Prot. n. 200609660/15100/14865 Roma, 18 Ottobre 2006
Circolare nĦ. 38 (2006)
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE DĠ AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- AL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA S E D E
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTAĠ
CIVILI E LĠ IMMIGRAZIONE S E D E
- ALLĠ ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = S E D E
OGGETTO: Iscrizione anagrafica cittadini comunitari. Applicazione direttiva del Consiglio e del Parlamento dellĠUnione Europea relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 2004/38/CE.
Pervengono quesiti, da parte dei Comuni, intesi a conoscere se per lĠ iscrizione anagrafica dei soggetti aventi la cittadinanza di uno Stato membro, risulti necessaria la preventiva esibizione del titolo di soggiorno, alla luce della direttiva del Consiglio e del Parlamento dellĠUnione Europea 2004/38/CE, per la quale il 30 Aprile 2006 scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni di attuazione.
In particolare, tale direttiva, che mira a semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dellĠ Unione, non prevede il possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro che intendono dimorare per un periodo superiore a tre mesi, contemplando la possibilit di richiedere unicamente unĠiscrizione presso le Autorit competenti.
In relazione a tanto ed ai soli fini meramente anagrafici, questo Ufficio, dellĠavviso che i soli cittadini dellĠUnione, aventi la cittadinanza di uno Stato membro, cos come definiti esclusivamente dal punto 1) dellĠ articolo 2 della Direttiva in parola, possono essere iscritti nei registri della popolazione residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, una volta verificato il requisito della dimora abituale.
Resta, ovviamente, fermo lĠobbligo, sancito dallĠart. 14 del DPR 223/1989 indistintamente per cittadini italiani e stranieri che trasferiscono la residenza dallĠestero, di esibire passaporto o documento equipollente.
Una volta formalmente recepita la Direttiva in parola, sar cura di questo Ufficio emanare una successiva circolare.
Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Malinconico
GC/Circolari