MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
24 marzo 2006
Limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del
visto di studio.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto altresi' l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi
nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti
di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze
acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente
annuale;
Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'interno e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente
Stato-regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il
contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
cui all'art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi
di cui all'art. 40, comma 9, lettera a);
Acquisito il parere della conferenza permanente Stato, regioni e
province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio
2006,
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme di cui all'art. 142, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Art. 2.
1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite
tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 marzo 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro degli affari esteri
Fini
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 59
Ripartizione della quota di ingressi alle regioni e province autonome
per svolgere tirocini di formazione e di orientamento per lavoratori
extracomunitari.
REGIONE |QUOTA
Abruzzo.... |100
Basilicata.... |100
Calabria.... |100
Campania.... |150
Emilia-Romagna.... |570
Friuli-Venezia Giulia.... |380
Lazio.... |300
Liguria.... |100
Lombardia.... |475
Marche.... |375
Molise.... |100
Piemonte.... |365
Puglia.... |175
Sardegna.... |100
Sicilia.... |125
Toscana.... |370
Umbria.... |250
Val d'Aosta.... |50
Veneto.... |615
Provincia autonoma di Bolzano.... |100
Provincia autonoma di Trento.... |100
Totale . . . |5.000
|
25.07.2006
|
|
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
|
|
10:48:53
|
|
|