MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2006
Limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del
visto di studio.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                e con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero» e successive modificazioni,
ed  in  particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che,   autorizzate   a   soggiornare   per   motivi   di   formazione
professionale,  svolgono  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto,  in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede,  in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento  di  tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai
soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
  Visto  altresi'  l'art.  44-bis,  comma 5,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi
nel  territorio  nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti   per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che  intendono
frequentare  corsi  di formazione professionale - organizzati da enti
di  formazione  accreditati  ex  art.  142,  comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  n.  112/1998 - finalizzati al riconoscimento di
una  qualifica  o,  comunque,  alla  certificazione  delle competenze
acquisite,  ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all'art.  40,  comma 9,  lettera a)  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente
annuale;
  Considerato  che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'interno  e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente
Stato-regioni,  entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il
contingente  annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
cui  all'art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi
di cui all'art. 40, comma 9, lettera a);
  Acquisito  il  parere  della conferenza permanente Stato, regioni e
province  autonome  di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  e  successive  modificazioni,  reso nella seduta del 26 gennaio
2006,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri  in  possesso  dei  requisiti  previsti per il rilascio del
visto  di  studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
    a) 5000   unita'   per   la   frequenza  a  corsi  di  formazione
professionale  finalizzati  al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione  delle  competenze acquisite di durata non superiore a
ventiquattro  mesi,  ai  sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme di cui all'art. 142, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    b) 5000  unita'  per  lo  svolgimento di tirocini di formazione e
d'orientamento  promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998,  n.  142,  in  funzione  del  completamento  di  un percorso di
formazione professionale.

      
                               Art. 2.
  1.  Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite
tra  le  regioni  e province autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Roma, 24 marzo 2006

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

                   Il Ministro degli affari esteri
                                Fini

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 59

      
Ripartizione della quota di ingressi alle regioni e province autonome
per  svolgere tirocini di formazione e di orientamento per lavoratori
                          extracomunitari.

REGIONE                                         |QUOTA
Abruzzo....                                     |100
Basilicata....                                  |100
Calabria....                                    |100
Campania....                                    |150
Emilia-Romagna....                              |570
Friuli-Venezia Giulia....                       |380
Lazio....                                       |300
Liguria....                                     |100
Lombardia....                                   |475
Marche....                                      |375
Molise....                                      |100
Piemonte....                                    |365
Puglia....                                      |175
Sardegna....                                    |100
Sicilia....                                     |125
Toscana....                                     |370
Umbria....                                      |250
Val d'Aosta....                                 |50
Veneto....                                      |615
Provincia autonoma di Bolzano....               |100
Provincia autonoma di Trento....                |100
    Totale . . .                                |5.000

      

25.07.2006
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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