Milano,
18
aprile 2006
Prot. 13.1.3397/A
Sett. 1
AI
SIGG. SINDACI
DEI
COMUNI DELLA
PROVINCIA
DI MILANO
OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n.
379, concernente Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e gi residente in territori appartenuti allImpero
austro-ungarico ed ai loro discendenti Indirizzi applicativi.
Con
circolare prefettizia p. n. ed oggetto del 27/03/01 sono state impartite le
prime direttive circa le modalit applicative della legge 14 dicembre 2000, n.
379, concernente Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e gi residenti nei territori appartenuti allImpero
austro-ungarico e a i loro discendenti.
In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei Comuni di
residenza degli interessati o le Autorit diplomatico-consolari italiane per i
residenti allestero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai
soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dellart. 1 della legge,
chiarendo che, bench iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse
sarebbero state efficaci con effetto ex tunc solo al termine della procedura
di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali
competenti.
Non appare superfluo ribadire che destinatari della
normativa in argomento sono le persone ed i loro discendenti che risultano
emigrate allestero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima
del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori gi appartenuti allimpero
austro-ungarico costituitosi comՏ noto nel 1867 attualmente facenti parte
dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali province
di Trento e Bolzano e, nella Venezia Giulia, con lattuale provincia di Gorizia
e con quelli gi italiani ceduti alla Jugoslavia in forza dei Trattati di Pace
di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 (v. elenco allegato).
La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i
territori di emigrazione, sia larco temporale entro cui lemigrazione ebbe a
verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dellimpero
austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia
internazionale del Trattato di S. Germano.
Relativamente
al termine discendenti, deve altres ritenersi che, in assenza di limitazioni
poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro
che dimostrino la discendenza in linea retta dallavo emigrato allestero,
nellarco temporale di interesse, originario dei territori indicati.
Inoltre, per lindividuazione degli ulteriori requisiti
legittimanti lapplicazione del regime di particolare favore introdotto dalla
nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizione pattizie,
che hanno riguardano i territori presi in considerazione dal testo legislativo,
che alla disciplina vigente allepoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai
fini dellacquisto per nascita del nostro status civitatis.
Per quanto concerne le disposizioni pattizie, richiamate
nel teso legislativo, si rileva che il Trattato di S. Germano, allart. 72,
prevedeva per i residenti allestero, gi pertinenti dei territori ceduti
allItalia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la
cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volont. Tale schema
procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19) e
di Osimo del 1975 (art. 3) con lespressa indicazione oltre alla detenzione
della residenza in quei territori ad una certa data, dellulteriore requisito
dellappartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in
materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva che fino al
1 gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo ius
sanguinis, non ne consentivano per la derivazione in via materna.
Lopportunit di attenersi ad un simile quadro di
riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che, diversamente,
potrebbe delinearsi la illegittimit costituzionale della normativa di che
trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative
disposizioni e della eventuale disparit di trattamento nei confronti degli
altri discendenti di nostri connazionali emigrati allestero, incorsi
successivamente nella perdita del nostro status civitatis.
Peraltro, tenuto conto dellintricata situazione sotto
laspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della
documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento
della cittadinanza sar effettuato da unapposita Commissione
Interministeriale, in analogia alla procedura adottata per i mancati optanti ai
sensi dei citati Trattati di Parigi e di Osimo.
La
predetta Commissione, istituita con Decreto del Ministro dellInterno del 2
marzo 2001 e composta da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri,
della Giustizia, dellUniversit La Sapienza di Roma e del Ministero
dellInterno, si e riunita in data recente ed ha individuato, in linea di
massima, la documentazione sulla base della quale sar effettuato
laccertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonch di
quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento
ai citati Trattati, con particolare riguardo allaccertamento dellappartenenza
al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sar
effettuato dal Ministero dellInterno sulla base del preventivo avviso
rilasciato dalla predetta Commissione.
Al fine, quindi, di acquisire ogni utile elemento in ordine
alla sussistenza dei requisiti richiesti, i destinatari della disciplina
introdotta dalla legge n. 379/2000 dovranno produrre presso lUfficiale dello
stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorit consolare
italiana, in caso di residenza allestero, i seguenti documenti:
1)
atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2)
certificato di residenza attuale;
3)
documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza
nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da
soggetto originario di tali zone: in questultimo caso andr esibita idonea
documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei
territori del dante causa;
4)
documentazione idonea a dimostrare lemigrazione nellarco
temporale compreso tra lanno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare,
documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento allestero della
residenza nel periodo indicato);
5)
certificazione attestante il possesso della cittadinanza
straniera;
6)
attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunit
di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza, contenente elementi
idonei ad evidenziare litalianit dellinteressato quali i seguenti:
a) livello di
notoriet dellappartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte
dellinteressato e dei suoi ascendenti;
b) dichiarazione di
appartenenza nazionale;
c) data di iscrizione
allorganismo che rilascia lattestazione;
7)
ogni altra utile documentazione comprovante lappartenenza
al gruppo etnico-linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di
frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza
familiare ecc.).
Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere
rese autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire da parte
degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si ritiene ad evidenziare che,
nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti allestero,
gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della documentazione
indicata.
LUfficiale dello stato civile ovvero
lAutorit diplomatica o consolare, raccolta la dichiarazione mediante
liscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetter copia,
unitamente alla documentazione prodotta dallinteressato, al Ministero
dellInterno, competente ad emanare la comunicazione in ordine alla sussistenza
in capo allinteressato o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni
richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ove il dichiarante non abbia prodotto, in
tutto o in parte, la prescritta documentazione, lAutorit competente ai sensi
dellart. 26 del D.P.R. n. 369 del 3 novembre 2000 lo inviter a presentarla
nel pi breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma
restando la validit, a tutti gli effetti, della data di presentazione della
dichiarazione.
Decorso il termine assegnato, in caso di
inadempimento, la documentazione prodotta, anche se incompleta, verr comunque
inviata.
LAutorit che ha ricevuto la
dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi sospesi fino allemanazione
della comunicazione dellesito dellaccertamento, nel trasmetterla al Ministero
dellInterno vorr esprimere il proprio motivato parere in ordine alla
sussistenza in capo allinteressato, o al di lui discendente, dei requisiti e
delle condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il
beneficio invocato.
Per le dichiarazioni rese in Italia,
lUfficiale dello Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale
riguardante lesito dellaccertamento, ne far annotazione in calce allatto di
nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.
Per le dichiarazioni raccolte allestero,
lAutorit diplomatica o consolare trasmetter copia della dichiarazione e
della comunicazione dellesito dellaccertamento ministeriale allUfficiale
dello stato civile del Comune italiano da individuarsi ai sensi del medesimo
art. 26, 1 comma, 2 periodo del D.P.R. n. 396 , che provveder alla loro
annotazione sullatto di nascita dellinteressato ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2 comma.
Della definizione di tali incombenze dovr essere data
notizia al Ministero dellInterno, al Ministero degli Affari Esteri, al
Ministero della Giustizia, alla scrivente Prefettura ed alle locali Autorit di
P.S..
Si precisa che il riconoscimento della
cittadinanza avr effetto dal giorno successivo a quello in cui la
dichiarazione e stata resa, cos come previsto dallart. 15 della legge sulla
cittadinanza n. 91 del 5 febbraio 1992.
Ci premesso, si invitano le SS. LL. a
voler provvedere alla massima diffusione della presente circolare presso i
competenti Uffici di stato civile ai fini dellesatta osservanza degli
orientamenti sopra evidenziati.
Si ringrazia per la disponibilit.
p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO
(Tronca)
Lgr
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