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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 marzo 2006 (*)

 

Libera circolazione delle persone Lavoratori Familiari Diritto del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad unattivit subordinata Presupposti

Nel procedimento C-10/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo) con decisione 11 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2005, nella causa

Cynthia Mattern,

Hajrudin Cikotic

contro

Ministre du Travail et de lEmploi,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) ed E. Juhsz, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

 

       per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualit di agenti;

 

       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualit di agente, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister;

 

       per la Commissione delle Comunit europee, dal sig. G. Rozet, in qualit di agente,

sentite le conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 15 dicembre 2005,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda linterpretazione dellart. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il regolamento).

 

2       La domanda stata proposta nellambito di una controversia tra la sig.ra Mattern e il sig. Cikotic, da un lato, e il Ministre du Travail et de lEmploi (Ministro del Lavoro e dellOccupazione), dallaltro, in merito al provvedimento con cui questultimo ha negato al sig. Cikotic il rilascio di un permesso di lavoro.

 

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

 

3       Ai sensi dellart. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica labolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda limpiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

 

4       Ai sensi dellart. 39, n. 3, CE, la libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanit pubblica, () importa il diritto:

(...)

c)      di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi unattivit di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano loccupazione dei lavoratori nazionali;

(...).

 

5       Lart. 3, n. 1, del regolamento cos prevede:

Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

 

       che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e lofferta dimpiego, laccesso allimpiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

 

       o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalit, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dallimpiego offerto.

 

       (...).

 

6       Lart. 11 del regolamento ha il seguente tenore:

Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro unattivit subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivit subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

 Normativa nazionale

 

7       Lart. 1 del regolamento granducale 12 maggio 1972, sui provvedimenti applicabili allimpiego dei lavoratori stranieri nel territorio del Granducato di Lussemburgo (Mmorial A 1972, pag. 945), come modificato dal regolamento granducale 17 giugno 1994 (Mmorial A 1994, pag. 1034) (in prosieguo: il regolamento granducale del 1972), cos prevede:

Fatte salve le disposizioni relative allingresso ed al soggiorno nel Granducato di Lussemburgo, nessuno straniero pu svolgere unattivit lavorativa, manuale o intellettuale, nel territorio lussemburghese senza essere a ci autorizzato in conformit alle disposizioni del presente regolamento.

()

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai lavoratori cittadini di uno Stato membro dellUnione europea o di uno Stato parte dellAccordo sullo Spazio Economico Europeo.

 

8       Ai sensi dellart. 10 del regolamento granducale del 1972, il rilascio e il rinnovo del permesso di lavoro possono essere negati al lavoratore straniero per ragioni legate alla situazione, allevoluzione o allorganizzazione del mercato del lavoro.

 

 Causa principale e questione pregiudiziale

 

9       Risulta dagli atti di causa che il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo, coniugato con la sig.ra Mattern, cittadina lussemburghese, e che essi risiedono in Belgio.

 

10     La sig.ra Mattern ha seguito, in Belgio, un corso di formazione per assistente familiare e sanitaria, impartita nellambito dellistruzione secondaria professionale. Ella ha altres svolto, da marzo a giugno 2003, un tirocinio in qualit di aiuto infermiera in tale Stato membro.

 

11     Con provvedimento 14 luglio 2003, il Ministro del Lavoro e dellOccupazione ha respinto la domanda di permesso di lavoro presentata il 18 marzo 2003 dal sig. Cikotic allUfficio del lavoro lussemburghese sulla base di una dichiarazione di assunzione.

 

12     Nel ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo), i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che il sig. Cikotic era dispensato dal permesso di lavoro poich, in quanto cittadino di uno Stato terzo coniugato con una cittadina comunitaria, egli godeva del diritto di accedere, grazie al principio della libera circolazione dei lavoratori, ad unattivit subordinata sul territorio lussemburghese.

 

13     Con decisione 29 marzo 2004 il tribunale amministrativo ha respinto tale ricorso, osservando in particolare che, poich la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attivit subordinata in Belgio, il regolamento non era applicabile al caso.

 

14     Investita di un ricorso in appello contro tale decisione, la Cour administrative (Corte dappello amministrativa) ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori siano applicabili alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario che, in un paese membro diverso dal proprio, abbia svolto una formazione ed un tirocinio professionali, e se da ci derivi che il soggetto extracomunitario possa essere esentato dallobbligo di ottenere un permesso di lavoro, in base alle norme che assicurano ai cittadini comunitari e ai loro familiari cittadini di paesi terzi il diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

 

 Sulla questione pregiudiziale

 

15     Ai sensi dellart. 11 del regolamento, il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro unattivit subordinata o non subordinata hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivit subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

 

16     Il diritto che tale articolo conferisce al coniuge del lavoratore migrante connesso ai diritti spettanti a tale lavoratore ai sensi dellart. 39 CE (v. sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gl, Racc. pag. 1573, punto 20).

 

17     Ne deriva che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniugato con un cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro di uno Stato membro dipende dai diritti di cui tale cittadino comunitario beneficia ai sensi dellart. 39 CE, e in particolare dalla sua qualit di lavoratore.

 

18     Come la Corte ha affermato, la nozione di lavoratore, ai sensi dellart. 39 CE, ha portata comunitaria, e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve essere considerato lavoratore ogni soggetto che svolga attivit reali ed effettive, ad esclusione di attivit talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di unaltra e sotto la direzione di questultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17, nonch 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 15).

 

19     In questo caso, come risulta dal provvedimento di rinvio, dopo aver seguito, in Belgio, una formazione nellambito dellistruzione secondaria professionale, la sig.ra Mattern ha svolto in tale Stato membro un tirocinio come aiuto infermiera.

 

20     Tale ultima circostanza pu consentire di attribuire alla sig.ra Mattern la qualit di lavoratrice ai sensi del diritto comunitario.

 

21     Infatti, secondo costante giurisprudenza, se un tirocinio si svolge secondo le modalit di unattivit retribuita reale ed effettiva, il fatto che tale tirocinio possa essere considerato come una preparazione pratica collegata allesercizio vero e proprio dellattivit professionale non osta allapplicazione dellart. 39 CE (v., in particolare, sentenze Latrie-Blum, cit., punto 19, e 17 marzo 2005, causa C-109/04, Kranemann, Racc. pag. I-2421, punto 13).

 

22     Inoltre, anche se certo che la retribuzione dellattivit svolta costituisce un elemento fondamentale del rapporto di lavoro, resta comunque il fatto che n il livello limitato della retribuzione stessa n lorigine delle risorse per questultima possono avere alcuna conseguenza sulla qualit di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v. sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 16, e Kranemann, cit., punto 17).

 

23     Spetta al giudice nazionale, nella valutazione dei fatti per la quale egli solo competente, verificare se, nellambito del suo tirocinio, la sig.ra Mattern abbia svolto unattivit subordinata reale ed effettiva, tale da consentirle di essere ritenuta una lavoratrice ai sensi dellart. 39 CE.

 

24     Tuttavia, risulta gi dal testo dellart. 11 del regolamento che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro pu essere fatto valere soltanto nello Stato membro in cui tale cittadino comunitario svolge unattivit lavorativa subordinata o non subordinata.

 

25     Come lavvocato generale ha correttamente osservato al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il diritto a svolgere unattivit subordinata ai sensi dellart. 11 del regolamento non garantisce ai familiari dei lavoratori emigranti un diritto originario alla libera circolazione. Tale norma va invece a vantaggio del lavoratore migrante, della cui famiglia fa parte, quale coniuge o figlio a carico, il cittadino di uno Stato terzo.

 

26      pacifico che, allepoca dei fatti di cui alla controversia principale, la sig.ra Mattern non svolgeva alcuna attivit subordinata o non subordinata in alcuno Stato membro, se non in Belgio.

 

27     Ne consegue che il sig. Cikotic poteva invocare lart. 11 del regolamento solo in Belgio, al fine di accedere, in tale Stato membro, al mercato del lavoro alle medesime condizioni previste per i cittadini di tale Stato.

 

28     Sulla base delle considerazioni svolte, la questione sollevata devessere risolta dichiarando che lart. 11 del regolamento non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad unattivit subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto unattivit subordinata.

 

 Sulle spese

 

29     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

In una situazione come quella di cui alla causa principale, lart. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad unattivit subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto unattivit subordinata.

Firme

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* Lingua processuale: il francese.