(Sergio Briguglio 13/3/2006)
ELEMENTI DI NORMATIVA SU
IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
1.
Ingresso e soggiorno
1.1
Sistemi di ingresso
1.1.1
Categorie di ingresso
Interesse
legittimo e diritto
o interesse legittimo" allinserimento (concorrenziale o non concorrenziale)
o per diritto
Interesse
all'inserimento concorrenziale: quote
o Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita atenei)
o Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno fino al 2005; circa 120.000 nel 2006), stagionali (circa 50.000 per anno)
Interesse
all'inserimento non concorrenziale: requisiti
o Ingressi non limitati numericamente
o Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o Requisiti: non gravare sullassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)
o Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immiggrazione (overstayers)
Diritto
(asilo, unita' familiare)
o Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario
o Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 10.000; riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)
o Nota: lammissione al riconoscimento del diritto dasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
1.1.2
Programmazione dei flussi per lavoro
Decreti
annuali
Quote
privilegiate e limitazioni
Formazione
all'estero
Quote
per formazione professionale in Italia
Quote
massime per sportivi professionisti
Andamento
storico; esempio (2006)
o DPCM 14/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
o DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
Significato:
tetti
o limitazione attiva solo se piu restrittiva dei criteri
o restrittivita dei criteri allentata dallaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o gia prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)
o casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lanno precedente[4]
Direttiva
europea: "dirittto"
o lavoratore straniero ammesso se sono soddisfatti requisiti oggettivi (contratto di lavoro, accertamento di indisponibilita', reddito sufficiente, etc.)
o limitazioni numeriche ammesse solo in casi eccezionali
1.2
Ingresso e soggiorno per lavoro
1.2.1
Lavoro subordinato
Richiesta
del nulla-osta
o trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono l'applicazione di un CCNL anche a datori non associati), riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio,
riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno
o
garanzia della
disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali
sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di
Modena e di Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti
di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria, contenuta in apposita
dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione
alle spese per lalloggio e
la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3
salario; non ammessa nei
casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con
corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale
corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di
soggiorno[7]
o autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro[8] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore[9]); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione
delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo
pieno o parziale (>20 ore settimanali; nota: contemplato solo
il part-time orizzontale) e,
per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno
sociale[10]; la proposta di contratto
riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e
la garanzia per lalloggio[11]
(inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente
decurtazione del salario)[12]
Congruita'
del reddito; esenzione
Accertamento
di indisponibilita'
o
richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per limpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
o
il Centro per limpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico
e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa
fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento;
nota: sarebbe piu' sensato prevedere qui la possibilita' di revoca)
o
in mancanza di segnalazione di disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per limpiego
comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende
revocare
la richiesta di assunzione (art.
30 sexies Regolamento; nota: al piu', si dovrebbe prevedere qui la necessita'
di conferma)
o
in caso di mancata comunicazione da parte del
Centro per limpiego, di accertata indisponibilita o di conferma della
richiesta, si procede
Parere
del Questore
Verifica
dei limiti numerici
Rilascio
del nulla-osta; trasmissione alla rappresentanza
o
richiede allAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio
del nulla-osta
o
spedisce lintera documentazione e il codice
fiscale, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare
Rilascio
del visto di ingresso
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto
di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei
requisiti generali (es.: in relazione a regolarita documento di viaggio, mezzi
di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la
documentazione non e stata trasmessa dufficio), entro
30 gg.[14]
Firma
del contratto di soggiorno e richiesta del permesso
Durata
del permesso
o < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[15], per rapporto a tempo determinato
Disoccupazione
o iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego[17], nelle liste di mobilita[18] (anche per corresponsione dellindennita di mobilita[19]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[20], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellelenco
anagrafico di cui allart. 4
DPR 442/00[21] (o
aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro
per limpiego, per durata residua del permesso,
ma comunque > 6 mesi[22],
in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di
mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con
esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla
disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale
da completare il periodo di 6 mesi[23],
previo accertamento delleffettiva iscrizione
o specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione delle facolta permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)
o
in mancanza di nuovo contratto di soggiorno, alla scadenza del periodo di
iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro
titolo in base alla normativa
Nuovi
rapporti di lavoro
Rinnovo
del permesso
o
90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo
indeterminato)
o 60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[24]
o mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[25], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro e la consegna della autocertificazione relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
ledilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena e di
Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti
di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria (salvo periodo >
6 mesi[26] di disoccupazione
tollerata); per
rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, le
parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo inviano,
con raccomandata A.R.,
allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno,
timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del
rinnovo del permesso di soggiorno (Circ. Minlavoro 9/2005)
Attivita'
lavorativa nelle more del rinnovo del permesso
Diritti
del titolare del permesso
o e iscritto obbligatoriamente al SSN
o accede alle misure di edilizia popolare a parita con litaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma[29]
o e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)
o accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)
o puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)
o puo svolgere attivita di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (leventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro quote art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)
o
puo convertire il permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva,
in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la
Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia); nota: la
conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale,
possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a
prescindere dalla loro origine
o accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22, co. 15[30], T.U.)
o accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14[31], T.U.)
1.2.2
Lavoro stagionale
Procedura
abbreviata
o la chiamata puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati (con richiesta di nulla osta e proposta di contratto di soggiorno firmate da ciascun datore di lavoro - da moduli distribuiti dai ministeri)
o accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per
limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono
inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta
di assunzione
o rilascio o diniego del nulla-osta[32] al lavoro da parte dello Sportello unico[33] entro 20 gg.[34] dalla richiesta
Durata
del nulla-osta e del permesso; disoccupazione
Permesso
pluriennale
Diritto
di precedenza
Conversione
del permesso
1.2.3
Lavoro autonomo
Che
cos'e' il lavoro autonomo
Requisiti:
dichiarazione di assenza di motivi ostativi, attestazione sulle risorse
o dichiarazione da parte dellautorita competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione in albo professionale o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi o registro, rilascio di unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da richiedere anche (o solo?; nota: dai moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo") in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lattestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e
richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3
T.U.)
o
il riconoscimento
del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali,
se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1
Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco
speciale: al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o
simili art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento e
la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo
lavoratore, due opportunita)
Nulla-osta
del Questore
Visto
di ingresso: requisiti economici
o disponibilita di risorse corrispondenti a quelle indicate nelleventuale attestazione
o disponibilita di reddito[39] non inferiore a quello al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da moduli dei ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)
o idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)
Permesso
di soggiorno: rilascio, durata, rinnovo, revoca
Diritti
del titolare del permesso
o possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)
o possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00[42] o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)
1.2.4
Ingressi extra-quota
Categorie
(nota: dipendenti di appaltatore estero; infermieri professionali)
o dirigenti o personale altamente specializzato
o lettori, ricercatori e professori universitari
o traduttori e interpreti
o colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia
o lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici per un tempo limitato
o lavoratori marittimi
o lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allestero, con regolare contratto di lavoro[45], temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[46], nellambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio[47]
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti
trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i
contributi previdenziali e assistenziali
nota: possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore; il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento); il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.): il permesso non e' quindi rinnovabile un numero illimitato di volte, e non consente di accedere alla carta di soggiorno
nota: nei moduli distribuiti dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si
assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche
che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va
provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza
sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la
richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di
responsabilita' del distaccatario
nota: niente esclude che l'appaltatore abbia sede in altro Stato membro dell'Unione
europea; in questo caso, il regime di
visto contrasta con la liberta'
di prestazione di servizi (Sent. Corte
Giust. C-440-2004)
o lavoratori del circo e dello spettacolo
o giornalisti
o persone che si trasferiscono nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:
o persone collocate alla pari
o infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[48]) assunti, anche a tempo indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ. Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lassunzione nella struttura pubblica e effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, che considera possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico):
lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?)
il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa esibizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio
o lavoratori trasferiti per attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate
ai sensi della 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno
cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei
rispettivi curricoli
o
con contratto di lavoro o di collaborazione
coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o
istituti superiori di insegnamento
a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)
Limiti
su durata, rinnovo e conversione
o durata del nulla-osta:
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari; nota: errori materiali nel testo dell'art. 40, co. 2 Regolamento, riguardo agli infermieri professionali)
o durata del visto e del permesso:
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[50])
nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto, validita limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[51])
o utilizzabilita e rinnovo di nulla-osta e permesso:
di norma non e consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
il rinnovo e consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo
disposizioni meno favorevoli:
- gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)
disposizioni piu favorevoli:
- traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi
o convertibilita': il permesso non e convertibile
1.3
Ingresso e soggiorno per motivi familiari
1.3.1
Ricongiungimento familiare
Titolari
del diritto al ricongiungimento
o lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua)
o lo straniero titolare di permesso per motivi familiari (Circ. Mininterno 25/10/2005, che fa riferimento alla Sent. Cass. I Sez. Pen. n. 1714/2001)
o il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)
Familiari
ammessi al ricongiungimento
o coniuge non legalmente separato
o figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (Trib. Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di nulla-osta)
o figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
genitori a carico,
qualora non abbiano altri figli nel paese dorigine o di provenienza, ovvero
genitori che
abbiano piu di 65 anni nel caso in cui gli altri figli non siano in grado, per
gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro (circ. MAE citata da
circ. Mininterno 9/9/05 inverte l'attribuzione del requisito
di carico, applicandolo solo al caso degli ultra-65-enni)
o figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidita totale[52]
Requisiti
per il ricongiungimento
o disponibilita di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per ledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena e di Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria; ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti
o disponibilita di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allimporto
- dellassegno sociale per lingresso di un familiare
- del doppio dellassegno sociale per lingresso di 2 o 3 familiari
- del triplo dellassegno sociale per lingresso di 4 o piu familiari
Richiesta
del nulla-osta, rilascio, silenzio-assenso
o carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento
o documentazione attestante la disponibilita di reddito
o attestazione del Comune di conformita dellalloggio ai parametri delle leggi regionali per ledilizia popolare pubblica o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL
o
documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti
di parentela o di coniugio ed
eventualmente la minore eta[54]
o
documentazione attestante, per ricongiungimento,
con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza
italiana alla luce dei
parametri locali, relativa alla condizione economica in
loco
(unordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va
valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare
risiede, e che attestazioni da parte delle autorita locali sulla dipendenza
economica del familiare dal figlio sono rilevanti)
o
documentazione rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invalidita totale (per ricongiungimento con figlio
maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per
ricongiungimento con genitore a carico)
Visto
di ingresso
Ingresso
al seguito
1.3.2
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Rilascio
del permesso
o al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dellaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)
o a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare
o allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti)
o allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi ad esempio, in caso di richiedente asilo , e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti); il permesso e revocato se al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole
o allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o al minore straniero di eta > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguita rispetto al caso di affidatario)
Durata
e rinnovo del permesso
Scioglimento
del vincolo familiare; conversione del permesso
Rilascio
di carta di soggiorno
o
in relazione a straniero titolare di carta di soggiorno,
a coniuge e figli minori (o minori affidati; da
art. 31, co. 2 T.U.) di eta > 14 anni (art. 31, co. 1 e 2 T.U.), conviventi
ad altro familiare ricongiunto (art. 30, co. 4 T.U.)
ai figli maggiorenni totalmente invalidi a carico (art. 16, co. 4 Regolamento, in
contrasto con art. 9 T.U.)
Diritti
del titolare del permesso
o svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00[58] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)
o convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o iscriversi a corsi di studio o di formazione
1.3.3
Familiari di cittadini italiani o comunitari
Ricongiungimento
con cittadino comunitario e diritto di soggiorno del familiare
o Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari
o Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita
o Sent. Corte Giust. C-459-1999: il familiare che possa provare l'esistenza del legame coniugale o familiare non puo' essere respinto alla frontiera per il semplice fatto di non essere in possesso di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso
o Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica
Familiare
del cittadino italiano: equiparazione al familiare di comunitario circolante;
ulteriori elementi
o al carattere non necessario del requisito di convivenza (Sent. Corte Giust. C-267-1983; nello stesso senso, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004; in senso contrario Sent. Cass. n. 8034/2003) e al permanere del diritto di soggiorno fino a scioglimento formale dell'unione (Sent. C-267-1983; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005)
o al non doversi determinare i motivi del sostegno fornito dal cittadino al familiare, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita, ai fini dell'accertamento della condizione di familiare a carico (Sent. Corte Giust. C-316-1985)
o al non potersi respingere alla frontiera il familiare che, privo di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso, possa provare l'esistenza del legame familiare (Sent. Corte Giust. C-459-1999)
o al non potersi imporre ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (Sent. Corte Giust. C-157-03)
o al non potersi negare l'ingresso ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica (Sent. Corte Giust. C-503-03)
Titolo
di soggiorno
o
in relazione a cittadino italiano,
al coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di
convivenza contrasta con Sent.
Corte di Giust. C-267-1983
agli altri familiari con diritto di soggiorno: coniuge
non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21
anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge
(L. 29/2006)[62], altri ascendenti e discendenti del cittadino o del
coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia
(corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di
cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione),
convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli
ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari
e art. 30, co. 4, T.U.)
ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano)
o in relazione a cittadino comunitario
al coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983
familiari con diritto di soggiorno:
- in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006)[63], ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)
- in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[64]
ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)
o al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purche non privato della patria potesta (apparentemente senza riguardo alla condizione di convivenza)
o al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)
o al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)
Ingresso
al seguito
1.3.4
Interesse superiore del minore
1.3.5
Tutela giurisdizionale
1.4
Ingresso e soggiorno per altri motivi
1.4.1
Ingresso e soggiorno per motivi di studio
Ingresso
per studio universitario
o domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita di posti
o titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita) ed eventuale idoneita per laccesso alluniversita nel paese di provenienza
o documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.: la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco
o dimostrazione di disponibilita di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante
- fidejussione, bonifico o versamento
- garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri
- garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lart. 34 Regolamento sulle modalita di prestazione di garanzia e stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellart. 46 Regolamento rimane)
o indicazione di un alloggio in Italia.
o disponibilita di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo completo di allepoca . 750.000; da circ. Minsanita 24/3/00)
Prove
di ammissione
Rilascio
e rinnovi del permesso
Parita'
con lo studente italiano
Ingresso
per formazione professionale
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata
< 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui
allart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento
Accesso
al lavoro; conversione del permesso per studio o formazione
o in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[68], entro quote
o in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato
1.4.2
Soggiorno per motivi di protezione sociale
o per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
o che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Diritti
del titolare
o e iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per asilo umanitario - da circolare Ministero della Sanita)
o accede ai servizi assistenziali
o accede a corsi di studio
o puo iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00)
o puo esercitare attivita di lavoro subordinato
Revoca,
rinnovo e conversione del permesso
o interruzione della partecipazione al programma di inserimento
o condotta incompatibile con il programma di inserimento
o cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)
o per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[70], con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)
o per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
1.5
L'ingresso: elementi generali
Visto
di ingresso
Requisiti
o passaporto valido (o documento equivalente)
o documentazione su
- finalita del viaggio
- mezzi di trasporto utilizzati
- disponibilita mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, per motivi familiari) e soggiorno[71]
- condizioni di alloggio
- assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)
o documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)
Motivi
ostativi
o mancanza dei requisiti previsti
o pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione;
o pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione
o esistenza di motivi che richiederebbero lespulsione
o esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di dinego del visto
Rilascio
e diniego del visto; ricorso
o lavoro subordinato: 30 gg
o lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o ricongiungimento familiare: 30 gg
o
se i motivi sussistessero permanentemente,
dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione:
"sicurezza e ordine
pubblico";
o
se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi
per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo'
non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non
deve essere motivato ")
Reingresso
1.6
Il permesso di soggiorno: elementi generali
1.6.1
Rilascio del permesso
Richiesta
Requisiti
per il rilascio
o possesso dei requisiti per l'ingresso
o disponibilita di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o disponibilita di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[73]
o possesso dei requisiti per lo specifico permesso
o iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi
Variazioni
di domicilio
1.6.2
Rinnovo del permesso
Richiesta
di rinnovo
o
90 gg.
(se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)
o
60 gg.
(se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)
o 30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[74]
Requisiti
per il rinnovo
o permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e pero motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: diniego non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'
o eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[75] di disoccupazione tollerata, lesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia popolare o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria)
Durata
del permesso rinnovato
Cedolino
1.6.3
Impronte digitali
1.6.4
Provvedimenti negativi
Rifiuto
del permesso
Revoca
del permesso
o perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o condanna definitiva (successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
o adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE)
Tutela
o nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)
o la sanabilita di eventuali irregolarita amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)
o lesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o lesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)
1.6.5
Utilizzazione
o motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio
o lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio
o lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio
o motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e sudio?)
o integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)
o motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti aggiuntivi? di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)
o motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo
non possa essere addebitato al richiedente
o
acquisto cittadinanza e adozione: per lavoro
subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende
"attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
1.6.6
Conversione
o senza vincolo di quote:
lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva
lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva
ogni permesso: in permesso per motivi familiari
motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva
affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il IV grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellentrata in vigore della L. 189/02; TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
integrazione del minore (o anche minore eta?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo
studio in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo
studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 26/5/05 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)
o entro quote:
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo
lavoro stagionale: in lavoro subordinato, entro quote, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)
1.7
La carta di soggiorno
1.7.1
Cittadini stranieri
Requisiti
o 6 anni[78] di soggiorno legale
o titolarita di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi (circ. Mininterno 26/5/05, purche' il reddito sia percepito o dichiarato in Italia), residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguita; Circ. Mininterno 23/10/00 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), lavoro subordinato - attesa occupazione, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro subordinato a tempo determinato (in senso contrario, Tar Umbria); Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso
o reddito superiore allassegno sociale, anche associato a potenziale (da Relazione illustrativa del Regolamento) trattamento pensionistico per invalidita; Circ. Mininterno 23/10/00: reddito commisurato (come per ricongiungimento) al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non e richiesta per loro (nota: coerente con art. 9, co. 1 T.U.)
Motivi
ostativi
Familiari
del richiedente o titolare
Richiesta,
rilascio, diniego
Diritti
Revoca
Tutela
1.7.2
Familiari di cittadini comunitari o italiani
Beneficiari
o coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983
o familiari con diritto di soggiorno: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[83], altri ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia (corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.)
o ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano)
o coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983
o familiari con diritto di soggiorno:
in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006)[84], ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)
in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[85]
o ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)
Requisiti
Provvedimenti
negativi
2.
Allontanamento e detenzione
2.1
Il respingimento
Presupposti
o tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)
o quando e privo dei requisiti previsti per lingresso (documentazione relativa a finalita e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno idoneo in corso di validita o visto di reingresso)
o esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o e stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione
o e gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o sussistono i presupposti per la sua espulsione
o e stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)
o non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
Eccezioni
o e gia stato riconosciuto rifugiato in altro Stato
o proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lItalia, senza chiedere asilo
o soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di
- crimine contro la pace
- crimine di guerra
- crimine contro lumanita
- crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante
- azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite
o e stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o e pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche
o possa essere perseguitato per motivi di
- razza
- sesso
- lingua
- cittadinanza
- religione
- opinioni politiche
- condizioni personali o sociali
o possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Modalita'
o polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato
o questore, nei casi in cui lo straniero
- sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
- sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato perche bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazione in acque teritoriali)
Conseguenze
o dello straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non
risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3,
T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
Tutela
o in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puo comunque ritardare lallontanamento dallItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario)
o in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di respingimento fondato sullinammissibilita della domanda di asilo, ovvero in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallambasciata italiana)
Respingimento
in mare: limiti
o
nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non
istituite per l'Italia)
o
in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo
bilaterale (es.: con l'Albania del
25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione
immediata delle misure in questione,
-
la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100
Convenzione di Montego Bay)
per navi nazionali o da considerare come nazionali a
dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera
per navi prive di nazionalita'
per navi straniere, nel caso in cui vi sia il
fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui
irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche
l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)
-
la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo
per navi italiane
per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del
diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o
contigue)
per navi di qualunque nazionalita' il cui
comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo
controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)
per navi straniere, previa autorizzazione dello
Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere
previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per
navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata
in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve considerarsi esclusa?)
2.2
L'espulsione
2.2.1
L'espulsione per motivi di pericolosita'
Presupposti
o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)
o a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)
o come misura di prevenzione
Ordine
pubblico e sicurezza dello Stato
o disposta con decreto del Ministro dellinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore
o
l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche puo' riguardare
persone appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel
territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L.
155/2005)
o eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
o ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche, non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005)
o il Ministro dellinterno puo far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.
o
fino al 31/12/2007, se la decisione sul ricorso dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2
anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre
nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR
decide allo stato degli atti (L.
155/2005)
o fino al 31/12/2007, non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale
Misura
di sicurezza
o disposta dal giudice (giudiziaria)
o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)
o divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[89] (da art. 13, co. 14, T.U.)
o per straniero condannato,
- l'espulsione e' eseguita, successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autorita consolare sono avvertiti per tempo[90]
- la revoca o la non applicazione puo essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
- provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
Sanzione
sostitutiva della detenzione
o disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione, ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso
il caso in cui si tratti di delitti di cui allart. 407, co.
2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del
codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo
comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero
al fine di agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso
articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis,
secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da
sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile
1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale),
o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a
mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allingresso e motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di
espulsione ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in
questione non rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della
misura dellespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puo
essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno
o condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)
o espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto
o ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
Misura
alternativa alla detenzione
o
disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di
sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, gia identificato, detenuto, che
debba scontare una pena, anche
residua, < 2 anni,
e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione, ai sensi dellart.
13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito
allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad
art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2,
lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso
il caso in cui si tratti di delitti di cui allart. 407, co.
2, lettera a, c.p.p. o di delitti
puniti dal Testo Unico (nota:
esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o
a violazione del divieto di reingresso)
o
nota:
la condanna per uno dei reati ostativi allingresso e motivo valido di revoca
del permesso di soggiorno; la
revoca del permesso e motivo di espulsione ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.;
se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali e esclusa
lapplicazione della misura dellespulsione alternativa alla pena detentiva, il
responsabile puo essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche
se originariamente titolare di un
permesso di soggiorno valido
o nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione
o esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita
solo dopo la scadenza del termine per lopposizione o di quello per la
decisione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di
viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga
interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla
frontiera
o
pena estinta dopo 10 anni,
salvo che, nel
frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lingresso per richiesta
di asilo o lingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in
questo caso
Misura
di prevenzione
o disposta dal prefetto (amministrativa)
o per straniero appartenente a una delle categorie di cui
- allart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallautorita di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivita delittuose
- allart. 1 L. 575/65, come sostituito dallart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa
o eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[91]
2.2.2
L'espulsione per soggiorno illegale
Presupposti
o che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)
o che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallingresso (salvo cause di forza maggiore) o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza (l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero; da Sent. Cass. 7668/2004; nota: impossibile per lo straniero ottenere l'apposizione del timbro in caso di ingresso da frontiera interna; il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso - da Sent. Cass. 11323/2005)
o che abbia subito la revoca (inclusa quella conseguente alla condanna per violazione delle norme sul diritto d'autore o vendita di marchi contraffatti) o lannullamento del permesso di soggiorno
o che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.
o che non abbia rispettato linvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)
o che non abbia rispettato lobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[92] (nota: manca una disposizione esplicita[93], ma lart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allesecuzione del provvedimento; a fortiori dovra essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)
o
che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5
gg. allordine di allontanamento impartito per limpossibilita di dar luogo o
prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione
della nozione di giustificato motivo, inclusa indigenza; circ. Mininterno
15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo)
o che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione
o che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE)
Modalita'
o disposto dal prefetto (espulsione amministrativa)
o eseguito con
- intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allobbligo di lasciare lItalia
- accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[94]
Convalida
del provvedimento di accompagnamento
o
comunicazione al giudice
di pace territorialmente
competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore
dalladozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto
all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello
sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida
o
lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di
fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito
patrocinio (nota: difficilmente
fruibile; non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L
, DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il
provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai
fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
o
lo straniero e' ammesso, se necessario,
all'assistenza di un interprete
o
udienza
in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato
(che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto
in un CPT, salvo
che il procedimento di convalida possa concludersi in questura
prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro
le 48 ore successive alla comunicazione
del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata losservanza dei termini
e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso
contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
Ricorso
contro il provvedimento di espulsione
o ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004)[96] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento[97]; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004)
o il ricorso deve essere presentato entro 60 gg.[98] dalla data del provvedimento[99] (anche dal consolato o dallambasciata italiana[100]; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allautorita che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)
o il prefetto puo far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.
o il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[101] (termine a carattere ordinatorio)[102]
o diritto allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallart. 229 L del DPR 115/02)[103]
Divieti
di espulsione e limiti all'esecuzione
o possa essere perseguitato per motivi di
- razza
- sesso
- lingua
- cittadinanza
- religione
- opinioni politiche
- condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o sociali
o rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o minori (salvo il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi)
o donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito convivente; non al padre in quanto tale?)
o coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)
o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')
o titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)
o apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)
Rilascio
di permesso di soggiorno nei casi di inespellibilita'
o e iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14 anni
o ottiene un permesso per motivi familiari se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)
o ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi
Divieto
di reingresso
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[104] (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[105], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallItalia
Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre
idonea documentazione comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la
rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al
Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la
sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto
di reingresso, provvede all'aggiornamento
degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)
Possibile lingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lautorizzazione; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero
Violazione
del divieto di reingresso
Reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[106]
in caso di reingresso in violazione del
divieto conseguente alla normale espulsione disposta dal prefetto; nuova espulsione
con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto obbligatorio anche
fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo[107]
Reclusione,
con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito
direttissimo [108], in caso
di reingresso in
violazione del divieto:
Trattenimento
in CPT
o per la necessita di soccorrere lo straniero
o per necessita di accertamenti su identita o nazionalita
o per necessita di acquisire documenti per il viaggio
o per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Impossibilita'
di trattenimento: ordine di allontanamento
Trasgressione
dell'ordine di allontanamento
o per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[111] in CPT e nuova espulsione
o per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[112], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[113] in CPT e nuova espulsione
o per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni
o per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[115]
2.3
CPT
Presupposti
o per la necessita di soccorrere lo straniero
o per necessita di accertamenti su identita o nazionalita
o per necessita di acquisire documenti per il viaggio
o per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Convalida
Condizioni:
luogo, durata, allontanamento
Gestione
o stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellattivita di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale)
o concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Carta dei diritti contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivita di assistenza, incluse attivita di
- interpretariato
- informazione legale
- mediazione culturale
- supporto psicologico
- assistenza sociale
- formazione degli operatori
Accesso
ai CPT
o familiari conviventi
o difensore dello straniero
o ministri di culto
o personale della rappresentanza diplomatica o consolare
o membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita di assistenza
Diritti
del trattenuto
o la comunicazione alla autorita consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta < 14 anni, di chi esercita la potesta sul minore di non volersi avvalere dellintervento di tale autorita; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CPT) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati
o la liberta di corrispondenza riservata anche telefonica
o il recupero degli effetti e dei risparmi personali
2.4
Stranieri detenuti
Segnalazione
dello stato di detenzione ai fini dell'eventuale espulsione
Rinnovo
del permesso durante la detenzione
o
Messaggio del Mininterno alla questura di Vercelli del
4 Settembre 2001: listanza di rinnovo del permesso non puo essere accolta perche la verifica della sussistenza dei requisiti
e superata dal provvedimento dellAutorita giudiziaria in forza del quale lo
straniero e detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessita di
verifica dei requisiti dovrebbe facilitare il rinnovo, non precluderlo; lintepretazione e da
rivedere alla luce delle restrizioni
comportate dalla Sent. Cassazione n. 30130/03, salvo che non prevalga, in senso contrario, la Sent.
Cassazione n. 22161/05)
o
Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto
in una delle categorie di cui allart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile
dal prefetto), e rende quindi automaticamente applicabile, quando la pena
residua non superi i due anni, il provvedimento di espulsione
quale sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo, e necessario comunque chiedere
il rinnovo del permesso nei termini,
a prescindere dallesito della richiesta
Accesso
alle misure alternative extra-murarie e al lavoro
o laccesso a misure alternative (incluse le attivita lavorative extra-murarie e laffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede ne consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per se, unautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 12/4/99 e Circ. Mininterno 2/12/00)
o la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivita lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivita lavorativa da unordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93)
o il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12[120] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)
o
esclusa, di
fatto, la possibilita di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piu rilasciabile, da
Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al
termine della misura alternativa
o Sent. Cassazione n. 30130/03: laccesso allaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie e precluso allo straniero clandestino perche comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente si applica anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validita (deve essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilita di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3); possibile, in generale, il rilascio di un permesso per motivi umanitari (art. 5, co. 6 T.U.)
o Sent. Cassazione n. 22161/05: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignita col cittadino italiano
Ostativita'
delle condanne rispetto a ingresso
e soggiorno
o
l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in
seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e
2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale,
favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare
in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a
sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego del visto di ingresso
o
la condanna definitiva (successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da
Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano
solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02) per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in
materia di tutela del diritto di autore, e
dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del
permesso per lavoro autonomo); di norma, lo
straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e' ammesso nel territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)
o
di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei
requisiti per l'ingresso, comporta
- rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
-
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
-
revoca del
permesso di soggiorno
o
la condanna definitiva (successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da
Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano
solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02) per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in
materia di tutela del diritto di autore, e
dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del
permesso per lavoro autonomo)
o
la condanna
per uno dei reati ostativi allingresso non e pero motivo di automatico rifiuto
del rinnovo (ne', verosimilmente,
della revoca), ma
deve essere valutata unitamente a condotta, livello
di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: rifiuto
del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva
pericolosita'; nota: Dec. Consiglio di
Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90)
stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la
quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale
misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come
conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la
revoca automatica)
o
diniego della carta
di soggiorno, in caso di condanne (anche non definitive) o rinvii a
giudizio per reati di cui allart. 380
e allart. 381, non colposi
c.p.p.; nota: secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del
cittadino straniero cui possa essere rilasciata la carta di soggiorno non
ostano a che la carta sia rilasciata anche a detto coniuge
o
revoca della
carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380
e 381 (non colposi) c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a espulsione, di
altro permesso per il quale
siano soddisfatti i requisiti; nota: alla condanna, anche non definitiva,
per reati di cui all'art. 380 c.p.p. puo' seguire (sia pure in modo non
automatico, da Messaggio telegrafico Mininterno del
9/9/2003 e Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005) anche il diniego del permesso
3.
Diritti
3.1
Assistenza sanitaria
3.1.1
Iscrizione obbligatoria
Categorie
o i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita o del quale sia stato chiesto il rinnovo):
- lavoro subordinato (anche stagionale)
-
lavoro autonomo
- motivi familiari
-
asilo politico;
secondo Circ. Minsanita 24/3/00, ai fini delliscrizione al SSN, il
riferimento e al titolare di asilo politico ai sensi della Costituzione? ,
di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a
straniero inespellibile per rischio di persecuzione
- asilo umanitario; secondo Circ. Minsanita 24/3/00, ai fini delliscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)
art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio
art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e comunque improprio, perche non viene rilasciato alcun permesso);
- richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellistanza alla definizione della procedura, incluso leventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno
- affidamento (per il minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanita: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00)
o i titolari di carta di soggiorno (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 4 T.U.)
Oneri
Validita'
3.1.2
Iscrizione facoltativa
Categorie
o stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Oneri
o titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (da Circ. Minsanita' 24/3/00): lequivalente di . 290.000 per anno, non frazionabili
o stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari: lequivalente di . 425.000 per anno, non frazionabili
Validita'
o titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (da Circ. Minsanita' 24/3/00): lequivalente di . 290.000 per anno, non frazionabili
o stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari: lequivalente di . 425.000 per anno, non frazionabili
3.1.3
Stranieri iscritti al SSN: copertura
Prestazioni
o in caso di trasferimento allestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita 3/11/89
o in caso di temporaneo soggiorno in paese dellUnione europea, modello E111 (che consente lassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari
o in caso di soggiorno allestero per lavoro, ammessa solo lassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80
Familiari
3.1.4
Altri stranieri regolari
o immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita, gli oneri sono a carico del Minstero dellinterno)
o previo
pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale
della disparita' di trattamento con lo straniero illegalmente soggiornante)
3.1.5
Stranieri illegalmente soggiornanti
Prestazioni
o alla tutela della gravidanza e della maternita (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)
o alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)
o a vaccinazioni nellambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o a interventi di profilassi internazionale
o a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)
o a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)
Limiti
alla segnalazione
o accertamento eventuali responsabilita dei sanitari
o comunicazione alle autorita diplomatiche del paese di appartenenza
o notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive
Codice
STP
Oneri
o prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellambito di protocolli dintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)
o
urgenze
o stato di gravidanza
o
patologie esenti
(da Decreto Minsanita 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs.
124/98)
o soggetti esenti per eta o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)
3.2
Assistenza sociale
Art.
41 T.U.
o soggetti affetti da morbo di Hansen
o soggetti affetti da TBC
o invalidi civili
o ciechi civili
o sordomuti
o indigenti
L.
388/2000
o Assegno sociale (gia pensione sociale), concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
o Prestazioni per minorati civili, previste per
- invalidi civili (persone di eta < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro)
- ciechi civili
- sordomuti
Invalidita'
civile e carta di soggiorno
3.3
Previdenza
Parita'
di trattamento (Conv. OIL 143/1975)
o nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
- per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro il rischio di malattia e tubercolosi
- per maternita
- contro il rischio di disoccupazione involontaria
o nei confronti dellINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
- malattie professionali
Diritti
in caso di rimpatrio
o conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e puo goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallart. 20, co. 1, L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento e fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)
o qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (e vero?)[123]
o Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina[126]), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)
3.4
Minori
3.4.1
Inespellibilita'
o e iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14 anni
o ottiene un permesso per motivi familiari se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)
o ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi
3.4.2
Minori non accompagnati
Definizione
Obbligo
di segnalazione
o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
o al Giudice tutelare (per leventuale apertura della tutela)
o al Comitato per i minori stranieri, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
Divieto
di trattenimento
Comitato
per i minori stranieri
Rimpatrio
assistito
o indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita di affidamento alle autorita in patria, nonche lassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identitficati
o nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio
o audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lopinione in merito al rimpatrio
"Non
luogo a provvedere al rimpatrio"
Provvedimenti
di tutela e affidamento
o tutela:
- presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale
- procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede linteresse principale del minore
- tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e esercitata dallistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
- compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
o
affidamento
- presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu che alla condizione di non accompagnato)
- affidatario:
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
altrimenti, comunita di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
- procedimento: affidamento disposto da
servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta genitoriale
- compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta parentale nei rapporti con listituzione scolastica e lautorita sanitaria
Permesso
di soggiorno
o ottiene un permesso per minore eta, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito alladozione di un provvedimento di tutela di comunita di tipo familiare familiare e rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore eta (Circ. Mininterno 13/11/00); nota: nella prassi, il permesso per minore eta e rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il IV grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno)
o ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[129]
o
per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art.
32, co. 1 bis e 1 ter, il
Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a
procedere al rimpatrio"
o
per i minori che li soddisfano,
l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter
(inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a
esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in
Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un
progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore
ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini
formativi)
se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere
positivo e la Questura
rilascia un permesso per integrazione del minore
alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da
definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un
permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della
situazione in cui si trova il minore
o a famiglia o persona singola riceve un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno, o e' iscritto nel titolo di soggiorno dell'affidatario (fino al compimento dei 14 anni), alle stesse condizioni che si applicherebbero al figlio minore straniero dell'affidatario
o a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 riceve un permesso per affidamento
Utilizzabilita'
del permesso
o motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)
o integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o minore eta: studio (Circ. Mininterno 13/11/00; nota: non utilizzabile per lavoro)
o richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 Regolamento), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
Conversione
del permesso
o motivi familiari: in permesso
per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di eta) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivita lavorativa
per accesso al lavoro anche senza requisiti[130] (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare e un minore affidato (ma, verosimilmente, anche se e minore convivente con i genitori)
o affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[131] (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni
o integrazione del minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[132], con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[133] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
e giunto in Italia da almeno tre anni
e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
dispone di un alloggio
frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa
retribuita secondo legge, ovvero e
in possesso di un contratto di lavoro (o di un contratto di soggiorno per lavoro?), anche se
relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
o minore eta: esclusa la convertibilita al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalita: vedi Note, qui sotto)
o con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino)
o con lart. 32, co. 1 bis - 1 quater, T.U., che non specifica il titolo del permesso, ma solo i requisiti sostanziali per la conversione
o con la Sent. Corte Cost. 198/2003, che ha chiarito che la possibilita di conversione prevista per i minori comunque affidati deve valere anche per
i minori sottoposti a tutela
i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)
i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)
3.4.3
Diritto-dovere di istruzione e formazione
3.4.4
Assistenza sanitaria
3.5
Lavoro e professioni
3.5.1
Diritti del lavoratore straniero
Convenzione
OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 3, T.U.
Lavoro
alle dipendenze dalla pubblica amministrazione
o dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
o con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
o dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
o dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allart. 16 L. 56/87
3.5.2
Professioni
Requisiti
o
titolo di studio
(es.: laurea)
o
titolo abilitante
(es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allestero
o
iscrizione nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allordine dei medici)
Riconoscimento
del titolo di studio
Riconoscimento
del titolo professionale
o richiesta esperienza professionale aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza (due anni negli ultimi dieci) e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)
o misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[134]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lespletamento di tali misure, se lo straniero e allestero, e rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)
o obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale
o valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante
o
titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana
Conseguimento
del titolo professionale per laureati in Italia
Iscrizione
all'albo professionale
Professioni
sanitarie
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o
subordinato in campo sanitario
comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente
o le regioni Calabria (e vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo
professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di
albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo
svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del
benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del
vincolo delle quote[136],
comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e
consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per
lesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi
dellUnione europea[137]
4.
Asilo
4.1
Asilo e status di rifugiato
Art.
10 Costituzione
Status
di rifugiato ex Convenzione di Ginevra
Norme
di riferimento
Sentenza
Cassazione 19/2/97; competenza
o contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nelleffettivita dellimpedimento; categoria dei rifugiati piu ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale perche non pretende di disciplinare il diritto dasilo costituzionale
o la legge non puo essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o competenza per il riconoscimento del diritto dasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellambito del riconoscimento dello status di rifugiato
4.2
Riconoscimento dello status di rifugiato
Domanda
di asilo
Inammissibilita'
o gia riconosciuto come rifugiato in altro paese
o proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lItalia) senza chiedere asilo
o che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di
- crimine contro la pace
- crimine di guerra
- crimine contro lumanita
- crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante
- azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite
o condannato in Italia per reati di cui allart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.
o straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato
o appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche
Casi
di trattenimento
Il richiedente asilo puo essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il
trattenimento, e comunque < 20 gg.)
o per verificarne o
determinarne nazionalita o identita
o per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili (?)
o in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto di essere ammesso nel
territorio dello Stato (si riferisce all'accertamento dell'ammissibilita' della
domanda?)
o se e stato fermato in
una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova
(formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare; nota: Circ.
Mininterno 31/10/2005, coerentemente con mess. Mininterno 11/5/05 e D. Lgs.
140/05, esclude che debba essere trattenuto lo straniero in condizioni
di soggiorno illegale quando si presenti spontaneamente a chiedere asilo
o se ha presentato
domanda dopo che a suo carico e stato emesso un provvedimento di espulsione o
respingimento
Richiedente
non trattenuto: Dublino, permesso di soggiorno
o entro 3 gg. dalla presentazione
della domanda, un attestato nominativo,
che certifica la sua qualita' di richiedente asilo (ma non la sua identita' -
da Circ. Mininterno 22/10/2005); l'attestato non costituisce certificato
di identita' (D. Lgs. 140/05)
o entro
20 gg. (da D. Lgs. 140/05) un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta
di asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (dalla questura
di effettiva residenza, da circ. Mininterno 25/2/05) fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
Commissione territoriale (ricorsi esclusi; in senso contrario, Trib.
Palermo: il richiedente asilo cui sia stato negato il
riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno
temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino alla definizione
del procedimento di merito; nota: oltre che per il diritto al ricorso
effettivo, la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo fino a
decisione definitiva sarebbe utile anche per la prosecuzione delliscrizione al
SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare Ministro della sanita 24/3/00)
Richiedente
non trattenuto: accoglienza
o
mancata presentazione
presso la struttura individuata
o
abbandono del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata
comunicazione alla Prefettura
o
mancata presentazione del
richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la
convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
o
presentazione in Italia di
precedente domanda di asilo
o
accertamento della
disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti
o
violazione grave o
ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo
o comportamenti gravemente violenti
Richiedente
non trattenuto: contributo
Richiedente
non trattenuto: studio, formazione professionale, lavoro
o
presentazione di documenti
e certificazioni false
o
rifiuto di fornire le
informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'
o
mancata presentazione del
richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la
convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel
luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia -
da Circ. Mininterno 22/10/2006)
Centri
di identificazione
o
visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di
rappresentanti dellACNUR
rappresentanti di organizzazioni di tutela di
richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener
conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti
legali dei richiedenti trattenuti
familiari e cittadini italiani (nota: non anche
stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte
dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura
o
la possibilita di uscita quotidiana, per i soli
trattenuti facoltativamente
(ma non
per quelli dei quali sia necessario accertare identita o nazionalita), previa comunicazione al
direttore di centro e salvo il caso di incompatibilita con lo svolgimento
della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20 (nota: non si configura la limitazione della
liberta personale, trattandosi di onere e non di obbligo)
o
la possibilita di ottenere dalla prefettura, in
tutti i casi di trattenimento,
su richiesta adeguatamente motivata, lautorizzazione per un allontanamento
dal centro per tempi diversi
da quelli normalmente autorizzati, purche compatibile con lo svolgimento della
procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella
lingua consentita
Procedura
semplificata; dimissioni del richiedente alla scadenza dei termini
o
il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2
gg.
o
la Commissione territoriale procede allaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti
o
la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallaudizione
Procedura
ordinaria
o
il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2
gg.
o
la Commissione territoriale procede allaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti
o
la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallaudizione
Commissione
territoriale
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-citta
o
un rappresentante dellACNUR
o
un funzionario del MAE (alloccorrenza, su richiesta del Presidente
della Commissione nazionale)
Audizione
o
la Commissione puo comunque assumere la
decisione sulla base della documentazione disponibile in caso di
-
mancata
presentazione allaudizione
(in assenza di legittima richiesta di rinvio)
-
impossibilita di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate
ricerche dellinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e
successivamente allaccertamento dellavvenuta scadenza
del permesso di soggiorno
senza che ne sia stato richiesto il rinnovo
o
dellaudizione e redatto verbale, di cui e consegnata copia
allo straniero, unitamente a
copia della documentazione da questi prodotta
o
il richiedente asilo puo esprimersi nella propia
lingua o in altra lingua
a lui nota; se necessario e nominato un interprete
o
il richiedente asilo ha facolta di farsi
assistere da un avvocato
Decisione
o
riconosce lo status di rifugiato
o
rigetta
la domanda
o
rigetta
la domanda, ma,
valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare,
dellart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo
e delle liberta fondamentali) chiede al Questore
il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.
Riesame
Ricorso
Allontanamento
o
con intimazione a lasciare lItalia entro 15 gg. nei casi in
cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta
di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga
al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato linvito ex art. 12
Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di
mancato rispetto dei termini)
o
con accompagnamento immediato negli altri casi
Richiesta
di sospensione al prefetto in caso di ricorso
4.3
Contenuto dello status di rifugiato
Permesso
di soggiorno e documento di viaggio
o un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)
o un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[142]
Limiti
all'espulsione
Ricongiungimento
e coesione familiare
Assistenza
e previdenza
il rifugiato e equiparato al cittadino italiano (artt. 23 e 24, Convenzione di Ginevra del 1951[143])
o nota: lett. Minlavoro specifica (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/98) che le misure previste per il titolare di carta di soggiorno si estendono anche al rifugiato; non dovrebbero applicarsi le limitazioni dettate dalla L. 388/00; le misure riservate dalla legge a italiani e comunitari, invece, sono precluse al rifugiato (in contrasto con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951); nella stessa linea, la circ. INPS n. 62/2004, chiarisce che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari)
Studio,
lavoro
4.4
Protezione temporanea
4.4.1
Art. 20 T.U.
4.4.2
D. Lgs. 85/2003
Decisione
del Consiglio europeo
Regime
di protezione
o