TRIBUNALE PER I MINORENNI šMILANO, cron. 1374/06 , Decreto n.
3441/05 R.G./E del 17.02.06
á..considerato che sulla base di tali premesse, interesse delle
minori ¶ quello al mantenimento dell‰unità del nucleo famigliare in Italia:
- ¶ opportuno autorizzare
la permanenza in Italia del padre per un periodo di anni due, ed assicurare al
nucleo famigliare adeguati sostegni da parte dei servizi socio-sanitari;
- il conseguente
permesso di soggiorno dovrà consentire ai genitori lo svolgimento di
un‰attività lavorativa: tale conclusione discende dall‰ampia portata della previsione dell‰art.31 D.Lgs
286/02
modificato dalla L. 189/02 ( che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da
quello, di portata piÿ limitata, che puù essere rilasciato per ‹motivi di
saluteŠ ai sensi dell‰art.44 D.P.R. 394/99), ed ¶ coerente per ‹ratioŠ
di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi
leciti puù assicurare una piena tutela al minore, consentendogli di usufruire
dell‰assistenza medica che gli necessita á
DISPONE
Che il comune di á.(Lc), in collaborazione con la competente ASL, ponga in essere opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo famigliare