SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

 

19 gennaio 2005

Inadempimento di uno Stato Articolo 49 CE Libera prestazione dei servizi Impresa che occupa lavoratori cittadini di Stati terzi Impresa che svolge prestazioni in un altro Stato membro Regime del visto di lavoro

 

Nella causa C‑244/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dellart. 226 CE, proposto l8 giugno 2004,

Commissione delle Comunit europee, rappresentata dai sigg. G. Braun e E. Traversa, in qualit di agenti, ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualit di agenti,

convenuta,

 

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig L.A. Geelhoed,

cancelliere: sig. R. Grass,

sentite le conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 15 settembre 2005,

ha emesso la seguente

 

Sentenza

1       Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunit europee chiede che la Corte voglia constatare che, limitando in modo assolutamente sproporzionato, secondo una prassi fondata su una circolare, il distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi nellambito di una prestazione di servizi, la Repubblica federale di Germania venuta meno agli obblighi che le incombono in virt dellart. 49 CE.

 Il quadro normativo

2       Il tenore dellart. 3 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, n. 96/71 CE, relativa al distacco dei lavoratori nellambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1):

1.      Gli Stati membri provvedono affinch, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui allarticolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui fornita la prestazione di lavoro, sono fissate:

       da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o

       da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, semprech vertano sulle attivit menzionate in allegato:

()

c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; (...)

().

().

3       Il distacco dei lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo disciplinato in Germania dalla legge sugli stranieri (Auslndergesetz), nella versione del 9 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 361, in prosieguo: la AuslG), dal regolamento di esecuzione di tale legge e da una circolare del 15 maggio 1999 indirizzata dal Ministero degli Affari esteri a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari tedesche (in prosieguo: la circolare).

4       Conformemente agli artt. 1‑3 dellAuslG, le persone che non sono di nazionalit tedesca debbono presentare una autorizzazione di soggiorno sotto forma di un visto per entrare e soggiornare nel territorio tedesco.

5       Lart. 10 dellAuslG prevede che gli stranieri che prevedono di soggiornare pi di tre mesi nel territorio tedesco e di esercitare ivi unattivit lavorativa subordinata, debbono essere in possesso di unautorizzazione di soggiorno specifica, conformemente al regolamento di applicazione dellAuslG.

6       Le modalit di rilascio di tale visto sono disciplinate dalla circolare ai sensi della quale la rappresentanza diplomatica tedesca presso la quale il lavoratore cittadino di uno Stato terzo chiede un visto in vista del suo distacco in Germania esamina, previamente la domanda per valutare se sussistono i criteri e le informazioni qui di seguito indicati:

       devono essere chiaramente indicate le date relative allinizio e alla fine del periodo di distacco del lavoratore di cui trattasi;

       il lavoratore interessato deve essere impiegato da almeno un anno presso limpresa che effettua il distacco;

       lautorizzazione di soggiorno e, se del caso, il permesso di lavoro rilasciati nello Stato membro dove stabilita limpresa che procede al distacco devono essere presentate per garantire la continuazione dellimpiego del detto lavoratore al termine del periodo di attivit in Germania;

       i lavoratori cittadini di Paesi terzi devono essere iscritti al regime di sicurezza sociale dello Stato membro in cui stabilita limpresa che procede al distacco oppure se liscrizione su base volontaria, fruire di una sufficiente copertura assicurativa privata contro le malattie e gli infortuni. La tutela garantita da tali regimi assicurativi deve coprire anche le attivit svolte in Germania, e

       i detti lavoratori devono essere in possesso di un passaporto valido per il periodo di soggiorno previsto.

 La fase precontenziosa

7       La Commissione, con lettera di messa in mora 12 febbraio 1997 indirizzata alle autorit tedesche ha sollevato la questione circa la compatibilit con lart. 49 CE del procedimento applicato dalla Repubblica federale di Germania in materia di distacco nel suo territorio di lavoratori cittadini di Stati terzi, da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri.

8       La risposta delle dette autorit a tale lettera di messa in mora non veniva giudicata soddisfacente dalla Commissione la quale, il 7 agosto 1998 indirizzava alla Repubblica federale di Germania un parere motivato con il quale invitava questultima a conformarsi ai suoi obblighi entro due mesi a partire dalla notifica del detto parere.

9       Il governo tedesco rispondeva il 5 novembre 1998 al detto parere motivato tenendo ferma, in sostanza, la sua precedente posizione. La Commissione allora in data 24 maggio 2000 e 17 settembre 2001 rivolgeva richieste di informazioni supplementari alla Repubblica federale di Germania. Avendo constatato che la situazione giuridica era sensibilmente evoluta su taluni punti, decideva di concentrare le sue censure sulla conformit con lart. 49 CE del carattere preliminare del controllo effettuato dalle autorit diplomatiche tedesche nonch della condizione di un previo periodo di occupazione di un anno in seno allimpresa che intende procedere al distacco di lavoratori.

10     Ritenendo che le risposte fornite dal governo tedesco alle dette domande di informazioni complementari, in particolare con lettera 28 novembre 2001, non erano soddisfacenti alla luce delle censure che ancora restavano in essere, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

11     La Commissione sostiene che la prassi delle autorit tedesche, assoggettando i prestatori di servizi stabiliti in un Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania a condizioni specifiche circa il distacco del loro personale proveniente da Stati terzi, opera una discriminazione a danno di tali prestatori rispetto ai loro concorrenti stabiliti nel territorio tedesco i quali possono utilizzare liberamente il loro personale per fornire una prestazione di servizi in Germania.

12     Siffatte restrizioni sarebbero vietate dallart. 49 CE, a meno che tali restrizioni, qualora siano discriminatorie, siano giustificate dal combinato disposto di cui agli artt. 46 CE e 55 CE, o, qualora non siano discriminatorie, da altre ragioni imperative di interesse generale sviluppate nella giurisprudenza della Corte.

13     Nella specie, la Commissione considera che sia la prassi fondata sulla verifica di taluni criteri prima del distacco come pure la limitazione del distacco ai soli lavoratori occupati da almeno un anno dallimpresa prestatrice stabilita in un altro Stato membro, costituiscono ostacoli alla libera prestazione di servizi che non possono essere giustificati sulla base delle disposizioni menzionate al punto precedente.

14     In primo luogo, per quanto riguarda la condizione circa il controllo preliminare al distacco, se vero che la Commissione non si oppone a che i lavoratori distaccati, cittadini di uno Stato terzo, costituiscano oggetto di un controllo sulla base dei criteri formulati nella sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C‑43/93, Vander Elst (Racc. pag. I‑3803), contesta, per contro, il fatto che tale controllo venga effettuato preliminarmente al distacco dei lavoratori in Germania.

15     La Commissione considera infatti che un controllo successivo al distacco sarebbe altrettanto efficace per consentire alle autorit tedesche di assicurarsi del ritorno dei lavoratori nello Stato membro di origine e risulta per contro meno vessatorio dellattuale misura di controllo preliminare.

16     In secondo luogo, la Commissione sostiene che il fatto che unimpresa possa distaccare soltanto lavoratori cittadini di uno Stato terzo da lei occupati da almeno un anno costituirebbe un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

17     La Commissione assume, da un lato, che tale limitazione del diritto al distacco non rifletterebbe in alcun modo i criteri sviluppati dalla Corte nella citata sentenza Vander Elst e renderebbe illusorio il diritto per le imprese di recente creazione di fruire della libert di circolazione.

18     Per quanto riguarda la giustificazione di questa seconda condizione, la Commissione fa, dallaltro lato, presente che la Corte nella sentenza 21 ottobre 2004, Commissione/Lussemburgo, causa C‑445/03 (Racc. pag. I‑10191), ha espressamente respinto il motivo di natura economica connesso con la protezione del mercato nazionale del lavoro nella misura in cui il lavoratore distaccato non aspira ad accedere al mercato del lavoro dello Stato membro nel quale la prestazione deve essere effettuata.

19     Il governo tedesco dubita, in primo luogo, del carattere significativo della restrizione che lattuale procedura comporta in forza della quale, nellambito di un distacco in Germania, il lavoratore cittadino di uno Stato terzo deve ottenere un visto, detto visto Vander Elst, per essere ammesso a lavorare nel detto Stato membro.

20     Tale procedura risponderebbe, infatti, ai requisiti del diritto comunitario, quali, tra laltro, risultano dalla giurisprudenza sorta dalla citata sentenza Vander Elst, e riguarderebbe soltanto un numero limitato di casi, nella specie, quelli relativi, da un lato, ai lavoratori distaccati che non dispongono di un visto Schengen, e, dallaltro, ai cittadini di Stati terzi che dispongono di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, ma distaccati per un periodo superiore a tre mesi nel territorio tedesco. Inoltre, lamministrazione competente per il rilascio di un visto Vander Elst non disporrebbe di alcun potere discrezionale, con la conseguenza che tale rilascio sarebbe quasi automatico e avrebbe luogo entro un termine estremamente breve.

21     In secondo luogo, quandanche si ammettesse che si tratti di una restrizione alla libera prestazione dei servizi, il governo tedesco contesta la fondatezza delle censure sollevate dalla Commissione.

22     Per quanto riguarda la condizione di un controllo preliminare al distacco, il governo tedesco sostiene che siffatto procedimento mira soltanto a verificare che un prestatore benefici del privilegio della libert di prestazione dei servizi nellambito del distacco. Ci consentirebbe di impedire che venissero aggirati i requisiti comunitari e nazionali in occasione delloccupazione di cittadini di Stati terzi.

23     Si tratterebbe pertanto di una misura idonea e necessaria dato che la sola presentazione di un passaporto o di un semplice visto di ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante non consentirebbe ai cittadini di Stati terzi di dimostrare che sono regolarmente occupati nello Stato membro dove stabilito il loro datore di lavoro.

24     Il governo tedesco sostiene inoltre che un controllo a posteriori, al momento della iscrizione del domicilio, non sarebbe altrettanto efficace. Infatti, da un lato, tale obbligo di iscrizione sarebbe relativo alla residenza, situazione cui i lavoratori distaccati non aspirano e, dallaltra parte, dipenderebbe dai Lnder, che non sono competenti in materia di entrata e di soggiorno degli stranieri nel territorio tedesco. Da ci conseguirebbe che un controllo a posteriori della legittimit del distacco, nella fase di iscrizione del domicilio, comporterebbe unincertezza giuridica per limpresa stabilita in un altro Stato membro che procede al distacco, in quanto, prima di inviare i propri lavoratori in Germania, ignorerebbe se questi potranno soggiornare nel territorio di tale Stato membro fino al termine della prestazione di servizi per la quale sono stati distaccati.

25     Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il governo tedesco considera che la succitata sentenza Commissione/Lussemburgo non costituisce un esempio giurisprudenziale pertinente per quanto riguarda la prassi tedesca oggetto del ricorso. Si sarebbe qui in presenza non gi di una autorizzazione di lavoro ai sensi della normativa lussemburghese, bens solo di un visto che implica lesame di taluni criteri supplementari. Nella causa che ha dato luogo alla detta sentenza, la concessione del permesso di lavoro era parimenti soggetta alla valutazione dellamministrazione competente in funzione, tra altre, di considerazioni relative alla situazione, allevoluzione o allorganizzazione del mercato nazionale del lavoro. Orbene, questo non sarebbe il caso nella presente fattispecie, poich la prassi delle autorit tedesche si fonda essenzialmente su esigenze connesse con linteresse generale.

26     Per quanto riguarda la condizione di un contratto di lavoro concluso almeno un anno prima del distacco, il governo tedesco sostiene che si tratta dellattuazione del criterio relativo alla necessit di essere in possesso di unoccupazione regolare e abituale quale considerata dalla Corte nella citata sentenza Vander Elst.

27     Tale condizione costituirebbe uno strumento idoneo ed efficace per conseguire vari obiettivi di interesse generale. Infatti, da un lato, contribuirebbe alla tutela dei lavoratori distaccati impedendo alle imprese stabilite in un altro Stato membro di occupare personale al solo scopo del distacco. Dallaltro lato, per quanto riguarda laccesso dei cittadini di Stati terzi al mercato del lavoro degli Stati membri, essa consentirebbe a questi ultimi di salvaguardare le loro prerogative in materia di controllo di tale accesso.

28     A questo proposito, il governo tedesco sostiene che la soluzione accolta dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Lussemburgo non pertinente nel caso di specie. Infatti, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, ci che avrebbe reso la procedura nel suo complesso sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti da tale normativa sarebbe leffetto cumulato dei vari requisiti previsti dalla normativa lussemburghese.

29     A tal titolo, il governo tedesco si dichiara disposto a ridurre la durata del periodo di impiego precedente al distacco a sei mesi.

 Giudizio della Corte

30     In limine, si deve ricordare che secondo la costante giurisprudenza, lart. 49 CE impone non solo leliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attivit del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v., in particolare, sentenza 24 gennaio 2002, causa C‑164/99, Portugaia Construes, Racc. pag. I‑787, punto 16).

31     Tuttavia, una normativa nazionale rientrante in un settore che non ha costituito oggetto di armonizzazione a livello comunitario e che si applica indistintamente a tutte le persone o imprese che esercitano unattivit nel territorio dello Stato membro ospitante, pu, nonostante gli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, essere giustificata se risponde a ragioni imperative dinteresse generale, qualora tale interesse non sia tutelato da norme cui il prestatore soggetto nello Stato membro in cui risiede, e in quanto siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenze 23 novembre 1999, cause riunite C‑369/96 e C‑376/96, Arblade e a., Racc. pag. I‑8453, punti 34 e 35, nonch citata sentenza Portugaia Construes, punto 19).

32     Poich la materia relativa al distacco di lavoratori subordinati cittadini di uno Stato terzo nellambito di una prestazione di servizi transfrontaliera non fino ad oggi armonizzata a livello comunitario, occorre esaminare la compatibilit delle condizioni poste dalla prassi delle autorit tedesche con lart. 49 alla luce dei principi ricordati nei due punti che qui sopra precedono.

 Circa il carattere preliminare del controllo del rispetto delle condizioni poste dalla prassi delle autorit tedesche

33     In limine, si deve ricordare che il fatto che la prassi delle autorit tedesche in materia di distacco di lavoratori provenienti da Stati terzi riguarda solo un gruppo limitato di persone, che il procedimento di rilascio di un visto Vander Elst non supera la durata di sette giorni e che lamministrazione competente non dispone di alcun potere discrezionale per rilasciare un siffatto visto ininfluente per quanto riguarda il carattere restrittivo di tale prassi nei confronti della libera prestazione dei servizi.

34     Infatti, a proposito del distacco di un lavoratore cittadino di uno Stato terzo da parte di unimpresa comunitaria prestatrice di servizi, la Corte ha gi dichiarato che una normativa nazionale che subordini al rilascio di unautorizzazione amministrativa lesercizio di talune prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di unimpresa avente sede in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dellart. 49 CE (v. citate sentenze Vander Elst, punto 15 e Commissione/Lussemburgo, punto 24).

35     Orbene, se vero, come sostenuto dal governo tedesco, che gli oneri amministrativi e finanziari che il controllo preventivo quale praticato dalle autorit tedesche implica non sono della natura di quelli esaminati dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo, resta ci nondimeno che un siffatto procedimento idoneo a rendere pi difficoltoso, se non addirittura impossibile, lesercizio della libera prestazione di servizi tramite lavoratori distaccati cittadini di Stati terzi, in particolare quando la prestazione da svolgere richiede una certa rapidit di azione.

36     Si deve ricordare che la Corte ha riconosciuto agli Stati membri la facolt di verificare losservanza delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di prestazione di servizi. Parimenti ha riconosciuto la fondatezza di misure di controllo necessarie per verificare losservanza di condizioni esse stesse giustificate da ragioni di interesse generale (sentenza Arblade e a., gi citata, punto 38). Tuttavia, al punto 17 della sentenza 27 marzo 1990, causa C‑113/89, Rush Portuguesa (Racc. pag. I‑1417), la Corte ha pure giudicato che tali controlli devono rispettare i limiti imposti dal diritto comunitario e non debbono rendere illusoria la libert di prestazioni di servizi.

37     Ci considerato, occorre esaminare se le restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dalla prassi delle autorit tedesche appaiano giustificate da un obiettivo dinteresse generale e se, eventualmente, siano necessarie per il conseguimento effettivo di tale obiettivo con i mezzi adeguati (v. sentenze 25 ottobre 2001, Finalarte e a., cause C‑49/98, C‑50/98, C‑52/98C‑54/98 e C‑68/98C‑71/98, Racc. pag. I‑7831, punto 37 e Commissione/Lussemburgo, gi citata, punto 26).

38     Nella specie, il governo tedesco invoca motivi relativi alla prevenzione di sviamenti della libert di prestazione di servizi, di tutela dei lavoratori e di certezza del diritto.

39     In primo luogo, il governo tedesco deduce la necessit di verificare se un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania non si serva della libert di prestazione di servizi per uno scopo diverso da quello per il quale stata istituita, ad esempio, quello di far venire il suo personale per collocamento sul mercato nazionale del lavoro. A questo proposito, considera che i controlli sono giustificati nella misura in cui sono intesi a porre in essere una esigenza del diritto comunitario, e cio verificare se i lavoratori interessati erano impiegati in modo regolare e abituale nello Stato membro ove stabilito il detto prestatore ai sensi della citata sentenza Vander Elst, prima del loro distacco nel territorio tedesco.

40     La Corte ha gi avuto occasione di dichiarare che uno Stato membro pu accertare che limpresa stabilita in un altro Stato membro che distacchi sul suo territorio lavoratori cittadini di uno Stato terzo non si avvalga della libert di prestazione dei servizi per uno scopo diverso dalladempimento della prestazione di cui si tratta (v. citate sentenze Rush Portuguesa, punto 17, e Commissione/Lussemburgo, punto 39).

41     Tuttavia, come rilevato dallavvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, la condizione che, da parte del prestatore di servizi venga fornita una semplice dichiarazione preliminare attestante che i lavoratori interessati sono in una situazione regolare, soprattutto in termini di residenza, di autorizzazione di lavoro e di copertura assicurativa nello Stato membro ove la detta impresa li occupa, offrirebbe alle autorit nazionali, in maniera meno restrittiva e parimenti efficace come il controllo preliminare al distacco, garanzie circa la regolare situazione di tali lavoratori e il fatto che questi esercitano la loro attivit principale nello Stato membro dove ha sede limpresa prestatrice di servizi (v., in questo senso, Commissione/Lussemburgo, gi citata, punto 46). Una siffatta condizione consentirebbe alle autorit nazionali di controllare tali dati a posteriori e di adottare le misure necessarie in caso di irregolarit della situazione dei detti lavoratori. Tale condizione potrebbe inoltre assumere la forma di una succinta comunicazione dei documenti richiesti, in particolare qualora la durata del distacco non consenta di esercitare un siffatto controllo in modo efficace.

42     Da ci risulta che la misura di controllo preliminare al distacco quale quello che risulta dalla prassi delle autorit tedesche eccede quanto necessario per prevenire gli abusi cui pu dar luogo lattuazione della libert di prestazione di servizi.

43     In secondo luogo, il governo tedesco per giustificare la prassi del controllo preliminare al distacco, invoca motivi attinenti alla tutela dei lavoratori.

44     A questo proposito, se vero che la Corte ha giudicato che tra le ragioni imperative dinteresse generale che possono giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi rientra la tutela dei lavoratori (sentenza Arblade e a., gi citata, punto 36), si deve ricordare che il diritto comunitario non osta che gli Stati membri estendano lapplicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, ancorch temporaneo, nel loro territorio indipendentemente dal paese in cui stabilito il datore di lavoro, che il diritto comunitario non vieta nemmeno agli Stati membri di imporre losservanza di queste norme con mezzi adeguati, quando risulti che la protezione da queste conferita non garantita da obblighi identici o sostanzialmente comparabili ai quali limpresa gi soggetta nello Stato membro di stabilimento (v. sentenza gi citata, Commissione/Lussemburgo, punto 29).

45     Tuttavia, lobbligo posto ad unimpresa prestatrice di servizi stabilita in un altro Stato membro, parallelamente alla condizione considerata nel punto 41 della presente sentenza, di segnalare previamente alle autorit locali la presenza di uno o pi lavoratori dipendenti distaccati, la durata prevista di tale presenza e la o le prestazioni di servizi che giustificano il distacco, costituirebbe una misura pi proporzionata del controllo preliminare al distacco qui controverso, perch meno restrittiva e altrettanto efficace. Sarebbe tale da consentire alle autorit di controllare il rispetto della normativa sociale tedesca durante il periodo di distacco, tenendo conto degli obblighi ai quali limpresa gi soggetta per effetto delle norme di diritto del lavoro vigenti nello Stato membro di origine (sentenza Commissione/Lussemburgo, gi citata, punto 31).

46     Si deve pertanto ritenere che la misura di controllo preliminare al distacco eccede quanto necessario per perseguire lobiettivo di tutela dei lavoratori.

47     In terzo luogo, il governo tedesco sostiene che un controllo preliminare al distacco consente alle imprese prestatrici di servizi, stabilite in un altro Stato membro, di avere la garanzia che tale distacco effettuato in modo legittimo e la certezza di poter disporre dellinsieme del loro personale per tutta la durata della prestazione.

48     A questo proposito, si deve ricordare, che secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri possono giustificare misure di controllo lesive della libera prestazione di servizi per ragioni imperative di interesse generale, qualora tale interesse non sia tutelato da norme cui il prestatore soggetto nello Stato membro in cui risiede (sentenza Portugaia Construes, gi citata, punto 19).

49     Orbene, certamente nellinteresse sia dello stato membro ospitante come pure dellimpresa prestatrice, avere, prima del distacco, la garanzia che i lavoratori cittadini di uno Stato terzo sono distaccati in condizioni legali.

50     Tuttavia, come rilevato dallavvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, spetta alle imprese che non rispettano la detta normativa farsi carico delle responsabilit di un distacco effettuato in condizioni illegali.

51     Da ci consegue che la misura del controllo preventivo, quale quella che risulta dalla prassi delle autorit tedesche in materia di distacco di lavoratori cittadini di uno Stato terzo, non pu essere giustificata dalla necessit di assicurarsi che tale distacco effettuato in modo legittimo e pertanto costituisce uno strumento sproporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti dalla Repubblica federale di Germania.

 Circa la condizione di un previo periodo di occupazione di almeno un anno in seno allimpresa che effettua il distacco

52     Il governo tedesco sostiene che la condizione di un previo periodo di almeno un anno in seno allimpresa che effettua il distacco mette in atto la giurisprudenza scaturita dalla citata sentenza Vander Elst, dove la Corte ha riconosciuto agli Stati membri la facolt di verificare se i lavoratori distaccati cittadini di uno Stato terzo dispongano di una occupazione regolare e abituale nello Stato membro dove il loro datore di lavoro stabilito.

53     Non contestato che una siffatta condizione costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi. Infatti, tale condizione particolarmente pregiudizievole per le imprese appartenenti ad un settore caratterizzato dal frequente ricorso a contratti di breve durata o a prestazione definita, ovvero per le imprese di recente creazione (v. sentenza Commissione/Lussemburgo, gi citata, punto 44).

54     Nella specie, il governo tedesco afferma che la detta condizione costituisce uno strumento appropriato ed efficace per vigilare sullefficacia della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei lavoratori, per salvaguardare le prerogative degli Stati membri in materia di controllo dellaccesso al mercato nazionale del lavoro e per prevenire situazioni di dumping sociale.

55     In limine, si deve ricordare che la Repubblica federale di Germania non pu, a questo riguardo, basarsi sulla formula utilizzata dalla Corte al punto 26 della citata sentenza Vander Elst, sostenendo che una siffatta condizione di previa occupazione consentirebbe di verificare che il lavoratore distaccato, cittadino di uno Stato terzo, dispone di unoccupazione regolare e abituale nello Stato membro dove il suo datore di lavoro stabilito. Infatti, come rilevato dallavvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, tale formula deve essere ricollocata nel contesto della questione sollevata dal giudice nazionale nella causa che ha dato luogo alla detta sentenza Vander Elst. Va a questo proposito ricordato che la Corte non ha ricollegato alla nozione di impiego regolare e abituale una condizione di residenza o di impiego di durata determinata nello Stato dove limpresa prestatrice di servizi stabilita.

56     Si deve tuttavia verificare se la condizione di un periodo di previa occupazione di almeno un anno in seno allimpresa che effettua il distacco costituisca uno strumento appropriato per raggiungere gli obiettivi invocati dalla Repubblica federale di Germania.

57     Nella specie, vengono invocati motivi relativi alla tutela dei lavoratori, alla salvaguardia delle prerogative degli Stati membri in materia di accesso al mercato di lavoro di questi ultimi e alla prevenzione del dumping sociale.

58     A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, la Corte ha gi avuto modo di giudicare che una normativa che impone una condizione di un previo periodo di impiego di sei mesi soltanto eccede quanto pu essere preteso in nome dellobiettivo di tutela sociale dei lavoratori cittadini di uno Stato terzo (Commissione/Lussemburgo, gi citata, punto 32).

59     Inoltre, per quanto riguarda la salvaguardia delle prerogative degli Stati membri in materia di accesso al loro mercato del lavoro, si deve ricordare che i lavoratori distaccati non intendono accedere al mercato del lavoro dello Stato membro nel quale sono distaccati (v. citate sentenza Rush Portuguesa, punto 15; Vander Elst, punto 21; Finalarte e a., punto 22, nonch Commissione/Lussemburgo, punto 38).

60     Inoltre, gi stato giudicato che tale condizione sproporzionata rispetto allobiettivo inteso a garantire che i lavoratori ritornino nello Stato membro di origine al termine del loro distacco (sentenza Commissione/Lussemburgo, gi citata, punto 45).

61     Infine, per quanto riguarda la causa di giustificazione che deduce la prevenzione del dumping sociale, la Corte ha giudicato che gli Stati membri possono estendere lapplicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro in materia di salari minimi a chiunque svolga un lavoro subordinato, ancorch temporaneo, nel loro territorio (sentenza Arblade e a., gi citata, punto 41). Una siffatta prerogativa altres riconosciuta ai sensi dellart. 3 della direttiva 96/71.

62     A questo proposito, la dichiarazione preventiva menzionata nei punti 41 e 45 della presente sentenza, completata dalle pertinenti informazioni in materia di salari e di condizioni di impiego, costituirebbe uno strumento meno restrittivo per quanto riguarda la libert di prestazione di servizi che consente allo stesso tempo alle autorit locali di assicurarsi che i lavoratori distaccati non siano soggetti ad un regime meno favorevole di quello applicabile nello Stato membro dove viene distaccato.

63     Da ci consegue che la condizione di un previo periodo di occupazione di almeno un anno in seno allimpresa che effettua il distacco devessere considerato sproporzionato per raggiungere gli obiettivi che la Repubblica federale di Germania invoca.

64     Si deve pertanto constatare che, non limitandosi a subordinare il distacco di lavoratori cittadini di stati terzi in vista del compimento di una prestazione di servizi nel suo territorio ad una semplice previa dichiarazione dellimpresa avente sede in un altro Stato membro che intende procedere al distacco dei detti lavoratori ed esigendo che questi ultimi siano occupati da almeno un anno da tale impresa, la Repubblica federale di Germania venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dellart. 49 CE.

 Sulle spese

65     A norma dellart. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente condannato alle spese se ne stata fatta domanda. Poich la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, questultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non limitandosi a subordinare il distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi in vista del compimento di una prestazione di servizi nel suo territorio ad una semplice previa dichiarazione dellimpresa avente sede in un altro Stato membro che intende procedere al distacco di detti lavoratori ed esigendo che questi ultimi siano occupati da almeno un anno da tale impresa, la Repubblica federale di Germania venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dellart. 49 CE.

2)      La Repubblica federale di Germania condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.