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DECRETO 22 marzo 2006 |
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Normativa
nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per
i cittadini non appartenenti all'Unione europea. (GU n. 159 del 11-7-2006) |
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento; Visto il regolamento d'attuazione approvato con decretoministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art.8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenentiall'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo,secondo criteri e modalita' da defmire con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministridell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Çtestounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazionee norme sulla condizione dello stranieroÈ e successive modificazionied integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casiparticolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevedel'ingresso di Çpersone che, autorizzate a soggiornare per motivi diformazione professionale, svolgono periodi temporanei diaddestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando ancheprestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinatoÈ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ÇRegolamento recante norme di attuazione del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e normesulla condizione dello stranieroÈ e, in particolare, l'art. 40,comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportatecon il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 ÇRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia diimmigrazioneÈ, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1,lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, conle modalita' ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso inItalia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamentopromossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decretoministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di unpercorso di formazione professionale; Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e provinceautonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Art. 1. 1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirociniformativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini nonappartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui alpresente decreto.
Art. 2. 1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmentesoggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativaregionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamentoo, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativoe di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o delpermesso di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con laspecificazione del relativo numero, del motivo per il quale e' statoconcesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.
Art. 3. 1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europeasiano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quantoprevisto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a),del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comemodificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica18 ottobre 2004, n. 334. 2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto ditirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta aquelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggioe vitto nonche' l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare lespese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Leregioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere aproprio carico gli oneri connessi a detti obblighi. 3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplinaregionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelliallegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, e'vistato dall'autorita' competente ai sensi dei singoli ordinamentiregionali ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica oconsolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelliallegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione deiprogetti di tirocinio da parte delle regioni. 4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirociniofosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo edorientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, indifetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel casodi rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti aiquali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progettodi tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste inrelazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea. Roma, 22 marzo 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 57
Allegato 1 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (Schema) (Art. 3, comma 2) TRA Il/la ........... (soggetto promotore) con sede in ............codice fiscale .................. d'ora in poi denominato Çsoggettopromotore Ç, rappresentato/a dal Sig. ........... .................nato a ........... il ......................... E........... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in........... codice fiscale ........... d'ora in poi denominatoÈsoggetto ospitanteÈ, rappresentato/a dal Sig. ........... ...........nato a ........................ il ........................ Premesso Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dallemodifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente dellaRepubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art.27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che,con le modalita' ivi stabilite, gli stranieri non appartenentiall'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine disvolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi daisoggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n.142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazioneprofessionale. Si conviene quanto segue: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la........... ........... (riportare la denominazione dell'aziendaospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n......... cittadini extracomunitari di nazionalita' ........... intirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ...........(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensidell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del1997. Art. 2. 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituiscerapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazioneed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dalsoggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante inbase alla presente Convenzione viene predisposto un progettoformativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; durata, obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, conl'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per laresponsabilita' civile; l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto el'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche edell'ubicazione di quest'ultimo. Art. 3. 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e diorientamento il tirocinante e' tenuto a: svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e diorientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salutesui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene aidati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi eprodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4. 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gliinfortuni sul lavoro presso l'INAIL., nonche' per la responsabilita'civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso diincidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitantesi impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dallanormativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alnumero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed alsoggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione oalla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero dellavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materiadi ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copiadella Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. 3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorita' competente aisensi dei singoli ordinamenti regionali sara' presentato, a cura delsoggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare aifini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore,qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto aquanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato aisensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso dirinuncia del tirocinante ne da' comunicazione ai soggetti ai quali hain precedenza inviato copia della convenzione e del progetto ditirocinio. 4. Il soggetto promotore e' tenuto a fornire al/ai tirocinante/ivitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, alpagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese diprovenienza. 5. Il soggetto ospitante e' tenuto ad inviare alla suddettaautorita' competente entro sessanta giorni dalla conclusionedell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esitodel tirocinio realizzato. (Luogo)......................., (data)........................ (firma per il soggetto promotore) ................................. (firma per il soggetto ospitante) ................................. Allegato 2 (su carta intestata del soggetto promotore) PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO(rif. Convenzione n. ........ stipulata in data ..................) Nominativo del tirocinante ........................ stato civile.................................... sesso ..... nato il ...........Stato di nascita ................ luogo di nascita .................residente in (Stato estero) .......... localita' (indirizzo completo).............. titolare di passaporto, o altro documento equivalente(da specificare), ........... numero .................... rilasciatoda ........... data rilascio .............. data scadenza ..........codice fiscale (se gia' in possesso dell'interessato) ............... Attuale condizione (barrare la casella): studente scuola secondaria superiore | | universitario | | freguentante corso post-diploma | | frequentante corso post-laurea | | allievo della formazione professionale | | disoccupato/inoccupato | | Azienda ospitante ...............................................sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ................. Tempi di accesso ai locali aziendali ............................Durata del tirocinio numero mesi ... data d'inizio prevista .........data di conclusione prevista .......... Tutore (indicato dal soggetto promotore).........................tutore aziendale ....................... Polizze assicurative: infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..........; responsabilita' civile posizione n. ..... compagnia ........... Obiettivi e modalita' del tirocinio ................................................................................................. Facilitazioni previste: il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornira' altirocinante: il vitto, secondo le seguenti modalita' di erogazione dei pasti.................................................................... la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzocompleto) ...................... composto da n. .... vani e servizi,della superficie di mq ........... | | a sua esclusiva disposizione | | da condividere con altre n. .... persone. ........................................................................................................................................ Obblighi del tirocinante: seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essiper qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processiproduttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di. cuivenga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento deltirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia diigiene e sicurezza. ................, (data) ............................... firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ....................................................... firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davantialla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilasciodel visto d'ingresso .............................................................. firma per il soggetto promotore ............................... firma per l'azienda ospitante ............................. Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (GU n. 159 del 11-7-2006)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ÇTesto unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello stranieroÈ, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decretolegislativo n. 286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazionenell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia lemodalita' di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alleattivita' di istruzione e formazione professionale nei Paesid'origine nei settori d'impiego ai quali le attivita' si riferisconosia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri cheabbiano seguito i corsi medesimi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ÇRegolamento recante norme di attuazione del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e normesulla condizione dello straniero.È; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,n. 334 ÇRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia diimmigrazione.È; Considerato che l'art. 34, comma 1, del citato decreto delPresidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' come sostituitodall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.334/2004 prevede che Çcon decreti del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, di intesa con la ConferenzaStato-regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e disvolgimento dei programmi di formazione e di istruzione daeffettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, delTesto unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazioneÈ; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato, regioni e provinceautonome, come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica n. 394/1999, nella seduta del 1¡ marzo2006; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,cosi' come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente dellaRepubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita' di predisposizione edi svolgimento dei programmi di istruzione e formazione daeffettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari estabilisce i criteri per la loro valutazione. Art. 2. Destinatari e finalita' dei programmi di istruzione e formazione 1. I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivoltiai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sonofinalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttiviitaliani che operano all'interno dello Stato o all'inserimentolavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operanoall'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attivita'produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensidell'art. 23, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, cosi' come sostituito dall'art. 19 dellalegge 30 luglio 2002, n. 189. Art. 3. Agevolazioni all'impiego 1. La partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazionesvolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 del presentedecreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagliordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate,ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art.34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.394/1999, cosi' come sostituito dall'art. 29 del citato decreto delPresidente della Repubblica n. 334/2004, istituite presso ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali. 2. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progettipilota sperimentali dell'istituto di cui all'art. 23 del citatodecreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelleliste, di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 4. Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione 1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamenteprevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento diun esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia(A2), cosi' come definito nel Quadro comune europeo di riferimentoper le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dalConsiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998. 2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre,nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonche' dieducazione civica. Art. 5. Proponenti 1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati daiseguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato: a) regioni e province autonome e loro enti strumentali; b) enti locali e loro enti strumentali; c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro elavoratori; d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento dilavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settoriproduttivi; e) enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione daalmeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' comesostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblican. 334/2004; 2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o piu' dei soggettielencati al comma 1, e' ammessa la partecipazione alle iniziativeanche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione dicompatibiita' dell'oggetto sociale o degli scopi statutari conl'attivita' contemplata nel programma nonche' l'assenza di causeostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispettoall'attivita' prevista nel programma medesimo.
Art. 6. Requisiti dei programmi 1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma: a) le finalita', il settore e l'area territoriale d'impiego cuil'attivita' programmata si riferisce, unitamente all'analisi dicontesto; b) le modalita' dettagliate di svolgimento dell'attivita' diformazione e/o istruzione con la specificazione della durata e delladata prevista di inizio; c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalita'della persona designata quale responsabile didattico-organizzativodel programma, con la specificazione dei titoli professionali edell'esperienza posseduta; d) le risorse umane con la specificazione dei titoliprofessionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti; e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per losvolgimento dell'attivita' e la disponibilita' di idonee sedioperative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni ele eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali.
Art. 7. Istruttoria 1. I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorioregionale possono essere presentati alle regioni e province autonometramite procedura aperta Ça sportelloÈ. 2. Le regioni e province autonome procedono alla validazione deiprogrammi di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art.4 ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime aisensi dell'art. 21, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n.286/1998. 3. I programmi di cui al comma 1, accompagnati dall'esito dellavalidazione espressa dalle regioni e province autonome interessate,ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessiin duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione delMinistero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmipresentati dalle regioni e province autonome in forma singola oassociata. 5. I programmi di cui al comma 4 ed i programmi proposti daorganismi di livello nazionale o internazionale devono esserepresentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazionedel Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I programmiproposti da organismi di livello nazionale o internazionale cheintendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressadalle regioni e province autonome interessate. 6. A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 edella presentazione dei programmi di cui al comma 5, la Direzionegenerale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politichesociali richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri ilparere previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto delPresidente della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere resoentro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 8. Valutazione 1. I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, insede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data dipubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione e'effettuata con riferimento ai programmi presentati entro ciascunmese. 2. I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezionedel parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitatodi valutazione, istituito con provvedimento ministeriale e compostoda tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni: due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca. 3. Per ogni membro titolare e' prevista la nomina di un supplente. 4. Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegnaun voto, ricompreso tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, aciascuno dei criteri di seguito indicati: a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto,risultato atteso); b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento; c) livello di qualita' organizzativa e didattica; d) esperienze maturate dal proponente nel settoreeconomico-produttivo di riferimento o formazione realizzataall'estero; e) idoneita' della dotazione di strutture logistiche; f) raccordo con i referenti pubblici locali; g) esperienza e competenza delle risorse umane addette allaformazione. 5. La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteridi cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, cheai fini della valutazione positiva non potra' comunque essereinferiore a quaranta.
Art. 9. Approvazione dei programmi 1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmettei programmi alle competenti Direzioni generali del Ministero dellavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presentedecreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di cuiall'art. 7, comma 1, validati dalle regioni e province autonome, aisensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 394/1999. 2. I programmi con valutazione positiva sono approvati con decretodi concerto dei competenti direttori generali del Ministero dellavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota dicui all'art. 34, comma 7, del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 394/1999, cosi' come sostituito dal citato art. 29 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito ditutti i programmi sara' data comunicazione da parte della competenteDirezione generale del Ministero del lavoro e delle politichesociali. 3. Il decreto di approvazione di cui al comma 2 e' comunicato aisoggetti proponenti. 4. Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzionigenerali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delMinistero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed alleregioni e province autonome interessate, entro quindici giorni dallacomunicazione di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con ilcronogramma delle attivita'. 5. Entro dieci giorni dall'inizio delle attivita' il soggettoproponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4. 6. Entro venti giorni dalla conclusione delle attivita', ilsoggetto proponente trasmette alle competenti Direzioni generali delMinistero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministerodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, una relazione sulprogramma svolto, accompagnata da un documento redatto dalresponsabile del progetto che specifichi l'attivita' di istruzione eformazione effettivamente sostenuta. Nella relazione andra' inseritol'elenco nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno presoparte, allegando in copia le attestazioni acquisite.
Art. 10. Verifica 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura laprogrammazione ed il coordinamento dell'attivita' di verifica deiprogrammi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia aconclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimentodegli obiettivi prefissati nel programma. 2. L'attivita' di verifica di cui al comma 1 e' effettuata dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministerodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dalle regioni eprovince autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo conil Ministero degli affari esteri. 3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancatorispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazionedi cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche socialinon procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui alcitato art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblican. 394/1999. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi dicontrollo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma, 22 marzo 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'istruzionedell'universitˆ e della ricerca Moratti Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58