IL MINISTERO SEMPLIFICA
LASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI

1.        La nota del Ministero dellInterno, prot. n. 2768, del 25/10/05

Con la nota diffusa il 25/10/2005, prot. n. 2768/2.2, il Ministero dellInterno risponde ad alcuni quesiti di notevole rilevanza, apportando una decisiva semplificazione, specialmente in alcuni casi, agli adempimenti richiesti per procedere allassunzione dei lavoratori stranieri.

In particolare vengono affrontate alcune questioni relative al nuovo istituto del contratto di soggiorno ed agli obblighi che ne derivano in capo al datore di lavoro, obblighi che vengono circoscritti solamente al caso di assunzione dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non di quelli regolarmente soggiornanti per altri motivi.

Difatti, rileva il Ministero, il contratto di soggiorno introdotto a seguito della riforma Bossi-Fini, costituisce un presupposto essenziale soltanto per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ([1]).

Dunque tale adempimento necessario, innanzitutto, ai fini dellassunzione di un lavoratore straniero sprovvisto del permesso di soggiorno, quindi ancora residente allestero, nel qual caso viene stipulato personalmente presso lo Sportello unico per limmigra­zione si inserisce nella procedura di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote dingresso annualmente stabilite dal Governo ([2]).

In seguito, il contratto di soggiorno devessere nuovamente stipulato ad ogni successiva assunzione di uno straniero annualmente regolarmente soggiornante in virt di un permesso per motivi di lavoro subordinato, in quanto necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno ([3]).

Non occorre invece stipulare il contratto di soggiorno, chiarisce il Ministero, per procedere allassunzione di un lavoratore straniero in possesso della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro subordinato,

come ad esempio quello per motivi familiari, umanitari o di studio, il cui rilascio o rinnovo non presuppone tale adempimento ([4]).

Naturalmente, per, qualora in seguito lo straniero intenda chiedere la conversione del titolo in suo possesso in un permesso di soggiorno per motivi lavoro subordinato, a tal fine avr lonere di stipulare un regolare contratto di soggiorno, sempre che ne ricorrano i presupposti anche per lazienda, utilizzando il modello R disponibile sul sito del Ministero dellInterno (www.mininterno.it).

2.        I documenti di soggiorno che consentono di lavorare

Ma quali i titoli di soggiorno che consentono lassunzione di un lavoratore straniero, oltre ai permessi di soggiorno per lavoro subordinato o stagionale o per attesa occupazione, ma a differenza di questi, senza lobbligo di stipulare il contratto di soggiorno?

Innanzitutto la carta di soggiorno, a tempo indeterminato, rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante da almeno sei anni, che sia titolare di un permesso di soggiorno sempre rinnovabile, per un numero di volte indeterminato, e che dimostri un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei suoi familiari e, qualora richieda la carta di soggiorno anche per il coniuge ed i figli minori conviventi, la disponibilit di un alloggio idoneo.

La carta di soggiorno, inoltre, pu essere rilasciata al coniuge o figlio minore o genitore straniero convivente di un cittadino italiano o di uno Stato appartenente alla U.E., che abbia stabilito la propria residenza in Italia.

Essa consente di fare ingresso in Italia in esenzione dal visto e di svolgere qualunque attivit lavorativa, sen e pi in generale ogni attivit lecita non espressamente vietata o riservata dalla legge ai soli cittadini e consente inoltre di partecipare alla vita pubblica locale ([5]) e non presuppone la stipula del contratto di soggiorno ([6]).

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per espressa disposizione di legge consente anche lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato ([7]) ed , fra laltro, il titolo di soggiorno che pare previsto, senza distinzioni, per tutti i soci lavoratori di cooperativa ([8]). Per quanto la circolare ministeriale non lo menzioni espressamente, anche in questo caso valgono appieno le medesime considerazioni espresse con riferimento a tutti i permesso di soggiorno che non presuppongono la presentazione del contratto di soggiorno, fra la documentazione richiesta per il loro rilascio, dei quali la stessa circolare dichiaratamente fornisce un elenco solo esemplificativo e non esaustivo ([9]).

Anche il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attivit lecita ed in particolare di instaurare un rapporto di lavoro subordinato ([10]) ed espressamente citato dalla circolare ministeriale fra quelli che non presuppongono la stipula del contratto di soggiorno, la quale fra laltro riconosce anche ai lavoratori stranieri in possesso di questa tipologia di permesso la possibilit, originariamente non contemplata dalla norma, di ottenere a loro volta il ricongiungimento di altri familiari, purch naturalmente ne abbiano tutti i requisiti di reddito e di alloggio ([11]).

Allo stesso modo, i permessi per adozione o affidamento di minori devono ritenersi equivalenti a quello per motivi familiari, diversamente dal permesso di soggiorno per minore et, che invece consente esclusivamente di seguire gli specifici programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Paese, grazie ai quali, a determinate condizioni, al compimento della maggiore et anche possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno, in permesso di soggiorno per studio o per lavoro autonomo o subordinato, in detrazione dalle successive quote dingresso ([12]).

E Consentita inoltre lassunzione, sempre senza contratto di soggiorno ([13]), dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione sociale o asilo politico ([14]) e secondo la prassi generalmente seguita dalle Questure, anche degli stranieri che abbiano fatto richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana e nel frattempo siano in possesso di un permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza.

Diversamente, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di regola non consente lassunzione in attesa delleffettivo riconoscimento di tale status, ma qualora la decisione sulla domanda di asilo tardi oltre sei mesi, il permesso di soggiorno viene rinnovato per la durata di ulteriori sei mesi ed in tal caso consente di svolgere unattivit lavorativa fino alla conclusione della procedura e non presuppone la stipula del contratto di soggiorno ([15]). Presupporrebbe, per, per consentire ai datori di lavoro di distinguere le due ipotesi, che tale facolt di assunzione fosse espressamente segnalata sul secondo permesso di soggiorno.

Consente di lavorare anche il permesso di soggiorno rilasciato per la collaborazione offerta allautorit giudiziaria o agli organi di polizia a fini investigativi ([16]) ed a rigore anchesso non presuppone la stipula del contratto di soggiorno per il suo rilascio, anche se facilmente prevedibile la necessit di procurarselo comunque entro la scadenza del permesso di soggiorno, allorch se ne vorr chiedere la conversione.

Anche il permesso di soggiorno per motivi di studio, cos come quello per formazione professionale, consente una sia pur limitata prestazione di attivit lavorativa subordinata, fino al limite di 20 ore settimanali, anche cumulabili, entro il massimo di 1040 ore annue. Esso non presuppone la stipula del contratto di soggiorno, se non in seguito, qualora se ne voglia chiedere la conversione nellambito delle quote disponibili per lavoro subordinato ([17]).

Non consentono invece lassunzione altre tipologie di permesso di soggiorno, in quanto la normativa non ne prevede espressamente lidoneit a questi fini, come ad esempio i permessi di soggiorno per motivi di turismo, affari, culto, salute o cure mediche, residenza elettiva, attivit sportiva o transito verso altri Paesi, oltre a quelli gi menzionati per minore et o per richiesta dasilo, perlomeno nei primi sei mesi di permanenza in Italia ([18]).

Come pure i permessi di soggiorno rilasciati nei casi particolari dingresso fuori quota previsti dallarticolo 27 del Testo Unico, di regola non consentono linstaurazione di nuovi rapporti di lavoro, diversi da quello che originariamente era stato autorizzato, proprio per la sua particolarit. Le sole eccezioni riguardano i lavoratori stranieri entrati fuori quota come infermieri professionali, traduttori ed interpreti o domestici al seguito dei cittadini italiani rimpatriati, la cui assunzione da parte di altri datori di lavoro presuppone comunque la stipula di un nuovo contratto di soggiorno, come del resto si desume anche dalla modulistica predisposta per il rilascio di tali particolari permesso di soggiorno ([19]).

Vi sono poi alcuni particolari motivi di soggiorno, che pur non essendo espressamente menzionati fra quelli idonei, nella prassi, talvolta vengono ritenuti compatibili con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, per le speciali circostanza del caso concreto, per cui prima di escludere in radice tale possibilit, pu essere consigliabile provare a contattare di volta in volta la locale Questura, come ad esempio, nel caso dei permessi di soggiorno per motivi straordinari o per salute e cure mediche o per motivi di giustizia ([20]).

Da ultimo, si segnala che i detenuti extracomunitari assegnati al lavoro esterno, in forza di un provvedimento dellAutorit giudiziaria, possono essere avviati al lavoro anche in mancanza del permesso di soggiorno ([21]).

3.        La garanzia dellalloggio

Come si visto, dunque, soltanto in caso di assunzione di un lavoratore in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il datore di lavoro tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno.

A differenza di quanto avviene nel caso di assunzione di uno straniero privo del permesso di soggiorno, ogni successivo contratto di soggiorno non viene stipulato presso lo Sportello unico per limmigra­zione ed inoltre non deve necessariamente assicurare un orario di lavoro minino, n una retribuzione minima garantita rispetto al costo dellalloggio ([22]), perch lo straniero potrebbe comunque dimostrare ladeguatezza dei propri mezzi di sostentamento sommando i redditi derivanti da diversi impieghi a tempo parziale.

Pertanto, i contratti di soggiorno da stipulare ad ogni successiva assunzione di un lavoratore straniero gi regolarmente soggiornante in Italia, in virt di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, possono essere sottoscritti direttamente fra le parti, utilizzando il modello Q disponibile sul sito internet del Ministero dellInterno (www.mininterno.it), e poi semplicemente trasmessi entro cinque giorni allo Sportello unico per limmigrazione, con raccomandata A.R. ([23]).

La modulistica ministeriale prevede poi anche leventualit che si renda necessario stipulare un contratto di soggiorno integrativo in un momento successivo alla data dellassunzione, come ad esempio nel caso di variazioni o proroghe delloriginario contratto o nel caso di rapporti di lavoro instaurati prima dellentrata in vigore del nuovo obbligo (25 febbraio 2005) oppure nel caso di conversone delloriginario permesso di soggiorno ad altro titolo, in permesso per lavoro subordinato. In tutti questi casi, possibile utilizzare il contratto di soggiorno modello R.

Il contratto di soggiorno stipulato fra le parti, assieme alla ricevuta postale comprovante la trasmissione allo Sportello unico per limmigrazione, dovr poi essere esibito dal lavoratore con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso ([24]).

Sottoscrivendo obbligatoriamente il contratto di soggiorno, il datore di lavoro tenuto ad assicurare:

a)         unofferta di lavoro, per il cittadino straniero, conforme alla normativa vigente ed ai contratti collettivi di categoria ([25]);

b)         la garanzia della disponibilit di un alloggio per il lavoratore, di cui sia stata richiesta la certificazione didoneit da parte del Comune o dellAzienda sanitaria locale, che rientri nei parametri minimi previsti per ledilizia residenziale pubblica ovvero sia fornito dei requisiti di abitabilit ed idoneit igienico-sanitaria ([26]);

c)         limpegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il ritorno del lavoratore nel suo Paese ([27]);

d)         limpegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro ([28]).

Naturalmente, per, ci si pu aspettare che uno straniero ormai regolarmente soggiornante, magari da molto tempo, disponga gi di un alloggio idoneo, senza bisogno che sia il datore di lavoro a procurarglielo.

Cos come ci si pu aspettare che, in moti casi, il datore di lavoro possa offrire allo straniero unoccupazione, ma non anche un alloggio.

E ancora possibile assumere lo straniero in questi casi? Oppure i nuovi obblighi precludono tale possibilit? E se possibile, quali sono le responsabilit cui potrebbe andare incontro il datore di lavoro sotto il profilo penale, amministrativo e civile? Premesso che le circolari ministeriali non si pronunciano su questi aspetti, in attesa di pi autorevoli indicazioni, ad avviso di chi scrive possono venire in aiuto alcune considerazioni.

Innanzitutto, la prassi consolidata gi conosce la possibilit che lalloggio non sia fornito dal datore di lavoro che lo garantisce, ma possa anche essere di propriet dello stesso lavoratore straniero o da lui preso in locazione ovvero anche fornito da un terzo, che acconsenta ad ospitarlo gratuitamente o dietro compenso, come prevedeva ad esempio la modulistica predisposta per lultima sanatoria ([29]).

Del resto precludere lassunzione di uno straniero, solo perch gi proprietario della sua abitazione, sarebbe davvero una discriminazione nellaccesso al lavoro, in evidente contrasto con il principio di parit di trattamento fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri regolar­mente soggiornanti, tanto solenne­mente enunciato dallarticolo 2 del Testo Unico.

Ammessa dunque la possibilit che lalloggio venga fornito da altri, ci comporta inevitabilmente alcune questioni problematiche ed alcuni limiti alla responsabilit del datore di lavoro, che sottoscrivendo il contratto di soggiorno, deve assicurare la disponibilit e lidoneit di un alloggio non suo e sul quale, quindi, non pu avere un controllo pieno e diretto.

Esaminiamo allora quali sono i diversi profili della responsabilit che assume il datore di lavoro sottoscrivendo il contratto di soggiorno.

Sotto il profilo penale, naturalmente, la responsabilit presuppone il dolo e pertanto non potr essere punito il datore di lavoro che, in buona fede sia caduto in errore a causa delle false dichiarazioni rese dal lavoratore straniero o della documentazione da lui presentata o delle variazione successivamente intervenute della sua situazione alloggiativa oppure anche a causa della mancata risposta alla richiesta di certificazione didoneit dellalloggio da parte del Comune ([30]). Ci, beninteso, non deve essere letto come un invito alla leggerezza, in quanto restano pur sempre punibili le falsit commesse con la consapevolezza che lalloggio non era idoneo o che il lavoratore non poteva dimorarvi.

Sotto il profilo civilistico, nei confronti del lavoratore, la responsabilit deriva dal fatto che per legge, al di l delle varie formule linguistiche succedutesi nella modulistica ministeriale, il contratto di soggiorno comporta la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore ([31]).

Occorre tenere presente, per, che il datore di lavoro che non abbia alloggi da offrire ai propri dipendenti, non obbligato ad assumere qualsiasi lavoratore e potrebbe legittimamente ed anzi doverosamente decidere, visti gli obblighi di legge, di assumere solamente stranieri che gi dispongano di un alloggio idoneo e possano comprovarlo con adeguata documentazione.

Presumibilmente allora, dovendo garantire per un alloggio altrui, chieder allo straniero di rendergli perlomeno una dichiarazione sottoscritta riguardo alla sua situazione alloggiativa e lattestazione didoneit dellalloggio da parte del Comune o allAzienda sanitaria locale o quantomeno la ricevuta della richiesta presentata per ottenere tale certificazione che dovr poi essere eventualmente esibita a richiesta dellautorit di pubblica sicurezza ([32]).

In ogni caso, non si vedono ostacoli alla formalizzazione nella lettera di assunzione, sottoscritta per accettazione dal lavoratore straniero, di una clausola che espliciti in maniera veritiera quanto concordato fra le parti, nel senso di escludere ogni eventuale futura pretesa del lavoratore riguardo allalloggio, allegando anche la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore in merito alla sua situazione alloggiativa. Ad esempio con una clausola del genere: lassunzione del lavoratore straniero stata effettuata sul presupposto che egli dichiara di disporre gi di un alloggio idoneo e non avanza alcuna pretesa in tal senso, altrimenti non avrebbe potuto avere luogo, per legge, in quanto il datore di lavoro non dispone di alloggi da offrire ai propri dipendenti e non avrebbe potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno reso obbligatorio a norma dellart. 36-bis del D.P.R. n. 394/1999 .

Per quanto riguarda invece limpegno assunto nei confronti dello Stato, di provvedere al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel suo Paese, presumibilmente si fa riferimento alleventualit di una successiva espulsione del lavoratore, ad esempio a seguito della revoca o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, mentre pare esclusa ogni possibile rivendicazione in tal senso da parte del lavoratore. Rimangono comunque serie perplessit riguardo ad un obbligo di cui non sono ben definiti n ammontare, n la durata, che potrebbe protrarsi anche oltre il termine del rapporto di lavoro, forse fino alleventuale subentro di un successivo datore di lavoro. Sul punto, quindi, pare quantomai urgente un chiarimento ministeriale.

4.        Ulteriori obblighi e comunicazioni

La nota ministeriale interviene anche per circoscrive meglio le responsabilit che dal contratto di soggiorno derivano, in capo al datore di lavoro, sul piano delle possibili sanzioni amministrative ([33]).

Il Ministero chiarisce, infatti, che sottoscrivendo il contratto di soggiorno il datore di lavoro assume lobbligo di comunicare entro cinque giorni, allo Sportello unico per limmigrazione, non ogni minima variazione intervenuta nel rapporto di lavoro, come pure recita la legge, ma soltanto le variazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro ed agli eventuali trasferimenti di sede, come specifica meglio il Regolamento ([34]).

Si tratta comunque solo delle variazioni attinenti al rapporto di lavoro e non anche di quelle relative alla situazione alloggiativa del lavoratore straniero, di cui il datore di lavoro potrebbe non essere a conoscenza. In caso di inottemperanza prevista il pagamento di una pesante sanzione amministrativa, la cui irrogazione di competenza del Prefetto, da 500 a 2500 euro ([35]).

Non venuto meno, inoltre, lobbligo per chiunque assume uno straniero alle proprie dipendenze, cos come per chi gli d alloggio, di darne comunicazione scritta allautorit locale di pubblica sicurezza, entro quaran­totto ore, pena lapplicazione della sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro ([36]).

E consigliabile, anche, annotare la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso del lavoratore straniero, per evitare di incorrere nelle pene previste per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo , reato punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ([37]).

Naturalmente, infine, il datore di lavoro non potr trascurare di effettuare anche tutti gli ordinari adempimenti normalmente conseguenti allassunzione di ogni lavoratore, italiano o straniero, in termini di lettera di assunzione, registrazioni e comunicazioni obbligatorie nei confronti del Centro per limpiego, dellINAIL, dellINPS e del Fisco.

Appare quindi superfluo, alla cessazione del rapporto di lavoro, il richiamo da parte della normativa in materia di immigra­zione, allobbligo gi previsto in via generale per tutti i rapporti di lavoro, di darne comunicazione al Centro per limpiego entro cinque giorni ([38]).

Un obbligo ulteriore, invece, posto a carico del lavoratore straniero, che entro quaranta giorni dalla data della cessazione del rapporto, per dimissioni o per licenziamento individuale, tenuto a presentarsi al Centro per limpiego e rendere la dichiarazione di immediata disponibilit allo svolgimento di unaltra attivit lavorativa necessaria ai fini delliscrizione negli elenchi dei disoccupati ([39]).

La perdita del posto di lavoro, infatti, di per s non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari. Al contrario, lo straniero regolarmente soggiornante che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi ([40]).

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga a seguito di un licenziamento collettivo, liscrizione nelle liste di mobilit viene effettuata dufficio da parte del Centro per limpiego, in presenza delle condizioni richieste, anche ai fini della corresponsione dellindennit di mobilit, ove spettante, ma soltanto per un periodo corrispondente a quello di residua validit del permesso di soggiorno o comunque non inferiore a sei mesi ([41]).

In ogni caso, il Centro per limpiego notifica allo Sportello unico per limmigrazione la data di presentazione del lavoratore straniero, dalla quale decorre il periodo minimo di sei mesi concesso allo straniero per trovare una nuova occupazione, anche oltre la scadenza del suo permesso di soggiorno, che in tal caso pu essere rinnovato, a documentata richiesta dellavente diritto, fino al termine dei sei mesi di legge ([42]).

Allo scadere anche di questultimo termine per, salvo abbia titolo ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno per altri motivi, lo straniero deve lasciare inevitabilmente il territorio nazionale e questa sicuramente costituisce una notevole differenza rispetto ai lavoratori italiani, che possono continuare a godere dellindennit di disoccupazione o di mobilit per periodi ben pi lunghi.

      

       Modena, l 30/11/05                                 (Alessandro Millo)



[1] Art. 5 del Testo Unico, D.Lgs. n. 286/1998.

[2] Art. 22 del Testo Unico, D.Lgs. n. 286/1998.

[3] Art. 36-bis del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[4] Min. Interno, 25/10/2005, prot. n. 2768/2.2.

[5] Art. 9 del Testo Unico ed art. 16 del Regolamento.

[6] Min. Interno, 25/10/2005, prot. n. 2464/2.2.

[7] Art. 6 del Testo Unico ed art. 14 del Regolamento.

[8] Art. 39, 4 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[9] Min. Interno, 25/10/2005, prot. n. 2464/2.2.

[10] Art. 6 del Testo Unico ed art. 14 del Regolamento.

[11] Min. Interno, 25/10/2005, prot. n. 2464/2.2.

[12] Min. Interno, 13/11/2000, prot. n. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^DIV e, per quanto riguarda i requisiti di conversione, art. 32 del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[13] Min. Interno, 25/10/2005, prot. n. 2464/2.2.

[14] Art. 18, 19, 20 del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[15] Art. 11 del D.Lgs. n. 140/2005, in vigore dal 19/10/05.

[16] Art. 2 del D.L. n. 144/2005, convertito in L. n. 155/2005.

[17] Art. 14 , 4 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[18] In questi casi, la possibilit di svolgere un lavoro subordinato esclusa dalla prassi amministrativa consolidata, che trova fondamento nel tenore letterale della norma, in quanto il citato articolo 22, 12 comma, del Testo Unico, punisce chi occupa uno straniero privo del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, vale a dire quello per lavoro subordinato, mentre altre disposizioni prevedono espressamente lequivalenza dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo, stagionale, motivi familiari, umanitari o di studio, ma a rigore nessuna norma esclude la punibilit di chi assume uno straniero in possesso di un permesso di soggiorno per qualsiasi altro motivo.

[19] Art. 40, 23 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[20] Riguardo alla valutazione delle diverse situazioni che possono essere sottese al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e sul diverso regime di accesso al lavoro nelle varie ipotesi, cfr. Min. Interno, 23/09/1995, prot. n. 559/443/187368/5/11/3/2/1^).

[21] Min. Lavoro, circolare 15/03/1993, n. 27.

[22] Art. 22 del Testo Unico ed art. 30-bis del Regolamento.

[23] Min. Interno, circolare 30/05/2005, n. 3.

[24] Art. 13 del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[25] Art. 22, 2 comma, del Testo Unico ed art. 30-bis, 3 comma, lett. c), del Regolamento.

[26] Art. 5-bis, lett. a) del Testo Unico; art. 8-bis ed art. 6, 2 comma, lett. c) del Regolamento.

[27] Art. 5-bis, lett. b) del Testo Unico ed art. 8-bis del Regolamento.

[28] Art. 22, 11 comma, del Testo Unico ed art. 36-bis del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[29] La modulistica predisposta in occasione dellultima sanatoria, cosiddetta Bossi-Fini, che per la prima volta ha introdotto lobbligo per il datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno, prevedeva la possibilit di indicare un recapito in Italia presso una persona diversa.

[30] Articoli 42 e 47 del codice penale.

[31] Art. 5-bis, lett. a), del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[32] Art. 35 del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[33] Min. Interno, 25/10/2005, prot. n. 2464/2.2.

[34] Art. 36-bis del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[35] Art. 22, 7 comma, del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[36] Art. 7 del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[37] Art. 22, 12 comma, del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[38] Art. 37 del Regolamento D.P.R. n. 394/1999 ed art. 21 della Legge n. 264/1949.

[39] Art. 37, 2 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[40] Art. 22, 11 comma, del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[41] Art. 37, 1 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[42] Art. 37, 4 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.