð che, pur non concretizzandosi in una denuncia, possa rivelare la commissione di questo odioso crimine e consentire la liberazione dallo stato di soggezione fisica e morale.

EÕ questo lo specifico ambito di intervento al quale le SS.LL., giaÕ partecipi del complesso sistema approntato dallÕordinamento per fronteggiare la tratta di esseri umani, vorranno dedicare rinnovata attenzione, con iniziative che conferiscano risalto al carattere di solidarietaÕ di ogni comportamento  volto a segnalare la possibile esistenza di casi di asservimento o sfruttamento in danno di cittadini stranieri.

In questa direzione potranno rivelarsi utili sia una mirata attivitaÕ di informazione della comunitaÕ, che aiuti a percepire il fenomeno e a cogliere fatti o situazioni che possono costituire segnali di allarme, sia una sensibilizzazione nei confronti di un gesto, compiuto anche in forma riservata, che testimoni la partecipazione responsabile del singolo alla vita di altri e costituisca solidale premessa per una piena convivenza sociale .

Nel rimettere alle SS.LL. ogni valutazione in ordine ai percorsi da intraprendere (incontri, riunioni, anche attraverso i Consigli Territoriali dellÕImmigrazione, organizzazione e partecipazione  a convegni  e ad altri eventi, diffusione di materiale informativo) si sottolinea lÕimportanza che potraÕ assumere un ancor piuÕ intenso coinvolgimento , oltre che dai diversi livelli istituzionali, del modo del volontariato e dellÕassociazionismo civile e religioso che possono costituire punto di riferimento per i cittadini pronti a compiere un gesto di cosiÕalto valore.

 

Confidando nella consueta sensibilitaÕ, si resta in attesa di cortesi notizie sugli interventi e le iniziative intraprese.

 

IL MINISTRO