DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 febbraio 2006
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri dell'Unione europea nel territorio dello Stato,
per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4, che dispone la
determinazione di quote massime di ingresso di lavoratori
extracomunitari con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione
del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri
dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di
Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
Considerato che, secondo le previsioni del predetto Trattato, in
deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68,
ciascuno Stato membro puo' continuare ad applicare le misure
nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del
lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova
adesione sopra indicati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 aprile 2004 con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni
del predetto Trattato di adesione, di non applicare per il primo
biennio dalla data del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del
regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del
lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di
nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un
trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi e che non possono
determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione
sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro piu'
restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di
adesione;
Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' in
corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il quale sono determinate in un massimo di 170.000
ingressi le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere
in Italia per l'anno 2006;
Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro
subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso,
per il 2006, di una quota di lavoratori subordinati, a carattere
stagionale e non stagionale, provenienti dai paesi di nuova adesione
all'Unione europea;
Considerato che, a decorrere dal 1° maggio 2004, il trattamento
preferenziale si e' manifestato nell'integrale accoglimento di tutte
le richieste di autorizzazione al lavoro regolarmente presentate per
i cittadini dei nuovi paesi aderenti all'Unione europea, e nella
predisposizione di una procedura semplificata e accelerata che
prevede l'immediata concessione della carta di soggiorno piuttosto
che del permesso di soggiorno, dell'esenzione dal visto d'ingresso e
dal contratto di soggiorno;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2006 -- in linea di continuita' con il trattamento
preferenziale applicato dal 1° maggio 2004 -- sono ammessi in Italia
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale,
cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito
indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria, entro il
limite massimo di 170.000 ingressi.
Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al
monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i
cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 150
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03.03.2006
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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