(Sergio Briguglio 13/3/2006)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA
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D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D.
LGS. 380/1998);
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato con
L. 106/2002);
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo (indicata con L. 189/2002);
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR
115/2002);
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L.
289/2002);
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(indicata con L. 34/2003);
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indicata
con L. 271/2004)
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L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
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L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
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L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
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L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
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D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaÕ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la paritˆ di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato
con D. LGS. 256/2004)
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D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro
(indicato con D. LGS. 251/2004)
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
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D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
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L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellÕambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
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D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
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L.
155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale
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DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione,
(indicato con DPR 334/2004)
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DPR
54/2002: Decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005 (indicata con L. 29/2006)
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DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
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L.
39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaÕ presenti nel
territorio dello Stato
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L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri
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DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
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L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza
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DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
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DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
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TESTO VIGENTE ALLÕINIZIO
DELLA PRESENTE LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DA
L.
106/2002 (grassetto italico); D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato); L.
189/2002 (grassetto); L.
289/2002 (grassetto sottolineato); D.
LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con
tratteggio); L.
34/2003 (grassetto italico con
sottolineatura punteggiata); L.
271/2004 (grassetto italico con
sottolineatura tratteggiata) L.
155/2005 (grassetto con sottolineatura
punteggiata) |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLÕIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellÕarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi� favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi�
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, � emanato ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellÕemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 Ž trasmesso
al Parlamento per lÕacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento � emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitˆ, essa �
accertata secondo i criteri e le modalitˆ previste dal regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero � riconosciuta
paritˆ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci˜ non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autoritˆ del Paese di cui � cittadino e
di essere in ci˜ agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autoritˆ giudiziaria, l'autoritˆ di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi� vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libertˆ personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello
straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres“ l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalitˆ di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi� favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano Ž comunque tenuto
allÕosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EÕ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato � presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed � composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per lÕistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
� istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellÕinterno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunitˆ e delle politiche comunitarie, dellÕinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno, della
giustizia, delle attivitˆ produttive, dellÕistruzione, dellÕuniversitˆ e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dellÕeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attivitˆ culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allÕarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allÕattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch� degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allÕarticolo 3, comma 1. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellÕarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellÕinterno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalitˆ di coordinamento
delle attivitˆ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellÕassistenza e nellÕintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellÕimmigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che � approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico � emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed � pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellÕInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellÕassistenza e nellÕintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaÕ di un termine pi�
breve, il documento
programmatico relativo alla politica dellÕimmigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che � approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico � emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed � pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellÕInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
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|
2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres“ le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversitˆ e delle identitˆ
culturali delle persone, purchŽ non confliggenti con lÕordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4.
Con uno o pi� decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma dellÕarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote � disciplinata in
conformitˆ con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nellÕanno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allÕarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui allÕarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellÕanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellÕarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunitaÕ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lÕanno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri puoÕ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lÕanno precedente[1]. |
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5.
NellÕambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellÕobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allÕalloggio, alla lingua,
allÕintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellÕinterno, si provvede allÕistituzione di
Consigli territoriali per lÕimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellÕassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici
sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[2] |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 � predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 � trasmesso al
Parlamento per lÕacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto � emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLÕINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato � consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu˜ avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2.
Il visto di ingresso � rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
lÕautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi allÕingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego
del visto di ingresso o reingresso � adottato con provvedimento scritto e
motivato che deve essere comunicato allÕinteressato unitamente alle modalitˆ
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno � sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allÕautoritˆ di
frontiera. |
2. Il visto di ingresso � rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lÕautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri
dello straniero relativi allÕingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, lÕautoritˆ diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilitˆ penali, lÕinammissibilitˆ della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso
di soggiorno � sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello
Stato, una preventiva comunicazione allÕautoritˆ di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lÕadesione a specifici accordi
internazionali, consentirˆ lÕingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellÕinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allÕarticolo 3, comma 1. Non potrˆ essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lÕordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lÕItalia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lÕadesione a specifici accordi
internazionali, consentirˆ lÕingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellÕinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allÕarticolo 3, comma 1. Non
� ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lÕordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lÕItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellÕarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallÕarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaÕ sessuale, il
favoreggiamento dellÕimmigrazione clandestina verso lÕItalia e
dellÕemigrazione clandestina dallÕItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaÕ
illecite. |
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4. LÕingresso in Italia pu˜ essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritˆ
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallÕItalia ovvero a norme
comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellÕelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso � comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalitˆ prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validitˆ a norma
del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivitˆ previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali
modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lÕesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonchŽ
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno �
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[3] |
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3.
La durata del permesso di soggiorno � quella prevista dal visto dÕingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque
essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro � quella prevista dal visto
dÕingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜
comunque essere: |
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|
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
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b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale,
o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione; |
b) (É); |
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c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso �
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
|
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d) superiore a due anni, per lavoro autonomo,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari; |
d) (É); |
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e) superiore alle necessitˆ specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
|
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro � rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allÕarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro �
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu˜ superare: |
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a) in relazione ad uno o pi� contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; |
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b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
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|
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu˜ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualitˆ, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellÕultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso � rilasciato ogni anno. Il permesso � revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallÕarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu˜ avere validitˆ
superiore ad un periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellÕarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellÕarticolo 26, ne daÕ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellÕinterno e allÕINPS nonche' all'INAIL[4]
per lÕinserimento nellÕarchivio previsto dal comma 9 dellÕarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione �
data al Ministero dellÕinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allÕarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
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3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dellÕarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu˜ essere
superiore a due anni |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed � sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno � rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno � richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed � sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno �
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno � sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5] |
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5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno � stato rilasciato, esso � revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lÕingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallÕarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalitˆ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi �
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu˜ essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
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8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellÕinterno, di concerto con il Ministro per lÕinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del 13 giugno 2002[6],
riguardante lÕadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitˆ ai
predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identitˆ e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445[7]. |
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8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, � punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione � da tre a dieci
anni. La pena � aumentata se il fatto � commesso da un pubblico ufficiale. |
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9.
Il permesso di soggiorno � rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui � stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
allÕUnione europea o apolide, contiene (É): |
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|
|
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilitˆ
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
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b) lÕimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
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2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla
lettere a) e b) del comma 1. |
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|
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3. Il contratto di soggiorno per lavoro �
sottoscritto in base a quanto previsto dallÕarticolo 22 presso lo sportello
unico per lÕimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o
dove avrˆ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalitˆ previste nel
regolamento di attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facoltˆ
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2¡, e 148) |
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|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalitˆ previste dal regolamento di
attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. |
|
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
|
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno � punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
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|
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero,
questi pu˜ essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero,
questi eÕ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
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|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autoritˆ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilitˆ di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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6.
Salvo quanto � stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu˜ vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localitˆ che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto � comunicato agli stranieri per
mezzo della autoritˆ locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalitˆ da pi� di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio dˆ comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
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|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
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|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri � rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non � valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allÕarticolo 5 e al presente articolo � ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 |
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(Obblighi
dellÕospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dˆ alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietˆ o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, � tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritˆ locale di
pubblica sicurezza. |
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2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalitˆ del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona � alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione � dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno � a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno � a tempo indeterminato. |
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2.
La carta di soggiorno pu˜ essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellÕUnione europea
residente in Italia. |
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3.
La carta di soggiorno �
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allÕarticolo 380
nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, allÕarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se � stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lÕespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, � rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
� ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu˜: |
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a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
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b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivitˆ lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
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c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
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d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lÕelettorato quando previsto dallÕordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
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5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lÕespulsione
amministrativa pu˜ essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallÕarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallÕarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera � altres“ disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allÕingresso o subito
dopo; |
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b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessitˆ di pubblico
soccorso. |
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3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo � tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. |
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo � tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di
viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si
applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora
il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti
di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[8] |
|
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lÕasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lÕadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
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5.
Per lo straniero respinto � prevista lÕassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallÕautoritˆ di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitˆ con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
|
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1.-bis Il
Ministro dellÕinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lÕordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellÕinterno promuove altres“ apposite misure di
coordinamento tra le autoritˆ italiane competenti in materia di controlli
sullÕimmigrazione e le autoritˆ europee competenti in materia di controlli
sullÕimmigrazione ai sensi dellÕAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti � data
comunicazione all'Autoritˆ per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonchŽ le autoritˆ marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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|
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[9]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritˆ dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilitˆ funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente[10]. |
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|
|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce,
per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari
di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[11] |
|
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|
5-bis. Il Ministero
dellÕinterno, nellÕambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto allÕimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
|
6[12]. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allÕinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato,
chiunque compie attivitˆ dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico � punito con la
reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare lÕingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lÕingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non � cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, eÕ punito con la reclusione da
uno a cinque anni[13] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
|
|
2.
Fermo restando quanto previsto dallÕarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
|
|
3.
Se il fatto di cui al comma 1 � commesso a fine di lucro o da tre o pi� persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi� persone, e nei casi in cui
il fatto � commesso mediante lÕutilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena � della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui �
stato favorito lÕingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
� commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena � della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui � stato favorito lÕingresso in
violazione del presente testo unico. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lÕingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lÕingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non � cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, � punito con la reclusione da quattro a quindici[14] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[15] |
|
|
|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[16] 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi� persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona � stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona � stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto eÕ commesso da tre o piuÕ persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[17] |
|
|
|
3-ter. Se i fatti
di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
lÕingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, la pena detentiva
eÕ aumentata da un terzo alla metaÕ e si applica[18] la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
|
|
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[19] del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantitˆ di pena risultante dallÕaumento conseguente alle
predette aggravanti. |
|
|
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellÕimputato che si adopera
per evitare che lÕattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lÕautoritˆ di polizia o lÕautoritˆ giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lÕindividuazione o la cattura di uno o pi� autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
|
|
3-sexies. AllÕarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ
dallÕarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
|
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellÕarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228[20].
LÕesecuzione delle operazioni � disposta dÕintesa con la Direzione centrale
dellÕimmigrazione e della polizia delle frontiere.[21] |
|
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[22] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti[23]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
|
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi� grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalitˆ dello straniero o
nellÕambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, � punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
|
|
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, � tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi� gravi � disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallÕautoritˆ amministrativa italiana inerenti allÕattivitˆ
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, � tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
3.500 a euro 5.500[24] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi� gravi � disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallÕautoritˆ amministrativa italiana inerenti allÕattivitˆ
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellÕambito delle direttive di cui
allÕarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorchŽ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellÕesito dei controlli e delle ispezioni � redatto
processo verbale in appositi moduli, che � trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres“ procedere a perquisizioni, con lÕosservanza delle
disposizioni di cui allÕarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
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|
|
8.
I beni (É)[25] sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente
articolo, sono[26] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[27] agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati[28]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3[29], del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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|
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|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[30] |
|
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|
8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata,
previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione. |
|
|
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.[31] |
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitˆ
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitˆ, si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
|
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellÕentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellÕinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
|
|
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
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|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
|
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9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della
Marina militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre
unitˆ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dellÕinterno, della difesa, dellÕeconomia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellÕinterno pu˜ disporre lÕespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LÕespulsione � disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) � entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non � stato respinto ai sensi
dellÕarticolo 10; |
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b) si � trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno � stato revocato o annullato, ovvero � scaduto da pi� di sessanta
giorni e non ne � stato chiesto il rinnovo; |
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c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellÕarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallÕarticolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellÕarticolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dallÕarticolo 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646. |
|
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|
3.
LÕespulsione � disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero � sottoposto a procedimento penale, lÕautoritˆ giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allÕatto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellÕarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non � applicata
o � cessata, il questore pu˜ adottare la misura di cui allÕarticolo 14, comma
1. |
3.
LÕespulsione � disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellÕinteressato. Quando
lo straniero � sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lÕespulsione,
richiede il nulla osta allÕautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
allÕaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e allÕinteresse della persona
offesa. In tal caso lÕesecuzione del provvedimento � sospesa fino a quando
lÕautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allÕespulsione con le modalitˆ di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lÕautoritˆ
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellÕarticolo 14. |
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3
bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allÕatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellÕarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu˜ essere negato ai sensi del comma 3. |
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3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lÕestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allÕesecuzione dellÕespulsione. Il provvedimento � immediatamente comunicato
al questore. |
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3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellÕavvenuta espulsione, se non � ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellÕarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
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3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi� grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lÕarticolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
questÕultima � ripristinata a norma dellÕarticolo 307 del codice di procedura
penale. |
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3
sexies. (...)[32] |
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4.
LÕespulsione � eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero : |
4.
LÕespulsione � sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
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a) � espulso ai sensi del comma 1 o si �
trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
con lÕintimazione; |
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b) � espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e
il prefetto rilevi, sulla base delle
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga allÕesecuzione del provvedimento. |
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5.
Si procede altres“ allÕaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
questÕultimo sia privo di valido documento attestante la sua identitˆ e
nazionalitˆ e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allÕesecuzione del
provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si � trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno � scaduto di
validitˆ da pi� di sessanta giorni e non ne � stato chiesto il rinnovo,
lÕespulsione contiene lÕintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lÕaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questÕultimo si sottragga allÕesecuzione del
provvedimento. |
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al giudice di pace[33] territorialmente competente il provvedimento con il
quale � disposto l'accompagnamento alla frontiera. LÕesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale � sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LÕudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LÕinteressato � anchÕesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lÕudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lÕosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lÕinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso � trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allÕarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eÕ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida � concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non � concessa ovvero non � osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida � proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lÕesecuzione dellÕallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [34] [35] |
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5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitˆ del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allÕarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitˆ
di un locale idoneo.[36] |
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6.
Negli altri casi, lÕespulsione contiene lÕintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allÕufficio di polizia di
frontiera. Quando lÕespulsione � disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore pu˜ adottare la misura di cui allÕarticolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
lÕinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che questÕultimo si sottragga allÕesecuzione del provvedimento. |
6.
(É). |
|
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellÕarticolo
14, nonchŽ ogni altro atto concernente lÕingresso, il soggiorno e
lÕespulsione, sono comunicati allÕinteressato unitamente allÕindicazione
delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
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8.
Avverso il decreto di espulsione
pu˜ essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine � di
trenta giorni qualora lÕespulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente
il ricorso al giudice di pace[37] del luogo in cui ha sede lÕautoritˆ
che ha disposto lÕespulsione. Il termine � di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[38] accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜
essere sottoscritto anche personalmente, ed � presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, � autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro
allÕautoritˆ giudiziaria. Lo straniero � ammesso allÕassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allÕautoritˆ consolare. Lo straniero � altres“ ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[39], e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, � assistito da un difensore designato dal giudice nellÕambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui allÕarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove
necessario, da un interprete. |
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9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[40] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[41]. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. |
9.
(É). |
|
|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro allÕautoritˆ giudiziaria. Lo
straniero � ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, � assistito da un difensore designato dal giudice nellÕambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allÕarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonchŽ, ove necessario, da un interprete. |
10
(É). |
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|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 � ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
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12.
Fatto salvo quanto previsto dallÕarticolo 19, lo straniero espulso � rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
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13.
Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellÕinterno; in caso di trasgressione,
� punito con lÕarresto da due mesi a sei mesi ed � nuovamente espulso con accompagnamento
immediato. |
13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellÕinterno. In caso di
trasgressione lo straniero � punito con la
reclusione da un anno a quattro anni[42] ed � nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. |
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13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso � punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[43] |
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13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis � obbligatorio lÕarresto dellÕautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e[44] si procede con rito direttissimo. |
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14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dallÕinteressato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallÕinteressato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu˜ essere previsto un termine pi� breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallÕinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
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15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu˜ adottare la misura di cui allÕarticolo 14, comma 1. |
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16.
LÕonere derivante dal comma 10 del presente articolo � valutato in lire 4
miliardi per lÕanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallÕanno
1998. |
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Art.
l3-bis[45] |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso.
Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in
calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria,
all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[46] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
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2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellÕespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non � possibile eseguire con immediatezza lÕespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allÕacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi� vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellÕinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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|
|
2.
Lo straniero � trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, � assicurata in ogni caso la libertˆ di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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|
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallÕadozione del
provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[47], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallÕadozione del provvedimento. |
|
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allÕarticolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito lÕinteressato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida pu˜ essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LÕudienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LÕinteressato � anchÕesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lÕudienza. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dellÕarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lÕosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallÕarticolo
13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
1, e sentito lÕinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
pu˜ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonchŽ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.[48] |
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5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu˜
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena � possibile, dandone comunicazione senza ritardo al
pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora lÕaccertamento dellÕidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero
lÕacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il
giudice, su richiesta del questore, pu˜
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
lÕespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
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5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lÕespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
� dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. |
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|
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellÕordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis � punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lÕespulsione � stata disposta per
ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellÕarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellÕarresto da
sei mesi ad un anno se lÕespulsione � stata disposta percheÕ il permesso di
soggiorno eÕ scaduto da pi� di sessanta giorni e non ne � stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede allÕadozione di un nuovo provvedimento di[49] espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[50] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato � punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se lÕipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena � la
reclusione[51] da uno a quattro anni. |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[52] si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare lÕesecuzione dellÕespulsione, il questore dispone[53] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[54]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater � obbligatorio
lÕarresto dellÕautore del fatto.[55] |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 � proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lÕesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8.
Ai fini dellÕaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per
stranieri. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellÕinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per lÕesecuzione dellÕespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu˜ ordinare
lÕespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritˆ consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, lÕesecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
Articolo
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellÕapplicare la pena su richiesta ai sensi dellÕarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellÕarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellÕarticolo
163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate nellÕarticolo 14, comma
1, del presente decreto, pu˜
sostituire la medesima pena con la misura dellÕespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellÕapplicare la pena su richiesta ai sensi dellÕarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellÕarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellÕarticolo 163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate
nellÕarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu˜
sostituire la medesima pena con la misura dellÕespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
|
|
2.
LÕespulsione � eseguita dal questore anche se la sentenza non � irrevocabile,
secondo le modalitˆ di cui allÕarticolo 13, comma 4. |
2.
LÕespulsione di cui al comma 1 � eseguita dal questore anche se la sentenza non
� irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allÕarticolo 13, comma 4. |
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|
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3.
LÕespulsione di cui al comma 1 non pu˜ essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi� delitti previsti
dallÕarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
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4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallÕarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva � revocata dal giudice
competente. |
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5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellÕarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, � disposta lÕespulsione. Essa non pu˜ essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi� delitti previsti dallÕarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
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6.
Competente a disporre lÕespulsione di cui al comma
5 � il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalitˆ, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullÕidentitˆ e
sulla nazionalitˆ dello straniero. Il decreto di espulsione � comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu˜ proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
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7.
LÕesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 � sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LÕespulsione � eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalitˆ dellÕaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena � estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallÕesecuzione dellÕespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione � ripristinato e riprende lÕesecuzione
della pena. |
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9. LÕespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allÕarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale � autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per lÕesercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali � necessaria la sua presenza. LÕautorizzazione � rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dellÕimputato o del difensore. |
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale � autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lÕesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali � necessaria la sua presenza. LÕautorizzazione � rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellÕimputato o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allÕarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallÕarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitˆ, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unÕassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellÕorganizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravitˆ ed attualitˆ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lÕefficace contrasto dellÕorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalitˆ di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lÕaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellÕente locale, e per
lÕespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacitˆ di
favorire lÕassistenza e lÕintegrazione sociale, nonchŽ la disponibilitˆ di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu˜ essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso � revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellÕente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lÕaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonchŽ lÕiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di etˆ. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lÕinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu˜
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo � a tempo indeterminato, con le modalitˆ stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu˜ essere altres“ convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
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6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“
rilasciato, allÕatto delle dimissioni dallÕistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lÕespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore etˆ, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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7.
LÕonere derivante dal presente articolo � valutato in lire 5 miliardi per
lÕanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallÕanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu˜ disporsi lÕespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
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2.
Non � consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallÕarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
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b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellÕarticolo 9; |
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c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalitˆ italiana; |
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d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dÕintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellÕinterno, per la solidarietˆ sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellÕambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitˆ in Paesi
non appartenenti allÕUnione Europea.
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
LÕingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellÕambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allÕarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres“ assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allÕUnione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dellÕinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dÕingresso e
delle procedure di riammissione. NellÕambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
LÕingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellÕambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui allÕarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allÕingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allÕimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altres“ assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonchŽ agli Stati non appartenenti allÕUnione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellÕinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dÕingresso e
delle procedure di riammissione. NellÕambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
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2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lÕesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalitˆ per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
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4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullÕandamento dellÕoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonchŽ sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allÕUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
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4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres“ essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dÕutenza, elaborati dallÕanagrafe informatizzata, istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7.
Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitˆ di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
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5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonchŽ gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitˆ di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
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6.
NellÕambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dÕintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu˜ predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lÕapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unÕanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitˆ di collegamento con
lÕarchivio organizzato dallÕIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. LÕonere derivante dal presente articolo � valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dallÕanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente allÕestero deve
presentare allÕufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, pu˜ richiedere lÕautorizzazione al lavoro
di una o pi� persone iscritte nelle liste di cui allÕart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
In ogni provincia � istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lÕimmigrazione, responsabile dellÕintero procedimento relativo allÕassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
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2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalitˆ della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allÕestero deve presentare allo sportello unico per
lÕimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lÕimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la
prestazione lavorativa: |
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a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
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b)
idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
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c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellÕimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
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d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
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3.
LÕufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lÕautorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellÕarticolo 3, comma 4, e
dellÕarticolo 21, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che
non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu˜ richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi�
persone iscritte nelle liste di cui allÕarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
|
4.
Ai fini di cui al comma 3, lÕufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui allÕarticolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allÕUnione
europea con quote riservate. |
4.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lÕimpiego di cui allÕarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lÕimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallÕarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allÕufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres“ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lÕimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
|
|
5.
LÕautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
5.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellÕarticolo 3, comma 4, e dellÕarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validitˆ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
|
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lÕimmigrazione. Entro otto giorni
dallÕingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lÕimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questÕultima, trasmesso in
copia allÕautoritˆ consolare competente ed al centro per lÕimpiego competente. |
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7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lÕimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, � punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lÕaccertamento e lÕirrogazione della sanzione �
competente il prefetto. |
|
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6.
Salvo quanto previsto dallÕarticolo 23, ai fini dellÕingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dellÕautorizzazione al lavoro,
corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
8.
Salvo quanto previsto
dallÕarticolo 23, ai fini dellÕingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore (...). |
|
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7.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali �
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
lÕaccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÒArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÓ, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrˆ sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate. |
9.
Le questure forniscono all'INPS e
allÕINAIL[56], tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali � concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altres“ il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allÕufficio finanziario
competente che provvede allÕattribuzione del codice fiscale. |
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|
8. Il datore di lavoro deve altres“ esibire
allÕufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
10.
Lo sportello unico per lÕimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allÕarticolo 3, comma 4. |
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9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di
soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validitˆ del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalitˆ di comunicazione alla direzione provinciale del
lavoro, anche ai fini dellÕiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione ai centri per
lÕimpiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
|
10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, � punito con lÕarresto da tre
mesi a un anno o con lÕammenda da lire duemilioni a lire seimilioni. |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo,
revocato o annullato, � punito con lÕarresto da tre mesi ad un anno e con lÕammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
|
|
11.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallÕarticolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ. I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attivitˆ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale
hanno facoltˆ di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da
convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino
versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5 per cento annuo. |
13.
Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocitˆ al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di etˆ, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallÕarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(...) |
|
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12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia. |
14.
Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152,
sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia. |
|
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13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu˜ inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. |
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu˜ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
Art. 23 |
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(Prestazione
di garanzia per lÕaccesso al lavoro) |
(Titoli
di prelazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 21) |
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dellÕingresso di uno straniero, per consentirgli lÕinserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare
entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allÕarticolo 3,
comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione allÕingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e lÕassistenza sanitaria per la
durata del permesso di soggiorno. LÕautorizzazione allÕingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per lÕingresso, nellÕambito delle
quote stabilite e secondo le modalitˆ indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un
anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. NellÕambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dellÕistruzione, dellÕuniversitˆ e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonchŽ organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dellÕimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivitˆ di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dellÕimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietˆ sociale
di concerto con i Ministri dellÕinterno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento
pu˜ prevedere la formazione e le
modalitˆ di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a
prestare la suddetta garanzia. |
2. LÕattivitˆ di cui al comma 1 � finalizzata: a) allÕinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allÕinterno dello Stato; b) allÕinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allÕinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivitˆ produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3.
La prestazione di garanzia per lÕaccesso al lavoro � ammessa secondo le
modalitˆ indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu˜ prestare
in un anno. |
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivitˆ di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivitˆ si
riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allÕarticolo 22, commi 3,
4 e 5, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico. |
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4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui allÕarticolo 3, comma 4, nei
limiti e secondo le modalitˆ stabiliti da detti decreti, i visti dÕingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti allÕestero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria
basata sullÕanzianitˆ di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce
i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma. |
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano
seguito i corsi di cui al comma 1. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare allÕufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta pu˜ essere effettuata nei confronti di una o
pi� persone iscritte nelle liste
di cui allÕarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per lÕimmigrazione della provincia di residenza ai sensi
dellÕarticolo 22. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalitˆ previste dallÕarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per lÕimpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni lÕeventuale disponibilitˆ di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire lÕimpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allÕarticolo 22, comma 3. |
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2.
LÕufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lÕautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro. |
2.
Lo sportello unico per
lÕimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato decorsi dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
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3.
LÕautorizzazione al lavoro stagionale pu˜ avere la validitˆ minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi� breve periodo da
svolgersi presso diversi datori di lavoro. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validitˆ da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento
allÕaccorpamento di gruppi di
lavori di pi� breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
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4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellÕanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu˜ inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
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5.
Le Commissioni regionali per lÕimpiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lÕaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonchŽ eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire lÕattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allÕaccoglienza. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite,
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lÕaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale (...).
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchŽ
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lÕattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allÕaccoglienza.. |
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6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi� stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, �
punito ai sensi dellÕarticolo 22, comma 10. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi� stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, �
punito ai sensi dellÕarticolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonchŽ della loro
specificitˆ, agli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme
di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori
di attivitˆ : |
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a) assicurazione per lÕinvaliditˆ, la vecchiaia
e i superstiti; |
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b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
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c) assicurazione contro le malattie; |
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d) assicurazione di maternitˆ. |
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2.
In sostituzione dei contributi per lÕassegno per il nucleo familiare e per
lÕassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro �
tenuto a versare allÕIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allÕimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalitˆ stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allÕarticolo 45. |
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3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalitˆ degli interventi di cui al comma 2. |
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4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellÕattivitˆ
lavorativa. |
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5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
allÕistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. EÕ fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellÕarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allÕistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EÕ fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
LÕingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allÕUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unÕattivitˆ non
occasionale di lavoro autonomo pu˜ essere consentito a condizione che
lÕesercizio di tali attivitˆ non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellÕUnione Europea. |
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2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivitˆ
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societˆ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres“ dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lÕesercizio dellÕattivitˆ che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lÕesercizio della singola attivitˆ, compresi, ove richiesti, i requisiti per
lÕiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellÕautoritˆ competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dellÕautorizzazione o della
licenza prevista per
lÕesercizio dellÕattivitˆ che lo straniero intende svolgere. |
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3.
Il lavoratore non appartenente allÕUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lÕesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
3.
Il lavoratore non appartenente allÕUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lÕesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
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4.
Sono fatte salve le norme pi� favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lÕItalia. |
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5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellÕinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allÕattivitˆ che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lÕespressa
indicazione dellÕattivitˆ cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellÕarticolo 3, comma 4, e dellÕarticolo 21. |
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellÕinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allÕattivitˆ che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lÕespressa
indicazione dellÕattivitˆ cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellÕarticolo 3, comma 4, e dellÕarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres“, allo straniero la certificazione dellÕesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallÕarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
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6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
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7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lÕespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalitˆ e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
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a) dirigenti o personale altamente specializzato
di societˆ aventi sede o
filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di societˆ estere che abbiano la sede principale di
attivitˆ nel territorio di uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societˆ italiane
o di societˆ di altro Stato membro dellÕUnione europea; |
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b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua; |
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c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unÕattivitˆ
retribuita di ricerca presso universitˆ, istituti di istruzione e di ricerca operanti
in Italia; |
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d) traduttori e interpreti; |
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e) collaboratori familiari aventi regolarmente
in corso allÕestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellÕUnione europea
residenti allÕestero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico; |
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f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellÕambito del lavoro subordinato; |
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g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lÕItalia quando
tali compiti o funzioni siano terminati; |
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h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalitˆ stabilite nel regolamento di attuazione; |
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i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allÕestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dallÕestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede allÕestero, nel rispetto delle disposizioni
dellÕart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie; |
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l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allÕestero; |
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m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
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n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
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o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nellÕambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
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p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivitˆ sportiva professionistica presso societˆ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
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q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
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r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lÕItalia, svolgono in Italia attivitˆ di
ricerca o un lavoro occasionale nellÕambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilitˆ di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ. |
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lÕItalia, svolgono in Italia attivitˆ di
ricerca o un lavoro occasionale nellÕambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilitˆ di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
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r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
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2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autoritˆ provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
� rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivitˆ lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivitˆ nŽ la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autoritˆ di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalitˆ
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
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3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivitˆ. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres“ norme per lÕattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allÕingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5.
LÕingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allÕUnione europea �
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitˆ culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dellÕinterno e del lavoro e delle politiche sociali, � determinato
il limite massimo annuale dÕingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivitˆ sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire
tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione � effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre allÕapprovazione del Ministro vigilante. Con
la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la
tutela dei vivai giovanili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLÕUNITAÕ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unitˆ familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unitˆ familiare nei confronti dei
familiari stranieri � riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
|
|
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellÕUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[57],
fatte salve quelle pi� favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
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|
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unitˆ familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu˜ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non legalmente separato; |
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b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
|
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|
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invaliditaÕ totale . |
|
|
c) genitori a carico; |
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute; |
|
|
d) parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana. |
d) (...) |
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2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a
18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli. |
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3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento
deve dimostrare la disponibilitˆ: |
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a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆ; |
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b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellÕimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi� familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. |
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4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali � possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
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5.
Oltre a quanto previsto dallÕarticolo 28, comma 2, � consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali �
possibile attuare il ricongiungimento. |
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6.
Salvo quanto disposto dallÕarticolo 4, comma 6, � consentito lÕingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallÕingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
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7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione, �
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore etˆ, autenticata dallÕautoritˆ consolare italiana,
� presentata allo sportello unico per lÕimmigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LÕufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. |
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8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lÕinteressato pu˜
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lÕinteressato pu˜
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lÕimmigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
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9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres“ il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari � rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallÕarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
|
|
b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellÕUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellÕUnione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare � convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu˜ essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
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|
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari � rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestˆ genitoriale secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), � immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non �
seguita lÕeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
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2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di
attivitˆ di lavoro. |
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3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellÕarticolo 29 ed � rinnovabile insieme con
questÕultimo. |
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4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellÕUnione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9, � rilasciata una carta di
soggiorno. |
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5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo
anno di etˆ, il permesso di soggiorno pu˜ essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di
attivitˆ di lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di etˆ, il permesso di soggiorno pu˜ essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo
o per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ
di lavoro. |
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6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti
dell'autoritˆ amministrativa in materia di diritto all'unitˆ familiare,
l'interessato pu˜ presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito lÕinteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
pu˜ disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti
del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. LÕonere derivante dallÕapplicazione del presente comma �
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallÕanno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti
dell'autoritˆ amministrativa in materia di diritto all'unitˆ familiare,
l'interessato pu˜ presentare ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito lÕinteressato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu˜ disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. LÕonere derivante dallÕapplicazione del
presente comma � valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallÕanno
1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante � iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di etˆ e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi� favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di etˆ il minore che risulta affidato ai sensi dellÕarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
� iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale � affidato e segue la condizione giuridica di
questÕultimo, se pi� favorevole. LÕassenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dellÕiscrizione. |
|
|
|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di etˆ al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario � rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore etˆ, ovvero una carta di soggiorno. |
|
|
|
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'etˆ e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu˜ autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. LÕautorizzazione � revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivitˆ del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
|
|
|
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento � adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore etˆ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allÕarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellÕarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allÕarticolo 23. |
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|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etˆ, semprech� non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allÕarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellÕarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
|
|
|
1-ter. LÕente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore etˆ del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lÕinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilitˆ di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivitˆ lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalitˆ previste dalla legge italiana, ovvero � in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
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|
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo � portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allÕarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalitˆ di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivitˆ
delle amministrazioni interessate � istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonchŽ da due rappresentanti dellÕAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellÕUnione
province dÕItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
|
|
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1,[58] concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare[59] sono stabilite: a) [60] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri (É)[61] in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel
territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli
enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma
1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo[62]. |
|
|
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.[63] |
|
|
|
3.
Il Comitato si avvale, per lÕespletamento delle attivitˆ di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEÕ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lÕobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno paritˆ
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allÕobbligo contributivo, allÕassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validitˆ
temporale : |
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|
|
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
|
|
|
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
|
|
|
2.
LÕassistenza sanitaria spetta altres“ ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellÕiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale �
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
|
|
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 � tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternitˆ mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lÕiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellÕanno
precedente in Italia e allÕestero. L'ammontare del contributo � determinato
con decreto del Ministro della sanitˆ di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu˜ essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
|
|
4.
LÕiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu˜ essere altres“
richiesta: |
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|
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
|
|
|
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellÕaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
|
|
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lÕiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalitˆ previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
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6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non �
valido per i familiari a carico. |
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7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale � iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalitˆ
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni,
le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dellÕarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni. |
|
|
|
2.
Restano salve le norme che disciplinano lÕassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitˆ
sottoscritti dallÕItalia. |
|
|
|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allÕingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
|
|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternitˆ, a paritˆ di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanitˆ 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a paritˆ di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
|
|
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellÕambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
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|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
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|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
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4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani. |
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|
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5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione
all'autoritˆ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a paritˆ di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellÕinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilitˆ del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lÕeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lÕavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalitˆ stabilite dal regolamento di
attuazione, nonchŽ documentare la disponibilitˆ in Italia di vitto e alloggio
per lÕaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellÕinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu˜ anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
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2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche � altres“ consentito nellÕambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellÕarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanitˆ dÕintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
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3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed � rinnovabile finchŽ durano le
necessitˆ terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivitˆ
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, � consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi � condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero
ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione
del Governo dello Stato di appartenenza. |
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2.
Le modalitˆ, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dellÕuniversitˆ e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
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3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformitˆ ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
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4.
In caso di lavoro subordinato, � garantita la paritˆ di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allÕobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allÕistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunitˆ scolastica. |
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2.
LÕeffettivitˆ del diritto allo studio � garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lÕattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lÕapprendimento della lingua italiana.
3. La comunitˆ scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dÕorigine e
alla realizzazione di attivitˆ interculturali comuni. |
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4.
Le iniziative e le attivitˆ di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
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5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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a) lÕaccoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante lÕattivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie ; |
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b) la realizzazione di unÕofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dellÕobbligo ; |
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c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellÕobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
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d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
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e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
lÕItalia. |
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6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
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7.
Con regolamento adottato ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
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a) delle modalitˆ di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allÕattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonchŽ dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per lÕadattamento dei programmi di
insegnamento; |
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|
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b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellÕinserimento scolastico , nonchŽ dei criteri e delle modalitˆ di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lÕausilio di
mediatori culturali qualificati; |
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c) dei criteri per lÕiscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivitˆ di sostegno linguistico; |
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d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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Art.
39 |
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(Accesso
ai corsi delle universitˆ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1.
In materia di accesso allÕistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio � assicurata la paritˆ di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalitˆ di cui al
presente articolo. |
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2.
Le universitˆ, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilitˆ
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allÕarticolo 3, promuovendo lÕaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allÕarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allÕinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilitˆ studentesca, nonchŽ organizzando attivitˆ di
orientamento e di accoglienza. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
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a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per
il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio anche con riferimento alle modalitˆ di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilitˆ di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero; |
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|
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b) la rinnovabilitˆ del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivitˆ di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; |
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c) lÕerogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al
primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocitˆ; |
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d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dellÕuniformitˆ di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
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e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allÕistruzione universitaria in
Italia; |
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f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allÕestero. |
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4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilitˆ comunicate dalle universitˆ, �
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellÕuniversitˆ e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellÕinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lÕaccesso allÕistruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti allÕestero. Lo schema di decreto � trasmesso al
Parlamento per lÕacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
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5.
EÕ comunque consentito lÕaccesso ai corsi universitari, a paritˆ di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia
o, se conseguito allÕestero,
equipollente. |
5.
é comunque consentito lÕaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di
specializzazione delle universitaÕ[64], a paritˆ di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
allÕestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
allÕestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per lÕingresso per studio. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allÕabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellÕUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative
e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di
emergenza, pu˜ disporre
lÕalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sullÕingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sullÕallontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni. |
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni
e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o
cittadini di altri Paesi dellÕUnione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative
e di sussistenza. (É) |
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1-bis. LÕaccesso
alle misure di integrazione sociale � riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellÕUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
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2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri
ivi ospitati nel pi� breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire lÕautonomia e lÕinserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali
dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
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3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonchŽ, ove possibile, allÕofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allÕassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellÕautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu˜ accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellÕambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate,
nellÕattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
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5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro proprietˆ o di cui abbiano la disponibilitˆ legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano lÕimposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sullÕalloggio allÕospitabilitˆ temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. LÕassegnazione e il godimento dei contributi e
degli alloggi cos“ strutturati � effettuata sulla base dei criteri e delle
modalitˆ previsti dalla legge regionale. |
5.
(...) |
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6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di paritˆ con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare lÕaccesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di paritˆ con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare lÕaccesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonchŽ i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[65] |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLÕINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
|
|
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|
|
|
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellÕambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonchŽ in collaborazione
con le autoritˆ o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
|
|
|
a) le attivitˆ intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; |
|
|
|
b) la diffusione di ogni informazione utile
al positivo inserimento degli
stranieri nella societˆ italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le
diverse opportunitˆ di integrazione e crescita personale e comunitaria
offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallÕassociazionismo, nonchŽ alle
possibilitˆ di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
|
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dellÕimmigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
|
|
|
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di
cui al comma 2 per lÕimpiego
allÕinterno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualitˆ di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
|
|
e) lÕorganizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societˆ multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi
e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
|
|
2. Per i fini indicati nel comma 1 �
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Ð Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
|
|
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono lÕeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, � istituito presso il Consiglio nazionale dellÕeconomia e
del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellÕeconomia e del lavoro, nellÕambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivitˆ volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge. |
|
|
|
4.
Ai fini dellÕacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellÕassistenza e nellÕintegrazione degli
immigrati di cui allÕarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allÕart. 3, comma 6, nonch� dellÕesame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, � istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della
Consulta sono chiamati a far
parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
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|
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione[66] in numero non inferiore a dieci[67]; |
|
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b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi�
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
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|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri[68], in numero non inferiore a quattro; |
|
|
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
|
|
e) otto[69] esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di
grazia e giustizia[70], degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidarietˆ sociale e delle pari opportunitˆ; |
|
|
|
f) otto[71] rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno[72] dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281[73]; |
|
|
|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dellÕeconomia e del lavoro (CNEL); |
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|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.[74] |
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|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta � nominato un supplente. |
|
|
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6.
Resta ferma la facoltˆ delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
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7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
|
|
|
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti � gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
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Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, lÕascendenza o lÕorigine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o lÕeffetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o lÕesercizio, in condizioni di
paritˆ, dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
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2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
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a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessitˆ
che nellÕesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalitˆ, lo discriminino ingiustamente; |
|
|
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b) chiunque imponga condizioni pi� svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ; |
|
|
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c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
pi� svantaggiose o si rifiuti di fornire lÕaccesso allÕoccupazione,
allÕalloggio, allÕistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ; |
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d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, lÕesercizio di unÕattivitˆ economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalitˆ; |
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e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dellÕarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico,
ad una confessione religiosa, ad
una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente allÕadozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dellÕattivitˆ lavorativa. |
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3. Il presente articolo e lÕarticolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dellÕUnione europea presenti in Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu˜, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione. |
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2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dellÕistante. |
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellÕistante. |
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3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalitˆ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi�
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto. |
3. Il tribunale
in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni
formalitˆ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi�
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto. |
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4. Il pretore provvede con ordinanza
allÕaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
4. Il tribunale
in composizione monocratica provvede
con ordinanza allÕaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
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5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, lÕudienza di comparizione delle parti
davanti a sŽ entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando
allÕistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
lÕudienza di comparizione delle parti davanti a sŽ entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando allÕistante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza
il tribunale in composizione monocratica,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto. |
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6. Contro i provvedimenti del pretore �
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allÕarticolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738
e 739 del codice di procedura civile. |
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica � ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
allÕarticolo 739, secondo comma,
del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
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7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice pu˜ altres“
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
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8. Chiunque elude lÕesecuzione di
provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 �
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. |
8. Chiunque elude lÕesecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 � punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale. |
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9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza pu˜ dedurre elementi di
fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, allÕassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellÕazienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allÕarticolo 2729, primo
comma, del codice civile. |
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10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu˜ essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
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11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellÕarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allÕesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, �
immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalitˆ previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellÕappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi pi� gravi, dispongono lÕesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellÕarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allÕesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, �
immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalitˆ previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellÕappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi pi� gravi, dispongono lÕesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
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12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dellÕapplicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri � istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, � stabilito in
lire 12.500 milioni per lÕanno 1997, in lire 58.000 milioni per lÕanno 1998 e
in lire 68.000 milioni per lÕanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli
anni successivi si provvede ai sensi dellÕarticolo 11, comma 3, lett. d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Fondo affluiscono altres“ le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellÕUnione europea, che sono versati
allÕentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo � annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalitˆ per la presentazione, lÕesame,
lÕerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
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2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivitˆ concernenti
lÕimmigrazione, con particolare riguardo allÕeffettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivitˆ culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunitˆ. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalitˆ indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. |
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3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1¡ gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, � destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione � disposta per lÕintero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, � soppresso a
decorrere dal 1¡ gennaio 2000. |
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali � istituita la commissione per le politiche di
integrazione. |
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2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dellÕobbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lÕintegrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonchŽ di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per lÕimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
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3.
La commissione � composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento
per le pari opportunita'[75] della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dellÕinterno, di grazia e giustizia,[76] del lavoro e della previdenza sociale, della
sanitˆ, della pubblica istruzione, nonchŽ da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dellÕanalisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dellÕimmigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietˆ
sociale. Il presidente della commissione � scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed � collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-cittˆ ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame. |
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4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati lÕorganizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonchŽ i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
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5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
allÕarticolo 45, comma 1, la commissione pu˜ affidare lÕeffettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere allÕacquisto di pubblicazioni o
materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti. |
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6. Per lÕadempimento dei propri compiti la
commissione pu˜ avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
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a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
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b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dellÕart. 3; |
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c) il comma 13 dellÕarticolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
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2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) lÕarticolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
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c) lÕarticolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943; |
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|
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ; |
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|
|
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
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|
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
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|
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3. AllÕart. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
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Ò,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocitˆ tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellÕambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ. |
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4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
AllÕonere derivante dallÕattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a) quanto a lire 22.500 milioni per lÕanno
1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lÕanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per lÕanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, lÕaccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999 lÕaccantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lÕaccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lÕaccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; |
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b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lÕanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento
relativo al Ministero dellÕinterno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica �
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie[77]) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonchŽ
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.[78] |
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2. AllÕonere conseguente allÕapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000
milioni per lÕanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
allÕarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.[79] |
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|
L.
488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaÕ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e'
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
L.
388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche
sociali
...
4. Il comma 3
dellÕarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, � sostituito dal
seguente:
Ç3. LÕassegno di
cui al comma 1 � corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilitˆ, per i valori dellÕISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellÕISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dellÕassegno su base annua. Per valori dellÕISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellÕISE di cui al
comma 1 lÕassegno � corrisposto in misura pari alla differenza tra lÕISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lireÈ.
5. LÕassegno di cui allÕarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, eÕ concesso, nella
misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative
norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello
Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli
del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
sono efficaci per gli assegni da concedere per lÕanno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dellÕarticolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire lÕassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
...
19. Ai sensi dellÕarticolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lÕassegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lÕequiparazione con i
cittadini italiani � consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni.
...
L.
103/2002 *
Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
Articolo 1
1.
I docenti con contratto di lavoro
presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30
ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni
culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e
che abbiano permanentemente attivato tutte le annualitˆ dei rispettivi
curricoli, nonchŽ i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione
coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o
istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio
dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente
ai sensi della normativa vigente.
L.
189/2002 *
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allÕarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole
Òorganizzazioni non lucrative di utilitˆ sociale (ONLUS)Ó sono aggiunte le
seguenti: Ò delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
allÕOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)Ó;
b)
allÕarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole Òa
favore delle ONLUSÓ sono aggiunte le seguenti: Ò , nonchŽ le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dellÕarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
allÕOCSE;Ó.
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti allÕUnione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellÕimmigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchŽ in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu˜
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allÕarticolo 34, comma 1, si
procede allÕattuazione e allÕintegrazione delle disposizioni recate
dallÕarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare
riferimento allÕassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera
a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano
a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellÕespulsione)
É
2.
Per la
costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza � autorizzata
la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lÕanno 2002, 24,79
milioni di euro per lÕanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lÕanno 2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lÕattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellÕAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unitˆ,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allÕarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu˜ essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui allÕarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unitˆ
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi allÕestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unitˆ
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali � conseguentemente
adibito allÕespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonch� di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lÕassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allÕarticolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione � autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per lÕanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivitˆ di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano lÕautosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, pu˜ denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle
forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma � limitata ad una unitˆ per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di
emersione � presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilitˆ:
a) le
generalitˆ del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolaritˆ della sua presenza in Italia;
b) lÕindicazione
delle generalitˆ e della nazionalitˆ dei lavoratori occupati;
c) lÕindicazione
della tipologia e delle modalitˆ di impiego;
d) lÕindicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai
fini della ricevibilitˆ, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari allÕimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dÕopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallÕarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallÕarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza � destinato
il lavoratore. Tale certificazione non � richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1,
la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l'ammissibilitˆ e la ricevibilitˆ della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui � riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[80]
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme
previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione
di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno
� rinnovabile previo accertamento da parte dellÕorgano competente della prova
della continuazione del rapporto e della regolaritˆ della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato[81], salvo quanto
previsto dallÕarticolo 5, commi 5 e 9, e dallÕarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[82]. La mancata presentazione delle parti
comporta lÕarchiviazione del relativo procedimento.
6. I
soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti allÕoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lÕarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.[83]
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto
i parametri retributivi e le modalitˆ di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonchŽ le modalitˆ per la successiva
imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva, previdenziale e assistenziale[84] del lavoratore interessato in modo da garantire
lÕequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altres“ le modalitˆ di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dÕopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lÕinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu˜ essere in
ogni caso disposta nellÕipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allÕarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allÕarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallÕarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera[85];
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallÕarticolo 411 del codice
di procedura penale[86], ovvero risultino destinatari
dellÕapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.[87]
Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, �
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi�
grave reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
allÕemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge,
nonchŽ alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalitˆ di
funzionamento dello sportello unico per lÕimmigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni
giaÕ esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime[88].
1. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dellÕarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sullÕimmigrazione, sulla condizione
dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalitˆ:
a)
razionalizzare
lÕimpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi giˆ realizzati a riguardo o in via
di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dallÕarticolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto
dallÕarticolo 32, � emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a
tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellÕinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellÕarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallÕarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu˜ disporre lÕalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allÕarticolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullÕingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. é istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellÕinterno, la Direzione centrale dellÕimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivitˆ di polizia di frontiera e di contrasto dellÕimmigrazione clandestina,
nonch� delle attivitˆ demandate alle autoritˆ di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale �
preposto un prefetto, nellÕambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dellÕimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch� la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate
con decreto del Ministro dellÕinterno, di concerto con il Ministro
dellÕeconomia e delle finanze, ai sensi dellÕarticolo 5 della legge 1¼ aprile
1981, n. 121. DallÕistituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui
allÕarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, � conseguentemente
modificata in ÇDirezione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allÕarticolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellÕambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellÕimmigrazione clandestina, il Ministero dellÕinterno, dÕintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu˜ inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualitˆ di esperti nominati secondo le procedure e le modalitˆ previste
dallÕarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 �
aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unitˆ, riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del
presente comma.
2. AllÕonere derivante dallÕattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lÕanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallÕanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellÕambito dellÕunitˆ previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ
dello stato di previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivitˆ di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallÕarticolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di ÇComitato
parlamentare di controllo sullÕattuazione dellÕaccordo di Schengen, di
vigilanza sullÕattivitˆ di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazioneÈ sono altres“ attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonchŽ degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivitˆ.
(Norma
finanziaria)
1. DallÕapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e
34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllÕonere derivante dallÕattuazione dellÕarticolo 30, comma
1, valutato in euro 1.515.758 per lÕanno 2002, e in euro 3.031.517 per lÕanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. AllÕonere derivante dallÕattuazione degli articoli 1, 12,
comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lÕanno
2002, 130,65 milioni di euro per lÕanno 2003, 125,62 milioni di euro per lÕanno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ previsionale di base di parte
corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellÕeconomia
e delle finanze per lÕanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellÕeconomia e delle finanze � autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellÕesercizio di unÕattivitˆ di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, pu˜ denunciare, entro la data dellÕ11 novembre 2002, la sussistenza
del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di
apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societˆ operanti in Italia, la denuncia � sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione � quella recata
dal timbro dellÕufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione �
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilitˆ:
a) i dati identificativi dellÕimprenditore o della societˆ e
del suo legale rappresentante;
b) lÕindicazione delle generalitˆ e della nazionalitˆ del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lÕindicazione della tipologia e delle modalitˆ di impiego;
d) lÕindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilitˆ, alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata
non inferiore ad un anno nelle forme di cui allÕarticolo 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallÕarticolo 6 della legge 30
luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a
700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura
la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali � riferita la
medesima dichiarazione, verifica lÕammissibilitˆ e la ricevibilitˆ della
dichiarazione e la comunica al centro per lÕimpiego competente per territorio.
La questura accerta se sussistono motivi ostativi allÕeventuale rilascio del
permesso di soggiorno di validitˆ pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
lÕimprocedibilitˆ e lÕarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno pu˜ essere rinnovato previo accertamento dellÕesistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore ad un anno, nonch� della regolaritˆ della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[89], salvo quanto
previsto dallÕarticolo 5, commi 5 e 9, e dallÕarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[90].
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli
altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allÕoccupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data
della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica lÕarticolo 22, comma 12, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. Le predette cause di non punibilitˆ non si applicano a coloro
che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina,
con proprio decreto, le modalitˆ per lÕimputazione del contributo forfettario
di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allÕorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lÕequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres“ le
modalitˆ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lÕinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu˜
essere in ogni caso disposta nellÕipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allÕarticolo 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allÕarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che lÕinteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallÕarticolo 411 del codice di
procedura penale, ovvero risultino destinatari dellÕapplicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.[91]
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, � punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lÕobbligo
relativo alla comunicazione dellÕalloggio di cui allÕarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu˜
essere adempiuto fino alla data dellÕ11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allÕarticolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allÕarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellÕarticolo
1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione giˆ adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallÕarticolo 5, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallÕarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dellÕarticolo 1, comma 5, del presente decreto
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch� le modalitˆ di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allÕarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallÕarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellÕarticolo
5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallÕarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno
di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non
superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allÕarticolo 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllÕatto della consegna della carta dÕidentitˆ elettronica,
di cui allÕarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellÕarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallÕarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalitˆ stabilite, anche per quanto riguarda
lÕutilizzazione e la conservazione dei dati e lÕaccesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellÕarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallÕarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allÕarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allÕarticolo
6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellÕimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllÕonere derivante dallÕattuazione dellÕarticolo 2, comma
3, valutato in euro 1.420.160 per lÕanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lÕanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione
del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. AllÕonere derivante dallÕattuazione dellÕarticolo 1, commi 4
e 5, valutato in euro 1.267.443 per lÕanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lÕanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito dellÕunitˆ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lÕerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellÕAmministrazione civile dellÕinterno impiegato per
fronteggiare lÕulteriore attivitˆ richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allÕarticolo 1, � autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lÕanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallÕanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellÕambito
dellÕunitˆ previsionale di base di parte corrente ÒFondo specialeÒ dello stato di
previsione del Ministero dellÕeconomia e delle finanze per lÕanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lÕaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellÕeconomia e delle finanze eÕ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85,
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi
di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001
del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela
immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista
il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni
internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta
momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso,
anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra,
ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza
endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di
siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto
anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una
persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona
per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta
entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di
un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che
intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione
del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE
del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare
l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno,
prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e
nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati
rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione
del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli
sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla
registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di
soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione
annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui
al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per
il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i
cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a
tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni
od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il
rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della
decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della
persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la
cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le
norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di
protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano
commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati
per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione
temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita'
del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le
condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita'
politica, sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni
Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli
sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato,
anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e
2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti,
la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e
sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea
sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati.
I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto
anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea
che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli
eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i
genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico,
anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che
risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che
ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione
europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non
preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo
3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento
dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione
temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione
sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione
temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale
negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della
decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i
suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea
e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme
dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati
su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si
osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la
quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e'
allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi
in modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni
umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla
scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi
scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaÕ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto,
per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o
indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta
quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
situazione analoga;
b) discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ.
3. Sono, altresi', considerate
come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di discriminare
persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una
discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e
livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi,
incluso l'alloggio.
2. Il presente decreto
legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'
e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative
all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla
previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello
Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla
condizione giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
medesima.
4. Non costituiscono, comunque,
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei
diritti
1. La tutela giurisdizionale
avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
2. Chi intende agire in giudizio
per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno,
puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
4. Con il provvedimento che
accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento
del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la
rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo'
ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai
fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il
comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione
giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto
leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
6. Il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento[92]
di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione
del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno
del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti
in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla
base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti
nel registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come
scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi
rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in
cui opera l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni
1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli
strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi
forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a
carattere culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da
parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi
compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le
situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima
conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle
discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della
normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in
collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida
in materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche
di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui
al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti
in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica
utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari
derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7,
nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1¡ marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal
comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
D. LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
Capo II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo
di applicazione
1. Per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati
nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare
ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b)
dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli
lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
d) della
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta';
e-bis)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi[93].
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.[94]
2-bis.
Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un
importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.[95]
Art. 71.
Prestatori di
lavoro accessorio
1. Possono svolgere
attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da
oltre un anno;
b) casalinghe,
studenti e pensionati;
c) disabili e
soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di
cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del
lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o pi� carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro trenta giorni[96]
e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le attivitˆ lavorative affini a quelle di
cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta
i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il
versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento
del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.[97]
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.[98]
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, individua le aree (...)[99] e il concessionario del servizio
attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di
lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalitˆ per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.[100]
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art.
1
É
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellÕarticolo
30 e del comma 3 dellÕarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lÕesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllÕarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellÕambito delle direttive impartite dal Ministro dellÕinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellÕinterno
pu˜ altres“ stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica,
convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici
per la raccolta e lÕinoltro agli uffici dellÕAmministrazione dellÕinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchŽ
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allÕadozione dei provvedimenti
richiesti e per lÕeventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti
o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dellÕinterno, si
determina lÕimporto dellÕonere a carico dellÕinteressato al rilascio dei
provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le
finalitˆ di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti
alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a
procedere allÕidentificazione degli interessati, con lÕosservanza delle disposizioni
di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle
domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"È.
D. LGS. 12/2005 *
Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva
2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
Art.1.
Finalita'
1. Il presente
decreto non si
applica ai familiari
dei cittadini dell'Unione europea
che hanno esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione.
2.
Per familiari di cittadini
dell'Unione europea si intendono
il coniuge, i discendenti
diretti o quelli
del coniuge di eta'
inferiore ai 21
anni o a
carico, gli ascendenti
diretti a carico
del cittadino o del
coniuge.
Art.
2.
Decisioni
di allontanamento e misure
di esecuzione
1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 23
e 96 della
Convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen
del 14 giugno
1985, ratificata con legge
30 settembre 1993, n.
388, ai fini
del presente decreto, le
decisioni di allontanamento,
adottate dalle competenti autorita'
nazionali, sono i
provvedimenti di respingimento
e di espulsione
disposti, rispettivamente, dal Questore,
dal Ministro dell'interno e
dal Prefetto, ai sensi
degli articoli 10 e
13 del testo
unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto
legislativo 25 luglio
1998, n. 286,
e successive modificazioni, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ, nonche'
i corrispondenti provvedimenti di allontanamento
adottati dalle competenti autorita'
di uno Stato
membro dell'Unione europea.
2.
L'autorita' nazionale competente ad
adottare una misura
di esecuzione per l'attuazione
di una decisione
di allontanamento adottata da un
altro Stato membro dell'Unione
europea e' il
Prefetto che provvede,
secondo la procedura
di cui all'articolo
13, comma 3, del
testo unico, previa eventuale
acquisizione, dallo Stato membro
autore della decisione di
allontanamento, dei documenti
necessari per comprovare
l'attualita' della medesima decisione,
anche attraverso i canali
di consultazione di cui
all'articolo 3 del
presente decreto.
3.
All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore,
secondo le modalita'
di cui all'articolo
13 e all'articolo
14 del testo
unico.
4.
L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti
di uno straniero
in possesso di un
titolo di soggiorno,
puo' essere disposta, previa
revoca del provvedimento
autorizzativo, ai sensi
dell'articolo 5, commi
5 e 6,
del testo unico, da
parte dell'autorita' che lo
ha rilasciato.
Art.
3.
Procedura
di consultazione fra gli
Stati membri
1.
L'accertamento della situazione concernente
gli stranieri destinatari della
decisione di allontanamento
viene effettuata dal dipartimento
della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio
per la cooperazione
internazionale di polizia
che utilizzera' i canali
di consultazione utili ai fini
dell'accertamento richiesto.
2.
Il Ministero dell'interno provvedera'
a comunicare allo Stato
membro autore della decisione
di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento
di dati personali
1.
Per il trattamento
dei dati personali
derivanti dall'attuazione del presente
decreto si applicano
le disposizioni del codice
in materia di protezione
dei dati personali,
di cui al
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art.
5.
Ricorsi
1.
Avverso il provvedimento
di esecuzione delle decisioni di
allontanamento di cui
all'articolo 2, comma
2, l'interessato puo' proporre
ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13,
comma 8, del
testo unico, del luogo
in cui ha
sede l'autorita' che ha
emesso il provvedimento
impugnato.
Art.
6.
Casi
di esclusione
1.
Ai fini dell'applicazione
del presente decreto, sono
fatte salve le disposizioni
internazionali e comunitarie
sulla individuazione dello Stato competente
per l'esame della domanda
di asilo presentata in
uno degli Stati membri
dell'Unione europea e gli
accordi di riammissione
vigenti tra l'Italia
e gli Stati
membri.
2.
Sono escluse dall'applicazione del
presente decreto le decisioni
di allontanamento adottate in contrasto
con le Convenzioni
internazionali in vigore
in materia di diritti
dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, nonche' in contrasto
con l'articolo 19 del
testo unico.
Art.
7.
Costi
1.
Se le decisioni
di allontanamento non possono
essere eseguite a spese
dello straniero interessato lo
Stato autore e lo
Stato esecutore compensano tra
loro gli squilibri
finanziari che possono
risultare dall'applicazione del presente
decreto, secondo i criteri
e le modalita'
previste dalla decisione 2004/191/CE
del Consiglio, del 23
febbraio 2004.
L. 80/2005 *
Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nellÕambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del
codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
(Disposizioni rilevanti)
...
Art. 1-ter.
(Quote massime
di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di
carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati.
...
D. LGS. 76/2005 *
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76,
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53
(Disposizioni rilevanti)
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
...
6.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
...
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo
3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a)
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b)
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c)
la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di
loro competenza a livello territoriale;
d)
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche'
il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i
soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
3.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
...
L. 155/2005 *
Legge 31 luglio 2005, n. 155,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286,
di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È, e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalitˆ di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autoritˆ giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal
procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo pu˜ essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalitˆ dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui
al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumitˆ delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu˜
essere concessa, con le stesse modalitˆ di cui al comma 1 la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi
di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su
sua delega, il prefetto pu˜ disporre l'espulsione dello straniero appartenente
ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.
152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivitˆ terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto pu˜ altres“ omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivitˆ
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivitˆ
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalitˆ di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso pu˜ sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la
sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4
del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo pu˜ fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento
impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
...
DPR 394/1999 *
Decreto del Presidente della Repubblica
31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
DPR 394/1999
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MODIFICHE APPORTATE DAL DPR 334/2004
Nota:
alcune delle modifiche sembrano
frutto di errore (sono indicate in nota) |
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CAPO I
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 1 |
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(Accertamento della condizione di reciprocitˆ) |
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1.
Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che
comportano lÕesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano
assistenza, richiedono lÕaccertamento della condizione di reciprocitˆ al
Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico",
ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la
condizione di reciprocitˆ. |
1. Ai fini dellÕaccertamento della
condizione di reciprocitˆ, nei casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Òtesto unicoÓ, il
Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed
ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri
al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del
godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi
dÕorigine dei suddetti stranieri. |
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2.
LÕaccertamento di cui al comma 1, non � richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9 del testo unico,
nonchŽ per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lÕesercizio di
unÕimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il
soggiorno. |
2. L'accertamento di cui al comma
1, non � richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonchŽ per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il
soggiorno |
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Art. 2 |
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(Rapporti con la pubblica amministrazione) |
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1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualitˆ personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono lÕesibizione o la produzione di specifici documenti. |
1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui allÕarticolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualitˆ
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono lÕesibizione o la produzione di specifici
documenti. |
|||
|
2.
Gli stati, fatti, e qualitˆ personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano
diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autoritˆ dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dallÕautoritˆ consolare italiana che ne attesta la conformitˆ
allÕoriginale, dopo aver avvisato lÕinteressato che la produzione di atti o
documenti non veritieri � prevista come reato dalla legge italiana. |
2.
Gli stati, fatti, e qualitˆ personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati (...) mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato
estero, legalizzati ai sensi dellÕarticolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autoritˆ
consolari italiane e corredati di
traduzione in lingua italiana, di cui lÕautoritˆ consolare italiana attesta la conformitˆ all'originale. Sono fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per lÕItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri
� prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui
allÕarticolo 4, comma 2, del testo unico. |
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2-bis.
Ove gli stati, fatti e qualitˆ personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autoritˆ straniere, in ragione della
mancanza di una autoritˆ riconosciuta o della presunta inaffidabilitaÕ
dei documenti rilasciati dallÕautoritˆ locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen
locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003,
le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi
dellÕarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. |
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Art. 3 |
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(Comunicazioni allo straniero) |
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1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autoritˆ giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
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|
2.
Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti,
dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza, con le modalitˆ di cui al comma 3, o, quando
la persona � irreperibile, mediante notificazione effettuata nellÕultimo
domicilio conosciuto. |
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3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalitˆ di impugnazione, effettuata con
modalitˆ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellÕatto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o,
se ci˜ non � possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola,
secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per
il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del
provvedimento, pu˜ essere effettuata, a richiesta, anche in arabo. |
3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno sono
comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione
del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle
eventuali modalitˆ di impugnazione, effettuata con modalitˆ tali da
assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da
una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci˜ non
� possibile per indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, in
una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. (...) |
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4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero �
altres“ informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed � avvisato
che, in mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un difensore di
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate
con lÕavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio. |
4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero �
altres“ informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni, ed
� avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un
difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con lÕavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero
o a quello incaricato di ufficio. |
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Art. 4 |
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(Comunicazioni allÕautoritˆ consolare) |
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1.
LÕinformazione prevista dal comma 7 dellÕarticolo 2 del testo unico contiene:
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a)
lÕindicazione dellÕautoritˆ giudiziaria o amministrativa che effettua
lÕinformazione; |
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b)
le generalitˆ dello straniero e la sua nazionalitˆ, nonchŽ, ove possibile,
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; |
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c)
lÕindicazione delle situazioni che comportano lÕobbligo dellÕinformazione,
con specificazione della data di accertamento della stessa, nonchŽ, ove sia
stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi
dello stesso; |
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d)
il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libertˆ personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. |
|
|||
|
2.
La comunicazione � effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi� vicina dello Stato di cui lo
straniero � cittadino si trovi allÕestero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provvederˆ ad interessare la rappresentanza
competente. |
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|
3.
LÕobbligo di informazione allÕautoritˆ diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai
soggetti di cui allÕarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autoritˆ. Per
lo straniero di etˆ inferiore ai quattordici anni, la rinuncia � manifestata
da chi esercita la potestˆ sul minore. |
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4.
Oltre a quanto previsto dallÕarticolo 2, comma 7, del testo unico,
lÕinformazione allÕautoritˆ consolare non � comunque effettuata quando dalla
stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo
familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali. |
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CAPO II
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INGRESSO E SOGGIORNO |
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Art. 5 |
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(Rilascio dei visti di ingresso) |
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1.
Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello
Stato � di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
a ci˜ abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di
transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque
giorni, per casi di assoluta necessitˆ. |
|
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2.
Il visto pu˜ essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per
la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente. |
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3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchŽ i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dellÕinterno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e
giustizia e della solidarietˆ sociale, periodicamente aggiornate anche in
esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. |
3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchŽ i
requisiti e le condizioni per lÕottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero
degli affari esteri, adottate
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dellÕinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della
salute, dellÕistruzione, dellÕ universitˆ e della ricerca, delle attivitˆ
produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dallÕItalia. |
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|
4.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicitˆ di
detti requisiti e condizioni, nonchŽ degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate nellÕambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri
Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellÕAc-cordo di
Schengen. |
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5.
Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalitˆ complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove � diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero
deve indicare le proprie generalitˆ complete e quelle degli eventuali
familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove � diretto, il motivo e la
durata del soggiorno. |
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6.
Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonchŽ la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: |
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a)
la finalitˆ del viaggio; |
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b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; |
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c)
la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allÕarticolo 4, comma
3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di
garanzia nei casi di cui allÕarticolo 23 del testo unico; |
c)
la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allÕarticolo 4, comma
3, del testo unico (...); |
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c-bis)
il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori
stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i
componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista
dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno
di cui allÕarticolo 10, comma 3-bis; |
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d)
le condizioni di alloggio. |
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7.
Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre
alla documentazione di cui al comma 6 anche: |
7.
(...) |
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|
a)
quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o
inabilitˆ al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati
dalla competente autoritˆ dello Stato estero sono autenticati dallÕautoritˆ
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti � conforme agli originali |
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b)
il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellÕaccertamento della
disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellÕarticolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo,
comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lÕattestazione
dellÕufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria
rilasciato dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio. |
|
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|
8. Valutata la
ricevibilitˆ della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto � rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. |
8. Valutata la
ricevibilitˆ della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto � rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo
quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.
|
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|
|
8-bis. Contestualmente al rilascio del
visto dÕingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al
titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o,
ove sia impossibile, in inglese,
francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dallÕinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi
allÕingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allÕarticolo 2 del testo
unico, nonchŽ lÕobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle
competenti autoritˆ dopo il suo ingresso in Italia. |
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Art. 6 |
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(Visti per ricongiungimento familiare) |
(Visti per ricongiungimento familiare e per
familiari al seguito) |
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1.
Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve
munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalitˆ
delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando: |
1.
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti
di cui allÕarticolo 29, comma 1,
del testo unico va presentata allo Sportello unico per lÕimmigrazione
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
di dimora del richiedente. La domanda dellÕinteressato deve essere corredata
dalla: |
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|
a)
la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui
allÕarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante
la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellÕUnione Europea; |
a)
copia della carta di soggiorno o
del permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui allÕarticolo 28, comma 1, del testo unico (...); |
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|
b)
la documentazione attestante la disponibilitˆ del reddito di cui allÕarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
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c)
la documentazione attestante la disponibilitˆ di un alloggio, a norma
dellÕarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato
deve produrre lÕattestazione dellÕufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato
di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale
competente per territorio. |
c)
la documentazione attestante la disponibilitˆ di un alloggio, a norma
dellÕarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lÕattestazione
dellÕufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria
rilasciato dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio. |
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|
d) documentazione attestante i rapporti
di parentela, la minore etˆ e lo stato di famiglia; |
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e)
documentazione attestante lÕinvaliditˆ totale o i gravi motivi di salute
previsti dallÕarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica
o consolare; |
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|
f)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui allÕarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c)
del testo unico, prodotta dalle locali autoritˆ o da soggetti privati,
valutata dallÕautoritˆ consolare alla luce dei parametri locali. |
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|
|
2.
LÕautoritˆ consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione
della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti
per lÕItalia prevedano diversamente, nonchŽ alla sua validazione ai fini del
ricongiungimento familiare. |
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|
|
3. Per i visti relativi ai
familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1,
lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo
straniero pu˜ avvalersi di un procuratore speciale. |
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|
2.
La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario dellÕufficio e della sigla dellÕaddetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro
90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, da parte dellÕautoritˆ consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o inabilitˆ al
lavoro e di convivenza. |
4. Lo Sportello unico per lÕimmigrazione
rilascia ricevuta della domanda e
della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della
domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla
dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e
condizioni previsti dallÕarticolo 29 del testo unico, nonchŽ i dati
anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per lÕimmigrazione verifica
lÕesistenza del codice fiscale o ne richiede lÕattribuzione, secondo le
modalitˆ determinate con il decreto del Ministro dellÕinterno, di cui
allÕarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per lÕimmigrazione rilascia,
anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il
provvedimento di diniego, dandone comunicazione allÕautoritˆ consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con lÕarchivio informatizzato
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. |
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|
3.
Le autoritˆ consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se
sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla
osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma
del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i
presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa
esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio. |
5. Le autoritˆ consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione,
in via telematica, allo
Sportello unico |
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Art. 6-bis
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(Diniego del visto dÕingresso) |
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1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e nel presente
regolamento, lÕautoritˆ diplomatica o consolare comunica allo straniero, con
provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente
lÕindicazione delle modalitˆ di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso
� negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui
allÕarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la
lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione
del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dallÕinteressato. Il provvedimento di diniego � motivato, salvo quanto
previsto dallÕarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento �
consegnato a mani proprie dellÕinteressato. |
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Art. 7 |
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(Ingresso nel territorio dello Stato) |
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1.
LÕingresso nel territorio dello Stato � comunque subordinato alla
effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in
attuazione della Convenzione di applicazione dellÕAccordo di Schengen,
doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in
materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi
internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le
istruzioni specificamente disposte. |
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2.
EÕ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con lÕindicazione della data. |
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3.
Nei casi di forza maggiore che impediscono lÕattracco o lÕatterraggio dei
mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera
deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu˜ essere
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellÕaeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allÕufficio o comando
di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanitˆ marittima o
aerea. |
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4.
Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera � effettuato
dallÕufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalitˆ stabilite dal questore. |
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5.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio
dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad
attraccare in localitˆ sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla
base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di
applicazione dellÕAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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Art. 8 |
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(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) |
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1.
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato
non appartenente allo spazio di libera circolazione � tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. EÕ fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito
dellÕindicazione del valico di frontiera e della data. |
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2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso � consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno in corso di validitˆ. |
2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso � consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validitˆ. |
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3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno � scaduto da non pi� di 60 giorni,
per rientrare nel territorio dello Stato, � tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto. |
3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno � scaduto da non pi� di 60 giorni e
che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato � tenuto
a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del
documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei
confronti dello straniero che si � allontanato dal territorio nazionale per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi
parenti di I¡ grado o del
coniuge, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. |
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4.
Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchŽ smarrito o sottratto, �
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso � rilasciato previa verifica
dellÕesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno. |
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5.
Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio
dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del
passaporto o documento equivalente. |
5.
(...) |
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Art. 8-bis
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore straniero, deve indicare con unÕapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore straniero, nonchŽ nella proposta di contratto di
soggiorno di cui allÕarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera
c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilitˆ e idoneitˆ igienico
sanitaria, o che rientri nei
parametri previsti dal testo
unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
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2.
La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno, di cui allÕarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo
unico, � esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto
di soggiorno, secondo le modalitˆ previste dallÕarticolo 35, comma 1. |
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Art. 9 |
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(Richiesta del permesso di soggiorno) |
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1.
La richiesta del permesso di soggiorno � presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dellÕinterno, sottoscritta dal richiedente,
corredata della fotografia dellÕinteressato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul
permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti dÕufficio e il quarto
da trasmettere al sistema informativo di cui allÕarticolo 49 del testo unico.
In luogo della fotografia in pi� esemplari allo straniero pu˜ essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dellÕimmagine, in dotazione allÕufficio. |
1.
La richiesta del permesso di soggiorno � presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di
ricongiungimento familiare, di cui allÕarticolo 6, comma 1 ed in caso
dÕingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellÕarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal
Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e
corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro
esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul
permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto
da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico.
In luogo della fotografia in pi� esemplari, allo straniero pu˜ essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. |
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|
|
1-bis. Le modalitˆ di richiesta del permesso
di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto del Ministro dellÕinterno di attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allÕarticolo 5, comma 8,
del testo unico. |
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1-ter.
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni
dallÕingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico
che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallÕautoritˆ consolare e dei
dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del
codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del
permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite
procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma
2-bis, e 36, comma 2. |
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1-quater.
Lo sportello unico competente richiede lÕannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma
lÕavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalitˆ determinate con il
decreto del Ministro dellÕinterno di
cui allÕarticolo 11, comma 2. |
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2.
Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: |
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a)
le proprie generalitˆ complete, nonchŽ quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista lÕiscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
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b)
il luogo dove lÕinteressato dichiara di voler soggiornare; |
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c)
il motivo del soggiorno. |
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3.
Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: |
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a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalitˆ,
la data, anche solo con lÕindicazione dellÕanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonchŽ il visto di ingresso, quando prescritto; |
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b)
la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
lavoro, attestante la disponibilitˆ dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza. |
b)
la documentazione, (...)
attestante la disponibilitˆ dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza,
nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. |
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4.
LÕufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu˜ richiedere,
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, lÕesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare: |
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a)
lÕesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; |
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b)
la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e
alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allÕarticolo 4,
comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; |
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c)
la disponibilitˆ di altre risorse o dellÕalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. |
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5.
LÕesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allÕarticolo
23 del testo unico, prestata con le modalitˆ di cui allÕarticolo 34 del
presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilitˆ
dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia. |
5.
Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellÕarticolo 24
del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallÕobbligo
di cui allÕarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico. |
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6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non � necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico. |
6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non � necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico e allÕarticolo 11, comma 1, lettera c). |
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7.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identitˆ dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al
comma 1, munita di fotografia dellÕinteressato e del timbro datario
dellÕufficio e della sigla dellÕaddetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potrˆ essere ritirato il permesso di soggiorno,
con lÕavvertenza che allÕatto del ritiro dovrˆ essere esibita la
documentazione attestante lÕassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allÕarticolo 34, comma 3, del testo unico. |
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Art. 10 |
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(Richiesta del permesso di soggiorno in casi
particolari) |
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1.
Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente,
dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto
di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, lÕesemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dellÕarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui allÕarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto. |
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1-bis.
In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli
stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellÕingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallÕufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalitˆ e le procedure di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. |
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2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni
di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu˜ essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti
di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonchŽ del programma del
viaggio. La disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno
nel Paese dÕorigine pu˜ essere documentata attraverso la attestazione di
pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico. |
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3.
Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dellÕufficio con data e sigla dellÕoperatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,
equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallÕapposito
timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente
allÕatto del controllo di frontiera. |
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3bis.
Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori
stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario
promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte
del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i
minori pu˜ essere presentata dal legale rappresentante dellÕente proponente
alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati |
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4.
Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu˜
essere presentata in questura dallÕesercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunitˆ in cui lo
straniero � ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
allÕinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
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5.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dallÕobbligo di cui al comma 8
dellÕarticolo 6 del testo unico. |
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6. Negli
alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
lÕingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. |
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Art. 11 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno � rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per
i motivi e la durata indicati nel visto dÕingresso o dal testo unico, ovvero
per uno dei seguenti altri motivi: |
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a)
per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo; |
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b)
per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; |
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c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero giˆ in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la
durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. |
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c-bis)
per motivi di giustizia, su richiesta dellÕAutoritˆ giudiziaria, per la
durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui
la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui
allÕarticolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ per taluno dei
delitti di cui allÕarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; |
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c-ter)
per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1,
del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallÕinteressato
di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive
e gravi situazioni personali che non consentono lÕallontanamento dello
straniero dal territorio nazionale; |
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c-quater)
per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia; |
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c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui allÕarticolo 31, comma 3, del testo unico; |
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c-sexies)
per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allÕarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allÕarticolo 33 del
testo unico. |
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1-bis.
Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si
trova nelle condizioni di cui allÕarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, �
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lÕindicazione del periodo
di validitˆ per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno �
immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allÕufficio di
frontiera esterna al termine
della validitˆ annuale e alla data prevista dal visto dÕingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Tale visto dÕingresso � concesso sulla base
del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellÕarticolo 38-bis. |
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2.
Il permesso di soggiorno � rilasciato in conformitˆ allÕAzione Comune
97/11/GAI del Consiglio dellÕUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene
lÕindicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dellÕinterno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le
modalitˆ di comunicazione in via telematica dei dati per lÕattribuzione allo
straniero del codice fiscale e per lÕutilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. |
2.
Il permesso di soggiorno � rilasciato in conformitˆ del Regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allÕarticolo 17,
rilasciati in formato elettronico, possono altres“ contenere i soli dati
biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dellÕeconomia e delle finanze, sono determinate le modalitˆ di
comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero
del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con
decreto del Ministro dellÕinterno sono stabilite le modalitˆ di consegna del
permesso di soggiorno. |
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2-bis.
La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone
comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede
alla convocazione dellÕinteressato per la successiva consegna del permesso o
dellÕeventuale diniego, di cui allÕarticolo 12, comma 1. |
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3. La
documentazione attestante lÕassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allÕarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al
momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
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Art. 12
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(Rifiuto del permesso di soggiorno) |
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1.
Salvo che debba disporsi il respingimento o lÕespulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno � rifiutato
il questore avvisa lÕinteressato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederˆ nei suoi confronti
per lÕapplicazione dellÕespulsione di cui allÕarticolo 13 del testo unico. |
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2.
Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con lÕavvertenza che, in mancanza, si procederˆ a norma
dellÕarticolo 13 del testo unico. |
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3.
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per
gli eventuali provvedimenti di competenza e pu˜ disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento
di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e
lasciare il territorio dello Stato. |
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Art. 13
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(Rinnovo del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allÕAccordo di
Schengen, in conformitˆ di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di
applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non pu˜ essere rinnovato o prorogato oltre la
durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali. |
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2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallÕarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu˜ essere
accertata dÕufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dallÕinteressato con la richiesta di rinnovo. |
2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallÕarticolo 22, comma 11, del
testo unico, la documentazione attestante la disponibilitˆ di un reddito, da
lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi a carico pu˜ essere accertata dÕufficio sulla base di
una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallÕinteressato con la
richiesta di rinnovo. |
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2-bis.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro � subordinato
alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro nonchŽ alla consegna di autocertificazione del datore
di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio
del lavoratore, fornito dei parametri
richiamati dallÕarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico. |
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|
3.
La richiesta di rinnovo � presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identitˆ del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dellÕufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per
iscritto, con le modalitˆ di cui allÕarticolo 2, comma 6, del testo unico,
lÕavvertenza che lÕesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda
sanitaria locale � condizione per la continuitˆ dellÕiscrizione al Servizio
sanitario nazionale. |
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4. Il permesso
di soggiorno non pu˜ essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di
oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per
un periodo continuativo superiore alla metˆ del periodo di validitˆ del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessitˆ di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi. |
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Art. 14 |
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(Conversione del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e per motivi familiari pu˜ essere utilizzato anche per le
altre attivitˆ consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica
del documento, per il periodo di validitˆ dello stesso. In particolare: |
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a)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente lÕesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano
gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per
lÕesercizio dellÕattivitˆ lavorativa in forma autonoma, nonchŽ lÕesercizio di
attivitˆ lavorativa in qualitˆ di socio lavoratore di cooperative; |
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b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lÕesercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validitˆ dello stesso, previa
iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro � in
corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale
del lavoro; |
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lÕesercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validitˆ dello stesso, previo
inserimento nellÕelenco anagrafico
o, se il rapporto di lavoro � in corso, previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; |
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c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore consente lÕesercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti. |
c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione
minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
allÕarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il
Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b); |
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d)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu˜ essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui allÕarticolo 11, comma 1, lettera c-quater). |
|||
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2.
LÕufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la
Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b),
comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno � utilizzato per un motivo diverso da quello riportato
nel documento. |
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3.
Con il rinnovo, � rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lÕattivitˆ
effettivamente svolta. |
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4.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validitˆ dello stesso, lÕesercizio di attivitˆ lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. |
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5.
Fermi restando i requisiti previsti dallÕarticolo 6, comma 1, del testo
unico, le quote dÕingresso definite nei decreti di cui allÕarticolo 3, comma
4, del testo unico, per lÕanno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di
studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro
nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
al raggiungimento della maggiore etˆ. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. |
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5. Salvo che
sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni
per le quali lo straniero � ammesso a frequentare corsi di studio o di
formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione pu˜ essere convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dellÕarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro
adempimento amministrativo richiesto, nonchŽ della documentazione comprovante
il possesso delle disponibilitˆ finanziarie occorrenti per lÕesercizio
dellÕattivitˆ. |
6. Salvo che sia
diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le
quali lo straniero � ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il
permesso di soggiorno per motivi di studio (...)
pu˜ essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellÕarticolo 3 del
testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo
Sportello unico ai sensi dellÕarticolo 35, comma 1, o,
in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui
allÕarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che
cura gli ulteriori adempimenti previsti dallÕarticolo 39, comma 7. La
disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di
formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la
conversione � possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di
formazione frequentato o del tirocinio svolto. |
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Art. 15
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(Iscrizioni anagrafiche) |
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1.
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento. |
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2.
Il comma 3 dellÕarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, � sostituito dal seguente: |
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"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale � effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerˆ la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore." |
"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lÕobbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dallÕiscrizione nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno. Per gli stranieri muniti
di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale �
effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale
di anagrafe aggiornerˆ la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore."[101] |
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3.
La lettera c) del comma 1 dellÕarticolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, � sostituita dalla seguente: |
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"c)
per irreperibilitˆ accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch�, per i cittadini stranieri, per irreperibilitˆ
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
allÕarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellÕufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". |
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4.
Al comma 2 dellÕarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, � aggiunto il seguente periodo: |
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"
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione � effettuata al
questore.". |
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5.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate dÕufficio alla questura competente per
territorio entro il termine di quindici giorni. |
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6.
Al comma 2 dellÕarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, � aggiunto il seguente periodo: |
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"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno.". |
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7.
Con decreto del Ministro dellÕinterno, sentita lÕAssociazione nazionale dei
comuni dÕItalia, lÕIstituto nazionale di statistica e lÕIstituto nazionale
per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati
personali, sono determinate le modalitˆ di comunicazione, anche in via
telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di
anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dellÕinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3,
e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalitˆ tecniche e il
calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allÕaggiornamento e alla
verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri giˆ iscritti nei
registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. |
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Art. 16 |
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(Richiesta della carta di soggiorno) |
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1.
Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allÕarticolo 9 del testo
unico, lÕinteressato � tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellÕinterno. |
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2.
AllÕatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede, questi deve indicare: |
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a)
le proprie generalitˆ complete; |
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b)
il luogo o i luoghi in cui lÕinteressato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti; |
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c)
il luogo di residenza; |
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d)
le fonti di reddito, specificandone lÕammontare. |
d)
le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico
per invaliditˆ, specificandone
lÕammontare. |
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|
3.
La domanda deve essere corredata da: |
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|
a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autoritˆ italiana da cui
risultino la nazionalitˆ, la data, anche solo con lÕindicazione dellÕanno, e
il luogo di nascita, del richiedente; |
|
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|
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore
di lavoro, relativi allÕanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
allÕimporto annuo dellÕassegno sociale; |
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno
precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale; |
|||
|
c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso; |
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|
d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dallÕarticolo 9, comma 1; |
|
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|
4.
Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allÕarticolo 9, comma 1,
del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui
al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
4.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo
unico, nel caso di richiesta
relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allÕarticolo 29,
comma 1, lettera b-bis), del medesimo
testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 (...) devono riguardare
anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i
quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante: |
|||
|
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati
dalla competente autoritˆ dello Stato estero devono essere autenticati
dallÕautoritˆ consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti � conforme agli originali; |
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente
autoritˆ dello Stato estero sono legalizzati dallÕautoritˆ consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti � conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui
gli accordi internazionali vigenti per lÕItalia prevedano diversamente. Tale
documentazione non � richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso
sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; |
|||
|
b)
la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellÕarticolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lÕattestazione
dellÕufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria
rilasciato dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio; |
b)
la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellÕarticolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre lÕattestazione dellÕufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria
rilasciato dallÕAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio; |
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c)
il reddito richiesto per le finalitˆ di cui allÕarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a
carico. |
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|
5.
Se la carta di soggiorno � richiesta nelle qualitˆ di coniuge straniero o
genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dellÕUnione europea residente in Italia, di cui allÕarticolo 9, comma
2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalitˆ, deve
indicare quelle dellÕaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo
straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
allÕarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno � richiesta
da chi esercita la potestˆ sul minore. |
|
|||
|
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che
della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellÕUnione europea
residente in Italia. |
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di
coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato
membro dellÕUnione europea residente in Italia. |
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7.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identitˆ dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potrˆ essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. |
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Art. 17 |
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(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno) |
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1.
La carta di soggiorno � rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. |
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2.
La carta di soggiorno � a tempo indeterminato ma � soggetta a vidimazione, su
richiesta dellÕinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta
di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo � effettuato a
richiesta dellÕinteressato, corredata di nuove fotografie. |
2.
(...) La carta di soggiorno
costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni
dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo � effettuato a richiesta
dellÕinteressato, corredata di nuove fotografie. |
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CAPO III |
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ESPULSIONE E TRATTENIMENTO |
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Art. 18 |
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(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione) |
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1.
I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai
sensi dellÕarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano lÕinoltro alla
competente autoritˆ giudiziaria del ricorso presentato allÕestero, inviandone
copia anche all'autoritˆ che ha adottato il provvedimento impugnato. |
1.
La sottoscrizione del ricorso di cui allÕarticolo 13, comma 8, del testo
unico, presentato dallo
straniero ad una autoritˆ diplomatica o consolare italiana, viene autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
allÕinoltro allÕufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lÕautoritˆ
che ha disposto lÕespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso,
indicando la data di presentazione del ricorso. |
|||
|
2.
LÕautoritˆ che ha adottato il provvedimento impugnato pu˜ far pervenire le
proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica
del ricorso presso i propri uffici. |
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Art. 19
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(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi) |
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1.
Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellÕespulsione, attestata
dal timbro dÕuscita di cui allÕarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante lÕassenza dello straniero dal territorio dello Stato. |
|
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|
1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1,
lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lÕassenza
dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata
lÕidentitaÕ del richiedente, allÕinoltro al Ministero dellÕinterno. |
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Art. 19-bis
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(Autorizzazione speciale al rientro per gli
stranieri espulsi) |
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1.
La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allÕarticolo 13, comma 13, del testo unico, � presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allÕinoltro della stessa al
Ministero dellÕinterno, previa verifica dellÕidentitˆ e autentica della firma
del richiedente nonchŽ acquisizione della documentazione attinente alla
motivazione per la quale si chiede il rientro. |
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2.
La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allÕinteressato il provvedimento del Ministero dellÕinterno. |
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Art. 20 |
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(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza) |
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1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico � comunicato
allÕinteressato con le modalitˆ di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del
presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi�
vicino, in relazione alla disponibilitˆ dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, �
comunicato all'interessato con le modalitˆ di cui all'articolo 3, commi 3 e
4, (...) unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento. |
|||
|
2.
Con la medesima comunicazione lo straniero � informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero � dato altres“ avviso che, in
mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un difensore di ufficio designato
dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio. |
|
|||
|
3.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarˆ ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica. |
|
|||
|
4.
Il trattenimento non pu˜ essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per lÕesecuzione del respingimento o dellÕespulsione e, comunque,
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non � convalidato. |
|
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|
5.
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu˜ essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento. |
|
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|
|
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres“ dati allo
straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera,
in relazione allÕudienza di convalida prevista dallÕarticolo 13, comma 5-bis
del testo unico. |
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Art. 21 |
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|
(Modalitˆ del trattenimento) |
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|
1.
Le modalitˆ del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertˆ di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertˆ di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro. |
|
|||
|
2.
NellÕambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e lÕassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertˆ del
culto, nei limiti previsti dalla Costituzione. |
|
|||
|
3.
Allo scopo di assicurare la libertˆ di corrispondenza, anche telefonica, con
decreto del Ministro dellÕinterno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalitˆ per
lÕutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonchŽ i limiti di
contribuzione alle spese da parte del centro. |
|
|||
|
4.
Il trattenimento dello straniero pu˜ avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso � ricoverato per
urgenti necessitˆ di soccorso sanitario. |
|
|||
|
5.
Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nellÕufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il
rimpatrio, il questore provvede allÕaccompagnamento a mezzo della forza
pubblica. |
|
|||
|
6.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, pu˜ autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone lÕaccompagnamento. |
|
|||
|
7.
Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla
forza pubblica, al giudice competente e allÕautoritˆ di pubblica sicurezza,
ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle
persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale, ammessi a
svolgervi attivitˆ di assistenza a norma dellÕarticolo 22 ovvero sulla base
di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della
provincia in cui � istituito il centro. |
|
|||
|
8.
Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allÕinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lÕincolumitˆ
delle persone, nonchŽ quelle occorrenti per disciplinare le modalitˆ di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalitˆ di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dellÕinterno per assicurare la rispondenza delle
modalitˆ di trattenimento alle finalitˆ di cui allÕarticolo 14, comma 2, del
testo unico. |
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|
9.
Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e lÕordine pubblico nel centro, comprese quelle per
lÕidentificazione delle persone e di sicurezza allÕingresso del centro,
nonchŽ quelle per impedire lÕindebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore,
anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti
a fornirla. |
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Art. 22
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(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza) |
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1.
Il prefetto della provincia in cui � istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede allÕattivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attivitˆ, a norma dellÕarticolo 21, comma 8,
in conformitˆ alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellÕinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lÕente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dellÕattivitˆ di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidarietˆ sociale. |
|
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|
2.
Per le finalitˆ di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lÕallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attivitˆ per la assistenza, compresa quella
igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quantÕaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro,
anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere
all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle
finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno. |
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|
3.
Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sullÕamministrazione e gestione del centro. |
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4.
NellÕambito del centro sono resi disponibili uno o pi� locali idonei per lÕespletamento
delle attivitˆ delle autoritˆ consolari. Le autoritˆ di pubblica sicurezza
assicurano ogni possibile collaborazione allÕautoritˆ consolare al fine di
accelerare lÕespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellÕinterno. |
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Art. 23 |
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(Attivitˆ di prima assistenza e soccorso) |
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1.
Le attivitˆ di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui allÕarticolo 22, per il tempo
strettamente necessario allÕavvio dello stesso ai predetti centri o
allÕadozione dei provvedimenti occorrenti per lÕerogazione di specifiche
forme di assistenza di competenza dello Stato. |
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|
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalitˆ e con lÕimputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge
in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. |
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|
CAPO IV |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 24 |
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(Servizi di accoglienza alla frontiera) |
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1.
I servizi di accoglienza previsti dallÕarticolo 11, comma 6, del testo unico
sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale � stato registrato
negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi
sul territorio nazionale, nellÕambito delle risorse finanziarie definite con
il documento programmatico di cui allÕarticolo 3 del testo unico e dalla legge
di bilancio. |
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2.
Le modalitˆ per lÕespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidarietˆ sociale, e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro
dellÕinterno, dÕintesa con il Ministro per la solidarietˆ sociale. |
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3.
Nei casi di urgente necessitˆ, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, � immediatamente
interessato lÕente locale per lÕeventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dellÕarticolo 40 del testo unico. |
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Art. 25 |
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(Programmi di assistenza ed integrazione sociale) |
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1.
I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allÕarticolo 18 del
testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunitˆ,
ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallÕente locale, nella misura del trenta
per cento, a valere sulle risorse relative allÕassistenza. Il contributo
dello Stato � disposto dal Ministro per le pari opportunitˆ previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2,
dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilitˆ indicanti i tempi, le modalitˆ e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonchŽ le strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate. |
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2.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunitˆ, � istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunitˆ, per la solidarietˆ sociale, dell'interno e di grazia
e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu˜
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunitˆ, dÕintesa con gli altri Ministri interessati. |
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3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In
particolare provvede a: |
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a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellÕapposita sezione del
registro di cui allÕarticolo 52, comma 1, lettera c); |
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b)
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e
degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi
di assistenza e di integrazione sociale di cui allÕarticolo 26; |
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c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare
a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalitˆ
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunitˆ, di concerto con i
Ministri per la solidarietˆ sociale, dellÕinterno e di grazia e giustizia; |
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d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal
fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni
sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma
4, lettera c). |
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Art. 26 |
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(Convenzioni con soggetti privati) |
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1.
I soggetti privati che intendono svolgere attivitˆ di assistenza ed
integrazione sociale per le finalitˆ di cui allÕarticolo 18 del testo unico
debbono essere iscritti nellÕapposita sezione del registro di cui
allÕarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52
e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con
l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. |
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2.
L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi� soggetti privati di cui al
comma 1 dopo aver verificato: |
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a)
lÕiscrizione nella apposita sezione del registro di cui allÕarticolo 42,
comma 2, del testo unico; |
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b)
la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalitˆ
stabiliti con il decreto di cui allÕarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto
conto dei servizi direttamente assicurati dallÕente locale; |
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c)
la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi. |
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3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano pi� adeguato agli obiettivi fissati. |
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4.
I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di
assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a: |
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a)
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; |
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b)
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto
degli stranieri assistiti a norma dellÕarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivitˆ dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; |
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c)
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato
di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; |
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d)
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonchŽ di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma; |
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e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma. |
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Art. 27 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale) |
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1.
Quando ricorrono le circostanze di cui allÕarticolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale � effettuata: |
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a)
dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui allÕarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lÕente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; |
|
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b)
dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. |
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2.
Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivitˆ di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: |
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a)
il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di
cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni circa la gravitˆ ed attualitˆ del
pericolo; |
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|
b)
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
allÕarticolo 25; |
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c)
lÕadesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o
di condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso; |
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d)
lÕaccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. |
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3. Quando la
proposta � effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la
gravitˆ ed attualitˆ del pericolo anche sulla base degli elementi in essa
contenuti. |
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3-bis.
Il permesso di soggiorno di cui allÕarticolo 18, comma 5, del testo
unico, pu˜ essere convertito in
permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalitˆ stabilite per tale tipo
di permesso. Le quote dÕingresso definite nei decreti di cui allÕarticolo 3,
comma 4, del testo unico, per lÕanno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al
presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. |
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|
|
3-ter.
Il permesso di soggiorno di cui allÕarticolo 18 del testo unico contiene,
quale motivazione, la sola dicitura Òper motivi umanitariÓ ed � rilasciato
con modalitaÕ che assicurano lÕeventuale differenziazione da altri tipi di
permesso di soggiorno e lÕagevole individuazione dei motivi del rilascio ai
soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. |
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Art. 28 |
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(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali
sono vietati lÕespulsione o il respingimento) |
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1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno: |
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a)
per minore etˆ, salvo lÕiscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dellÕaffidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, � immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
a)
per minore etˆ, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato
sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di
soggiorno per minore etˆ � rilasciato a seguito della segnalazione al
Comitato medesimo ed � valido
per tutto il periodo necessario per lÕespletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, �
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza; |
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|
|
a-bis)
per integrazione sociale e civile del minore, di cui allÕarticolo 11, comma
1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; |
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b)
per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui allÕarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo
unico; |
|
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|
c)
per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
allÕarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; |
|
|||
|
d)
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
lÕallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui allÕarticolo 19, comma 1, del testo
unico. |
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CAPO V |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 29
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(Definizione delle quote dÕingresso per motivi di
lavoro) |
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1.
Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi
internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che
definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. |
1.
I decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai
sensi dellÕarticolo 21, comma 4ter
del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite
le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse
alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allÕarticolo
6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. |
|||
|
2.
Per le finalitˆ di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi
dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei
dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche
e consolari e con le questure. |
2.
Per le finalitˆ di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta le misure
occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e
periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri
e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti
occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
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3. (Comma non
ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). |
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Art.30
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(Sportello unico per lÕimmigrazione)
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1. Lo Sportello unico per
lÕimmigrazione, di cui allÕarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da
un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione
provinciale del lavoro, � composto da almeno un rappresentante della
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione
provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del
prefetto, che pu˜ individuare anche pi� unitˆ operative di base. Con lo stesso
decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate
congiuntamente dal Ministro dellÕinterno e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione dellÕarticolo 22, comma 16, del testo
unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di
raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
lÕorganizzazione e lÕesercizio delle funzioni amministrative in materia di
lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del
testo unico e dallÕarticolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio
dei relativi nullaosta. |
|||
|
|
2. Lo Sportello si avvale anche
del sistema informativo di cui allÕarticolo 2, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
nonchŽ di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza
delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure. |
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|
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Art. 30
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Art. 30-bis
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(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato) |
(Richiesta assunzione lavoratori stranieri) |
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1.
LÕautorizzazione al lavoro dello straniero residente allÕestero � rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lÕattivitˆ
lavorativa dovrˆ effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti
qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allÕarticolo 29. |
1. Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo
Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di
residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale lÕimpresa o quello
della provincia ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa, con lÕosservanza
delle modalitˆ previste dallÕarticolo 22, comma 2, del testo unico. |
|||
|
2.
La richiesta di cui al comma 1 deve contenere: |
2. In particolare, la richiesta
nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano
lÕacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
|||
|
a)
le complete generalitˆ del titolare o legale rappresentante dellÕimpresa,
della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio,
le complete generalitˆ del datore di lavoro committente; |
a)
complete generalitˆ del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellÕimpresa, la ragione sociale, la sede e lÕindicazione del
luogo di lavoro; |
|||
|
b)
le complete generalitˆ del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri
che si intende assumere; |
b)
nel caso di richiesta nominativa, le complete generalitˆ del lavoratore
straniero che si intende assumere comprensive della residenza allÕestero e,
nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; |
|||
|
c)
lÕimpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili; |
c)
il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche
sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|||
|
d)
la sede dellÕimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrˆ
prevalentemente svolta lÕattivitˆ inerente al rapporto di lavoro; |
d)
lÕimpegno di cui allÕarticolo
8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro; |
|||
|
e)
lÕindicazione delle modalitˆ di alloggio. |
e)
lÕimpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. |
|||
|
3.
Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati: |
3.
Alla domanda devono essere allegati: |
|||
|
a)
il certificato di iscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, industria
e artigianato, munito della dicitura di cui allÕarticolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di
lavoro subordinato non riguardi lÕattivitˆ dÕimpresa; |
a)
autocertificazione dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivitˆ per le quali tale iscrizione �
richiesta; |
|||
|
b)
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
allÕestero, sottoposto alla sola condizione dellÕeffettivo rilascio del
relativo permesso di soggiorno; |
b)
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di
azienda, la capacitˆ occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|||
|
c)
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la sua capacitˆ economica. |
c)
la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non
inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lÕassegno sociale,
ai sensi dellÕarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|||
|
4.
LÕautorizzazione al lavoro � rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, previa verifica delle condizioni di cui allÕarticolo 22, comma 3,
del testo unico e della congruitˆ del numero delle richieste presentate, per
il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua
capacitˆ economica e alle esigenze dellÕimpresa o del lavoro a domicilio,
secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2, lettera c). |
4.
Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a
disposizione dellÕalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma
massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere
espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve
determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai
rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo
nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo giˆ conto che il
lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. |
|||
|
|
5. Il datore di lavoro specifica
nella domanda se � interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui
allÕarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3,
lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. |
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6. La documentazione di cui ai commi 2 e
3 � presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allÕarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189. |
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|
|
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro � quello del luogo in cui verrˆ svolta
lÕattivitˆ lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata
presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale
dellÕimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. |
|||
|
|
8.
Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallÕarticolo 30-quinquies, procede
alla verifica della regolaritˆ, della completezza e dellÕidoneitˆ della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonchŽ acquisisce dalla
Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dellÕosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie e la congruitˆ del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacitˆ economica e alle esigenze dellÕimpresa, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruitˆ in
rapporto alla capacitˆ economica del datore di lavoro non si applica al
datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
lÕautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza. |
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9.
Nei casi di irregolaritˆ sanabile o di incompletezza della documentazione, lo
Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione
ed allÕintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5, e
24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al
lavoro subordinato e per il rilascio dellÕautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellÕavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
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Art. 30-ter
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(Modulistica) |
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1.
Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello
Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellÕinterno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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Art.30-quater
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(Archivio informatizzato dello sportello unico) |
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1.
I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in
materia di immigrazione, di cui allÕarticolo 30, comma 2, sono i soggetti
privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il
tramite del responsabile del Centro per lÕimpiego, i Centri per lÕimpiego, lÕautoritˆ consolare tramite il
Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il
competente ufficio dellÕAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. |
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2.
Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari. |
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3.
I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le
caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellÕarchivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero
dellÕinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ð Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali. |
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4.
Le regole tecniche di funzionamento attinenti allÕarchivio informatizzato,
alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e
per la tenuta dellÕarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei
relativi regolamenti dÕattuazione, sono disciplinate con decreto del
Ministero dellÕinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ð
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali. |
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|
|
5.
LÕindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalitaÕ
tecniche e procedurali per la consultazione dellÕarchivio di cui al comma
1 e per la trasmissione telematica
dei dati e dei documenti allÕarchivio medesimo sono regolate con il decreto
del Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
in modo che, secondo le concrete possibilitˆ tecniche, le procedure possano
svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni
territoriali. |
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6.
La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti. |
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Art.
30-quinquies
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(Verifica delle disponibilitˆ di offerta di
lavoro presso i centri per lÕimpiego) |
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1.
Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica,
dallo Sportello unico per lÕimmigrazione, per il tramite del sistema informativo,
al Centro per lÕimpiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di
lavoratori stagionali, di cui allÕarticolo 24, comma 1, primo periodo, del
testo unico. |
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2.
Il Centro per lÕimpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a
diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i
dati delle dichiarazioni di disponibilitˆ pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque,
censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali
certificazioni negative. |
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3.
Qualora il centro per lÕimpiego, entro il termine di cui al comma 2,
comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilitˆ di
lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta
relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di
lavoro comunica, dando atto
della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e, per
conoscenza, al centro per lÕimpiego, che intende confermare la richiesta di
nullaosta relativa al lavoratore straniero. |
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Art.30-sexies
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(Rinuncia allÕassunzione) |
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1.
Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allÕarticolo
30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute
dichiarazioni di disponibilitˆ allÕimpiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello
unico e, per conoscenza, al Centro per lÕimpiego se intende revocare la
richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.[102] |
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Art. 31 |
Art. 31 |
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(Nulla osta della questura e visto dÕingresso) |
(Nulla-osta dello Sportello unico e
visto dÕingresso) |
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1.
LÕautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dellÕarticolo 30, deve essere presentata
alla questura territorialmente competente, per lÕapposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dellÕingresso. |
1.
In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lÕimpiego
competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da
parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun
riscontro del Centro per lÕimpiego, lo Sportello unico richiede al questore
della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della
sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi
ostativi allÕingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei
confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. |
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2.
Il nulla osta provvisorio � apposto in calce allÕautorizzazione entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi allÕingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di
lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3. |
2.
Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il
datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societˆ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilitˆ dell'interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
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3.
Il nulla osta pu˜ essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o
titolare di unÕimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dellÕorgano di amministrazione della societˆ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilitˆ dellÕinteressato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
3.
Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro,
tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo
unico. |
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4.
In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellÕipotesi di verifica
positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla
convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui
validitˆ � di sei mesi dalla data del rilascio stesso. |
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5. Lo Sportello unico, accertati i dati
identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica lÕesistenza del codice fiscale o ne richiede lÕattribuzione, secondo
le modalitˆ determinate con il decreto del Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 11, comma 2. |
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4.
LÕautorizzazione di cui allÕarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al
presente articolo � fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo
straniero interessato ed � da questi presentata alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui allÕarticolo 22, comma 5, del testo unico. |
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellÕarticolo 30-bis, comma 5, trasmette
la documentazione di cui allÕarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il
codice fiscale, nonchŽ il relativo nulla-osta agli uffici consolari.
NellÕipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo
Sportello unico si avvale del collegamento previsto con lÕarchivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari
esteri. |
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7. Il datore di lavoro informa il
lavoratore straniero dellÕavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto dÕingresso alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente, entro i termini di validitˆ del
nulla-osta. |
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5.
Il visto di ingresso � rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui allÕarticolo 5. |
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei
presupposti di cui allÕarticolo 5, il visto dÕingresso, comprensivo del
codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da
parte dellÕinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al
Ministero dellÕinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
allÕINPS ed allÕINAIL. Lo straniero viene informato dellÕobbligo di presentazione allo Sportello
unico, entro otto giorni dallÕingresso in Italia, ai sensi dellÕarticolo 35 . |
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Art. 32
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(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in
Italia) |
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1.
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate
in attuazione degli accordi di cui allÕarticolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nellÕordine di presentazione delle domande di iscrizione. |
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2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dellÕinterno, contenente: |
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione
che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello
definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la
fattispecie di cui allÕarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli
italiani nel mondo, contenente: |
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a)
Paese dÕorigine; |
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b)
numero progressivo di presentazione della domanda; |
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c)
complete generalitˆ; |
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d)
tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a
tempo indeterminato; |
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e)
capacitˆ professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; |
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f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua; |
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g)
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
dÕorigine o in altri Paesi; |
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h)
lÕeventuale diritto di prioritˆ per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dallÕarticolo 24, comma 4, del testo unico,
attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
cui risulti la data di partenza dallÕItalia al termine del precedente
soggiorno per lavoro stagionale. |
|
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|
3.
I dati di cui al comma 2, nellÕordine di prioritˆ di iscrizione, sono
trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti
nellÕAnagrafe annuale informatizzata di cui allÕarticolo 21, comma 7, del
testo unico, istituita, a decorrere dal 1¡ gennaio 1999, presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale Ñ Direzione Generale per lÕImpiego Ñ
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. |
3.
Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite
della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri
stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro
diffusione mediante lÕinserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di
provenienza. |
|||
|
4.
LÕinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma
1, ha facoltˆ di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
|
4.
LÕinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma
1, ha facoltˆ di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista. |
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Art.32-bis
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(Liste dei lavoratori di origine italiana) |
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1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare � istituito un elenco dei lavoratori di origine
italiana, di cui allÕarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed
aggiornato secondo le modalitˆ previste dallÕarticolo 32, commi 1 e 2. La
scheda, di cui allÕarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori,
lÕindicazione del grado di ascendenza. |
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2. Agli iscritti alla lista di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dallÕarticolo 32, comma 4. |
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3. Ai fini dellÕinserimento nel
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui
allÕarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi. |
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Art. 33 |
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(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti
nelle liste) |
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1.
I dati di cui allÕarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
allÕarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le
Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i
dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalitˆ previste
dallÕarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
1.
I dati di cui allÕarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui allÕarticolo 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno
motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla
completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
con le modalitˆ previste dallÕarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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|
2.
Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con
le modalitˆ di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento. |
2.
Le richieste di nulla-osta al
lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se
riferite ai nominativi iscritti
nelle liste, con le modalitˆ di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e
31. |
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2-bis.
NellÕipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellÕarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle
liste di cui allÕarticolo 21, comma 5, del testo unico. |
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|
3.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si procede nellÕordine di prioritˆ di
iscrizione nella lista, a paritˆ di requisiti professionali. |
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Art. 34 |
Art. 34 |
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(Prestazione di garanzia) |
(Titoli di prelazione) |
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1.
Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allÕarticolo 23 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un
anno, i quali abbiano una capacitˆ economica adeguata alla prestazione della
garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni
negative di cui allÕarticolo 31, comma 3. |
1.
Con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellÕistruzione,
dellÕuniversitˆ e della ricerca, dÕintesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono fissate le
modalitˆ di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellÕarticolo 23,
comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione.
I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allÕistruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dellÕistruzione, dellÕuniversitˆ e della
ricerca, provvede alla relativa valutazione e allÕeventuale approvazione,
dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con
il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellÕarticolo 21, comma 4 ter,
del testo unico. |
|||
|
2.
La garanzia pu˜ essere prestata, per non pi� di due stranieri per ciascun
anno e deve riguardare: |
2.
I lavoratori in possesso dellÕattestato
di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze
acquisite, conseguito nellÕambito dei predetti programmi sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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a)
lÕassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; |
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b)
la disponibilitˆ di un alloggio idoneo; |
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|
c)
la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allÕimporto
annuo dellÕassegno sociale, con i criteri di cui allÕarticolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico; |
|
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|
d)
il pagamento delle spese di rimpatrio. |
|
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|
3.
La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d)
� prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve
depositarsi presso la questura competente allÕatto della presentazione della
domanda di autorizzazione allÕingresso di cui allÕarticolo 23, comma 1, del
testo unico. Il titolo � restituito: |
3.
Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un
elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalitˆ,
la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il
tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonchŽ lÕindicazione del
programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di
destinazione. |
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a)
immediatamente se lÕautorizzazione non � concessa; |
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b)
a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare
che il visto di ingresso non � stato concesso; |
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|
c)
a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a
norma dellÕarticolo 36. |
|
|||
|
4.
La prestazione relativa allÕalloggio pu˜ essere attestata mediante specifico
impegno di chi ne ha la disponibilitˆ, corredata delle certificazioni
richieste dallÕarticolo 16, comma 4, lettera b). |
4.
I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che
possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi
dellÕarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nulla-osta di cui allÕ articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta
al lavoro per tali lavoratori � rilasciato senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallÕarticolo 22, comma 4, del testo unico. |
|||
|
5.
Sono altres“ ammesse a prestare la garanzia di cui allÕarticolo 23 del testo
unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando: |
5.
I lavoratori inseriti nellÕelenco hanno un diritto di prioritˆ, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo lÕordine di iscrizione nelle liste,
ai fini della chiamata numerica di cui allÕ articolo 22, comma 3, del testo
unico. |
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a)
sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallÕarticolo
52 e seguenti; |
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|
b)
nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societˆ in nome
collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allÕarticolo 31,
comma 3; |
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|
c)
la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. |
|
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|
6.
Le regioni, gli enti locali, comprese le comunitˆ montane, e i loro consorzi
o associazioni possono prestare la garanzia di cui allÕarticolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. |
6.
Nel caso di richieste numeriche
di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di prioritˆ opera
esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione
prevista dallÕarticolo 24, comma 4, del testo unico. |
|||
|
7. Nei casi di
cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allÕingresso � corredata di
copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia
e della documentazione attestante la disponibilitˆ delle risorse occorrenti,
tenuto conto delle garanzie giˆ prestate. Nei casi di cui al comma 6, �
sufficiente la copia autentica della deliberazione. |
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, � riservata una
quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori
inseriti nellÕelenco che abbiano partecipato allÕattivitˆ formativa nei paesi
di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai
sensi dellÕarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino
residui nellÕutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella
disponibilitˆ della quota di lavoro subordinato. |
|||
|
|
7-bis. Entro i limiti della
riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvederˆ alla ripartizione della relativa quota di
ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da
impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini
extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione
professionale approvati ai sensi del comma 1. |
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|
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8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri pu˜ prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata
prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellÕarticolo 23 del testo
unico. |
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9. Ai partecipanti ai corsi di formazione
destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, �
riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale. |
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|
Art. 35 |
Art. 35 |
|||
|
(Autorizzazione allÕingresso per inserimento nel
mercato del lavoro) |
(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) |
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|
1.
La garanzia di cui allÕarticolo 34, unitamente a copia della documentazione
ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo
in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia,
unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali �
richiesta lÕautorizzazione allÕingresso di cui allÕarticolo 23, comma 1, del
testo unico. Per gli enti pubblici, lÕindicazione nominativa � fatta, salvo
che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse,
nellÕordine di prioritˆ ivi indicato, sulla base delle liste di cui
allÕarticolo 23, comma 4, del testo unico. |
1.
Entro 8 giorni dallÕingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di
verifica del visto rilasciato dallÕautoritˆ consolare e dei dati anagrafici
del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice
fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di
un titolo idoneo a comprovare lÕeffettiva disponibilitˆ dellÕalloggio, della
richiesta di certificazione dÕidoneitˆ alloggiativa nonchŽ della
dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui
allÕarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il
contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo
stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. |
|||
|
2.
LÕautorizzazione allÕingresso � rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, nellÕambito dei limiti qualitativi e quantitativi della
specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi allÕingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la
garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallÕarticolo 34. Copia
dellÕautorizzazione � trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. |
2.
Copia del contratto di soggiorno sottoscritto � trasmessa dallo Sportello unico,
ove possibile, in via telematica, al Centro per lÕimpiego, allÕautoritˆ
consolare competente, nonchŽ al datore di lavoro. |
|||
|
3.
Per le finalitˆ di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza
adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti
automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il
S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
3.
Lo Sportello unico competente richiede lÕannullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma lÕavvenuta consegna, secondo le modalitˆ determinate con il decreto
del Ministro dellÕinterno di cui allÕarticolo 11, comma 2, con la contestuale
indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero. |
|||
|
4.
LÕautorizzazione di cui al comma 2 � fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia, allo straniero interessato ed � da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
di ingresso, entro il termine di cui allÕarticolo 23, comma 1, del testo
unico. |
(...)
|
|||
|
5.
NellÕambito della disponibilitˆ delle quote, le rappresentanze diplomatiche e
consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nellÕarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei
limiti e con le modalitˆ stabilite dai decreti di cui allÕarticolo 3, comma
4, dello stesso testo unico. |
(...)
|
|||
|
6.
Il visto di ingresso � rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui allÕarticolo 5 del presente
regolamento. |
(...)
|
|||
|
|
|
|||
|
Art. 36 |
Art. 36 |
|||
|
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento
nel mercato del lavoro) |
(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro) |
|||
|
1.
Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dellÕarticolo 35 � tenuto a richiedere il permesso di
soggiorno per lÕinserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto
dallÕarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato
lÕautorizzazione di cui allÕarticolo 35, ed a richiedere, tramite la
Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, lÕiscrizione nelle liste
di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata
dalla questura. |
1.
AllÕatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dellÕarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui allÕarticolo 11, comma
2-bis.. |
|||
|
2.
Il permesso di soggiorno per lÕinserimento nel mercato del lavoro, della
durata di un anno, � rilasciato previa conferma, da parte della Direzione
provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di
collocamento. |
2.
Lo Sportello provvede, altres“, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla
questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallÕarticolo 5, comma
2-bis, del testo unico. |
|||
|
3.
Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente
articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale
del lavoro, pu˜ richiedere alla questura competente per territorio il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellÕarticolo
5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno �: |
(...) |
|||
|
a)
di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato; |
|
|||
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b)
pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi
dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso
di lavoro stagionale o a tempo determinato. |
|
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4.
Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il
territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di
cui al comma 3. |
(...) |
|||
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Art. 36-bis
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(Variazioni del rapporto di lavoro) |
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1.
Per lÕinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallÕarticolo 37, deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allÕarticolo 13. |
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2.
Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni
dallÕevento, la data dÕinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro
con il cittadino straniero, ai sensi dellÕarticolo 37, nonchŽ il trasferimento di sede del
lavoratore, con la relativa decorrenza. |
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Art. 37
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Art. 37
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(Iscrizione nelle liste di collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
(Iscrizione nelle liste o nellÕelenco anagrafico
finalizzata al collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
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1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, lÕimpresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro,
entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello
straniero e lÕassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione
provinciale provvede altres“ allÕiscrizione dello straniero nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno. |
1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per lÕimpiego
competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento (...). Il
Centro per lÕimpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla
rispettiva disciplina generale, allÕiscrizione dello straniero nelle liste di
mobilitˆ, anche ai fini della corresponsione della indennitˆ di mobilitˆ ove
spettante, nei limiti del periodo di
residua validitˆ del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo allÕiscrizione nelle liste
di mobilitˆ si applica la disposizione del comma 2. |
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2.
Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il
licenziamento � disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dˆ
comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del
lavoro che provvede allÕiscrizione dello straniero nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo
non inferiore ad un anno. |
2.
Quando il licenziamento �
disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale,
ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dˆ comunicazione entro
cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per lÕimpiego competenti .
Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per
avvalersi della previsione di cui allÕarticolo 22, comma 11, del testo unico,
deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per lÕimpiego e rendere la dichiarazione, di cui allÕarticolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos“ come sostituito dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lÕattivitˆ
lavorativa precedentemente svolta, nonchŽ lÕimmediata disponibilitˆ allo
svolgimento di attivitˆ lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. |
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3.
Il Centro per lÕimpiego provvede
allÕinserimento del lavoratore nellÕelenco anagrafico, di cui allÕarticolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero
provvede allÕaggiornamento della posizione del lavoratore qualora giˆ
inserito. Il lavoratore mantiene lÕinserimento in tale elenco per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno
e, comunque, ad esclusione del
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a
sei mesi. |
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4.
Il Centro per lÕimpiego notifica, anche per via telematica,
entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellÕinserimento
nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellÕimmediata
disponibilitˆ del lavoratore nellÕelenco anagrafico di cui al comma 2,
specificando, altres“, le generalitˆ del lavoratore straniero e gli estremi
del rispettivo permesso di soggiorno. |
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3.
Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo,
il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato
oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il
permesso medesimo, previa documentata domanda dellÕinteressato, fino ad un
anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le
disposizioni dellÕarticolo 36, commi 3 e 4. |
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova
il permesso medesimo, previa documentata domanda dellÕinteressato, fino a
sei mesi dalla data di iscrizione
nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellÕelenco di cui
al comma 2. Il rinnovo del permesso � subordinato allÕaccertamento, anche per
via telematica, dellÕinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma
1 o della registrazione nellÕelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellÕarticolo
36-bis. |
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6.
Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
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4.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
lÕiscrizione nelle liste di cui allÕarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n.
482, equivale allÕiscrizione nelle liste di collocamento. |
7.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o
per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido
civile, lÕiscrizione nelle liste di cui allÕarticolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68, equivale
allÕiscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2. |
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Art. 38 |
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(Accesso al lavoro stagionale) |
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1.
Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validitˆ minima di venti giorni e
massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data
di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le
procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui
all'art.24, comma 4, del testo unico. |
1.
Il nulla-osta al lavoro
stagionale, anche con riferimento allÕaccorpamento di gruppi di lavori di
pi� breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validitˆ da venti giorni ad un massimo di nove mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il
nullaosta � rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a
quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le
modalitˆ definite dagli articoli
30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta
di parere al questore, 2, 3, 4,
5, 6, 7, e nel rispetto del diritto
di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24,
comma 4, del testo unico. |
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1-bis. In caso di richiesta numerica,
redatta secondo le modalitˆ di cui allÕarticolo 30-bis, lo Sportello unico
procede allÕimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica,
al Centro per lÕimpiego competente che, nel termine di cinque giorni,
verifica lÕeventuale disponibilitˆ di lavoratori nazionali, comunitari o
extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o,
comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire
lÕimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono
ridotti della metˆ. |
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1-ter. In caso di certificazione
negativa pervenuta dal Centro per lÕimpiego o di espressa conferma della
richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza
alcun riscontro da parte del Centro per lÕimpiego, lo Sportello unico dˆ
ulteriore corso alla procedura. |
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2.
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lÕanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nellÕambito delle medesime richieste cumulative,
nonchŽ nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. |
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3.
Per le attivitˆ stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono
essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati. |
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4.
La autorizzazione al lavoro stagionale a pi� datori di lavoro che impiegano
lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente
compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi,
di cui allÕarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su
richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente,
ed � rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni
anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purchŽ nellÕambito del periodo
massimo previsto. |
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5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate. |
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5,
del testo unico, eventualmente stipulate. |
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6.
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dellÕarticolo 31. |
6.
(...) |
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7.
I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lÕanno precedente per
lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un
ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle
quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio
del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellÕarticolo 9 del
presente regolamento. Il permesso di soggiorno � rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo. |
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Art. 38- bis
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(Permesso pluriennale per lavoro stagionale) |
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1. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui allÕarticolo 5, comma 3-ter,
del testo unico, pu˜ richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati
i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le
modalitˆ di cui allÕarticolo 38. |
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2. Il nulla-osta triennale �
rilasciato con lÕindicazione del periodo di validitˆ, secondo quanto previsto
dallÕarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico. |
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3. Sulla base del nulla-osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualitˆ
successive alla prima sono concessi dallÕautoritˆ consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale,
trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede,
altres“, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto
giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di
soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellÕarticolo 35. |
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4.
Il rilascio dei nulla-osta pluriennali
avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I
nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono
considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni
successivi a quello di rilascio. |
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Art. 39 |
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(Disposizioni relative al lavoro autonomo) |
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1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivitˆ per le quali � richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o lÕiscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed
ogni altro adempimento amministrativo � tenuto a richiedere alla competente
autoritˆ amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivitˆ che richiedono lÕaccertamento di specifiche
idoneitˆ professionali o tecniche, il Ministero dellÕindustria, del commercio
e dellÕartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacitˆ
professionali rilasciati da Stati esteri. |
1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivitˆ per le quali � richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed
ogni altro adempimento amministrativo � tenuto a richiedere alla competente
autoritˆ amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivitˆ che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneitˆ professionali o tecniche, il Ministero delle attivitˆ produttive o altro Ministero o diverso organo competente per
materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allÕarticolo 3, comma 4,
del testo unico, al riconoscimento
dei titoli o degli attestati
delle capacitˆ professionali rilasciati da Stati esteri. |
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2.
La dichiarazione � rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo lÕeffettiva presenza dello straniero in
Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
2.
La dichiarazione � rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma
9, lÕeffettiva presenza dello
straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
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3.
Anche per le attivitˆ che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo straniero � tenuto ad acquisire presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il
luogo in cui lÕattivitˆ lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente Ordine professionale, lÕattestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilitˆ delle risorse finanziarie occorrenti per
lÕesercizio dellÕattivitˆ. |
3.
Anche per le attivitˆ che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo
straniero � tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivitˆ
lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilitˆ delle risorse finanziarie occorrenti
per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla
disponibilitˆ in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore
alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allÕassegno
sociale. |
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4.
La dichiarazione di cui al comma 2 e lÕattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dÕopera presso societˆ, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni. |
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4.
La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch� lÕattestazione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3
devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura
territorialmente competente, per lÕapposizione del nulla osta provvisorio ai
fini dellÕingresso. |
5. La dichiarazione di cui
al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta
per il suo rilascio, nonchŽ l'attestazione della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere
presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso. |
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5.
Il nulla osta provvisorio � posto in calce alla dichiarazione di cui al comma
2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei
confronti dello straniero, motivi ostativi allÕingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta � rilasciata allÕinteressato o al suo procuratore. |
6. Il nulla-osta provvisorio � posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2
entro 20 giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta � rilasciata all'interessato o al suo procuratore. |
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6.
La dichiarazione, lÕattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4
sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellÕarticolo 26,
comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla
base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero
degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
7. La
dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a
tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta
giorni, provvede a norma
dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel
rilasciare il visto, ne dˆ comunicazione al Ministero dellÕ interno, allÕINPS
e allÕINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellÕesistenza dei
requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. |
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8. La questura territorialmente
competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. |
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7.
Oltre a quanto previsto dallÕarticolo 14, lo straniero giˆ presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che
consente lÕesercizio di attivitˆ lavorativa, pu˜ chiedere alla questura
competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i
collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lÕattestazione della
Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellÕambito delle
quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellÕarticolo 3,
comma 4, del testo unico. |
9.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero giˆ presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio
o di formazione professionale, pu˜ richiedere la conversione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta
dellÕinteressato, previa verifica della disponibilitˆ delle quote dÕingresso per lavoro autonomo,
determinate a norma dellÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la
certificazione di cui allÕarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base
della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a
far sottoscrivere allÕinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si
applicano le disposizioni di cui allÕ articolo 11, comma 2-bis. |
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Art. 40 |
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(Casi particolari di ingresso per lavoro) |
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1.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2,
del testo unico, quando richiesta, � rilasciata con lÕosservanza delle
modalitˆ previste dallÕarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e
delle ulteriori modalitˆ previste dal presente articolo. LÕautorizzazione al
lavoro � rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico. |
1.
Il nulla-osta al lavoro per gli
stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto,
� rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e
r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallÕarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si
osservano le modalitˆ previste
dallÕarticolo 30-bis, commi 2 e
3, e quelle ulteriori previste
dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro � rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico. |
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2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro
determinati, lÕautorizzazione non pu˜ essere concessa per un periodo
superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due anni; la proroga, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine. La
validitˆ dellÕautorizzazione deve essere espressamente indicata nel
provvedimento. |
2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al
lavoro non pu˜ essere concesso per
un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e,
comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine di
due anni. Per i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21, il nulla-osta al lavoro viene
concesso a tempo indeterminato. La
validitˆ del nulla osta deve
essere espressamente indicata
nel provvedimento. |
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3.
Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal
comma 2 dellÕarticolo 27 del testo unico, lÕautorizzazione al lavoro �
rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del
visto dÕingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,
lÕautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal
rilascio, osservate le disposizioni dellÕarticolo 31. |
3.
Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il
nulla osta al lavoro � rilasciato
dallo Sportello unico. Ai fini del
visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato
entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni dellÕarticolo
31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5,
6, 7 e 8. |
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4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera f),
del testo unico, i pi� elevati limiti temporali previsti dallÕarticolo 5,
comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dÕingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nellÕautorizzazione al lavoro o, se questa
non � richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessitˆ. |
4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f),
del testo unico, i pi� elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5,
comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non � richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessitˆ. |
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5.
Per i lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, lÕautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale
altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del
trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallÕAccordo
G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre
1994, n. 747. |
5.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in
possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato allÕazienda distaccataria, qualificano
lÕattivitˆ come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi
nellÕambito dello stesso settore
prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni
derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la
legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata
legata allÕeffettiva esigenza dellÕazienda, definita e predeterminata nel
tempo, non pu˜ superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva
di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo � possibile
lÕassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lÕazienda
distaccataria. |
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6.
Per il personale di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, lÕautorizzazione � subordinata alla richiesta dellÕUniversitˆ o
dellÕistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per lÕespletamento delle relative attivitˆ
. |
6.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, il nulla-osta al lavoro � subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo
indeterminato dell'Universitˆ o dell'istituto di istruzione superiore
e di ricerca, pubblici o privati,
che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative
attivitˆ. |
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7.
Per il personale di cui allÕarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico,
la richiesta deve essere presentata o direttamente dallÕinteressato
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualitˆ di lavoratore subordinato. |
7.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualitˆ di lavoratore subordinato,
noncheÕ del titolo di
studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro
istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellÕorgano
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze
diplomatiche o consolari competenti.
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8.
Per i lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. LÕautorizzazione non pu˜ essere
rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. |
8.
Per i lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu˜ essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini
stranieri. |
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9.
Per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, lÕautorizzazione al lavoro � rilasciata esclusivamente per la durata
del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non pu˜
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore
interessato pu˜ svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un
rapporto di tirocinio. |
9.
La lettera f) del comma 1 dellÕarticolo 27 del testo unico si riferisce agli
stranieri che, per finalitaÕ formativa, debbono svolgere, in unitˆ produttive
del nostro Paese: a) attivitaÕ
nellÕambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un
percorso di formazione professionale, ovvero b)
attivitaÕ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo
o di distacco assunto dallÕorganizzazione dalla quale dipendono. |
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10.
Per le attivitˆ di cui alla lettera a) del comma 9 non eÕ richiesto il nulla
osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene
rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allÕarticolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dellÕarticolo 44-bis. Alla
richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme
attuative dellÕarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla
regione.
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10.
Per i lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, lÕautorizzazione al lavoro pu˜ essere richiesta solo da organizzazione
o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con
proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu˜ riguardare soltanto prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori. |
11.
Per i lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu˜ essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o
straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze
o filiali, e pu˜ riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro
subordinato, intendendo per tali quelle riferite allÕesecuzione di opere o
servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto
complessivo dellÕopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. LÕimpresa
estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o
comunitari noncheÕ il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti
dallÕordinamento italiano. |
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11.
Per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo
unico, componenti lÕequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per
gli stranieri dipendenti da societˆ straniere appaltatrici dellÕarmatore,
chiamati allÕimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui allÕarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n.
856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la
materia e non � necessaria lÕautorizzazione al lavoro. I relativi visti
dÕingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui allÕarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. |
12.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da societˆ straniere appaltatrici
dellÕarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non � necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con
le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. |
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12.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo
unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea
possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri
operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere
determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due
anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di
rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro,
il visto dÕingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla
realizzazione dellÕopera o alla prestazione del servizio. |
13.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i),
del testo unico, � previsto
l'impiego in Italia (...) di
gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di
datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede allÕestero, per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto
di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane
o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellÕappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli
organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pi� rappresentative nel settore interessato. LÕimpresa estera deve garantire ai propri
dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari nonchŽ il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali. |
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13.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettere
l), m), n) e o), del testo unico, lÕautorizzazione al lavoro � rilasciata
dallÕUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma
e sue sezioni di Milano e Napoli e dallÕUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. |
14.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui allÕarticolo 27, comma 1,
lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, �
rilasciato dalla Direzione generale per lÕimpiego Ð Segreteria del
collocamento dello spettacolo di
Roma (...) e dallÕUfficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo per la Sicilia di
Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla
lettera n), pu˜ essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto
per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo
datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta � comunicato, anche per via
telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale
lÕimpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. |
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15. I visti dÕingresso per gli
artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve
durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori
delle quote di cui allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo
che gli artisti interessati non possano svolgere attivitˆ per un produttore o
committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto � stato
rilasciato |
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14.
Per gli sportivi stranieri di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera p), del
testo unico, lÕautorizzazione al lavoro � sostituita dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla
richiesta della societˆ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. |
16.
Per gli sportivi stranieri di cui allÕart. 27, comma 1, lettera
p), e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro � sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice
fiscale, sulla richiesta, a
titolo professionistico o dilettantistico,
della societˆ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso � richiesta
anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro
subordinato, la dichiarazione nominativa dÕassenso � comunicata, anche per
via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societˆ
destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso
di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine
di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societˆ sportive
nellÕambito della medesima Federazione. |
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17. Gli ingressi per lavoro autonomo,
nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellÕapplicazione
dellÕarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote dÕingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari
e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu˜ essere tesserato
dal CONI, nellÕambito delle quote fissate dallÕarticolo 27, comma 5-bis, del
testo unico. |
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18 NellÕipotesi in cui la
dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino
extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dallÕautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro competente ai sensi dellÕarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellÕistruttoria effettuata dalla
Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societˆ destinataria
della prestazione sportiva. |
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15.
Per i lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico,
e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia,
lÕautorizzazione al lavoro non � richiesta. |
19.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non � richiesto. |
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16.
Per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo
unico, lÕautorizzazione al lavoro � rilasciata nellÕambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un
anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone
collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di
giovani o di mobilitˆ di giovani, lÕautorizzazione al lavoro non pu˜ avere
durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con
un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore
per lÕItalia, lÕautorizzazione al lavoro pu˜ essere rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro successivamente allÕingresso dello straniero
nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non pi� di tre mesi con lo stesso
datore di lavoro. |
20.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del
testo unico, il nulla-osta al
lavoro � rilasciato nell'ambito,
anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non
superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si
tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di
giovani o di mobilitˆ di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu˜ avere durata superiore a tre
mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per
vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il
nulla-osta al lavoro pu˜ essere rilasciato
dallo Sportello unico successivamente
all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del
datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per
non pi� di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. |
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21. Le disposizioni di cui allÕarticolo
27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano esclusivamente gli
infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della
salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate
allÕassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite
specifica procedura Le societˆ di lavoro interinale possono richiedere il
nulla-osta per lÕassunzione di tale personale previa acquisizione della copia
del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla
osta, qualora gestiscano direttamente lÕintera struttura sanitaria, o un
reparto o un servizio della medesima. |
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17.
LÕautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma 1,
lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del
C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), � richiesta
anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. |
22.
Gli stranieri di cui
allÕarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono
far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per
lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui
allÕarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di
contratto dÕopera professionale �, preventivamente, sottoposto alla Direzione
provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un
rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione.
Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, � necessaria ai
fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della
presente disposizione. |
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|
18.
LÕautorizzazione al lavoro, il visto dÕingresso e il permesso di soggiorno di
cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un
diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dallÕarticolo 14, comma 5. |
23.
Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di soggiorno di cui al presente
articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allÕarticolo 27,
comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dellÕobbligo
contributivo. In caso di cessazione
del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu˜ essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui allÕarticolo 27, comma 1,
lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto
di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per
cui � stato rilasciato lÕoriginario nulla-osta. Si applicano nei loro
confronti lÕarticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37
del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a
norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5. |
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Art. 41
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(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) |
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1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unÕattivitˆ di lavoro
autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono allÕiscrizione
nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e
allÕArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
lÕIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno � utilizzato, a norma
dellÕarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio �
effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei
provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dallÕarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro
effettuate a norma dellÕarticolo 7 del medesimo testo unico. |
1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivitˆ di lavoro
autonomo, e i Centri per lÕimpiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilitˆ alla ricerca di unÕattivitˆ lavorativa, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e
all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno � utilizzato, a norma
dell'articolo 14 (...), per un
motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
predetto Archivio � effettuata, in via informatica o telematica, dalla
questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico. |
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CAPO VI |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 42 |
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(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale) |
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1.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
allÕarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste � tenuto a richiedere lÕiscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed � iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unitˆ sanitaria locale, dÕora in
avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,
in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a paritˆ di
condizioni con il cittadino italiano. LÕiscrizione � altres“ dovuta, a paritˆ
di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo
straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.
Alle medesime condizioni di paritˆ sono assicurate anche lÕassistenza
riabilitativa e protesica. |
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2.
In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si
intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. LÕiscrizione alla U.S.L. �
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. |
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3.
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione � effettuata, per tutta
la durata dell'attivitˆ lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
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4.
LÕiscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il
caso che lÕinteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
LÕiscrizione cessa altres“ per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che lÕinteressato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
LÕiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1. |
4.
L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. LÕiscrizione cessa altres“ per mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione,
comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che lÕinteressato
esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i
suddetti provvedimenti. LÕiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui
vengono meno le condizioni di cui al comma 1. |
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|
5.
LÕiscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allÕarticolo 34, comma 1,
del testo unico, non � dovuta per gli stranieri di cui allÕarticolo 27, comma
1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per lÕattivitˆ ivi svolta, lÕimposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando lÕobbligo, per sŽ e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui allÕarticolo 34, comma 3, del testo unico.
LÕiscrizione non � dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per affari. |
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|||
|
6.
Fuori dai casi di cui allÕarticolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa allÕassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternitˆ prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso
articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di
studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un
permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu˜ chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione
del contributo prescritto. |
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Art. 43 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dallÕarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unitˆ sanitaria locale (U.S.L.) di fruire,
dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di
elezione. |
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2.
Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con
le norme relative allÕingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dallÕarticolo 35, comma 3, del testo unico. |
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|||
|
3.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dallÕarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo � composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve
essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso
e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a paritˆ di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate. |
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|
4.
Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allÕarticolo 35, comma 3, del
testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti,
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate,
sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono
state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal
cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla
U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato
d'indigenza pu˜ essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante. |
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5.
La comunicazione al Ministero dellÕinterno per le finalitˆ di cui al comma 4,
� effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con lÕindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e
della somma di cui si chiede il rimborso. |
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6.
Salvo quanto previsto in attuazione dellÕarticolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato. |
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7.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lÕassistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocitˆ, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, lÕU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanitˆ
in attuazione dei predetti accordi. |
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8. Le regioni
individuano le modalitˆ pi� opportune per garantire che le cure essenziali e
continuative previste dallÕarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono
essere erogate nellÕambito delle strutture della medicina del territorio o
nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con
organismi di volontariato aventi esperienza specifica. |
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Art. 44 |
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(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
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1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di
soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione: |
1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni
stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allÕarticolo
5, comma 3, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di
soggiorno alla questura, allegando
la seguente documentazione: |
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a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali. |
a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, la durata dellÕeventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali; |
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b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrˆ
corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste
e dovrˆ essere versato alla struttura prescelta; |
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, (...) in euro o in
dollari statunitensi, dovrˆ corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni
richieste e dovrˆ essere versato alla struttura prescelta; |
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c)
documentazione comprovante la disponibilitˆ in Italia di risorse sufficienti
per lÕintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore. |
c)
documentazione comprovante la disponibilitˆ in Italia di risorse sufficienti
per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore; |
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d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La
certificazione rilasciata allÕestero deve essere corredata di traduzione in
lingua italiana. |
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2.
Con lÕautorizzazione di cui allÕarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalitˆ per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellÕambito
dei programmi di cui allÕarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. |
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CAPO VII |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI |
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Art.44-bis
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(Visti di ingresso per
motivi di studio, borse di studio e ricerca) |
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1.
EÕ consentito lÕingresso nel territorio nazionale, per motivi di
studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con
le modalitˆ definite dallÕarticolo 39 del testo unico e dallÕarticolo 46. |
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2.
EÕ ugualmente consentito lÕingresso in territorio nazionale per motivi
di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari
esteri, di cui allÕarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: |
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a) maggiori di etˆ, che intendano seguire
corsi superiori di studio o
dÕistruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata,
verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione
acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilitˆ economiche di
cui allÕarticolo 5, comma 6,
nonchŽ la validitˆ dellÕiscrizione o pre-iscrizione al corso da
seguire in Italia; |
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b) minori di etˆ, comunque maggiori di anni
quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allÕestero, intendano far
seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellÕambito di programmi di
scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri,
dal Ministero dell'istruzione, dellÕuniversitˆ e della ricerca o dal Ministero per i beni e
le attivitˆ culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lÕingresso dei minori
per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, � consentito
in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonchŽ accertata
lÕesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del
programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e
culturali del beneficiario. |
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3.
EÕ consentito lÔingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari
di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allÕarticolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri,
da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da
organizzazioni internazionali, secondo le modalitˆ stabilite dal decreto di
cui allÕarticolo 5, comma 3. |
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4.
EÕ consentito lÕingresso in Italia per attivitˆ scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta
degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della
Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivitˆ di
alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste
dallÕarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto eÕ
accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalitˆ
stabilite dal decreto di cui allÕarticolo 5, comma 3. |
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5. Lo straniero in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende
frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di
formazione accreditati, secondo le norme attuative dellÕarticolo 142, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu˜ essere
autorizzato allÕingresso nel territorio nazionale, nellÕambito del
contingente annuale determinato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si
applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui allÕarticolo 40,
comma 9, lettera a). |
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6. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dellÕinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente
Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, �
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more
dellÕemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno,
rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti
dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal
contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualitˆ
successive, si applicano le stesse modalitˆ ma il numero dei visti
rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di
programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu˜
eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellÕanno
precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione
annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu˜ provvedere, in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente. |
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Art. 45 |
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(Iscrizione scolastica) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolaritˆ della posizione in ordine
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa pu˜ essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
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2.
LÕiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identitˆ dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti
al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'etˆ anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi lÕiscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto: |
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a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu˜
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'etˆ anagrafica; |
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b)
dell'accertamento di competenze, abilitˆ e livelli di preparazione
dellÕalunno; |
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c)
del corso di studi eventualmente seguito dallÕalunno nel Paese di
provenienza; |
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d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dallÕalunno. |
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3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi; la ripartizione � effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri. |
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4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana pu˜ essere realizzata altres“ mediante l'attivazione di corsi intensivi
di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attivitˆ aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta
formativa. |
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5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalitˆ
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. |
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6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri
il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di
provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi
per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere pi� diffuse a livello internazionale. |
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7.
Per le finalitˆ di cui allÕarticolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono allÕistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e
alla formazione in etˆ adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola
primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi
di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di
scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallÕordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ed accordi nei casi e con le modalitˆ previste dalle disposizioni in vigore. |
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8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo
e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul
tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realtˆ nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunitˆ
degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella
comunitˆ locale. |
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Art. 46 |
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(Accesso degli stranieri alle universitˆ) |
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1.
In armonia con gli orientamenti comunitari sullÕaccesso di studenti stranieri
allÕistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonchŽ di accordi fra universitˆ
italiane e universitˆ dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari
di borse di studio, assegnate per lÕintera durata dei corsi medesimi, dal
Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato lÕammissione �, comunque,
subordinata alla verifica delle capacitˆ ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione. |
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2.
Sulla base dei dati forniti dalle universitˆ al Ministero dell'universitˆ e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, � emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza � valutata considerando anche le garanzie prestate con le
modalitˆ di cui allÕarticolo 34, le borse di studio, i prestiti dÕonore ed i
servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti
pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli
altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma
del comma 5. |
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universitˆ al Ministero dell'universitˆ e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, � emanato il
decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza � valutata considerando anche le garanzie prestate con le
modalitˆ di cui allÕarticolo 34[103],
le borse di studio, i prestiti dÕonore ed i servizi abitativi forniti da
pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o
per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5. |
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3.
Le universitˆ italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonchŽ gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi � rilasciato un attestato di
frequenza. |
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4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno
pu˜ essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica
di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non
possono essere comunque rilasciati per pi� di tre anni oltre la durata del
corso di studio. Il permesso di soggiorno pu˜ essere ulteriormente rinnovato
per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per
la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. |
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5.
Gli studenti stranieri accedono, a paritˆ di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalitˆ degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformitˆ con le disposizioni previste dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.
4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale
degli studenti stranieri � valutata secondo le modalitˆ e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autoritˆ
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autoritˆ diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione � resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltˆ
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture ai sensi dellÕarticolo 17, comma 4, della legge
4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per
l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universitˆ possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire lÕaccesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico. |
5.
Gli studenti stranieri accedono, a paritˆ di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalitˆ degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformitˆ alle disposizioni previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del
1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in
aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres“,
conto del rispetto dei tempi previsti dallÕordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri � valutata secondo le modalitˆ e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autoritˆ
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autoritˆ diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione
� resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in
Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltˆ a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata
dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (...) Le
regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico. |
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|
6. Per le
finalitˆ di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validitˆ locale, ai fini
dellÕaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato
sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dellÕuniversitˆ e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nellÕordinamento scolastico italiano. |
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Art. 47
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(Abilitazione allÕesercizio della professione) |
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1.
Specifici visti dÕingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessitˆ, possono essere rilasciati agli stranieri che
hanno conseguito il diploma di laurea presso una universitˆ italiana, per
lÕespletamento degli esami di abilitazione allÕesercizio professionale. |
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|
2. Il
superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente allÕadempimento delle
altre condizioni richieste dalla legge, consente lÕiscrizione negli albi
professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,
salvo che questa sia richiesta a norma dellÕarticolo 37 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
LÕaver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni � titolo di
prioritˆ rispetto ad altri cittadini stranieri. |
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Art. 48 |
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(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
allÕestero) |
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1.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allÕistruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, �
attribuita alle universitˆ e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformitˆ ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali. |
|
|||
|
2.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda. Nel caso in cui le autoritˆ accademiche rappresentino
esigenze istruttorie, il termine � sospeso fino al compimento, entro i 30
giorni successivi, degli atti supplementari. |
|
|||
|
3.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se � decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,
il richiedente pu˜ presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero,
entro il termine previsto per questÕultimo, pu˜ presentare istanza al
Ministero dellÕuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu˜ invitare lÕuniversitˆ a
riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allÕinteressato.
LÕuniversitˆ si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di
rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellÕinvito
al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dellÕuniversitˆ, �
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato. |
|
|||
|
4. Il
riconoscimento dei titoli di studio per finalitˆ diverse da quelle previste
al comma 1, � operato in attuazione dellÕarticolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonchŽ delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento,
ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi. |
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Art. 49
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(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni) |
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1.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito
in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti. |
|
|||
|
|
1-bis. Il riconoscimento del titolo pu˜
essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le
Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. LÕingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel
campo delle professioni sanitarie �, comunque, condizionato al riconoscimento
del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. |
|||
|
2.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio
1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata
della formazione professionale conseguita. |
|
|||
|
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma
2 per lÕapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui �
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui allÕarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allÕarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu˜ stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono
definite le modalitˆ di svolgimento della predetta prova nonchŽ i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita. |
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma
2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui �
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allÕarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu˜ stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente
nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalitˆ
di svolgimento della predetta misura compensativa,
nonchŽ i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa
deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu˜ avvalere delle
regioni e delle province autonome. |
|||
|
|
3-bis. Nel caso in cui il
riconoscimento � subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova allÕestero, viene rilasciato un visto dÕingresso per
studio, per il periodo necessario allÕespletamento della suddetta misura
compensativa. |
|||
|
4. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di
titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni
regolate da specifiche direttive della Unione europea. |
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Art. 50 |
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(Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie) |
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|
1.
Presso il Ministero della sanitˆ sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale. |
|
|||
|
2.
Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per
quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni. |
|
|||
|
3.
Il Ministro della sanitˆ pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al
comma 1 nonchŽ gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria. |
|
|||
|
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui
al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalitˆ stabilite dal Ministero della sanitˆ.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi
professionali e il Ministero della sanitˆ, con oneri a carico degli
interessati. |
|
|||
|
5.
I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al
Ministero della sanitˆ il nominativo dello straniero assunto, e comunque
utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto,
entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione. |
5.
(...) |
|||
|
6.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
|
|||
|
7.
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellÕarticolo 49, il Ministero della
sanitˆ provvede altres“, ai fini dellÕammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivitˆ sanitarie nellÕambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti allÕesercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente allÕUnione
europea. |
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8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti allÕestero, nonchŽ lÕammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna professione dallÕarticolo 3, comma 4, del testo unico.
A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
sanitˆ; il parere negativo non consente lÕiscrizione agli albi professionali
o agli elenchi speciali per lÕesercizio delle relative professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dellÕUnione europea. |
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonchŽ l'ammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo allÕesercizio delle relative
professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere
del Ministero della salute; il
parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli
elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. |
|||
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8-bis. Entro due anni dalla data di
rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al
relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il
decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite
in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora
lÕinteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di
due anni dalla data del rilascio. |
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Art. 51 |
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(Articolo non ammesso al "Visto" della
Corte dei Conti) |
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CAPO VIII |
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DISPOSIZIONI SULLÕINTEGRAZIONE SOCIALE
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Art. 52 |
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(Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivitˆ a favore degli immigrati) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, � istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attivitˆ a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro � diviso in tre sezioni: |
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, � istituito il registro delle associazioni, degli
enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivitˆ a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro � diviso in due sezioni: |
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a)
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attivitˆ per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; |
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|||
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b)
nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a
prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento
nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico; |
(É) |
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c)
nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale
degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
|||
|
2.
L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), � condizione
necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti
locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale
per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico. |
|
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3.
Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi� componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
lÕapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno
dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o condannati, ancorchŽ con sentenza non definitiva, per
uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilitˆ dellÕinteressato, e
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. |
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Art. 53
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(Condizioni per lÕiscrizione nel Registro) |
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1.
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allÕarticolo 52, comma
1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono
attivitˆ per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico,
che abbiano i seguenti requisiti: |
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|||
|
a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietˆ desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dellÕordinamento interno, l'elettivitˆ delle cariche associative, i criteri
di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti
non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non
lucrativa di utilitˆ sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; |
|
|||
|
b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonchŽ le modalitˆ di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; |
|
|||
|
c)
sede legale in Italia e possibilitˆ di operativitˆ in Italia ed eventualmente
all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta; |
|
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|
d)
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. |
|
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2.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da: |
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a)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; |
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b)
dettagliata relazione sull'attivitˆ svolta negli ultimi due anni; |
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|
c)
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attivitˆ; |
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d)
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato; |
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e)
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione
a svolgere attivitˆ nel settore dell'integrazione degli stranieri; |
|
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f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente lÕassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellÕente,
delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellÕarticolo 52. |
|
|||
|
3.
Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi
nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le
associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonchŽ dei seguenti
ulteriori requisiti: |
3.
(É) |
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|
a)
disponibilitˆ di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il
cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia; |
|
|||
|
b)
patrimonio e disponibilitˆ economica risultante dalla documentazione
contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il
sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del
permesso di soggiorno e lÕeventuale rimpatrio. |
|
|||
|
4.
Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di
cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove
intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche
strutturali e sanitarie, certificate a norma dellÕarticolo 16, comma 4,
lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altres“
indicare la disponibilitˆ economica adeguata per il sostentamento dello
straniero, non inferiore allÕimporto annuo dellÕassegno sociale aumentato a
norma dellÕarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi.
Il decreto di cui allÕarticolo 54, comma 1, indica il numero massimo di
garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione
iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della
disponibilitˆ di alloggio. |
4.
(É) |
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|
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima
applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano giˆ svolto attivitˆ di
assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento
al lavoro minorile. |
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e
gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo
unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo
gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano
giˆ svolto attivitˆ di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in
materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi
sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con
particolare riferimento al lavoro minorile. |
|||
|
6.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale
risultino: |
|
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a)
la disponibilitˆ, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuitˆ, ancorchŽ volontarie; |
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|||
|
b)
la disponibilitˆ, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche
e della ricettivitˆ; |
|
|||
|
c)
i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni; |
|
|||
|
d)
la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il
programma indica finalitˆ, metodologia di intervento, misure specifica di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede
le modalitˆ di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le
attivitˆ di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi; |
|
|||
|
e)
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle
strutture alloggiative; |
|
|||
|
f)
lÕassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellÕente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellÕarticolo 52. |
|
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|
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attivitˆ di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purchŽ stabiliscano un rapporto di partenariato
con uno dei soggetti giˆ iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una
dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6,
lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto
di partenariato. |
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attivitˆ di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purchŽ stabiliscano un rapporto di partenariato
con uno dei soggetti giˆ iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b).
Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino,
oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum
di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. |
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Art. 54 |
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(Iscrizione nel Registro) |
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1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, � disposta dal Ministro per la solidarietˆ
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allÕarticolo 25,
comma 2, limitatamente allÕiscrizione alla sezione di cui allÕarticolo 52,
comma 1, lettera c). |
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, � disposta dal Ministro per la solidarietˆ
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allÕarticolo 25,
comma 2, limitatamente allÕiscrizione alla sezione di cui allÕarticolo 52,
comma 1, lettera b). |
|
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|
2.
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione � comunicato entro
90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione � da ritenersi
avvenuta. |
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|
3.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo
52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti
interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione
sull'attivitˆ svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
richiesti per l'iscrizione dovrˆ essere invece comunicato tempestivamente. |
3.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro,
di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le
associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni
anno una relazione sull'attivitˆ svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno
dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrˆ essere invece comunicato
tempestivamente. |
|||
|
4.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, pu˜ effettuare controlli o richiedere la trasmissione di
documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalitˆ dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. |
4.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu˜ effettuare controlli o richiedere la
trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non
compatibili con le finalitˆ dei soggetti di cui al comma 1, comporta la
cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione
all'interessato. |
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5.
L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte
al registro � comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome. |
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Art. 55 |
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(Funzionamento della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie) |
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1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari
sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta
ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico. |
1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Con lo stesso
decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del
predetto articolo 42 del testo unico. |
|||
|
2.
Il Presidente della Consulta pu˜ invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico. |
|
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3.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni. |
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|
4.
La Consulta � convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento
per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. |
4.
La Consulta � convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,
che assicura il supporto tecnico-organizzativo. |
|||
|
5.
La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati,
inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello,
economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficoltˆ e disomogeneitˆ a livello territoriale; elabora
proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la
diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive
maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle
disposizioni in vigore in materia di dati personali. |
|
|||
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6.
Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio
nazionale dellÕeconomia e del lavoro, pu˜ essere nominato il Vice presidente
della Consulta e sono stabilite le modalitˆ di raccordo e di collaborazione
con l'attivitˆ dell'organismo di cui all'articolo 56. |
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Art. 56 |
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(Organismo nazionale di coordinamento) |
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1.
LÕOrganismo nazionale di coordinamento di cui allÕarticolo 42, comma 3, del
testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per lÕimmigrazione
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
lÕimmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza
legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose,
con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di
immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo
sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, |
|
|||
|
2.
La composizione dellÕOrganismo nazionale di cui al comma 1 � stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dellÕeconomia e del
lavoro (C.N.E.L.), dÕintesa con il Ministro per la solidarietˆ sociale. |
|
|||
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3.
LÕOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del
C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato. |
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Art. 57 |
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(Istituzione dei Consigli territoriali per
lÕimmigrazione) |
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1.
I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilitˆ del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono cos“ composti: |
|
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|
a)
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato; |
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|
b)
dal Presidente della provincia; |
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c)
da un rappresentante della regione; |
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|
d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonchŽ dal sindaco, o
da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
|
|
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|
e)
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato; |
|
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|
f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro; |
|
|||
|
g)
da almeno due rappresentanti delle associazioni pi� rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio; |
|
|||
|
h)
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. |
|
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|
2.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonchŽ degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. |
|
|||
|
3.
I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria
integrazione delle rispettive attivitˆ, in collegamento con le Consulte
regionali di cui allÕarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione
di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonchŽ di promozione dei
relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico. |
|
|||
|
4.
NellÕadozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione
dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi
costituiti, con analoghe finalitˆ, presso i comuni. In tal caso, il prefetto
assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie. |
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Art. 58
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|
(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
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|
1.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallÕarticolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallÕarticolo 133, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: |
|
|||
|
a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo � destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonchŽ dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dallÕafflusso di immigrati; |
|
|||
|
b)
una quota pari al 20% dei finanziamenti � destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli
articoli 20 e 46 del testo unico. |
|
|||
|
2.
Le somme stanziate dallÕarticolo 18 del testo unico per interventi di
protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui allÕarticolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate
al Dipartimento per le pari opportunitˆ della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto del Ministro per la solidarietˆ sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dallÕarticolo
59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dallÕarticolo 129, comma 1,
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. |
|
|||
|
3.
Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi
del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di
formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per
l'integrazione degli immigrati. |
|
|||
|
4.
Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non
inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle
regioni possono altres“ essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento
per l'accesso ai fondi comunitari. |
|
|||
|
5.
Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: |
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a)
della presenza degli immigrati sul territorio; |
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|
b)
della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra
immigrati e popolazione locale; |
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c)
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento. |
|
|||
|
6.
Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellÕinterno
trasmette allÕISTAT, secondo modalitˆ concordate e nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei
propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati
sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. |
|
|||
|
7.
Il decreto di cui al comma 1 tiene altres“ conto delle prioritˆ di intervento
e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
|||
|
8.
I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attivitˆ volte a: |
|
|||
|
a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di paritˆ con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; |
|
|||
|
b)
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allÕabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; |
|
|||
|
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; |
|
|||
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d)
tutelare l'identitˆ culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; |
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e)
consentire un positivo reinserimento nel Paese dÕorigine. |
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9.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e
dell'articolo 60, comma 4. |
9.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo
60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi
dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4. |
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Art. 59 |
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(Attivitˆ delle regioni e delle province autonome) |
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1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietˆ sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente
assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della
durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle
politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi Ž condizione
essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. |
1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietˆ sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i programmi
annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che
intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La
comunicazione dei programmi Ž condizione essenziale per la erogazione del
finanziamento annuale. |
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2.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidarietˆ sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio
decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali. |
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3.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali
prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli
obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalitˆ e i tempi
di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze. |
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4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera
a). |
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5.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidarietˆ sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi
deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in
termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai
rispettivi bilanci. |
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6.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano
nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono
realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidarietˆ sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome. |
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7.
LÕobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
dellÕiscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento
previste a carico delle regioni dallÕarticolo 58, comma 4, operano
relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art. 60
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(Attivitˆ delle Amministrazioni statali) |
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1.
Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le prioritˆ indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
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2.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione del Fondo. |
2.
Il Ministro per la solidarietˆ sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di
ripartizione del Fondo. |
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3.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a). |
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|||
|
4.
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietˆ
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti. |
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Art. 61 |
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(Disposizione transitoria) |
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1.
La condizione dellÕiscrizione al registro di cui allÕarticolo 52, comma 1, �
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento. |
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Art. 61-bis
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(Sistemi informativi) |
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1. Per
lÕattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le
amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei
sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per
la razionalizzazione e lÕinterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonchŽ dei
sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente
regolamento. Le modalitˆ tecniche e procedurali per lÕaccesso e la
trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel
regolamento di attuazione, di cui allÕarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
||||
|
2.
Per le procedure di ingresso, soggiorno
ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni
pubbliche, le questure si avvalgono anche dellÕarchivio informatizzato dei
permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui
allÕarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189. |
||||
|
3.
I criteri e le modalitˆ di funzionamento
dellÕarchivio di cui al comma 2
sono stabilite con decreto del Ministro dellÕinterno. |
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DPR 54/2002 *
Decreto del Presidente della Repubblica
18 gennaio 2002, n. 54, Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione
e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Titolo
I
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel
territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia,
conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri
dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2.
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni
e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i
cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di
identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art.
2. (L)
Soggiorno
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti
richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea che:
a)
desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
c)
desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una
prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di
servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a
rilasciare titoli aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a
tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore
viene a svolgere la propria attivita'.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e'
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli
di eta' inferiore ai ventuno anni[104] e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e
del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro
membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico
del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo
coniuge.
4.
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita'
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale.
Il diritto di
soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta'
inferiore agli anni ventuno e ai
figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del
titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:[105]
1)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2)
il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno
una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque
anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1.
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II
Documenti
di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R)
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalita' dell'interessato;
b)
gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c)
la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all'articolo 3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e'
tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attivita' che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati e per i lavoratori
stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore
di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione
di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro[106];
c)
negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette
categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),[107]
da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito
stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero,
nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),[108]
di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la disponibilita' di risorse economiche tali
da non costituire un onere per l'assistenza sociale[109]
o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla
documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso
di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di
durata del corso.
4.
Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il
rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi
ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea,
ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.[110]
5.
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle
generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o
coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative
fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o
coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3 (...)[111]. All'atto della domanda deve essere esibito, per
ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si
tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il
passaporto o documento equipollente.
6.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o
esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria
sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e'
rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art.
6. (R)
Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare
provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere
le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,[112] fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e
sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi
di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3.
La carta e' rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di
cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per
completare le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e'
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5.
Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della
Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la
validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a) e b)[113], per il solo fatto che non esercitino piu'
un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o
infortunio.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel
territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio
stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3.
La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non
puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui
quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di
soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di
ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del
cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e
ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera'
all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via
obbligatorio.
Art.
9. (R)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della
Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e'
adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita
Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o
rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di
adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa
l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione,
comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare
difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del
procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la
Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta
del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero
dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta
da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con
qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera
prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identita'
1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e'
sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo valido per
l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e
in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi
internazionali.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del
genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3.
Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di
validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art.
12. (L)
Validita'
quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art.
13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si
recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con
esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello
stampato.
2.
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1.
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i
rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Art.
15. (L)
Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656.
DPCM 535/1999 *
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Oggetto
e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo
33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori
stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e
b).
2. Per "minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore
presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo
di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato
accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato
"minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di etˆ superiore a sei anni,
entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchŽ il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi� adulti con funzioni
generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende
l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato
l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al
riaffidamento alle autoritˆ responsabili del Paese d'origine, in conformitˆ
alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autoritˆ
giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere
finalizzato a garantire il diritto all'unitˆ familiare del minore e ad adottare
le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del
1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si
intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo
unico.
CAPO
II
Comitato
per i minori stranieri
Art.
2.
Compiti
del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di
tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti,
in conformitˆ alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a. vigila sulle modalitˆ di soggiorno dei minori;
b. coopera e si raccorda con le amministrazioni
interessate;
c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa
adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste
provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori
accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea,
nonchŽ per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
d. provvede alla istituzione e alla tenuta
dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera
c);
e. accerta lo status del minore non accompagnato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 5;
f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine
di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non
accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a
tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di
idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu˜ proporre al Dipartimento
per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi
predetti;
g. in base alle informazioni ottenute, pu˜
adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unitˆ familiare
di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di
rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
h. definisce criteri predeterminati di valutazione
delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
i. provvede al censimento dei minori presenti non
accompagnati, secondo le modalitˆ previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato pu˜ effettuare il trattamento dei
dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente
regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica
del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o
con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati
sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali
del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento,
le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione pu˜ essere effettuata
in forma anonima e per finalitˆ statistiche, di studio, di informazione e
ricerca.
Art.
3.
Costituzione
ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato � nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed � composto da nove rappresentanti:
* uno del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* uno del Ministero degli affari esteri;
* uno del Ministero dell'interno;
* uno del Ministero della giustizia;
* due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
* uno dell'Unione province italiane (UPI);
* due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori
non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo � nominato un
supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti
tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato � presieduto dal rappresentante
designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su
convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in
relazione a singole necessitˆ e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al
Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione
alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica
del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un
componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima
riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non
ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.
6. In caso di necessitˆ, il Comitato comunica la
situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di
un tutore provvisorio.
Art.
4.
Strumenti
operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pu˜ finanziare programmi finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati,
proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla
tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi
necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione
di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento
degli scopi istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati
comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili.
L'accesso ai dati � consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3,
comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente
del Comitato, pu˜ autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi
pubblici, per finalitˆ statistiche, di studio, di informazione e di ricerca,
nonchŽ ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei
diritti dei minori immigrati, quando ci˜ si renda necessario per il migliore
perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte
dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di
rimpatrio assistito. L'accesso ai dati � altres“ consentito all'autoritˆ
giudiziaria e agli organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3,
acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando
sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono
essere adeguatamente protetti.
CAPO
III
Censimento
e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art.
5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivitˆ sanitaria o
di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della
presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato,
sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a
garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le
informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalitˆ, alla
nazionalitˆ, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al
luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure
eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime
dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente
disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato � tuttavia tenuto ad effettuare
la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che
essa sia stata giˆ effettuata.
3. L'identitˆ del minore � accertata dalle
autoritˆ di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
Art.
6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento
scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del
minore il Comitato pu˜ proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e
internazionali che svolgono attivitˆ inerenti i minori non accompagnati in
conformitˆ ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse
del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del
minore di essere ascoltato.
Art.
7.
Rimpatrio
assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali
da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autoritˆ giudiziaria,
e tali da assicurare il rispetto e l'integritˆ delle condizioni psicologiche
del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autoritˆ responsabili.
Dell'avvenuto riaffidamento � rilasciata apposita attestazione da trasmettere
al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste
dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente
non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche
dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i
soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni
statali cui � affidato il rimpatrio assistito.
CAPO
IV
Ingresso
e soggiorno dei minori accolti
Art.
8.
Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono
ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo.
La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato,
corredata dei dati relativi all'attivitˆ giˆ svolta dal proponente e alla sua
natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il
numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e
gli altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di
stabilire la validitˆ e l'opportunitˆ dell'iniziativa nell'interesse dei
minori. Della deliberazione � data tempestiva comunicazione al proponente e
alle autoritˆ competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei
minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi
controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa �
subordinata alle informazioni sulla affidabilitˆ del proponente. Il Comitato
pu˜ richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,
ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), localmente giˆ realizzate dal proponente. Le informazioni
concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la
rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato pu˜ considerare come valide le
informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al
proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu˜
confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilitˆ.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine � di
quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato,
specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente
entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrˆ essere
effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal
territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di
viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art.
9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non pu˜ superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di
pi� periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato
pu˜ proporre alle autoritˆ competenti l'eventuale estensione della durata del
soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a
progetti che comprendano periodi di attivitˆ scolastica o in relazione a casi
di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza �
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della
proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori
ultraquattordicenni.
L.
39/1990 *
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaÕ presenti nel
territorio dello Stato
(Artt. 1 Ð 1 septies)
|
Art. 1 |
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(Rifugiati) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722,
poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale
limitazione e di tali riserve. |
|
||
|
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui
al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame
delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto nel comma 1. |
|
||
|
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data
del 31 dicembre 1989 eÕ riconosciuto, su domanda da presentare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. |
|
||
|
4. Non eÕ consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato
quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti
che il richiedente: |
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a) sia stato giaÕ riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni
caso non eÕ consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
all'articolo 7, comma 10; |
|
||
|
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un
periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il
transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non
eÕ consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7,
comma 10; |
|
||
|
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F, della convenzione di Ginevra; |
|
||
|
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la
sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad associazioni di tipo
mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche. |
|
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5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve
rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene
data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per
territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora
non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel
territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia,
dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento. |
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve
rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di
polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene
data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per
territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora
non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel
territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando
non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento. |
||
|
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi
4 e 5 eÕ ammesso ricorso giurisdizionale. |
|
||
|
7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza
in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di
prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle
disponibilitaÕ iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero
dell'interno eÕ autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di
rifugiato che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo
non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a
domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di
sussistenza o di ospitalitaÕ in Italia. |
7. (...) |
||
|
8. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitaÕ di
erogazione del contributo di cui al comma 7. |
|
||
|
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di
anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire
20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500
milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa. |
|
||
|
10. Il Ministro del tesoro eÕ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
||
|
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni
previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al
riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo
a interventi di prima assistenza". |
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Articolo 1 bis |
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(Casi di trattenimento) |
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1. Il richiedente
asilo non pu˜ essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentata. Esso pu˜, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nei seguenti casi: |
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a)
per verificare
o determinare la sua nazionalitˆ o identitˆ, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o dÕidentitˆ, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi; |
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|
|
b)
per verificare
gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non
siano immediatamente disponibili; |
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c)
in dipendenza
del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso
nel territorio dello Stato |
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2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi: |
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a) a seguito della presentazione di una domanda
di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; |
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b) a seguito della presentazione di una domanda
di asilo da parte uno straniero giˆ destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento. |
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3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), �
attuato nei centri di identificazione secondo le
norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il
numero, le caratteristiche e le modalitˆ di gestione di tali strutture e
tiene conto degli atti adottati dallÕAlto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dÕEuropa e dallÕUnione europea. Nei
centri di identificazione sarˆ comunque
consentito lÕaccesso ai rappresentanti dellÕACNUR. LÕaccesso sarˆ altres“
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellÕinterno. |
|
|
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4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera
b), si osservano le norme di cui allÕarticolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarˆ
comunque consentito lÕaccesso ai rappresentanti dellÕACNUR. LÕaccesso sarˆ
altres“ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dellÕinterno. |
|
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|
5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui allÕarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si
sia ancora conclusa, allo straniero � concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa. |
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Articolo 1 ter |
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(Procedura semplificata) |
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1.
Nei casi di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dellÕarticolo 1-bis � istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalitˆ di cui ai commi da 2 a 6. |
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2.
Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allÕarticolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta � stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione
di cui allÕarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dellÕistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede allÕaudizione. La
decisione � adottata entro i successivi tre giorni. |
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3.
Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allÕarticolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta � stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allÕarticolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove giˆ sia in corso il trattenimento, il questore chiede
al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lÕespletamento della
procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dellÕistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione provvede allÕaudizione. La decisione
� adottata entro i successivi tre giorni. |
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4.
LÕallontanamento
non autorizzato dai centri di cui allÕarticolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda. |
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5.
Lo Stato
italiano � competente allÕesame delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523. |
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6.
La
commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui �
disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
allÕarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. LÕeventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale � presentato al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dallÕestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il
ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo pu˜ tuttavia chiedere al prefetto competente
di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allÕesito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso � immediatamente esecutiva. |
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Articolo 1-quater |
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(Commissioni territoriali) |
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1. Presso le prefetture -
uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
allÕarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per
il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dellÕinterno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
polizia di Stato, da un rappresentante dellÕente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-cittˆ ed autonomie locali e da un rappresentante dellÕACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallÕarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta
che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di paritˆ, prevale il voto del
Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto
in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del
personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non
comporta la corresponsione di compensi o di indennitˆ di qualunque natura. |
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2. Entro due
giorni dal ricevimento dellÕistanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
allÕaudizione. La decisione � adottata entro i successivi tre giorni. |
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3. Durante
lo svolgimento dellÕaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse
verranno comunicate al richiedente, unitamente allÕinformazione sulle
modalitˆ di impugnazione, nelle forme previste dallÕarticolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullÕimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
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4.
NellÕesaminare la domanda di asilo le commissioni
territoriali valutano per i provvedimenti di cui allÕarticolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui lÕItalia � firmataria e, in particolare,
dellÕarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dellÕuomo e delle libertˆ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848. |
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5. Avverso
le decisioni delle commissioni territoriali � ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellÕarticolo
1-ter, comma 6. |
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Articolo
1-quinquies
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(Commissione nazionale
per il diritto di asilo) |
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1. La Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallÕarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, � trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata ÇCommissione
nazionaleÈ, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dellÕinterno e degli affari esteri. La
Commissione � presieduta da un prefetto ed � composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in
servizio presso il Dipartimento delle libertˆ civili e dellÕimmigrazione e da
un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellÕACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altres“, un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, pu˜ essere articolata in sezioni di analoga composizione. |
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2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi. |
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3. Con il regolamento di
cui allÕarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalitˆ di funzionamento
della Commissione nazionale e di quelle territoriali. |
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Articolo 1-sexies |
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(Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) |
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1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allÕaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellÕambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter. |
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2. Il Ministro dellÕinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allÕarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo
di cui allÕarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allÕ80 per cento del costo
complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. |
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3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
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a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalitˆ per la sua eventuale revoca; |
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b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
di cui allÕarticolo 1-septies, la continuitˆ degli interventi e dei servizi
giˆ in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; |
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c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo
di cui allÕarticolo 1-septies, le modalitˆ e la misura dellÕerogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non �
accolto nellÕambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. |
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4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui allÕarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[114],
e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dellÕinterno attiva, sentiti
lÕAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lÕACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al
comma 1. Il servizio centrale � affidato, con apposita convenzione, allÕANCI.
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5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: |
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a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; |
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b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; |
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c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi; |
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d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1; |
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e) promuovere e attuare, dÕintesa con il Ministero degli
affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lÕOrganizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario. |
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6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
allÕarticolo 1-septies. |
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Art. 1-septies |
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(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) |
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1. Ai fini del finanziamento delle attivitˆ e degli
interventi di cui allÕarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellÕinterno, �
istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellÕasilo, la cui
dotazione � costituita da: |
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a) le risorse iscritte nellÕunitˆ previsionale di base
4.1.2.5 ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ Ð capitolo 2359 Ð dello stato di
previsione del Ministero dellÕinterno per lÕanno 2002, giˆ destinate agli
interventi di cui allÕarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro; |
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b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati,
ivi comprese quelle giˆ attribuite allÕItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002
ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellÕeconomia
e delle finanze; |
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c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dellÕUnione europea. |
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2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
allÕentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1. |
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3. Il Ministro dellÕeconomia e delle finanze � autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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L. 563/1995 *
Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
1. A decorrere dal 1¡ luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di
contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivitˆ di controllo
della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno
dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare
impiegato nelle predette attivitˆ sono attribuite le funzioni e le indennitˆ
rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1992, n. 386, con l'osservanza delle modalitˆ indicate dai medesimi articoli e
dall'articolo 2 dello stesso decreto.
Art. 2
1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le
attivitˆ di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di
stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di
identificazione o espulsione � autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996
e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a
cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri
dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di
prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere,
da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le
stesse modalitˆ e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di
emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le
modalitˆ di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione
del decreto di cui al presente comma non � richiesto il previo parere del
Consiglio di Stato.
...
D. LGS. 140/2005 *
Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme
relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello
status di rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva
2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge
24 luglio 1954, n. 722;
b) ÇstranieroÈ: il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea e l'apolide;
c) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge
24 luglio 1954, n. 722;
d) ÇCommissione territorialeÈ: la Commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) Çminore non accompagnatoÈ: lo straniero di eta' inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) ÇfamiliareÈ: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione
della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: ÇregolamentoÈ provvede, entro un
termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione
sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna
all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente
asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito
denominato: Çdecreto-leggeÈ, la questura rilascia, entro tre giorni dalla
presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla
presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo
unico.
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al
medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente
asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano
l'identita' del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per
il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di
vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza,
di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e'
effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai
criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva
del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda
di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il
richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro
titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione
addotti nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento
della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali
e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n.
233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto
della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio
nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e'
consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in
cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Art. 6.
Accesso all'accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri
familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della
presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di
sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,
valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del
Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del
decreto-legge.
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma
2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente
necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale
ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei
mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri
conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo
il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la
struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a
cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche'
alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli
atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato,
nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente
decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di
residenza al proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui
ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il
contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente
necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e
subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro individuato per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui
quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2,
del regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze
dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza,
genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali
di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal
direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente
per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un
adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo
e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati
servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,
secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente
locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo
e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti
locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non
accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei
minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente asilo.
Art. 9.
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i
richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, di seguito denominato ÇACNURÈ, ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma
2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari
controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una
formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza
e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie
concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento,
sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli
avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui
all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti
asilo ivi ospitati.
Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di
accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di
identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo
o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico.
Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per
richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in
particolare, nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative
alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della
domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento
della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto,
fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai
sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di
accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge,
nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il
gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei
costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce
corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di
accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale
dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza
preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti
gravemente violenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da
parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si
presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il
prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal
richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino
e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati
da forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del
centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una
relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni
dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1,
lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha
provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente
erogate.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5,
commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per
l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di
euro 124.800 a decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede: per
gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario;
i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale
armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo
1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del
presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui
all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la
fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione
delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti
locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.
Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita'
ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza,
erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80
per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un
limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo
dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5,
si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la
cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non
e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e'
disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e
nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5,
il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DM 233/1996 *
Decreto del Ministro dell'interno 2
Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563,
concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle
Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione
Puglia
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1
Destinatari e durata degli interventi.
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi
di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione
di non regolaritˆ e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati
interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed
igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro
identificazione o espulsione.
Art. 2
Istituzione di centri di accoglienza.
1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti nell'ambito
dei comuni di seguito indicati:
1) Brindisi;
2) Lecce;
3) Otranto.
Qualora se ne ravvisi la necessitˆ, in relazione al modificarsi
dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e
compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu˜ disporre con proprio
provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per
l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura,
anche temporanea, di quelle esistenti.
Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione
delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e
realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno
provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di
volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale. Gli interventi medesimi, ove
ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche
in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. Nelle attivitˆ di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per
l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate
alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonchŽ oneri per vitto, vestiario,
trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati
all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre
indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le
caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando -
ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle
finanze - beni immobili di proprietˆ dello Stato, che sono conferiti in uso
gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 (3).
Art. 4
Procedure finanziarie e contabili.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi,
nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a
favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres“
autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato
nonchŽ di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati
richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno
formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri
finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da
parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i
corrispondenti fondi.
3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti
locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento
dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivitˆ svolte e sulle spese
sostenute.
DPR 303/2004 *
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Decreto del Presidente della
Repubblica 15 Maggio 1990, n.
136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato |
Decreto del Presidente della
Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato |
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Art.
1. |
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Definizioni |
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1.
Ai fini del presente regolamento si intende per: |
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a) Çtesto unicoÈ: il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni; |
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b) ÇdecretoÈ: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni; |
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c) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero
richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 3l gennaio 1967; |
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d) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di
Ginevra; |
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e) ÇcentriÈ: i centri di
identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto
decreto-legge; |
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f) ÇCommissione territorialeÈ: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
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g) ÇCommissione nazionaleÈ: la
Commissione nazionale per il diritto di asilo; |
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h) ÇProcedura semplificataÈ: la
procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge; |
|
|
i) ÇACNURÈ: l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati; |
|
|
l) Çminore non accompagnatoÈ: il
minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione
europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza legale. |
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Articolo 1 |
Art.
2. |
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Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato |
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1. Ai fini della procedura di cui al presente regolamento,
l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento
dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma
4 dello stesso art. 1, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a
recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa
l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio. |
1. L'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal
richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano
motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per
territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda
redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia
presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale
l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende
parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in
cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale
femminile. |
|
2. La questura raccoglie i dati sull'identitˆ del richiedente la
qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche
d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre
che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge
sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione
istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un
permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della
procedura. |
2. La questura, ricevuta la domanda di
asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al
richiedente. |
|
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3. Salvo quanto previsto dall'articolo
1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione
dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri dell'Unione europea. |
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4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi
rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale. |
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5. Qualora la richiesta di asilo sia
presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende
il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per
i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche'
di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In
attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono
assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non
accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di permanenza temporanea. |
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6. La questura consegna al richiedente
asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, in cui sono spiegati: |
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|
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato; |
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|
b) i principali diritti e doveri del
richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; |
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|
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle; |
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d) l'indirizzo ed il recapito
telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei
rifugiati e dei richiedenti asilo; |
|
|
e) le modalita' di iscrizione del
minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati
all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento,
erogati dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla
durata della validita' del permesso di soggiorno. |
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Art.
3. |
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Trattenimento
del richiedente asilo |
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1. Il provvedimento con il quale il
questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione
e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a
venti giorni. |
|
|
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel
centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza. |
|
|
3. Con la comunicazione di cui al
comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: |
|
|
a) della possibilita' di contattare
l'ACNUR in ogni fase della procedura; |
|
|
b) della normativa del presente
regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. |
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|
4. Allo scadere del periodo previsto
per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e
qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine
previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il
trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento
dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno
valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione
territoriale. |
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Art.
4. |
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Comunicazioni |
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1. Le comunicazioni al richiedente
asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di
rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e'
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. |
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Art.
5. |
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Istituzione
dei centri di identificazione |
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1. Sono istituiti sette centri di
identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che
si esprimono entro trenta giorni. |
|
|
2. Qualora ne ravvisi la necessita',
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche
temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli
esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1. |
|
|
3. Le strutture allestite ai sensi del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1
mediante decreto del Ministro dell'interno. |
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Art.
6. |
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Apprestamento
dei centri di identificazione |
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1. Per l'apprestamento dei centri di
identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione
di studi di fattibilita' e progettazione tecnica: |
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a) acquisizioni in proprieta', anche
tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici; |
|
|
b) costruzione, allestimenti,
riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree; |
|
|
c) posizionamento di padiglioni anche
mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea
struttura. |
|
|
2. Nell'ambito del centro sono
previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui
all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo
svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto. |
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Art.
7. |
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Convenzione
per la gestione del centro |
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1. Il prefetto della provincia in cui
e' istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite
convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel
settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel
settore dell'assistenza sociale. |
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|
2. In particolare, nella convenzione
e' previsto: |
|
|
a) l'individuazione del direttore del
centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente
sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario
di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore
dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio
sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione;
laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente
all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia
unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza
lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o
nell'assistenza sociale; |
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|
b) il numero delle persone necessarie,
in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate
alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne; |
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c) le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di
registrazione delle presenze; |
|
|
d) un costante servizio di vigilanza e
la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto
necessario per il funzionamento del centro; |
|
|
e) un servizio di interpretariato, per
almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per
il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro; |
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|
f) un servizio di informazione legale
in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; |
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|
g) modalita' per la comunicazione
delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati
alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno
e alla Commissione territoriale; |
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|
h) l'obbligo di riservatezza per il
personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il
centro; |
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i) le attivita' ed i servizi per
garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei
richiedenti asilo nell'ambito del centro. |
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3. La prefettura - Ufficio
territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e
gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla
provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di
ciascun anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno
precedente. |
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Art.
8. |
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Funzionamento |
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1. Nel rispetto delle direttive
impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore
del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al
fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari,
composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone
portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone,
sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e
delle donne in stato di gravidanza. |
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2. Il direttore del centro provvede a
regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza
e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo. |
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3. Il prefetto adotta le disposizioni
relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e
quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro,
prevedendo: |
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a) un orario per le visite articolato
giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza; |
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b) visite da parte dei rappresentanti
dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo; |
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c) visite di rappresentanti di
organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 11; |
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d) visite di familiari o di cittadini
italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo,
previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo. |
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Art.
9. |
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Modalita'
di permanenza nel centro |
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1. E' garantita, salvo il caso di
nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne. |
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2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile
con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa
comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto
alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente
asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e
comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per
un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le
disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e
comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi
attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi
della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato
all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. |
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3. All'ingresso nel centro e'
consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le
regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3,
unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma
4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro. |
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4. Le informazioni di cui al comma 3
possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro. |
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Art.
10. |
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Assistenza
medica |
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1. Il richiedente asilo, presente nel
centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal
Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in
base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno. |
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2. Servizi di prima assistenza medico
generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui
siano presenti oltre 100 richiedenti asilo. |
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Art.
11. |
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Associazioni
ed enti di tutela |
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1. I rappresentanti delle associazioni
e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza,
dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono
essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro
all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di
identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede
l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della
riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo. |
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2. Gli enti locali ed il servizio
centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare
nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per
motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di
informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di
informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto. |
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Articolo 2 |
Art.
12. |
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Individuazione
delle Commissioni territoriali |
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1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato � nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa �
presieduta da un prefetto ed � composta da un funzionario dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno
appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione
generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o
equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni
consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
1. Ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti
prefetture - Uffici territoriali del Governo: Gorizia
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige; Milano
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia,
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna; Roma
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria; Foggia
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia; Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; Crotone
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria,
Basilicata; Trapani
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna. |
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2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio
dei Ministri pu˜ costituire pi� sezioni anche per aree geografiche di
provenienza dei richiedenti il riconoscimento. |
2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di
identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la
Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato
il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui
circoscrizione e' presentata la domanda. |
|
3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite pi� sezioni, �
istituito altres“ un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle
singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione. |
3. I membri della Commissione
territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione
all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo. |
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4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di
massima per le attivitˆ delle sezioni |
4. Nella provincia in cui sono
istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il
prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione
delle risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale. |
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5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per
ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni. |
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Art.
13. |
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Convocazione |
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1. La convocazione per l'audizione
presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la
questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire
la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato,
particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la
Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto
il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza
dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. |
|
|
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate,
non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il
rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla
domanda d'asilo. |
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Articolo 3 |
Art.
14. |
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Audizione |
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1. Il richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve
essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente ha
diritto ad esprimersi nella propria lingua e. ove questa non sia conosciuta
da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua
francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue e, comunque,
quando occorra la Commissione nomina un Interprete. |
1. La Commissione territoriale in
seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo.
Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo
straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta. |
|
2. La Commissione pu˜ altres“, ove lo ritenga opportuno,
disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al
comma 1. |
2. Il richiedente puo' esprimersi
nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione
nomina un interprete. |
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3. La Commissione territoriale adotta
le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato,
nonche' le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il
richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato. |
|
|
4. L'audizione dei minori richiedenti
asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla
presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo'
essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva. |
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5. Il richiedente asilo puo' inviare
alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. |
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Art.
15. |
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Decisione |
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1. La Commissione territoriale e'
validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti
dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza. |
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3. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal
ricevimento della domanda. La decisione motivata � notificata per iscritto
all'interessato. |
2. La Commissione territoriale, entro
i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto
scritto e motivato, una delle seguenti decisioni: |
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|
a) riconosce lo status di rifugiato al
richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra; |
|
|
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra; |
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|
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di
Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria e, in
particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione
dell'articolo 5, comma 6, del testo unico. |
|
|
3. La decisione e' comunicata al
richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione
nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto,
sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a
permanere sul territorio nazionale. |
|
Articolo 4 1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato la Commissione rilascia apposito certificato. 2. Il questore rilascia allo straniero in possesso di detto
certificato un permesso di soggiorno nel territorio nazionale. |
4. Allo straniero al quale sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia
apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale. |
|
Articolo 5 1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla
Commissione centrale di cui all'art. 2 lo status di rifugiato deve lasciare
il territorio dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma
6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, salvo che venga ad esso concesso un
permesso di soggiorno ad altro titolo. |
5. Lo straniero al quale non sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello
Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro
titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di
permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo. |
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Art.
16. |
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Riesame |
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1. Il richiedente trattenuto presso
uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di
riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della
decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione. |
|
|
2. La richiesta di riesame ha ad
oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati
in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato. |
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3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione
territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere
all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della
Commissione nazionale. |
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4. La Commissione territoriale
integrata puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove
richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La
Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato
nelle quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei
quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica. |
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Art.
17. |
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Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale |
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1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio
nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente
e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico. |
|
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2. La richiesta dell'autorizzazione a
permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in
relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per
l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della
Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che
richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.
L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul
territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il
periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo
straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale. |
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3. La decisione del prefetto e'
adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata
ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso
di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di
permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero
in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza. |
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4. In caso di autorizzazione a
permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di
soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che
il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. |
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Art.
18. |
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Commissione
nazionale per il diritto di asilo |
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1. La Commissione nazionale opera
presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale
articolazione in piu' Sezioni. |
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Art.
19. |
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Funzioni della Commissione nazionale
per il diritto d'asilo |
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1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni
attribuitele dalla legge provvede: |
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a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento; |
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b) all'individuazione di linee guida
per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla
applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico; |
|
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c) alla collaborazione nelle materie
di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare
con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei
diritti umani; |
|
|
d) alla collaborazione con gli
analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea; |
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|
e) alla organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni
territoriali; |
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f) alla costituzione e
all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni
utili al monitoraggio delle richieste d'asilo; |
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g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali
straordinarie; |
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h) a fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale
adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico. |
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Art.
20. |
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Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato |
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1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di
rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente
istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla
Commissione nazionale. |
|
|
2. La convocazione per l'audizione,
ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la
questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute
o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La
Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione. |
|
|
3. La Commissione decide sulla base
della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si
presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio. |
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Articolo 6 |
Art.
21. |
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Norma
transitoria |
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1. Le attivitˆ relative al riconoscimento dello status di
rifugiato esercitate dalla Commissione paritetica di eleggibilitˆ, di cui al
decreto interministeriale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino all'entrata in
funzione della Commissione di cui all'art. 2. |
1. Le richieste di riconoscimento
dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data
di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le
norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da
istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2. |
|
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente
regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio
nazionale. |
2. Salvo quanto previsto dal comma 3,
le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
|
|
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale,
nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle
Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). |
L.
91/1992 *
Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1.
1.
E' cittadino per nascita:
a.
il figlio di padre o di madre cittadini;
b.
chi � nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la
legge dello Stato al quale questi appartengono.
2.
E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio
della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art.
2.
1.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore etˆ del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato � maggiorenne conserva il proprio stato
di cittadinanza, ma pu˜ dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali
la paternitˆ o maternitˆ non pu˜ essere dichiarata, purchŽ sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art.
3.
1.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore etˆ dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrˆ
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa.
Art.
4.
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene
cittadino:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b.
se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c.
se, al raggiungimento della maggiore etˆ, risiede legalmente da almeno due anni
nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento,
di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore etˆ, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art.
5.
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della
Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi � stato
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste
separazione legale.
Art.
6.
1.
Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a.
la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I,
II e III, del codice penale;
b.
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena
edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna
per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte
di una autoritˆ giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia;
c.
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2.
Il riconoscimento della sentenza straniera � richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui � iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1,
lettera b).
3.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.
L'acquisto della cittadinanza � sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonchŽ per il tempo in cui �
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art.
7.
1.
(É)[115]
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
Art.
8.
1.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove
si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto �
emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu˜
essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza � preclusa quando dalla data
di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art.
9.
1.
La cittadinanza italiana pu˜ essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a.
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che � nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c);
b.
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione;
c.
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato;
d.
al cittadino di uno Stato membro delle Comunitˆ europee se risiede legalmente
da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e.
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica;
f.
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
pu˜ essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art.
10.
1.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui
si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato.
Art.
11.
1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma pu˜ ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.
Art.
12.
1.
Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano pu˜ rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art.
13.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare;
b.
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,
anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c.
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno
dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d.
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e.
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,
dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non � ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonchŽ dell'articolo 12, comma 2.
3.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza
non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per
gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale
inibizione pu˜ intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Art.
14.
1.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art.
15.
1.
L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalitˆ richieste.
Art.
16.
1.
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica � soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed
agli obblighi del servizio militare.
2.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali � equiparato
all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione
degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art.
17.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge[116].
2.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n.
151.
Art.
18.
1.
Le persone giˆ residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia
austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti
in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9,
comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio
della Repubblica.
Art.
19.
1.
Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi
dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e
l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art.
20.
1.
Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa.
Art.
21.
1.
Ai sensi e con le modalitˆ di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu˜
essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che
risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l'affiliazione.
Art.
22.
1.
Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano giˆ perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art.
23.
1.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia
alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge
sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante
risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autoritˆ diplomatica o consolare del luogo di
residenza.
2.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchŽ gli atti o i provvedimenti attinenti
alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art.
24.
(É)[117]
Art.
25.
1.
Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art.
26.
1.
Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto-legge 1Ý dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4
aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile
1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15
maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
2.
E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della
legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio
1986, n. 180.
3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art.
27.
1.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
DPR 572/1993 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572,
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio
1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Art.
1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge
5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".
2.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a. si
considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia
d'iscrizione anagrafica;
b. si considera
che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma
di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato
a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il
mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore
riconosciute dalle autoritˆ competenti;
c. salvi i
casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di
pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze
dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con
retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione
della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche
subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali
rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative
da parte degli stessi.
Art.
3
Dichiarazione
di volontˆ
1.
la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui
all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia
autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita',
ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la
pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui
viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c.
certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c.
documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza
interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore
eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4.
La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b. documentazione relativa alla residenza.
Art.
4
(...)[118]
Art.
5
Reiezione
delle istanze di concessione
1.
L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato
l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2.
L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione
del provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento
della sentenza straniera di condanna
1.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento
di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente
con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli
affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della
sentenza stessa.
Art.
7
Notifica
e giuramento
(...)[119]
Art.
8
Rinuncia
alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante
risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a
margine dell'atto di nascita.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
certificato di cittadinanza italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto
di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la
carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art.
10
Riacquisto
della cittadinanza
1.
Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono
essere corredate della seguente documentazione:
a.
atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
b.
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza
italiana;
c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo
status di apolidia;
d.
certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione
al riacquisto
1.
Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato
estero deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,
lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
3.
ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e'
tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art.
12
Acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della
cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data
in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con
idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni
di cittadinanza
1.
(...)[120]
2.
(...)[121]
3.
la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1,
lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la
cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4.
(...)[122]
Art.
15
Sanzioni
amministrative
1.
L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art.
24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il
cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal
medesimo art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti
relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato
riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e
della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2.
L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui
la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,
commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle
ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure
sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e'
il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai
sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi
dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi
gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche
copia della dichiarazione dell'interessato.
6.
L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione
nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede
altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta
circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo
deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il
mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui
sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone
residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini
della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9.
La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza
degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare
competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o
documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto
si sia prodotto
Art.
17
Certificazione
della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su
istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a.
atto di nascita;
b.
documentazione relativa alla residenza in Italia;
c.
ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art.
18
Regime
transitorio delle rinunce al riacquisto
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da
coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le
disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13
giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione
di norme
1.
E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
DPR 362/1994 *
Decreto del Presidente della
Repubblica 18 Aprile 1994, n.
362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti
ai acquisto della cittadinanza italiana
Articolo
1
Presentazione
della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita'
consolare.
2.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3.
L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a)
estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b)
stato di famiglia;
c)
documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d)
certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e)
certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f)
certificato di residenza;
g)
copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1.
L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in
ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2.
Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3.
Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita'
procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione
del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e'
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni
e notificazioni
1.
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del
presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e'
immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima
ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni
sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta
salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche
periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della
relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990,
n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono
illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di
ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni
transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle
norme previgenti.
Articolo
8
Norme
abrogate
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della
repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
[1] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce che
"in attesa della definizione delle quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze
di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente".
[2] Comma inserito dal D. Lgs. 113/1999.
[3] LÕarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni Ònon si
applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma
3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi,
ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6
dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in
questione Òsi applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
allÕarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioniÓ.
[4] LÕinciso ÒnoncheÕ allÕINAILÓ eÕ stato inserito
dallÕarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.
[5] LÕarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni Ònon si
applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma
3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi,
ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6
dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in
questione Òsi applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
allÕarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioniÓ.
[6] Modifica introdotta dalla L. 155/2005. In precedenza:
"dellÕAzione comune adottata dal Consiglio
dellÕUnione europea il 16 dicembre 1996".
[7] Modifica introdotta dalla L. 155/2005.
[8] Il periodo eÕ stato inserito dal D. Lgs. 87/2003.
[9] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.
[10] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.
[11] Comma inserito dal D. Lgs. 380/1998.
[12] Comma rinumerato dal D. Lgs. 380/1998.
[13] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òfino a tre anniÓ.
[14] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava ÒdodiciÓ.
[15] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava ÒLa stessa pena si applica quando il fatto
� commesso da tre o pi� persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenutiÓ.
[16] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òal commaÓ.
[17] Lettera inserita dalla L. 271/2004.
[18] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òsi applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni eÓ.
[19] Modifica introdotta dalla Legge 34/2003. In
precedenza, la disposizione recitava ÒdallÕarticolo 98Ó.
[20] Il comma 2 dellÕart. 1 bis del Decreto-legge
241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal
Senato recita:
2.
AllÕarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 �
sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonchŽ dellÕarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni
dellÕarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001,
n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4
sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dellÕArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti
alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle loro competenze".
[21] Comma introdotto dalla L. 271/2004.
[22] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òsempre consentitoÓ.
[23] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òsalvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico
servizio di linea o appartenente a persona estranea al reatoÓ.
[24] Il periodo eÕ stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di
attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni
dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985.
[25] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òimmobili ed i beni mobili iscritti in pubblici
registri,Ó.
[26] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òpossono essereÓ.
[27] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[28] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òimmediato in attivitˆ di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, lÕautoritˆ giudiziaria rigetta lÕistanza con decreto
motivatoÓ.
[29] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Ò, 3 e 4Ó.
[30] I commi 8-bis/8-quinquies sono stati introdotti dal
D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.
[31] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[32] Modifica introdotta dalla L. 155/2005. In precedenza:
"Il nulla osta allÕespulsione non pu˜ essere
concesso qualora si proceda per uno o pi� delitti previsti dallÕarticolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchŽ dallÕarticolo 12
del presente testo unico.".
[33] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òtribunale in composizione monocraticaÓ.
[34] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava ÒIl provvedimento eÕ immediatamente esecutivo. Il
tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione.Ó.
[35] Comma introdotto dal D.L. 51/2002, convertito, con
modificazioni, dalla L. 106/2002.
[36] Comma introdotto dalla L. 271/2004.
[37] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òtribunale in composizione monocraticaÓ.
[38] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òtribunale in composizione monocraticaÓ.
[39] Il comma 10 dellÕart. 13 era stato modificato, dal 1
luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR
30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜ essere sottoscritto
anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro allÕautoritˆ giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, � assistito
da un difensore designato dal
giudice nellÕambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allÕarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonchŽ, ove necessario, da un interprete.Ó.
LÕart.
142 L del citato Testo unico reca peroÕ le seguenti disposizioni:
ART.
142 (L)
(Processo
avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino
di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato
e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalitˆ rispettivamente previste dagli
articoli 82 e 83 ed � ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide.
Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora
applicata al nuovo testo del comma 8 dellÕarticolo 13, che assumerebbe la forma
seguente:
Ò8. Avverso il decreto di
espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede lÕautoritˆ che ha disposto
lÕespulsione. Il termine � di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed � presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, � autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lÕautenticitˆ e ne curano lÕinoltro
allÕautoritˆ giudiziaria. Lo straniero � ammesso allÕassistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti allÕautoritˆ consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, � assistito
da un difensore designato dal giudice nellÕambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allÕarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.Ó
[40] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[41] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òdi residenza o di dimora dello stranieroÓ.
[42] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava ÒlÕarresto da sei mesi ad un annoÓ.
[43] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava ÒLa stessa pena si applica allo straniero che, giˆ
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale.Ó. Tale disposizione e' stata dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Sent. Corte Cost. n. 466/2005.
[44] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òsempre consentito lÕarresto in flagranza dellÕautore
del fatto e, nellÕipotesi di cui al comma 13-bis, � consentito il fermo. In
ogni caso contro lÕautore del fattoÓ.
[45] Articolo introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òtribunale in composizione monocraticaÓ.
[47] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òtribunale in composizione monocraticaÓ.
[48] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava ÒIl tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui allÕarticolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito lÕinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida pu˜ essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.Ó.
[49] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava ÒlÕarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuovaÓ.
[50] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[51] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[52] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava Ò� obbligatorio lÕarresto dellÕautore del
fatto eÓ.
[53] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza,
la disposizione recitava Òpu˜ disporreÓ.
[54] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In
precedenza, la disposizione recitava Òdel presente articoloÓ.
[55] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[56] Modifica introdotta dallÕarticolo 80, comma 11, della
L. 289/2002.
[57] Il DPR 1656/1965 eÕ stato abrogato dal DPR 54/2002.
Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questÕultimo DPR.
[58] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[59] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Ò, eÓ.
[60] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[61] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òlimitatamente a quelliÓ.
[62] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[63] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[64] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[65] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000
hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della
maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).
[66] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[67] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: ÒseiÓ.
[68] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òdei lavoratoriÓ.
[69] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: ÒsetteÓ.
[70] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[71] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: ÒquattroÓ.
[72] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In
precedenza il testo recitava: Òed unoÓ.
[73] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[74] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[75] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[76] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[77] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[78] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.
[79] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.
[80] Modifica introdotta dallÕarticolo 80, comma 12, della
L. 289/2002.
[81] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava
Òdella manodopera occupataÓ.
[82] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[83] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava Ò I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non
sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e
di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione allÕoccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.Ó.
[84] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava Ò I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione allÕoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata.Ó.
[85] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002.
[86] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava Òche
esclude il reato o la responsabilitˆ dellÕinteressatoÓ.
[87] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[88] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava Òdi
cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione
provinciale del lavoroÓ.
[89] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con
modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava
Òdella manodopera occupataÓ.
[90] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.
[91] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[92] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In
precedenza, la disposizione recitava Òdella sentenzaÓ.
[93] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.
[94] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza,
il comma recitava: "Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a
compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare."
[95] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.
[96] LÕarticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce che
ÒIl termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativoÓ.
[97] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza,
il comma recitava: " Il concessionario provvede
al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese."
[98] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.
[99] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza:
metropolitane.
[100] Articolo modificato dal D. Lgs. 251/2004. In
precedenza, lÕarticolo recitava:
ÒArt. 72.
Disciplina del lavoro
accessorio
1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del
valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di
prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o
piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa'
concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta
i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e
il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per
fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa'
concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla
riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.Ó
[101] Questa modifica eÕ introdotta, in realtaÕ,
direttamente dallÕart. 14, co. 1 del DPR di revisione del DPR 394/99, che non
incide sulla formulazione dellÕart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.
[102] Il testo di questa disposizione sembra frutto di un
errore, che la rende difficilmente compatibile con lÕart. 30-quinquies, co. 3,
e con lÕart. 31, co. 1.
[103] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto
dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione
dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.
[104] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In
precedenza il testo recitava "minore".
[105] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In
precedenza il testo recitava "Il diritto di soggiorno e' inoltre
riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come
individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, a condizione che:".
[106] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In
precedenza il testo recitava "per i lavoratori subordinati, un attestato
di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i
lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro".
[107] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006.
[108] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006.
[109] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In
precedenza il testo recitava "comprovante la disponibilita' del reddito
medesimo".
[110] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In
precedenza il testo recitava "Con la domanda, l'interessato puo'
richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari
di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro
cittadinanza:
a)
il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni
diciotto;
b) i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti
delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro
carico.".
[111] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. Il
testo soppresso recitava ", nonche', se si tratta di cittadini di uno
Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta
dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394".
[112] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006.
[113] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In
precedenza il testo recitava " lettera a)".
[114] LÕarticolo 2, comma 8, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che Òper soggetto destinatario
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende
lo straniero con permesso umanitario di cui allÕarticolo 5, comma 6, del testo
unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioniÓ.
[115] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[116] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736
e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.
[117] Articolo abrogato dal DPR 3 Novembre 2000, n. 296.
[118] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.
[119] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.
[120] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[121] Comma abrogato dal DPR 362/1994.
[122] Comma abrogato dal DPR 362/1994.