I.D. n. 369
IN DATA 28.12.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.lt 27/07/1998 n 286 Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (di seguito denominato Testo unico) e i relativi
provvedimenti applicativi, prevedono che i cittadini stranieri
immigrati che intendano presentare richiesta di ricongiungimento
familiare o di rilascio della carta di soggiorno, ovvero stipulare
un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, debbano dimostrare
la disponibilit di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
- i Comuni sono chiamati, dalle stesse disposizioni di legge, ad
attestare la sussistenza dei predetti requisiti, mediante rilascio
di apposita attestazione dellidoneit dellalloggio;
Considerato che:
- la Legge Regionale n. 24 del 08 Agosto 2001 Disciplina
generale dellintervento pubblico nel settore abitativo, che
introduce modifiche sostanziali, rispetto alle norme pre-vigenti,
sulla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non
individua parametri minimi, ma assegna ai Comuni il compito di
provvedere con apposito regolamento alla individuazione della
modalit di assegnazione degli alloggi, disciplinando in particolare
i criteri di priorit per lassegnazione ed i relativi punteggi da
attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed
oggettive dei nuclei richiedenti;
- il nuovo Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Reggio
Emilia, approvato con deliberazione consiliare n. 10511/124 del
30/5/2005, stabilisce da un lato (Art. 11 comma 4) dei parametri
standard che collegano la superficie utile degli alloggi al numero
degli occupanti e dallaltro (Tabella A) individua caratteristiche
di grave disagio abitativo in riferimento alla destinazione (punto
A-1.1), alle condizioni di non abitabilit (punto A-1.4), ai
parametri minimi per identificare le condizioni di sovraffollamento
di un alloggio (punto A-1.3);
Dato atto che tali parametri minimi sono cos determinati:
A-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:
- quattro persone residenti in alloggio di metratura inferiore
allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1
persona (mq. 30)
- cinque persone ed oltre residenti in alloggio di metratura
inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento
per 2 persone (mq. 46)
- oltre 5 persone residenti in alloggio di metratura compresa fra
mq. 46 e mq. 66
A-1.4) residenza in alloggio con destinazione abitativa
"non abitabile", attestata dall'Autorit competente,
intendendosi come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi
igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti
di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano
terreno o seminterrato con umidit permanente causata da
capillarit diffusa ineliminabile se non con straordinari
interventi manutentivi;
Sottolineato che il criterio dimensionale di cui all'art. 11 comma 4
del citato Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pu essere utilizzato
ai fini delle attestazioni di idoneit richieste dal Testo Unico, in
quanto definisce parametri standard meramente indicativi e non
vincolanti tesi a dare, quando possibile, il miglior abbinamento
alloggio/nucleo familiare, assicurando il pieno e razionale utilizzo
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
Ritenuto viceversa che i parametri individuati nella Tabella A come
condizioni riconosciute di disagio abitativo possano essere assunti
come parametro estremo che non deve essere raggiunto per poter
considerare un alloggio idoneo secondo la normativa ERP;
Dato atto inoltre che, esclusivamente nel caso di persone singole,
lattestazione di idoneit dellalloggio possa essere rilasciata
anche nel caso che linteressato disponga di un posto letto concesso
da Enti pubblici, Associazioni di volontariato riconosciute,
affittacamere autorizzati recuperati individualmente dal lavoratore
straniero o dal datore di lavoro;
Ritenuto conseguentemente di stabilire nei termini seguenti, con
riferimento alla normativa regionale e comunale per lEdilizia
Residenziale Pubblica, i parametri minimi ai fini delle attestazioni
di idoneit dellalloggio nelle fattispecie previste dal Testo Unico
e successive norme applicative:
1. Destinazione d'uso residenziale
2. Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di
allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stato
attestata, dall'autorit competente, destinazione abitativa "non
abitabile"
3. Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:
- una persona in posto letto concesso da Enti pubblici,
Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati
recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di
lavoro
- da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30
- da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46
- da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66
- oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in
ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in pi);
Ravvisata inoltre la necessit di razionalizzare e accelerare la
procedura amministrativa connessa al rilascio delle attestazioni di
idoneit dellalloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR
445/2000 e in particolare dagli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive
di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitute dellatto di
notoriet), da 71 a 76 (Capo V Controlli), stabilendo che sulle
domande presentate e la documentazione allegata vengano effettuati i
dovuti riscontri dufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a
campione, in misura non inferiore al 10%;
Con voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. ai fini dell'uniforme applicazione del D.lt. 25 Luglio 1998, n.
286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, i
parametri minimi riferibili alle norme regionali e comunali per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare per il
rilascio delle attestazioni di idoneit dellalloggio sono cos
determinati (con riferimento alla Tabella A del Regolamento per
l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica del Comune di Reggio Emilia approvato con
deliberazione consiliare n. 10511/124 del 30/5/2005):
A) Destinazione d'uso residenziale
B) Alloggio provvisto dei servizi igienico - sanitari, di
allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia stato
attestata, dall'autorit competente, destinazione abitativa "non
abitabile"
C) Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:
- una persona in posto letto concesso da Enti pubblici,
Associazioni di volontariato riconosciute, affittacamere autorizzati
recuperati individualmente dal lavoratore straniero o dal datore di
lavoro
- da una a tre persone in alloggio di metratura fino a mq. 30
- da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a mq. 46
- da una a cinque persone in alloggio di metratura fino a mq. 66
- oltre cinque persone in alloggio di metratura oltre mq. 66 (in
ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in pi);
2. il rilascio delle attestazioni di idoneit dellalloggio, in
ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare
dagli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47
(Dichiarazioni sostitutive dellatto di notoriet), da 71 a 76 (Capo
V Controlli), sar effettuato sulla base di apposita domanda
corredata dalla documentazione prevista dalla Legge e dalle
disposizioni comunali in materia;
3. sulla domanda e sulla documentazione presentata verranno
effettuati i dovuti riscontri dufficio ed eseguiti sopralluoghi di
controllo a campione, in misura non inferiore al 10%;
4. di dare decorrenza a quanto stabilito dalla presente
deliberazione dal prossimo 1/2/2006, per consentire la messa a punto
e il coordinamento dei necessari e conseguenti adattamenti
procedurali da parte di tutti gli Uffici e Servizi coinvolti.
Letto, approvato e sottoscritto.
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| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione stata posta in pubblicazione
allAlbo Pretorio il giorno 13/01/2006 e che vi rester sino al
28/01/2006, a norma dellart. 124, del D.Lgs. n.267/2000.
Dalla Residenza Municipale, l 13/01/2006
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| IL MESSO COMUNALE | IL SEGRETARIO GENERALE
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La suestesa deliberazione ai sensi dellart. 134, comma 3 del D.Lgs.
n.267/2000 divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione allalbo
Pretorio di questo Comune, in data 24/01/2006
Reggio Emilia, l
IL SEGRETARIO GENERALE