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SENTENZA
DELLA CORTE (Prima Sezione)
30
marzo 2006 (*)
Libera
circolazione delle persone Lavoratori Familiari Diritto del cittadino di
uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad
unattivit subordinata Presupposti
Nel
procedimento C-10/05,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellart. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo) con decisione 11
gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2005, nella causa
Cynthia
Mattern,
Hajrudin
Cikotic
contro
Ministre
du Travail et de lEmploi,
LA
CORTE (Prima Sezione),
composta
dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla
sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) ed
E. Juhsz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla
sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualit di agenti;
per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualit di
agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;
per
la Commissione delle Comunit europee, dal sig. G. Rozet, in qualit
di agente,
sentite
le conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 15 dicembre
2005,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda linterpretazione dellart. 11
del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit (GU
L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio
27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento).
2 La
domanda stata proposta nellambito di una controversia tra la
sig.ra Mattern e il sig. Cikotic, da un lato, e il Ministre du Travail
et de lEmploi (Ministro del Lavoro e dellOccupazione), dallaltro, in merito
al provvedimento con cui questultimo ha negato al sig. Cikotic il
rilascio di un permesso di lavoro.
Contesto
normativo
Normativa
comunitaria
3 Ai
sensi dellart. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori
implica labolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit,
tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda limpiego, la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
4 Ai
sensi dellart. 39, n. 3, CE, la libera circolazione dei lavoratori,
fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanit pubblica, () importa il diritto:
(...)
c) di
prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi unattivit di
lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che disciplinano loccupazione dei lavoratori nazionali;
(...).
5 Lart. 3,
n. 1, del regolamento cos prevede:
Nel
quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno
Stato membro:
che
limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e
lofferta dimpiego, laccesso allimpiego ed il suo esercizio da parte degli
stranieri;
o
che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalit, hanno per scopo o
effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri
dallimpiego offerto.
(...).
6 Lart. 11
del regolamento ha il seguente tenore:
Il
coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato
membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro unattivit subordinata
o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivit
subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la
cittadinanza di uno Stato membro.
Normativa
nazionale
7 Lart. 1
del regolamento granducale 12 maggio 1972, sui provvedimenti applicabili
allimpiego dei lavoratori stranieri nel territorio del Granducato di
Lussemburgo (Mmorial A 1972, pag. 945), come modificato dal regolamento
granducale 17 giugno 1994 (Mmorial A 1994, pag. 1034) (in
prosieguo: il regolamento granducale del 1972), cos prevede:
Fatte
salve le disposizioni relative allingresso ed al soggiorno nel Granducato di
Lussemburgo, nessuno straniero pu svolgere unattivit lavorativa, manuale o
intellettuale, nel territorio lussemburghese senza essere a ci autorizzato in
conformit alle disposizioni del presente regolamento.
()
Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano ai lavoratori cittadini
di uno Stato membro dellUnione europea o di uno Stato parte dellAccordo sullo
Spazio Economico Europeo.
8 Ai
sensi dellart. 10 del regolamento granducale del 1972, il rilascio e il
rinnovo del permesso di lavoro possono essere negati al lavoratore straniero
per ragioni legate alla situazione, allevoluzione o allorganizzazione del
mercato del lavoro.
Causa
principale e questione pregiudiziale
9 Risulta
dagli atti di causa che il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo,
coniugato con la sig.ra Mattern, cittadina lussemburghese, e che essi
risiedono in Belgio.
10 La
sig.ra Mattern ha seguito, in Belgio, un corso di formazione per
assistente familiare e sanitaria, impartita nellambito dellistruzione
secondaria professionale. Ella ha altres svolto, da marzo a giugno 2003, un tirocinio
in qualit di aiuto infermiera in tale Stato membro.
11 Con
provvedimento 14 luglio 2003, il Ministro del Lavoro e dellOccupazione ha
respinto la domanda di permesso di lavoro presentata il 18 marzo 2003 dal
sig. Cikotic allUfficio del lavoro lussemburghese sulla base di una
dichiarazione di assunzione.
12 Nel
ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Tribunal administratif
(Tribunale amministrativo), i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto
che il sig. Cikotic era dispensato dal permesso di lavoro poich, in
quanto cittadino di uno Stato terzo coniugato con una cittadina comunitaria,
egli godeva del diritto di accedere, grazie al principio della libera
circolazione dei lavoratori, ad unattivit subordinata sul territorio
lussemburghese.
13 Con
decisione 29 marzo 2004 il tribunale amministrativo ha respinto tale ricorso,
osservando in particolare che, poich la sig.ra Mattern non svolgeva
alcuna attivit subordinata in Belgio, il regolamento non era applicabile al
caso.
14 Investita
di un ricorso in appello contro tale decisione, la Cour administrative (Corte
dappello amministrativa) ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
Se
le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano
applicabili alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un
cittadino comunitario che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto
una formazione ed un tirocinio professionali, e se da ci derivi che il
soggetto extracomunitario possa essere esentato dallobbligo di ottenere un
permesso di lavoro, in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e
ai loro familiari cittadini di paesi terzi il diritto alla libera circolazione
dei lavoratori.
Sulla
questione pregiudiziale
15 Ai
sensi dellart. 11 del regolamento, il coniuge ed i figli minori di anni
21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio
di uno Stato membro unattivit subordinata o non subordinata hanno il diritto
di accedere a qualsiasi attivit subordinata su tutto il territorio di tale
Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.
16 Il
diritto che tale articolo conferisce al coniuge del lavoratore migrante
connesso ai diritti spettanti a tale lavoratore ai sensi
dellart. 39 CE (v. sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gl, Racc.
pag. 1573, punto 20).
17 Ne
deriva che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un
cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro di uno Stato membro
dipende dai diritti di cui tale cittadino comunitario beneficia ai sensi
dellart. 39 CE, e in particolare dalla sua qualit di lavoratore.
18 Come
la Corte ha affermato, la nozione di lavoratore, ai sensi dellart. 39 CE, ha
portata comunitaria, e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve
essere considerato lavoratore ogni soggetto che svolga attivit reali ed
effettive, ad esclusione di attivit talmente ridotte da porsi come puramente
marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro data,
secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un
certo periodo di tempo, a favore di unaltra e sotto la direzione di
questultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione
(v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc.
pag. 2121, punti 16 e 17, nonch 7 settembre 2004, causa C-456/02,
Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 15).
19 In
questo caso, come risulta dal provvedimento di rinvio, dopo aver seguito, in
Belgio, una formazione nellambito dellistruzione secondaria professionale, la
sig.ra Mattern ha svolto in tale Stato membro un tirocinio come aiuto
infermiera.
20 Tale
ultima circostanza pu consentire di attribuire alla sig.ra Mattern la qualit
di lavoratrice ai sensi del diritto comunitario.
21 Infatti,
secondo costante giurisprudenza, se un tirocinio si svolge secondo le modalit
di unattivit retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa
essere considerato come una preparazione pratica collegata allesercizio vero e
proprio dellattivit professionale non osta allapplicazione
dellart. 39 CE (v., in particolare, sentenze Latrie-Blum, cit.,
punto 19, e 17 marzo 2005, causa C-109/04, Kranemann, Racc.
pag. I-2421, punto 13).
22 Inoltre,
anche se certo che la retribuzione dellattivit svolta costituisce un
elemento fondamentale del rapporto di lavoro, resta comunque il fatto che n il
livello limitato della retribuzione stessa n lorigine delle risorse per
questultima possono avere alcuna conseguenza sulla qualit di lavoratore ai
sensi del diritto comunitario (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81,
Levin, Racc. pag. 1035, punto 16, e Kranemann, cit., punto 17).
23 Spetta
al giudice nazionale, nella valutazione dei fatti per la quale egli solo
competente, verificare se, nellambito del suo tirocinio, la
sig.ra Mattern abbia svolto unattivit subordinata reale ed effettiva, tale
da consentirle di essere ritenuta una lavoratrice ai sensi
dellart. 39 CE.
24 Tuttavia,
risulta gi dal testo dellart. 11 del regolamento che il diritto di un
cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di accedere
al mercato del lavoro pu essere fatto valere soltanto nello Stato membro in
cui tale cittadino comunitario svolge unattivit lavorativa subordinata o non
subordinata.
25 Come
lavvocato generale ha correttamente osservato al paragrafo 33 delle sue
conclusioni, il diritto a svolgere unattivit subordinata ai sensi dellart.
11 del regolamento non garantisce ai familiari dei lavoratori emigranti un
diritto originario alla libera circolazione. Tale norma va invece a vantaggio
del lavoratore migrante, della cui famiglia fa parte, quale coniuge o figlio a
carico, il cittadino di uno Stato terzo.
26
pacifico che, allepoca dei fatti di cui alla controversia principale, la
sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attivit subordinata o non subordinata
in alcuno Stato membro, se non in Belgio.
27 Ne
consegue che il sig. Cikotic poteva invocare lart. 11 del
regolamento solo in Belgio, al fine di accedere, in tale Stato membro, al
mercato del lavoro alle medesime condizioni previste per i cittadini di tale Stato.
28 Sulla
base delle considerazioni svolte, la questione sollevata devessere risolta
dichiarando che lart. 11 del regolamento non conferisce al cittadino di
uno Stato terzo il diritto di accedere ad unattivit subordinata in uno Stato
membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si
sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto
unattivit subordinata.
Sulle
spese
29 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
In
una situazione come quella di cui alla causa principale, lart. 11 del
regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit, come modificato dal
regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, non conferisce al
cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad unattivit subordinata
in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino
comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione,
svolge o ha svolto unattivit subordinata.
Firme
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Lingua processuale: il francese.