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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 marzo 2006 (*)

 

Inadempimento di uno Stato Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dellUnione Legislazione e prassi amministrativa nazionali per quanto riguarda la condizione di disporre di risorse personali sufficienti e lemissione di ordini di lasciare il territorio dello Stato membro interessato

Nella causa C-408/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dellart. 226 CE, proposto il 30 settembre 2003,

Commissione delle Comunit europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condor-Durande e dal sig. D. Martin, in qualit di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualit di agente,

convenuto,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra C. Jackson, in qualit di agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann (relatore) e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, P. Kris, J. Kluka, U. Lhmus, E. Levits e A. Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alludienza del 20 settembre 2005,

sentite le conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 25 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunit europee chiede alla Corte di dichiarare che:

 

       sottoponendo il diritto di soggiorno dei cittadini dellUnione europea alla condizione che essi dispongano di risorse personali sufficienti, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dellart. 18 CE e della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/634/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26);

 

       prevedendo la possibilit di notificare in maniera automatica un ordine di lasciare il territorio ai cittadini dellUnione che non abbiano prodotto i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno entro un dato termine, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dellart. 2 della direttiva 90/364, dellart. 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie allinterno della Comunit (GU L 257, pag. 13), dellart. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri allinterno della Comunit in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), dellart. 2 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59), e dellart. 2 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attivit professionale (GU L 180, pag. 28).

 

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

 

2       Lart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364 recita:

1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virt di altre disposizioni del diritto comunitario nonch ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per s e per i propri familiari di unassicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per lassistenza sociale dello Stato membro ospitante.

 

3       Lart. 2, n. 1, della detta direttiva prevede:

Il diritto di soggiorno constatato mediante il rilascio di un documento denominato carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, la cui validit pu essere limitata a cinque anni e che rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorch lo ritengano necessario, possono esigere che la validit della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validit di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro pu soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta didentit o un passaporto in corso di validit e di fornire la prova che egli soddisfa le condizioni previste allarticolo 1.

 

4       Ai sensi dellart. 3 della stessa direttiva, il diritto di soggiorno sussiste finch i beneficiari di tale diritto soddisfano le condizioni di cui allart. 1 di questultima.

 

5       Lart. 4 della direttiva 68/360 dispone:

1.      Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui allarticolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.

2.      Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE.

()

3.      Per il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli Stati membri possono esigere soltanto la presentazione [di taluni] documenti qui di seguito indicati: ().

 

6       Lart. 4, n. 1, commi primo e secondo, della direttiva 73/148 del seguente tenore:

Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi unattivit indipendente, quando le restrizioni relative a tale attivit siano state soppresse in virt del Trattato.

Il diritto di soggiorno comprovato dal rilascio di un documento denominato carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee ().

 

7       Lart. 6 della stessa direttiva recita:

Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro pu esigere dal richiedente soltanto:

a)      lesibizione del documento in forza del quale egli entrato nel suo territorio;

b)      la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4.

 

8       Lart. 1 della direttiva 93/96 prevede:

Per precisare le condizioni destinate a facilitare lesercizio del diritto di soggiorno e per garantire laccesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonch al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad unaltra disposizione di diritto comunitario ed assicuri allautorit nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per lassistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di unassicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

 

9       Ai sensi dellart. 2, n. 1, commi secondo e terzo, della detta direttiva:

Il diritto di soggiorno constatato mediante il rilascio di un documento denominato carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE.

()

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro pu esigere unicamente che il richiedente presenti una carta didentit o un passaporto in corso di validit e fornisca la prova che soddisfa le condizioni previste allarticolo 1.

 

10     Lart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/365 dispone:

Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini di uno Stato membro che hanno esercitato nella Comunit unattivit come lavoratori salariati o non salariati nonch ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi beneficino di una pensione di invalidit, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di livello sufficiente per evitare che, durante il loro soggiorno, costituiscano un onere per lassistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che dispongano di unassicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

 

11     Lart. 2, n. 1, della detta direttiva prevede:

Il diritto di soggiorno constatato mediante il rilascio di un documento denominato carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE.

()

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro pu soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta didentit o un passaporto in corso di validit e di fornire la prova che egli soddisfa le condizioni previste allarticolo 1.

 La normativa nazionale

 

12     Le condizioni di soggiorno dei cittadini dellUnione in Belgio sono disciplinate dalle disposizioni del regio decreto 8 ottobre 1981, relativo allaccesso al territorio, al soggiorno, allo stabilimento e allallontanamento degli stranieri (Moniteur belge del 27 ottobre 1981, pag. 1), come modificato dal regio decreto 12 giugno 1998 (Moniteur belge del 21 agosto 1998, pag. 26854; in prosieguo: il regio decreto).

 

13     Per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri previsto dalla direttiva 90/364, lart. 53 del regio decreto dispone:

1.      Lo straniero cittadino di un paese CE () beneficia del diritto di stabilirsi nel Regno a condizione che esso disponga di unassicurazione malattia che copra i rischi in Belgio e a condizione che fruisca di risorse sufficienti per non divenire un onere per i pubblici poteri.

2.      ()

Entro la fine del quinto mese successivo alla domanda di stabilimento, lo straniero cittadino di un paese CE deve giustificare con ogni mezzo di prova se esso soddisfi le condizioni poste al [n.] 1.

()

4.      Il Ministro o un suo delegato rifiuta lo stabilimento qualora le condizioni poste allo stabilimento non siano soddisfatte. Il sindaco o un suo delegato rifiuta lo stabilimento qualora i documenti richiesti non siano stati prodotti entro il termine [di cinque mesi].

In entrambi i casi, lo straniero riceve la notifica di tale decisione con la consegna di un documento () che comporta eventualmente un ordine di lasciare il territorio.

()

6.      Qualora lo stabilimento sia rifiutato conformemente al [n.] 4, alla fine del quinto mese successivo alla domanda () lo straniero cittadino di un paese CE forma oggetto di un ordine di lasciare il territorio. Lordine di lasciare il territorio esecutivo quindici giorni dopo la scadenza della durata di validit dellattestazione di iscrizione nel registro.

 

14     Lart. 5, terzo comma, lett. b), punto 1, della circolare del 14 luglio 1998, relativa alle condizioni di soggiorno degli stranieri cittadini di paesi CE e dei loro familiari nonch dei familiari stranieri dei cittadini belgi (Moniteur belge del 21 agosto 1998, pag. 27032), conferma che, se i documenti giustificativi richiesti non sono prodotti entro il termine impartito, lamministrazione tenuta non soltanto a rifiutare il soggiorno, ma anche a notificare un ordine di lasciare il territorio nazionale.

 

15     Per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei lavoratori subordinati o autonomi, lart. 45 del regio decreto prevede:

1.      Lo straniero cittadino di un paese CE che viene in Belgio per esercitarvi unattivit subordinata o autonoma () () iscritto nel registro degli stranieri e gli viene rilasciata unattestazione di iscrizione nel registro valida () cinque mesi a partire dalla data del rilascio.

()

Prima della fine del quinto mese successivo alla domanda di stabilimento, lo straniero cittadino di un paese CE deve produrre unattestazione del datore di lavoro () se esercita o intende esercitare unattivit subordinata, ovvero i documenti richiesti per lesercizio della professione, se esercita o intende esercitare unattivit autonoma.

()

3.      Il Ministro o un suo delegato nega lo stabilimento se non sono soddisfatte le condizioni poste allo stabilimento. Il sindaco o un suo delegato nega lo stabilimento qualora i documenti richiesti non siano stati prodotti entro il termine previsto al [n.] 1, terzo comma.

In entrambi i casi, lo straniero riceve una notifica della decisione () che comporta eventualmente un ordine di lasciare il territorio.

()

5.      () Lordine di lasciare il territorio esecutivo trenta giorni dopo la scadenza della durata di validit dellattestazione di iscrizione nel registro.

(.).

 

16     Analogamente, per quanto riguarda i lavoratori subordinati o autonomi che hanno cessato le loro attivit lavorative, lart. 51, n. 4, del regio decreto dispone che lo straniero riceve notifica della decisione di diniego di stabilimento con ordine di lasciare il territorio qualora i documenti richiesti non siano stati prodotti entro la fine del quinto mese successivo alla domanda di stabilimento. Lordine di lasciare il territorio esecutivo quindici giorni dopo la scadenza della durata di validit dellattestazione di iscrizione nel registro.

 

17     Per quanto riguarda il diritto di soggiorno degli studenti, lart. 55 del regio decreto prevede che, qualora il cittadino di uno Stato membro non fornisca alcuna giustificazione tale da dimostrare che egli soddisfa alle condizioni di soggiorno entro il termine di tre mesi successivi alla sua domanda di soggiorno, lamministrazione comunale emetta nei suoi confronti una decisione che pone fine al suo soggiorno, con ordine di lasciare il territorio.

 

 Il procedimento precontenzioso

 

18     Risulta dagli atti che la Commissione ha ricevuto varie denunce concernenti la legislazione e la prassi amministrativa belghe per quanto riguarda, da un lato, le condizioni di concessione delle autorizzazioni di soggiorno in base alla direttiva 90/364 e, dallaltro, gli ordini di lasciare il territorio nazionale emessi nei confronti di cittadini dellUnione.

 

19     Essa fa valere che la sua attenzione stata pi in particolare attirata dalla situazione della sig.ra De Figueiredo, cittadina portoghese venuta in Belgio con le sue tre figlie, nellagosto 1999, per raggiungere un cittadino belga, suo partner da lunga data. Dalla dichiarazione di arrivo redatta il 30 agosto 1999 risulta che il soggiorno era autorizzato sino al 29 ottobre 1999. Il partner della sig.ra De Figueiredo ha contemporaneamente presentato un documento di presa a carico.

 

20     Il 16 dicembre 1999, alla sig.ra De Figueiredo stato notificato un ordine di lasciare il territorio in quanto ella era rimasta in Belgio oltre la data di scadenza figurante sulla dichiarazione di arrivo. Le autorit belghe hanno ritenuto che linteressata non soddisfacesse la condizione di risorse sufficienti di cui allart. 1 della direttiva 90/364, precisando che limpegno di presa a carico sottoscritto dal suo partner non costituiva la prova che ella disponesse di risorse sufficienti.

 

21     Dopo uno scambio di corrispondenza tra le autorit belghe e la Commissione, questultima, con la sua lettera di diffida dell8 maggio 2001, ha informato il Regno del Belgio che essa riteneva che le risorse da prendere in considerazione non fossero unicamente le risorse proprie della persona che sollecita la concessione di una carta di soggiorno. Daltro canto, per quanto riguarda lordine di lasciare il territorio nazionale, la Commissione si posta la questione del carattere automatico, ai sensi del diritto belga, della decisione dellamministrazione di emettere tale ordine, una volta constatata la non produzione dei documenti giustificativi necessari al rilascio della carta di soggiorno.

 

22     Nella loro risposta alla lettera di diffida, le autorit belghe hanno precisato che, a loro parere, lart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364 implica che il cittadino dellUnione che fa valere il beneficio di tale direttiva deve disporre di risorse personali sufficienti.

 

23     Le dette autorit hanno fatto valere che anche i redditi provenienti da un terzo possono essere presi in considerazione purch essi appartengano al coniuge e/o ai figli del cittadino dellUnione che rivendica il beneficio della direttiva 90/364. Il legame tra questultimo e la persona da lui designata come la fonte, anche parziale, dei suoi redditi dovrebbe inserirsi in un contesto giuridico perch lo Stato membro ospitante abbia la certezza che tale persona vincolata da un obbligo giuridico che consenta di sostenere finanziariamente il cittadino dellUnione.

 

24     Inoltre, le autorit belghe hanno precisato di ritenere di poter legittimamente prendere un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino dellUnione che rimane in Belgio per pi di tre mesi senza avviare il procedimento di stabilimento o che non produce i documenti richiesti nellambito della domanda di stabilimento da lui presentata.

 

25     Ritenendo che gli argomenti fatti valere del Regno del Belgio in risposta alla diffida non fossero soddisfacenti, il 3 aprile 2002 la Commissione ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

 

26     Non essendo soddisfatta della risposta del Regno del Belgio al detto parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

 

27     Con ordinanza del presidente della Corte 9 marzo 2004, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio.

 

 Sul ricorso

 Sulla prima censura, relativa alla condizione secondo la quale il cittadino dellUnione deve disporre di risorse personali sufficienti

 Argomenti delle parti

 

28     La Commissione sostiene che lart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364 non richiede assolutamente che un cittadino dellUnione disponga di risorse personali sufficienti per s e per i suoi familiari.

 

29     Tale interpretazione letterale della detta disposizione sarebbe confortata dallobiettivo perseguito dalla direttiva 90/364, ossia quello di evitare che il titolare del diritto di soggiorno o i suoi familiari diventino un onere per lassistenza sociale dello Stato membro ospitante. La Commissione sostiene che, per la realizzazione di tale obiettivo, poco importa che le risorse siano proprie del titolare del diritto di soggiorno o che esse provengano da altra fonte.

 

30     Cos, tali risorse potrebbero essere costituite o integrate da quelle di un parente o di un terzo, ad esempio una persona che coabita con il titolare del diritto di soggiorno o garantisce per questultimo, purch siano forniti documenti giustificativi adeguati. La Commissione ritiene che la distinzione operata dalle autorit belghe per quanto riguarda lorigine dei redditi, a seconda che essi provengano o meno da persone con le quali il cittadino dellUnione ha legami giuridici, sia artificiosa e non trovi alcun fondamento nel diritto comunitario.

 

31     La Commissione conclude che, imponendo al cittadino dellUnione di disporre personalmente di risorse sufficienti per s e per la sua famiglia, le autorit belghe violano lart. 18 CE e non rispettano il principio di proporzionalit nellapplicazione della condizione relativa allesistenza di risorse sufficienti posta dalla direttiva 90/364.

 

32     Dopo aver mantenuto una posizione pi rigida, il Regno del Belgio, nella sua controreplica, ha mitigato la sua posizione accettando di tener conto delle risorse di un partner, ma unicamente qualora questultimo si sia contrattualmente impegnato a metterle a disposizione del cittadino dellUnione mediante un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio e contenente una clausola di assistenza.

 

33     Quanto alla provenienza di tali risorse, il Regno Unito sostiene che il richiedente un titolo di soggiorno debba disporre di risorse personali sufficienti senza che possa avvalersi al riguardo delle risorse di un familiare.

 Giudizio della Corte

 

       Osservazioni preliminari

 

34     Il diritto di soggiornare sul territorio degli Stati membri sancito dallart. 18, n. 1, CE riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dellUnione da una disposizione chiara e precisa del Trattato CE, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste da questultimo nonch dalle relative disposizioni di attuazione (v. sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I-7901, punti 84 e 85).

 

35     Ai fini della presente controversia, tali limitazioni e condizioni discendono dalla direttiva 90/364.

 

36     Risulta dallart. 1, n. 1, primo comma, di tale direttiva che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di un altro Stato membro che intendono beneficiare del diritto di soggiorno sul loro territorio che essi dispongano, per s stessi e per i propri familiari, di unassicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino, durante il loro soggiorno, un onere per lassistenza sociale di tale Stato.

 

37     Queste condizioni, lette alla luce del quarto considerando della detta direttiva, ai sensi del quale i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, si ispirano allidea che lesercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dellUnione pu essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri (citata sentenza Baumbast e R, punto 90).

 

       Esame della prima censura

 

38     Con la sua prima censura, la Commissione contesta al Regno del Belgio il fatto di prendere in considerazione, ai fini dellapplicazione della direttiva 90/364, unicamente le risorse personali del cittadino dellUnione che sollecita il beneficio del diritto di soggiorno o quelle del coniuge o di un figlio di tale cittadino, ad esclusione delle risorse provenienti da un terzo, in particolare da un partner con il quale egli non abbia alcun legame giuridico.

 

39      importante ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, lapplicazione delle condizioni e limitazioni prescritte allart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364 devessere operata nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario e in conformit ai principi generali del medesimo, in particolare al principio di proporzionalit. Ci significa che i provvedimenti nazionali adottati a tal fine devono essere appropriati e necessari per conseguire lo scopo perseguito (v. citata sentenza Baumbast e R, punto 91).

 

40     Ai punti 30 e 31 della sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen (Racc. pag. I-9925), la Corte ha dichiarato che, secondo lo stesso tenore letterale dellart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364, sufficiente che i cittadini degli Stati membri dispongano delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente.

 

41     La Corte ha pertanto dichiarato che uninterpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse ai sensi della direttiva 90/364, secondo la quale linteressato deve disporre egli stesso di tali risorse senza potersi avvalere al riguardo delle risorse di un familiare che lo accompagna, aggiungerebbe a tale condizione, come formulata in tale direttiva, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe uningerenza sproporzionata nellesercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dallart. 18 CE, in quanto non necessaria al raggiungimento dellobiettivo perseguito, cio la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri (citata sentenza Zhu e Chen, punto 33).

 

42     Risulta da tale giurisprudenza che, in quanto le risorse finanziarie siano assicurate da un familiare del cittadino dellUnione, la condizione relativa allesistenza di risorse sufficienti prevista allart. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364 soddisfatta.

 

43     Occorre esaminare se la stessa conclusione si imponga qualora un cittadino dellUnione intenda avvalersi dei redditi del suo partner residente nello Stato membro ospitante.

 

44     Tale esame verte essenzialmente sulla questione della provenienza di tali redditi, mentre le autorit dello Stato membro ospitante hanno, in ogni caso, il diritto di procedere alle verifiche necessarie quanto alla loro esistenza, al loro livello e alla loro disponibilit.

 

45     Il Regno del Belgio ammette che redditi del genere possano essere presi in considerazione purch provengano da una persona unita al beneficiario con un vincolo giuridico che la impegni a sovvenire ai bisogni di questultimo. Esso sostiene che tale condizione giustificata dal fatto che, se si accettasse di prendere in considerazione i redditi di una persona il cui legame con il cittadino dellUnione non sia giuridicamente definito e che possa, pertanto, essere sciolto senza difficolt, si correrebbe un rischio maggiore che tale cittadino diventi, dopo un certo tempo, un onere per lassistenza sociale dello Stato membro ospitante.

 

46     Tale giustificazione non pu essere ammessa, dato che la condizione relativa allesistenza di un vincolo giuridico, come raccomandato dal Regno del Belgio, tra il dispensatore e il beneficiario delle risorse sproporzionata in quanto eccede quanto necessario per la realizzazione dellobiettivo perseguito dalla direttiva 90/364, cio la protezione delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

 

47     La perdita di risorse sufficienti, siano esse personali o provenienti da un terzo, sempre un rischio latente, e ci anche quando tale terzo si sia impegnato a sostenere finanziariamente il titolare del diritto di soggiorno. Lorigine di tali risorse non ha pertanto incidenza automatica sul rischio che tale perdita si verifichi, dato che la realizzazione di un rischio del genere dipende da unevoluzione delle circostanze.

 

48     Proprio alla luce di questo fatto, al fine di proteggere gli interessi legittimi dello Stato membro ospitante, la direttiva 90/364 contiene disposizioni che consentono a questultimo di agire in caso di perdita effettiva delle risorse finanziarie, al fine di evitare che il titolare del diritto di soggiorno diventi un onere per le finanze pubbliche del detto Stato.

 

49     Cos, lart. 3 della direttiva 90/364 dispone che il diritto di soggiorno rimane finch i beneficiari di questultimo rispondono alle condizioni previste allart. 1 di tale direttiva.

 

50     Questa disposizione consente allo Stato membro ospitante di controllare che i cittadini dellUnione beneficiari del diritto di soggiorno soddisfino alle condizioni a tal proposito previste dalla direttiva 90/364 durante tutto il loro soggiorno. Daltro canto, lart. 2, n. 1, primo comma, della detta direttiva permette agli Stati membri di chiedere, qualora lo ritengano necessario, la riconferma della validit della carta di soggiorno al termine dei primi due anni di soggiorno.

 

51     Discende dallinsieme di tali considerazioni che escludendo, nellapplicazione della direttiva 90/364 ai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi dei diritti derivanti da questultima nonch dellart. 18 CE, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del detto art. 18 CE e della detta direttiva.

 

52     Di conseguenza, si deve constatare che la prima censura fatta valere dalla Commissione fondata.

 Sulla seconda censura, relativa allordine di lasciare il territorio notificato ai cittadini dellUnione che non abbiano prodotto i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno entro un dato termine

 Argomenti delle parti

 

53     La Commissione sostiene che lallontanamento di un cittadino dallUnione pu avvenire, al di fuori delle decisioni fondate sullordine, sulla sicurezza e sulla sanit pubbliche, solo se non ricorrono le condizioni previste dal diritto comunitario perch linteressato benefici del diritto di soggiorno o se esso non soddisfa pi le condizioni stesse.

 

54     Orbene, la decisione di allontanamento notificata dalle autorit belghe al cittadino dellUnione sancirebbe in realt il fatto che questultimo non ha prodotto, entro il termine impartito, i documenti richiesti perch gli sia rilasciata una carta di soggiorno.

 

55     La Commissione ritiene che il fatto che linteressato non si sia conformato agli obblighi amministrativi richiesti per il rilascio di una carta di soggiorno non significhi necessariamente che egli non soddisfa, in realt, le condizioni poste dal diritto comunitario per il riconoscimento del diritto di soggiorno. La notifica automatica di un ordine di lasciare il territorio nazionale sarebbe pertanto contraria agli artt. 2 della direttiva 90/364, 4 della direttiva 68/360, 4 della direttiva 73/148, 2 della direttiva 93/96 e 2 della direttiva 90/365.

 

56     Nel suo controricorso, il Regno del Belgio sostiene che un cittadino di uno Stato membro pu soggiornare pi di tre mesi in un altro Stato membro solo se soddisfa le condizioni previste dai vari regolamenti e dalle varie direttive in materia di libera circolazione. Qualora soddisfasse le dette condizioni, il che pu essere dimostrato solo con la presentazione dei documenti prescritti da questi stessi regolamenti e direttive, egli godrebbe della tutela accordata da questi ultimi e otterrebbe il rilascio di una carta di soggiorno che attesti il suo diritto alla libera circolazione.

 

57     La presentazione di documenti giustificativi che provino che ricorrono le dette condizioni , secondo il Regno del Belgio, una conditio sine qua non dellesercizio del diritto di soggiorno.

 

58     Di conseguenza, se il cittadino dellUnione non ha presentato, allo scadere del termine impartito, nella fattispecie un termine di cinque mesi, i documenti necessari al fine di dimostrare che soddisfa le condizioni previste per il riconoscimento del suo diritto di soggiorno, si dovrebbe ritenere che egli abbia soggiornato pi di tre mesi in Belgio senza valido motivo e, di conseguenza, sarebbe giustificato un provvedimento di allontanamento.

 

59     Tuttavia, il Regno del Belgio sottolinea il carattere relativo di tale provvedimento di allontanamento. Infatti, esso non sarebbe eseguito con la forza e sarebbe diretto, con la chiusura del procedimento di domanda di carta di soggiorno, a stabilire che il cittadino dellUnione interessato non ha alcun titolo che lo autorizzi a soggiornare pi di tre mesi sul territorio belga.

 

60     Esso aggiunge che nulla impedisce allinteressato di avviare un nuovo procedimento di stabilimento nel quale pu fornire la prova che egli soddisfa le condizioni di soggiorno.

 

61     Il Regno Unito fa valere che, qualora il richiedente un titolo di soggiorno non produca le prove necessarie entro il termine impartito, lautorit nazionale competente deve avere il diritto di prendere una decisione sfavorevole nei confronti di tale richiedente.

 Giudizio della Corte

 

       Osservazioni preliminari

 

62     Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi, per gli scopi voluti dal Trattato, un diritto attribuito direttamente da questultimo o, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per lattuazione del detto Trattato (v. sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 31).

 

63     Il rilascio di un titolo di soggiorno ad un cittadino di uno Stato membro devessere considerato non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato ad accertare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro alla luce delle norme comunitarie (sentenze Royer, cit., punto 33, e 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX, Racc. pag. I-6591, punto 74).

 

64     Tuttavia, poich il diritto di soggiorno riconosciuto in forza dellart. 18 CE non incondizionato, spetta ai cittadini dellUnione fornire la prova che essi soddisfano le condizioni poste al riguardo dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

65     Le condizioni del rilascio del titolo di soggiorno sono disciplinate, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, dalla direttiva 68/360; per quanto riguarda i lavoratori autonomi, dalla direttiva 73/148; per quanto riguarda gli studenti, dalla direttiva 93/96; per quanto riguarda i lavoratori subordinati e autonomi che hanno cessato la loro attivit lavorativa, dalla direttiva 90/365, e, per quanto riguarda i cittadini comunitari che non beneficiano del diritto di soggiorno in virt di altre disposizioni comunitarie, dalla direttiva 90/364.

 

       Esame della seconda censura

 

66     Solo nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro non sia in grado di provare che ricorrono tali condizioni lo Stato membro ospitante pu adottare un provvedimento di allontanamento nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 17 febbraio 2005, causa C-215/03, Oulane, Racc. pag. I-1215, punto 55).

 

67     Orbene, con la sua seconda censura, la Commissione addebita alla normativa belga il fatto che la mancata produzione, da parte del cittadino di uno Stato membro, entro un dato termine, dei documenti giustificativi necessari al rilascio della carta di soggiorno comporta automaticamente la notifica di un ordine di allontanamento.

 

68     Una tale misura di allontanamento automatico pregiudica la sostanza stessa del diritto di soggiorno direttamente attribuito dal diritto comunitario. Anche se uno Stato membro pu, se del caso, adottare un provvedimento di allontanamento nellipotesi in cui un cittadino di uno Stato membro non sia in grado di produrre, entro un dato termine, i documenti che comprovano che egli soddisfa alle condizioni finanziarie richieste, la natura automatica del provvedimento di allontanamento, quale previsto dalla normativa belga, rende questultimo sproporzionato.

 

69     Infatti, a causa dellautomaticit dellordine di allontanamento, tale normativa non permette che sia tenuto conto dei motivi per i quali linteressato non ha proceduto ai passi amministrativi necessari e della sua eventuale capacit di dimostrare di soddisfare le condizioni alle quali il diritto comunitario subordina il suo diritto di soggiorno.

 

70     Al riguardo resta irrilevante il fatto che non vi sia, in pratica, unesecuzione immediata degli ordini di allontanamento. La normativa belga, in particolare gli artt. 45, 51 e 53 del regio decreto, prevede i termini alla scadenza dei quali gli ordini di allontanamento emessi diventano esecutivi. In ogni caso, il preteso carattere relativo degli ordini di allontanamento nulla toglie al fatto che tali provvedimenti sono sproporzionati rispetto alla gravit dellinfrazione e possono dissuadere i cittadini dellUnione dallesercitare il loro diritto alla libera circolazione.

 

71     Alla luce di quanto precede, occorre considerare fondata la seconda censura fatta valere dalla Commissione.

 

72     Di conseguenza, occorre constatare che:

 

       escludendo, nellapplicazione della direttiva 90/364 ai cittadini di uno Stato membro che intendano avvalersi dei diritti derivanti da questultima nonch dallart. 18 CE, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del detto art. 18 CE e della detta direttiva;

 

       prevedendo la possibilit di notificare in maniera automatica un ordine di lasciare il territorio nazionale ai cittadini dellUnione che non abbiano prodotto, entro un dato termine, i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dellart. 2 della direttiva 90/364, dellart. 4 della direttiva 68/360, dellart. 4 della direttiva 73/148, dellart. 2 della direttiva 93/96 e dellart. 2 della direttiva 90/365.

 

 Sulle spese

 

73     Ai sensi dellart. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente condannata alle spese se ne stata fatta domanda. Poich la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, devessere condannato alle spese. In forza del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, gli Stati membri intervenienti nella causa sopportano le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      a)     Escludendo, nellapplicazione della direttiva 90/364 ai cittadini di uno Stato membro che intendano avvalersi dei diritti derivanti da questultima nonch dallart. 18 CE, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del detto art. 18 CE e della detta direttiva.

b)      Prevedendo la possibilit di notificare in maniera automatica un ordine di lasciare il territorio ai cittadini dellUnione che non abbiano prodotto, entro un dato termine, i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dellart. 2 della direttiva 90/364, dellart. 4 della direttiva 68/360, dellart. 4 della direttiva 73/148, dellart. 2 della direttiva 93/96 e dellart. 2 della direttiva 90/365.

2)      Il Regno del Belgio condannato alle spese.

3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

Firme

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* Lingua processuale: il francese.