I.D.                        n.                        369

                  IN DATA 28.12.2005

 

 

                                LA GIUNTA COMUNALE

 

       Premesso che:

       -    il D.lt 27/07/1998 n 286 Testo Unico delle disposizioni

       concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione

       dello straniero (di seguito denominato Testo unico) e i relativi

       provvedimenti applicativi, prevedono che i cittadini stranieri

       immigrati che intendano presentare richiesta di ricongiungimento

       familiare o di rilascio della carta di soggiorno, ovvero stipulare

       un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, debbano dimostrare

       la disponibilit di un alloggio che rientri nei parametri minimi

       previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia

       residenziale pubblica;

       -    i Comuni sono chiamati, dalle stesse disposizioni di legge, ad

       attestare la sussistenza dei predetti requisiti, mediante rilascio

       di apposita attestazione dellidoneit dellalloggio;

 

       Considerato che:

       -    la Legge Regionale n. 24 del 08 Agosto 2001 Disciplina

       generale dellintervento pubblico nel settore abitativo, che

       introduce modifiche sostanziali, rispetto alle norme pre-vigenti,

       sulla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non

       individua parametri minimi, ma assegna ai Comuni il compito di

       provvedere con apposito regolamento alla individuazione della

       modalit di assegnazione degli alloggi, disciplinando in particolare

       i criteri di priorit per lassegnazione ed i relativi punteggi da

       attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed

       oggettive dei nuclei richiedenti;

       -    il nuovo Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli

       alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Reggio

       Emilia, approvato con deliberazione consiliare n. 10511/124 del

       30/5/2005, stabilisce da un lato (Art. 11 comma 4) dei parametri

       standard che collegano la superficie utile degli alloggi al numero

       degli occupanti e dallaltro (Tabella A) individua caratteristiche

       di grave disagio abitativo in riferimento alla destinazione (punto

       A-1.1), alle condizioni di non abitabilit (punto A-1.4), ai

       parametri minimi per identificare le condizioni di sovraffollamento

       di un alloggio (punto A-1.3);

 

       Dato atto che tali parametri minimi sono cos determinati:

         A-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:

       -    quattro persone residenti in alloggio di metratura inferiore

       allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1

       persona (mq. 30)

       -    cinque persone ed oltre residenti in alloggio di metratura

       inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento

       per 2 persone (mq. 46)

       -    oltre 5 persone residenti in alloggio di metratura compresa fra

       mq. 46 e mq. 66

                  A-1.4)   residenza in alloggio con destinazione abitativa

                  "non   abitabile",  attestata  dall'Autorit  competente,

                  intendendosi  come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi

                  igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti

                  di  fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano

                  terreno  o seminterrato con umidit permanente causata da

                  capillarit diffusa ineliminabile se non con straordinari

                  interventi manutentivi;

                                                                        

       Sottolineato che il criterio dimensionale di cui all'art. 11 comma 4

       del  citato  Regolamento  per  l'assegnazione  e la permanenza negli

       alloggi  di Edilizia Residenziale Pubblica non pu essere utilizzato

       ai fini delle attestazioni di idoneit richieste dal Testo Unico, in

       quanto  definisce  parametri  standard  meramente  indicativi  e non

       vincolanti  tesi  a  dare,  quando possibile, il miglior abbinamento

       alloggio/nucleo familiare, assicurando il pieno e razionale utilizzo

       del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

 

       Ritenuto  viceversa che i parametri individuati nella Tabella A come

       condizioni  riconosciute di disagio abitativo possano essere assunti

       come  parametro  estremo  che  non  deve  essere raggiunto per poter

       considerare un alloggio idoneo secondo la normativa ERP;

 

       Dato  atto  inoltre che, esclusivamente nel caso di persone singole,

       lattestazione  di  idoneit  dellalloggio  possa essere rilasciata

       anche nel caso che linteressato disponga di un posto letto concesso

       da   Enti   pubblici,  Associazioni  di  volontariato  riconosciute,

       affittacamere  autorizzati recuperati individualmente dal lavoratore

       straniero o dal datore di lavoro;

 

       Ritenuto  conseguentemente  di  stabilire  nei termini seguenti, con

       riferimento  alla  normativa  regionale  e  comunale  per lEdilizia

       Residenziale Pubblica, i parametri minimi ai fini delle attestazioni

       di idoneit dellalloggio nelle fattispecie previste dal Testo Unico

       e successive norme applicative:

 

       1.   Destinazione d'uso residenziale

       2.   Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di

       allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stato

       attestata, dall'autorit competente, destinazione abitativa "non

       abitabile"

       3.   Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:

       -    una persona in posto letto concesso da Enti pubblici,

       Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati

       recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di

       lavoro

       -    da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30

       -    da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46

       -    da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66

       -    oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in

       ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in pi);

 

       Ravvisata  inoltre  la  necessit  di razionalizzare e accelerare la

       procedura  amministrativa connessa al rilascio delle attestazioni di

       idoneit  dellalloggio,  in  ottemperanza a quanto previsto dal DPR

       445/2000  e in particolare dagli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive

       di   certificazioni),   47  (Dichiarazioni  sostitute  dellatto  di

       notoriet),  da  71  a 76 (Capo V Controlli), stabilendo che sulle

       domande presentate e la documentazione allegata vengano effettuati i

       dovuti  riscontri  dufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a

       campione, in misura non inferiore al 10%;

 

       Con voti unanimi, palesemente espressi

 

 

 

                                     DELIBERA

 

       1.   ai fini dell'uniforme applicazione del D.lt. 25 Luglio 1998, n.

       286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

       dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, i

       parametri minimi riferibili alle norme regionali e comunali per gli

       alloggi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare per il

       rilascio delle attestazioni di idoneit dellalloggio sono cos

       determinati (con riferimento alla Tabella A del Regolamento per

       l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia

       Residenziale Pubblica del Comune di Reggio Emilia approvato con

       deliberazione consiliare n. 10511/124 del 30/5/2005):

 

       A)   Destinazione d'uso residenziale

       B)   Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di

       allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stato

       attestata, dall'autorit competente, destinazione abitativa "non

       abitabile"

       C)   Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:

       -    una persona in posto letto concesso da Enti pubblici,

       Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati

       recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di

       lavoro

       -    da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30

       -    da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46

       -    da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66

       -    oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in

       ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in pi);

       2.   il rilascio delle attestazioni di idoneit dellalloggio, in

       ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare

       dagli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47

       (Dichiarazioni sostitutive dellatto di notoriet), da 71 a 76 (Capo

       V Controlli), sar effettuato sulla base di apposita domanda

       corredata dalla documentazione prevista dalla Legge e dalle

       disposizioni comunali in materia;

       3.   sulla domanda e sulla documentazione presentata verranno

       effettuati i dovuti riscontri dufficio ed eseguiti sopralluoghi di

       controllo a campione, in misura non inferiore al 10%;

       4.   di dare decorrenza a quanto stabilito dalla presente

       deliberazione dal prossimo 1/2/2006, per consentire la messa a punto

       e il coordinamento dei necessari e conseguenti adattamenti

       procedurali da parte di tutti gli Uffici e Servizi coinvolti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

 

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 |            IL  PRESIDENTE           |        IL SEGRETARIO GENERALE

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                       CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 

  Si certifica che la presente deliberazione stata posta in pubblicazione

 

  allAlbo  Pretorio  il  giorno  13/01/2006  e  che  vi  rester  sino  al

 

  28/01/2006, a norma dellart. 124,  del D.Lgs. n.267/2000.

 

 

  Dalla Residenza  Municipale, l 13/01/2006

 

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 |         IL  MESSO  COMUNALE         |       IL  SEGRETARIO GENERALE

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  La  suestesa  deliberazione  ai sensi dellart. 134, comma 3  del D.Lgs.

 

  n.267/2000    divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione allalbo

 

  Pretorio di questo Comune, in data 24/01/2006

 

 

  Reggio Emilia, l

                                               IL  SEGRETARIO GENERALE