DECRETO 22 marzo 2006

 

 

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea. (GU n. 159 del 11-7-2006)

 
 
 
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                e con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18
istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;
  Visto   il   regolamento   d'attuazione   approvato   con   decreto
ministeriale  in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art.
8   che   estende  anche  ai  cittadini  stranieri  non  appartenenti
all'Unione  europea  le  disposizioni  recate  dal  decreto medesimo,
secondo  criteri  e modalita' da defmire con decreto del Ministro del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Çtesto
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello stranieroÈ e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi
particolari   di  ingresso  dall'estero,  alla  lettera  f),  prevede
l'ingresso  di  Çpersone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione    professionale,    svolgono    periodi   temporanei   di
addestramento  presso  datori  di  lavoro italiani, effettuando anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinatoÈ;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  ÇRegolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  stranieroÈ  e,  in  particolare, l'art. 40,
comma 9,  lettera a),  nel testo risultante dalle modifiche apportate
con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.
334  ÇRegolamento  recante  modifiche  ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di
immigrazioneÈ,  che  prevede,  in  attuazione  dell'art. 27, comma 1,
lettera f),  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con
le  modalita'  ivi  stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in
Italia  al  fine  di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento
promossi  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  del decreto
ministeriale  n.  142  del  1998  in funzione del completamento di un
percorso di formazione professionale;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato, regioni e province
autonome  di  cui  al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  normativa  nazionale  e  regionale,  in materia di tirocini
formativi  e  di  orientamento,  si  applica  anche  ai cittadini non
appartenenti  all'Unione  europea  secondo  le disposizioni di cui al
presente decreto.

 

                            Art. 2.
  1.  Ai  cittadini  non appartenenti all'Unione europea regolarmente
soggiornanti   in  Italia  si  applica,  integralmente  la  normativa
regionale  vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento
o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale
25 marzo  1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo
e  di  orientamento  deve  contenere  l'indicazione della carta o del
permesso  di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con la
specificazione  del relativo numero, del motivo per il quale e' stato
concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

 

                            Art. 3.
  1.  Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea
siano   residenti  all'estero,  ad  essi  trova  applicazione  quanto
previsto,  in  attuazione  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive  modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a),
del  decreto  del  Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come
modificato  dall'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n. 334.
  2.  Nel  caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di
tirocinio,  prevedono  a carico del soggetto promotore, in aggiunta a
quelli  ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio
e  vitto  nonche'  l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le
spese  di  viaggio  per  il  suo rientro nel Paese di provenienza. Le
regioni  o  il  soggetto  ospitante  i tirocinanti possono assumere a
proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.
  3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina
regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli
allegati  che costituiscono parte integrante del presente decreto, e'
vistato  dall'autorita'  competente  ai sensi dei singoli ordinamenti
regionali   ed   e'  presentato  alla  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  ai  fini  del  rilascio  del  visto  d'ingresso. I modelli
allegati  rappresentano  un orientamento, ai fini della redazione dei
progetti di tirocinio da parte delle regioni.
  4.  Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio
fosse  variato  rispetto  a quanto previsto nel progetto formativo ed
orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in
difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso
di  rinuncia  del  tirocinante,  ne  da' comunicazione ai soggetti ai
quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto
di  tirocinio.  Restano  ferme  le  altre  comunicazioni  previste in
relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.
    Roma, 22 marzo 2006
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu
 
                     Il Ministro dell'istruzione
                  dell'universita' e della ricerca
                               Moratti
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 57



 

 

 

 

Allegato 1
 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO
          DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
                        RESIDENTI ALL'ESTERO
                              (Schema)
                          (Art. 3, comma 2)
                                 TRA
    Il/la  ...........  (soggetto promotore) con sede in ............
codice  fiscale  .................. d'ora in poi denominato Çsoggetto
promotore  Ç,  rappresentato/a dal Sig. ........... .................
nato a ........... il .........................
                                  E
........... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in
...........  codice  fiscale  ...........  d'ora  in  poi denominatoÈ
soggetto ospitanteÈ, rappresentato/a dal Sig. ........... ...........
nato a ........................ il ........................
                              Premesso
    Che  l'art.  40,  comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle
modifiche  introdotte  dall'art.  37 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art.
27,  comma 1,  lettera f),  del decreto legislativo n. 286/1998, che,
con  le  modalita'  ivi  stabilite,  gli  stranieri  non appartenenti
all'Unione  Europea  possono  fare  ingresso  in  Italia  al  fine di
svolgere   tirocini  di  formazione  e  d'orientamento  promossi  dai
soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 1, del decreto ministeriale n.
142/1998  in  funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale.
                      Si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la
...........  ...........  (riportare  la  denominazione  dell'azienda
ospitante)  si  impegna  ad  accogliere  presso  le  sue strutture n.
........  cittadini  extracomunitari  di  nazionalita' ........... in
tirocinio  di  formazione  ed orientamento su proposta di ...........
(riportare   la  denominazione  del  soggetto  promotore),  ai  sensi
dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del
1997.
                               Art. 2.
    1.  Il  tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.
18,  comma  1  lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce
rapporto di lavoro.
    2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione
ed  orientamento  e'  seguita e verificata da un tutore designato dal
soggetto  promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,
e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
    3.  Per  ciascun  tirocinante  inserito nell'impresa ospitante in
base   alla   presente  Convenzione  viene  predisposto  un  progetto
formativo e di orientamento contenente:
      il nominativo del tirocinante;
      i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
      durata, obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
      le  strutture  aziendali  (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)
presso cui si svolge il tirocinio;
      gli  estremi  identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita' civile;
      l'indicazione  che  saranno  forniti  al tirocinante il vitto e
l'alloggio,   con   la   specificazione   delle   caratteristiche   e
dell'ubicazione di quest'ultimo.
                               Art. 3.
    1.   Durante   lo   svolgimento  del  tirocinio  formativo  e  di
orientamento il tirocinante e' tenuto a:
      svolgere  le  attivita'  previste  dal  progetto formativo e di
orientamento;
      rispettare  le  norme  in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
      mantenere  la  necessaria  riservatezza  per  quanto attiene ai
dati,  informazioni  o  conoscenze  in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
                              Art. 4.
    1.  Il  soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni  sul lavoro presso l'INAIL., nonche' per la responsabilita'
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si  impegna  a  segnalare  l'evento,  entro  i  tempi  previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero  della  polizza  sottoscritta  dal  soggetto  promotore) ed al
soggetto promotore.
  2.  Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o
alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia
di  ispezione,  nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copia
della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
  3.  Il  progetto  di tirocinio vistato dall'autorita' competente ai
sensi  dei singoli ordinamenti regionali sara' presentato, a cura del
soggetto  promotore,  alla  rappresentanza diplomatica o consolare ai
fini  del  rilascio  del  visto  d'ingresso.  Il  soggetto promotore,
qualora  l'inizio  effettivo  del  tirocinio fosse variato rispetto a
quanto  previsto  nel  progetto  formativo  ed orientativo inviato ai
sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di
rinuncia del tirocinante ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha
in  precedenza  inviato  copia  della  convenzione  e del progetto di
tirocinio.
    4.  Il soggetto promotore e' tenuto a fornire al/ai tirocinante/i
vitto  ed  alloggio  e  si  obbliga,  nei  confronti  dello Stato, al
pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di
provenienza.
    5.  Il  soggetto  ospitante  e'  tenuto  ad inviare alla suddetta
autorita'   competente   entro   sessanta  giorni  dalla  conclusione
dell'iter  formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito
del tirocinio realizzato.
      (Luogo)......................., (data)........................
      (firma per il soggetto promotore)
      .................................
      (firma per il soggetto ospitante)
      .................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2
 
                          (su carta intestata del soggetto promotore)
    PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO
      NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO
(rif. Convenzione n. ........ stipulata in data ..................)
    Nominativo  del tirocinante ........................ stato civile
....................................  sesso ..... nato il ...........
Stato  di nascita ................ luogo di nascita .................
residente in (Stato estero) .......... localita' (indirizzo completo)
..............  titolare di passaporto, o altro documento equivalente
(da  specificare), ........... numero .................... rilasciato
da  ........... data rilascio .............. data scadenza ..........
codice fiscale (se gia' in possesso dell'interessato) ...............
    Attuale condizione (barrare la casella):
 
 
 
      studente scuola secondaria superiore   | |
 
      universitario   | |
 
      freguentante corso post-diploma   | |
 
      frequentante corso post-laurea   | |
 
      allievo della formazione professionale   | |
 
      disoccupato/inoccupato   | |
 
    Azienda ospitante ...............................................
sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) .................
    Tempi di accesso ai locali aziendali ............................
Durata del tirocinio numero mesi ... data d'inizio prevista .........
data di conclusione prevista ..........
    Tutore (indicato dal soggetto promotore).........................
tutore aziendale .......................
    Polizze assicurative:
      infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..........;
      responsabilita' civile posizione n. ..... compagnia ...........
    Obiettivi e modalita' del tirocinio .............................
....................................................................
    Facilitazioni previste:
    il   soggetto   promotore,  a  sue  cura  e  spesa,  fornira'  al
tirocinante:
      il vitto, secondo le seguenti modalita' di erogazione dei pasti
....................................................................
      la  sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo
completo)  ...................... composto da n. .... vani e servizi,
della superficie di mq ...........
 
 
 
       | |  a sua esclusiva disposizione
 
       | |  da condividere con altre n. .... persone.
 
....................................................................
....................................................................
 
 
    Obblighi del tirocinante:
      seguire  le  indicazioni  dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
      rispettare   gli   obblighi   di  riservatezza  circa  processi
produttivi,  prodotti  od  altre notizie relative all'azienda di. cui
venga   a  conoscenza,  sia  durante  che  dopo  lo  svolgimento  del
tirocinio;
      rispettare  i  regolamenti  aziendali  e le norme in materia di
igiene e sicurezza.
      ................, (data) ...............................
      firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
      .......................................................
      firma  del  tirocinante  per  asseverazione, da apporre davanti
alla  rappresentanza  diplomatica o consolare al momento del rilascio
del visto d'ingresso
      ..............................................................
      firma per il soggetto promotore
      ...............................
      firma per l'azienda ospitante
      .............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (GU n. 159 del 11-7-2006)
 
 
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ÇTesto unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello stranieroÈ, e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto
legislativo  n.  286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione
nell'apposito  regolamento  di  attuazione  di norme regolanti sia le
modalita'  di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle
attivita'   di   istruzione  e  formazione  professionale  nei  Paesi
d'origine  nei settori d'impiego ai quali le attivita' si riferiscono
sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi medesimi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  ÇRegolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero.È;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 ÇRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di
immigrazione.È;
  Considerato   che  l'art.  34,  comma 1,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  cosi'  come  sostituito
dall'art.  29  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
334/2004  prevede  che  Çcon  decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  sono  fissate  le  modalita'  di predisposizione e di
svolgimento   dei   programmi   di  formazione  e  di  istruzione  da
effettuarsi  nei  Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazioneÈ;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato,  regioni  e province
autonome,  come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999, nella seduta del 1¡ marzo
2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
cosi'  come  sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita' di predisposizione e
di   svolgimento   dei   programmi  di  istruzione  e  formazione  da
effettuarsi  nei  Paesi  d'origine  dei  cittadini  extracomunitari e
stabilisce i criteri per la loro valutazione.
 
 
  Art. 2.
  Destinatari e finalita' dei programmi di istruzione e formazione
  1.  I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti
ai  cittadini  extracomunitari  residenti  nei Paesi d'origine e sono
finalizzati  all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani  che  operano  all'interno  dello  Stato  o  all'inserimento
lavorativo   mirato  nei  settori  produttivi  italiani  che  operano
all'interno  dei  Paesi  d'origine  o  allo  sviluppo delle attivita'
produttive  o  imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi
dell'art.  23,  comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come sostituito dall'art. 19 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
 
 
Art. 3.
                      Agevolazioni all'impiego
  1.  La  partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione
svolte  nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'art. 1 del presente
decreto,  permette  l'acquisizione  delle attestazioni previste dagli
ordinamenti  regionali  con certificazione delle competenze maturate,
ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art.
34,  comma 2,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999,  cosi'  come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  334/2004,  istituite  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2.  I  cittadini  extracomunitari  che hanno partecipato a progetti
pilota  sperimentali  dell'istituto  di  cui  all'art.  23 del citato
decreto  legislativo  n.  286/1998  su  iniziativa  o  promozione del
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle
liste, di cui al comma 1 del presente articolo.
 
    
 
  Art. 4.
    Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
  1.  I  percorsi  di  istruzione e formazione devono necessariamente
prevedere  l'insegnamento  della lingua italiana ed il superamento di
un  esame  che  attesti  almeno  il raggiungimento del livello soglia
(A2),  cosi'  come  definito nel Quadro comune europeo di riferimento
per  le  lingue  contenuto  nella  raccomandazione R(98)6 emanata dal
Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
  2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre,
nozioni  in  materia  di  tutela  e  sicurezza sul lavoro, nonche' di
educazione civica.
 
 
    Art. 5.
                             Proponenti
  1.  I  programmi  di  cui  all'art. 1 possono essere presentati dai
seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
    a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
    b) enti locali e loro enti strumentali;
    c) organizzazioni  nazionali di imprenditori e datori di lavoro e
lavoratori;
    d) organismi   internazionali  finalizzati  al  trasferimento  di
lavoratori  stranieri  in  Italia  ed al loro inserimento nei settori
produttivi;
    e) enti  e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno  tre  anni  ed  iscritti  nel  registro di cui all'art. 52 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, cosi' come
sostituito  dall'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 334/2004;
  2. Nel  caso  di partenariato, unitamente a uno o piu' dei soggetti
elencati  al  comma 1,  e'  ammessa la partecipazione alle iniziative
anche  di  soggetti  ulteriori  previa  documentata  dichiarazione di
compatibiita'  dell'oggetto  sociale  o  degli  scopi  statutari  con
l'attivita'  contemplata  nel  programma  nonche'  l'assenza di cause
ostative,  in  capo  ad  essi  ed  ai propri rappresentanti, rispetto
all'attivita' prevista nel programma medesimo.


 
 
Art. 6.
                       Requisiti dei programmi
  1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
    a) le  finalita',  il settore e l'area territoriale d'impiego cui
l'attivita'  programmata  si  riferisce,  unitamente  all'analisi  di
contesto;
    b) le  modalita'  dettagliate  di  svolgimento  dell'attivita' di
formazione  e/o istruzione con la specificazione della durata e della
data prevista di inizio;
    c) l'indicazione  dell'organismo realizzatore e delle generalita'
della  persona  designata  quale responsabile didattico-organizzativo
del  programma,  con  la  specificazione  dei  titoli professionali e
dell'esperienza posseduta;
    d) le   risorse   umane   con   la   specificazione   dei  titoli
professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
    e) le   risorse   strumentali   che  saranno  utilizzate  per  lo
svolgimento   dell'attivita'  e  la  disponibilita'  di  idonee  sedi
operative  didattiche  nel Paese ove intendono realizzare le azioni e
le eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali.

 

Art. 7.
                             Istruttoria
  1.  I  programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio
regionale  possono essere presentati alle regioni e province autonome
tramite procedura aperta Ça sportelloÈ.
  2.  Le  regioni  e province autonome procedono alla validazione dei
programmi  di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art.
4  ed  in  coerenza  con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai
sensi  dell'art.  21,  comma 4-ter, del citato decreto legislativo n.
286/1998.
  3.  I  programmi  di  cui al comma 1, accompagnati dall'esito della
validazione  espressa  dalle regioni e province autonome interessate,
ai  sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi
in  duplice  copia  alla  Direzione  generale  dell'immigrazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  4.   Si  prescinde  dalla  validazione  nell'ipotesi  di  programmi
presentati  dalle  regioni  e  province  autonome  in forma singola o
associata.
  5.  I  programmi  di  cui  al  comma 4  ed  i programmi proposti da
organismi   di  livello  nazionale  o  internazionale  devono  essere
presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. I programmi
proposti  da  organismi  di  livello  nazionale  o internazionale che
intendano  avvalersi  della  precedenza  di  cui  al  citato art. 34,
comma 1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999,
devono  essere  accompagnati  dall'esito  della  validazione espressa
dalle regioni e province autonome interessate.
  6.  A  seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e
della  presentazione  dei  programmi  di cui al comma 5, la Direzione
generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il
parere  previsto  dal  citato  art.  34,  comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

 

 

Art. 8.
                             Valutazione
  1.  I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in
sede   di   prima   applicazione,   entro  tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto.  A  regime,  la valutazione e'
effettuata  con  riferimento  ai  programmi  presentati entro ciascun
mese.
  2.  I  programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione
del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato
di  valutazione,  istituito con provvedimento ministeriale e composto
da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:
    due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
  3. Per ogni membro titolare e' prevista la nomina di un supplente.
  4.  Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna
un  voto,  ricompreso  tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a
ciascuno dei criteri di seguito indicati:
    a) rilevanza   del  programma  (obiettivi,  scopo  del  progetto,
risultato atteso);
    b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
    c) livello di qualita' organizzativa e didattica;
    d) esperienze     maturate    dal    proponente    nel    settore
economico-produttivo   di   riferimento   o   formazione   realizzata
all'estero;
    e) idoneita' della dotazione di strutture logistiche;
    f) raccordo con i referenti pubblici locali;
    g) esperienza  e  competenza  delle  risorse  umane  addette alla
formazione.
  5.  La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri
di  cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che
ai  fini  della  valutazione  positiva  non  potra'  comunque  essere
inferiore a quaranta.

 

 

Art. 9.
                     Approvazione dei programmi
  1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette
i  programmi  alle  competenti  Direzioni  generali del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente
decreto,  attribuendo  titolo  di  precedenza  ai  programmi  di  cui
all'art.  7,  comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai
sensi  dell'art.  34,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999.
  2.  I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto
di  concerto  dei  competenti  direttori  generali  del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di
cui  all'art.  34,  comma 7,  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/1999, cosi' come sostituito dal citato art. 29 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di
tutti  i programmi sara' data comunicazione da parte della competente
Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.
  3.  Il  decreto  di approvazione di cui al comma 2 e' comunicato ai
soggetti proponenti.
  4.  Il  soggetto  proponente  comunica  alle  competenti  Direzioni
generali  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ed alle
regioni  e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla
comunicazione  di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il
cronogramma delle attivita'.
  5.  Entro  dieci  giorni  dall'inizio  delle  attivita' il soggetto
proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.
  6.  Entro  venti  giorni  dalla  conclusione  delle  attivita',  il
soggetto  proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, una relazione sul
programma   svolto,   accompagnata   da   un  documento  redatto  dal
responsabile  del progetto che specifichi l'attivita' di istruzione e
formazione  effettivamente sostenuta. Nella relazione andra' inserito
l'elenco  nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso
parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.

 

 

 

Art. 10.
                              Verifica
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali cura la
programmazione  ed  il  coordinamento  dell'attivita' di verifica dei
programmi  approvati  sia  nel  corso  della loro realizzazione sia a
conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento
degli obiettivi prefissati nel programma.
  2.  L'attivita'  di  verifica  di  cui al comma 1 e' effettuata dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e dalle regioni e
province  autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con
il Ministero degli affari esteri.
  3.  Qualora  all'esito  della  verifica  sia  accertato  il mancato
rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione
di  cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non  procede  all'iscrizione  dei  lavoratori  nelle  liste di cui al
citato  art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 marzo 2006
 
 
                                           Il Ministro del lavoro
                                          e delle politiche sociali
                                                   Maroni
 
  Il Ministro dell'istruzione
dell'universitˆ e della ricerca
            Moratti
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58