IMMIGRATI:
CASSAZIONE, SI' A PERMESSO SOGGIORNO ANCHE SE NON LAVORANO QUANDO LO CHIEDONO =
LA SENTENZA, VA CONCESSO SE AL MOMENTO DI RILASCIARLO GUADAGNANO
Roma, 7
feb. (Adnkronos) - La Corte di Cassazione amplia la possibilità di rinnovare il
permesso di soggiorno in favore degli immigrati. Lo fa con una sentenza , la
2417, con la quale sostiene che il permesso di soggiorno puù essere accordato
ad uno straniero anche se questi, al momento della richiesta, non aveva un
lavoro. Per decretarne il rilascio, dice la Suprema Corte, basta che al momento
del rilascio abbia iniziato un'attività remunerativa. Gli 'ermellini' spiegano,
infatti, che "la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in
cui l'Autorità amministrativa ¶ chiamata a pronunciarsi".
L'algerino
Omar K. era stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002,
osservava come all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno. La
situazione si modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale
di Pescara che, nell'aprile del 2003, osservava come Omar K. avesse diritto al
permesso di soggiorno visto che "da quattro mesi lavorava come operaio
presso una ditta" e che era del tutto irrilevante il fatto che "non
avesse dimostrato il possesso di redditi per l'anno 2001".
Contro
il via libera si ¶ opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che
l'extracomunitario, entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare
solo da pochi mesi mentre non aveva dimostrato "per tutto il 2001 e per
buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro". (segue)
(Dav/Pe/Adnkronos)
07-FEB-06
14:43
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CASSAZIONE, SI' A PERMESSO SOGGIORNO ANCHE SE NON LAVORANO QUANDO LO CHIEDONO
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(Adnkronos)
- Secondo l'amministrazione ricorrente, dunque, sarebbe stato giusto "impedire
l'ingresso o la permanenza in Italia a soggetti privi di adeguati mezzi di
sussitenza, che potrebbero essere dediti a traffici delittuosi o ad attivitÃ
illecite". La Prima sezione civile ha respinto il ricorso e, pur
osservando come "la disponibilità di mezzi di sussistenza va riferita al
momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il
suo rinnovo", ha fatto notare che il legislatore ha previsto che "si
debba tener conto dei 'nuovi elementi' che consentano il rilascio o il rinnovo
del permesso di soggiorno".
Di
conseguenza, specifica il relatore Luciano Panzani "era illegittimo il
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno nel momento in cui"
l'immigrato "aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare attivitÃ
lavorativa nell'anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo del
permesso".
(Dav/Pe/Adnkronos)
07-FEB-06
14:48
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