DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NEL TERRITORIO DELLO STATO
PER L'ANNO 2006
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
contenente il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo
3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo
alla definizione annuale delle quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato;
Visto il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, per il triennio 2004-2006, pubblicato nella G.U.
n. 169 del 22 luglio 2005, S.O.;
Visti il decreto di programmazione transitoria dei flussi
di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2005 del 17 dicembre 2004, pubblicato
in G.U. il 2 febbraio 2005 e l'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22.04.2005, n. 3426, "Disposizioni
urgenti di protezione civile in relazione alla situazione
di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23
dicembre 2004 e 21 aprile 2005";
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
del Testo Unico sull'immigrazione, di cui all'articolo
2-bis del testo unico sull'immigrazione, riunitosi il
14 dicembre 2005 e che ha tenuto conto della relazione
del gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del testo unico sull'immigrazione;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni,
Città e Autonomia Locali del 26 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
del 1 febbraio 2006;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali
richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale
o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari
che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale
nei paesi di origine nell'ambito di programmi approvati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'Istruzione (art.23 TU);
Considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote
riservate a favore di "lavoratori di origine italiana
per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado
in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi";
Considerato che l'articolo 14, comma 6 del TU sull'immigrazione
prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio
e di quelli per studio in permessi di soggiorno per lavoro
nell'ambito delle quote massime previste;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione
di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi
di origine o di transito di importanti flussi migratori,
richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore
di Paesi specificamente individuati;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro
subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo
i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
entro una quota massima di n. 170.000 unità da
ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale
e non stagionale, tra le regioni e province autonome a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo
1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato
non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero provenienti dai paesi non elencati all'articolo
5, entro una quota massima di 78.500 unità, di
cui 45.000 unità sono riservate agli ingressi per
motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona,
2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti
o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione
di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro
e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per
tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo
2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero che abbiano completato
dei programmi di formazione e di istruzione nel paese
di origine ai sensi dell'articolo 23 del TU.
3. In caso di esaurimento della quota riservata prevista
all'articolo 2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi,
sulla base di effettive richieste di lavoratori formati
ai sensi dell'articolo 23 del TU, in base all'articolo
34, comma 9 del DPR 31 agosto 1999, n.394, modificato
dal DPR 18 ottobre 2004, n.334.
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito
della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza
alla persona di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo
1 e' consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro
autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori; imprenditori che svolgono attività
di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti;
soci e amministratori di società non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un
massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni
di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione
professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi
di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano
di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in
Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima
di 500 unità.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo
1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione
in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
3.500 cittadini tunisini;
4.000 cittadini marocchini;
7.000 cittadini egiziani;
1.500 cittadini nigeriani;
5.000 cittadini moldavi;
3.000 cittadini dello Sri Lanka;
3.000 cittadini del Bangladesh;
3.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
1.000 cittadini ghanesi
1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione
dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo
1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una quota massima di 50.000 unità,
da ripartire tra le regioni e province autonome a cura
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina,
Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania,
nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno
per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì
i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno
2003, 2004 o 2005.
Art. 7.
1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate
delle quote significative non utilizzate, e ferma restando
la quota massima di cui all'articolo 1, si potranno ripartire
le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla
base delle necessità reali riscontrate sul mercato
del lavoro.
COMUNICATO O AVVERTENZA
Le richieste di nulla-osta al lavoro, ai sensi dell'articolo
7 del DPCM 15 febbraio 2006, potranno essere presentate
agli uffici postali abilitati, a partire dalle ore 14,30
di martedì 14 marzo 2006"