www.welfare.gov.it - sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali

ministero | lavoro | previdenza | sociale | norme | sala stampa | guida | cerca | mappa | link utili
immigrazione
documenti
norme
· leggi
· decreti
· circolari
progetti
eventi
registro nazionale Associazioni/Enti
link utili
entra negli uffici



 

Ti trovi in:  home page > sociale > immigrazione

 
Procedure per la presentazione delle domande
(I modelli per presentare le istanze sono disponibili nella pagina modulistica)
    
 
Richiesta nulla osta al lavoro subordinato  (Modelli A, B,C) Le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006
1.  Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero, a tempo determinato o indeterminato, inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, utilizzando l'apposita modulistica.
 
L'istanza può essere presentata in alternativa: allo Sportello Unico della provincia di residenza del datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione dell'attività lavorativa. Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro.
 
2. La richiesta viene trasmessa alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro, le quali effettuano le prescritte verifiche e comunicano allo Sportello Unico il  parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.
 
3. In caso di pareri negativi della Questura e/o della Direzione Provinciale del Lavoro, la procedura si arresta e l'istanza viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del provvedimento di rigetto all'interessato.
 
4. In caso di parere positivo della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro , lo Sportello Unico richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell'eventuale esistenza del codice fiscale, e trasmette al competente Centro per l'Impiego le richieste di lavoro, sia nominative che numeriche.
 
5. Quest'ultimo Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento e ne comunica l'esito allo Sportello e al datore di lavoro.
Nell'ipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica per posta allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l'Impiego, se intende confermare l'istanza. In caso di mancata conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione del lavoratore dall'estero, il procedimento si arresta e l'istanza viene archiviata.  
 
6. Ove sussista la prescritta certificazione negativa del Centro per l'Impiego o l'espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro - o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'Impiego - lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta  e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che viene predisposto dallo stesso Sportello Unico sulla base della proposta di contratto del datore di lavoro contenuta nell'istanza. Al datore di lavoro viene, quindi, fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dopo il rilascio del visto d'ingresso.
Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in       attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero.
 
7. Lo Sportello Unico trasmette il nulla osta e la documentazione prescritta dalla legge (ovvero il modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
 
8. La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, aver acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l'apposito visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All'atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell'obbligo di presentarsi allo Sportello  entro otto giorni dall'ingresso in Italia.
 
9. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando  il numero telefonico precedentemente fornito - provvede, quindi, a richiedere l'appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione dovrà essere confermata dallo Sportello, con una comunicazione all'interessato, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).
 
10. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a sottoscrivere il contratto - il cui originale viene conservato presso lo Sportello Unico - e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero deve, altresì, esibire il titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio e la ricevuta dell'avvenuta richiesta all'Ufficio tecnico comunale del certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore può esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta alla ASL di appartenenza del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio stesso.      
      
11. Lo Sportello Unico informa, infine, lo straniero circa la data  in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
 
Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all'estero, nei casi previsti dall'art. 27, I° comma del T.U. che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d'ingresso (Modelli D,E,F,G,H,I,L,M,N,O)
Poiché i lavoratori di cui all'art. 27 non rientrano nelle quote fissate con decreto, le domande possono essere presentate in qualunque momento.
     
La procedura per il rilascio del nulla osta all'accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del T.U. sull'immigrazione, è analoga a quella sopra descritta.
 
Per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell'art. 27 del T.U. [lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche] le istanze – anziché allo Sportello - vanno presentate al MInistero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, competente al rilascio del relativo nulla osta.
 
Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, ai sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI.
 
I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico, al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.
 
Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. In tali ipotesi, pertanto, non viene svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.
 
Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti (Modelli Q-R)
Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante ed un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo e i casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/02 e del regolamento di attuazione D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005.
 
Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica (modelli Q o R), che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.
 
All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo Sportello.
 
Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Modello V)
Salvo che nei casi di cui al successivo punto 6, le domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto quando saranno stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006.
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro (mod. Q).
 
 2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l'esito allo Sportello.
 
3. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione  allo straniero.
 
4. In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
 
5. Lo Sportello informa, quindi, lo straniero circa la data  in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
       
6. La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso, non viene effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.         
 
Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo,nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio (Modello Z)
Le domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto quando saranno stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006
1.  Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda, redatta sull'apposita modulistica per il rilascio della certificazione.
 
La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
 
2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l'esito allo Sportello.
 
3.  Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.
 
4.  In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere all'interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
 
5. Lo Sportello Unico informa, quindi, lo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
 
Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari
1. Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino dei Paesi di nuova adesione alla UE deve trasmettere istanza di nulla osta al lavoro, redatta sull'apposita modulistica allo Sportello Unico, il quale invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, per verificare la disponibilità delle quote di ingresso destinate ai lavoratori subordinati neocomunitari, e ne comunica l'esito allo Sportello.
 
Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione all'interessato.
 
2. In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico, rilascia il nulla osta al lavoro, trasmettendolo al datore di lavoro per posta ordinaria. Detto documento consente al cittadino neocomunitario di richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente.
 
Richiesta nulla osta al ricongiungimento familiare degli stranieri (Modello S)
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, può avanzare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
  • coniuge non legalmente separato;
  • figli minori a carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);
  • figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute.       
1. La richiesta di nulla osta è inoltrata allo Sportello Unico competente per il luogo di dimora del richiedente.
 
2. Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero affinché consegni la documentazione prescritta a corredo dell'istanza.
Detta documentazione deve essere presentata in duplice copia al fine di restituirne una, debitamente timbrata, all'interessato. Tale documentazione deve attestare:
  • la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica comprovata da apposito certificato da richiedere presso l'ufficio tecnico del Municipio. In alternativa, può essere prodotto il certificato di abitabilità idoneità igienico-sanitaria richiesto presso la ASL di appartenenza. Nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, occorre produrre il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
  • la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
  • i rapporti di parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato, presentata alla rappresentanza diplomatico-consolare. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana deve procedere – nel caso in cui non sussistano accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell'Aja, 1967, "apostille") – alla legalizzazione della documentazione estera. Tutta la documentazione estera, poi, indipendentemente dal Paese di provenienza, dovrà essere 'validata' – mediante un apposito timbro – dalla rappresentanza diplomatico-consolare, a seguito delle verifiche ritenute necessarie. Diversamente, la predetta documentazione non può essere presa in considerazione dallo Sportello unico ai fini del rilascio del nulla osta. Per ottenere la validazione, il cittadino straniero regolarmente residente nel territorio nazionale, titolare del diritto al ricongiungimento familiare, deve inoltrare alla Rappresentanza diplomatico-consolare (anche attraverso i familiari all'estero con i quali chiede il ricongiungimento) la relativa richiesta, accompagnata da copia del permesso di soggiorno; nel caso in cui la validazione sia preceduta dalla legalizzazione, può essere presentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare una sola richiesta relativa ad entrambi gli atti amministrativi.
3.  La richiesta viene inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, che effettua  gli accertamenti di competenza e comunica allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta.
 
4.  Acquisito il parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare e richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell'esistenza del codice fiscale.
 
5. Lo straniero viene convocato presso lo Sportello per la consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare o, in presenza di motivi ostativi al rilascio, per la notifica del motivato provvedimento di diniego. Al predetto viene, altresì, fornito il numero telefonico - da comunicare al familiare -  al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione del congiunto presso lo Sportello medesimo, dopo il rilascio del visto d'ingresso.
 
6. Lo Sportello Unico trasmette, quindi, il nulla osta alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente.
 
7. Quest'ultima, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di ingresso al familiare del richiedente, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
         All'atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell'obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall'ingresso in Italia.
 
8. Il familiare o il richiedente il ricongiungimento provvede, quindi, a richiedere - chiamando il numero telefonico precedentemente fornito - l'appuntamento, presso lo stesso Sportello,
per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero da ricongiungere. La data di convocazione viene successivamente confermata dallo Sportello, con una comunicazione all'interessato, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro). 
        
9. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale, provvede a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
    
10. Lo Sportello Unico informa, infine, lo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
 
 
Richiesta nulla osta per l'ingresso dei familiari al seguito dello straniero (Modello T)
L'art. 29, comma 4, del T.U. sull'Immigrazione, consente l'ingresso, nel territorio nazionale, dei familiari al seguito dello straniero, titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti sopra indicati circa la disponibilità di alloggio e di reddito.
         La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura sopra descritta per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. 
 
Per detta fattispecie, lo straniero, ai fini della presentazione della domanda e della relativa documentazione, può avvalersi di un procuratore speciale. In tal caso, la documentazione, già prevista per il ricongiungimento familiare, da inoltrarsi allo Sportello unico, deve essere integrata da:
  • fotocopia di un documento personale del delegato.
  • delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario delegato del Consolato.
Le istanze di ricongiungimento e coesione familiare pervenute alle Prefetture e alle Questure, dal 25 febbraio 2005 in attesa dell'attivazione degli Sportelli Unici, potranno essere trattate anche se la documentazione relativa al rapporto di parentela è priva della "validazione" della rappresentanza diplomatica competente, prevista dall'art. 6, comma 2 del Regolamento.
 
In regime transitorio, le rappresentanze diplomatico-consolari potranno disporre, al momento della presentazione del nulla osta e quindi della richiesta del visto d'ingresso – analogamente a quanto avvenuto fino ad ora – la verifica dell'autenticità della documentazione presentata a sostegno dell'istanza di visto e, se del caso, procedere al diniego dello stesso.
  
 
 
        Si precisa, inoltre, che le istanze relative ai decreti di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso degli stranieri per l'anno 2005 continuano ad essere trattate dagli Uffici provinciali del lavoro in conformità a quanto stabilito con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005. Agli stessi Uffici rimane altresì affidata la trattazione delle istanze relative alla quota di 20.000 lavoratori stranieri stagionali di cui alla circolare dello stesso Ministero n. 16 del 22 aprile 2005.
 
       Si avverte infine che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite allo Sportello unico per l'immigrazione sono svolte – fino all'emanazione delle apposite norme di attuazione dei rispettivi Statuti previste per disciplinare le forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provincial - dagli stessi uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini. La suindicata modulistica potrà essere adottata anche dai predetti uffici con gli opportuni adattamenti.     
 
 
(realizzato a cura del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
 
20.10.2005