(Sergio Briguglio 9/10/2006)
PROPOSTA DI RIFORMA DEL TESTO UNICO
SULL'IMMIGRAZIONE
Nota:
Le modifiche riportate nella colonna
di destra si riferiscono allo Schema A del documento di sintesi. Nelle note a pie' di pagina sono riportate
le varianti corrispondenti allo Schema B.
TESTO VIGENTE |
MODIFICHE PROPOSTE |
TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. La parita' comporta anche la
possibilita', per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di accedere, alle stesse
condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque tipo di lavoro,
compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, con
esclusione delle attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale. |
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivit
produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
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4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve,
il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
3.
Il documento (...) delinea inoltre gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali delle
persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente. |
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...) sono annualmente disciplinati, in base alle disposizioni di cui all'articolo 21, i flussi di ingresso di lavoratori
stranieri. Lo schema del decreto e' trasmesso entro il termine del 30 novembre
dellĠanno precedente a quello di riferimento al Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, alla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e alle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto emanato anche
in mancanza dei pareri. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ,
ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. (...) |
5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti. PuoĠ fare ingresso in esenzione da visto lo
straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, di
avere diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 2 bis o 2 ter. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere
al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilit penali, lĠinammissibilit della domanda.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
allĠautorit di frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso
adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato
allĠinteressato unitamente alle modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. (...) La presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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2
bis. Lo straniero che richiede il visto di ingresso
e' sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici
definiti con decreto del Ministro dell'interno. Si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. |
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2 ter. La richiesta di visto di ingresso puo' essere
effettuata con raccomandata inviata alla rappresentanza diplomatica o
consolare e, in copia, al Ministero dell'interno. La rappresentanza comunica
allo straniero e al Ministero dell'interno la data dell'appuntamento per il
rilascio del visto ovvero l'avvenuto diniego. Se il dineigo non e' stato
adottato e comunicato entro trenta giorni, lo straniero ha diritto a fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione dal visto, previa esibizione
alla polizia di frontiera di copia della documentazione e della ricevuta
della raccomandata al Ministero dell'interno. In questo caso, le impronte o
gli altri dati biometrici di cui al comma 2 bis sono rilevati dalla polizia
di frontiera. |
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2
quater. Il visto di ingresso per motivi di lavoro o di inserimento nel
mercato del lavoro puo' essere rifiutato quando risulti, dai dati relativi
agli attraversamenti delle frontiere esterne, che lo straniero non abbia
rispettato, successivamente all'entrata in vigore della presente
disposizione, le norme sul soggiorno nel territorio dell'Unione europea,
salvo che l'interessato fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova
attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza
fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, che dimostrino
come egli abbia rispettato dette norme. Di tale disposizione e dell'obbligo
incombente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento (Ce) n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sugli
incaricati dei controlli di frontiera negli Stati membri dell'Unione europea
di apporre un timbro sul documento di viaggio degli stranieri al momento
dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, in ingresso
e in uscita, e' data informazione allo straniero che richiede il visto nella
comunicazione di cui al comma 2. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. Lo straniero per il quale richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, non ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta ed attuale per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentir lĠingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del
soggiorno e (...) per il ritorno
nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno (...). Salvo che sia
diversamente stabilito dalla normativa vigente o che sussistano seri motivi
di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o
internazionali, non ammesso in Italia
lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia
per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti,
in base a comprovati elementi, socialmente pericoloso. Lo
straniero per il quale richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dellĠarticolo 29, non ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta ed attuale per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
4.
LĠingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Oltre agli stranieri (...) muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno (...) in
corso di validit, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi, nonche' quelli che hanno fatto ingresso legale per un
soggiorno di durata non superiore a trenta giorni per visite, affari o
turismo. |
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso
o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di
attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro
di culto nonch ai soggiorni in
case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. |
2.
Salvo che nei casi di cui al comma 7, il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni (...) per motivi (...) di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Il regolamento prevede inoltre speciali modalita' di richiesta e rilascio del
permesso all'atto dei controlli di frontiera, per soggiorni di durata
inferiore a tre mesi e disciplina i casi in cui la
richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno puo'
essere presentata a mezzo di raccomandata postale o per via telematica. |
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. |
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici
definiti con decreto del Ministro dell'interno. Per gli stranieri gia' in
possesso di permesso di soggiorno, i rilievi sono effettuati all'atto della
richiesta di rinnovo o di conversione del permesso. |
|
2-ter.
Ai rilievi di cui al comma 2 bis si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni. |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
3.
Salvi i casi espressamente disciplinati da altre disposizioni di legge o
di regolamento, la durata del
permesso di soggiorno quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere: |
a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e
turismo; |
a)
(...); |
b) (É); |
|
c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata;
il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; |
|
d) (É); |
d) superiore
a tre anni, per motivi di lavoro; |
|
d-bis)
superiore a un anno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro; |
e) superiore
alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione. |
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
(...) |
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
|
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
(...) |
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
(...) |
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, o
per motivi di inserimento nel mercato del lavoro, ne daĠ comunicazione anche in via
telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per
lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 1 dellĠarticolo 22 ter entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellĠinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
3 sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
(...) |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni
prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta
giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e
trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero, entro la scadenza, al questore della provincia in cui
dimora (...) ed sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. La richiesta presentata in ritardo, ma
comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza, e' ricevibile,
ma all'interessato si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 a 300 euro, salvo che il ritardo sia dipeso da
cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso, la richiesta e' ricevibile
anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni. La durata del permesso di soggiorno rinnovato o convertito e' determinata
in base agli stessi criteri previsti in sede di rilascio. La conversione del
permesso di soggiorno in un permesso per motivi diversi puo' essere chiesta
in qualunque momento durante il periodo di validita' del permesso stesso. Si
applicano, in caso di richiesta presentata in ritardo, le disposizioni
stabilite dal presente comma in caso di rinnovo. |
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. |
4-bis. (...) |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. NellĠadottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiugimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dellĠarticolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dellĠinteressato e dellĠesistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale. |
5.
Il permesso di soggiorno, il suo
rinnovo o la sua conversione sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato,
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
commi 5 bis e 6 e dallĠarticolo 22,
commi 11 e 11 ter, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che (...) consentano il rilascio del
permesso richiesto, che non sussistano i requisiti per il rilascio di altro
tipo di permesso e che non si
tratti di irregolarit amministrative sanabili. Col provvedimento di
rifiuto o di revoca del permesso il questore concede allo straniero un
termine compreso tra quindici e trenta giorni lavorativi per lasciare il
territorio dello Stato e lo informa delle conseguenze, di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c-ter), di un mancato allontanamento. NellĠadottare un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno dello straniero tale da
precludergli la possibilita' di soggiorno legale nel territorio dello Stato, si tiene anche conto della condizione dello straniero, con
riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a
soggiornare in Italia, alla effettivita' dei vincoli con detti familiari,
alle conseguenze che il provvedimento avrebbe per l'interessato e i suoi
familiari, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso
di soggiorno, alla condotta tenuta e alla durata del soggiorno nel territorio
nazionale, alle condizioni di salute, all'esistenza di seri motivi di
carattere umanitario, ai vincoli che legano lo straniero alla societa'
italiana e a quelli che lo legano alla societa' del Paese dĠorigine. |
|
5
bis. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta
di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto o
documento equipollente scaduto del quale sia stata presentata domanda di
rinnovo all'autorita' competente, il permesso e' rinnovato o convertito,
sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Ove lo straniero non
esibisca, entro i sei mesi successivi, il passaporto o documento equipollente
in corso di validita', il permesso e' revocato. Il regolamento di attuazione
disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal possesso di un
passaporto o documento equipollente ai fini del rinnovo o della conversione
del permesso di soggiorno. |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Allo straniero e'
rilasciato, in questi casi, un permesso di soggiorno per motivi umanitari. |
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il
soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con
le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea
ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire
600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione
amministrativa. |
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia, nonche' quelli che hanno fatto ingresso legale
per un soggiorno di durata non superiore a trenta giorni per visite, affari o
turismo, sono tenuti a dichiarare
la loro presenza alla polizia di frontiera o al questore con le modalit e nei termini di cui al
comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
9.
Il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno sono
concessi o negati entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la
domanda corredata dalla documentazione prescritta dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione. Nelle more della decisione sulla richiesta e
alle condizioni stabilite con regolamento di attuazione, la ricevuta che
attesta la presentazione della domanda ha valore di permesso di soggiorno,
anche ai fini dell'applicazione del Regolamento (Ce) n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Trascorso il termine di
venti giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata adottata
una decisione, la richiesta si considera provvisoriamente accolta e il
permesso di soggiorno richiesto e' rilasciato immediatamente, anche
dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, con le modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione. Ove successivi accertamenti dimostrino
insussistenti i requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto, il permesso e'
revocato, salvo quanto disposto dal comma 5, ovvero, nei casi di cui al comma
8-bis, annullato. |
|
9
bis. Salvo che sia diversamente disposto dal presente testo unico, la
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto
di ingresso per uno specifico motivo di soggiorno e' condizione sufficiente
per la conversione, su richiesta, di un permesso di soggiorno rilasciato, per
altro motivo, con durata non inferiore a un anno. Non si applicano le
restrizioni numeriche ne' quelle relative al tipo di attivita' lavorativa da
svolgere o alla provenienza dello straniero eventualmente applicabili in sede
di rilascio del visto di ingresso. Le stesse disposizioni si applicano nel
caso in cui il soggiorno legale dello straniero per il motivo per cui e'
stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui chiede la conversione ha
avuto durata ininterrotta superiore a un anno. |
|
|
|
|
Articolo
5 bis |
(...) |
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
|
|
|
1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione
europea o apolide, contiene: |
|
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove
avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di
attuazione. |
|
|
|
|
|
Art.
6 |
|
(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
|
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
|
|
|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, motivi
umanitari o familiari pu essere
utilizzato anche per le altre attivit consentite. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di
studio e formazione pu essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. Ai fini della
conversione di tale permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per
lavoro o per inserimento nel mercato del lavoro si prescinde dalla durata con
cui il permesso e' stato rilasciato, a condizione che il corso di studi o il
percorso formativo abbiano avuto esito positivo. |
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto ai
rilievi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e ai rilievi segnaletici. |
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le
modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalit da
pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio d comunicazione alla questura territorialmente
competente. |
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
|
10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di
impugnazione del diniego di rinnovo o di conversione ovvero della revoca o
dell'annullamento del permesso di soggiorno, qualora venga proposta e
notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la
domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento impugnato
e di quelli che ad esso conseguono e' sospesa fino alla decisione del
tribunale amministrativo regionale sulla domanda cautelare. |
|
|
|
|
Art.
7 |
|
(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) |
|
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
|
|
|
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
|
|
|
|
|
Art.
8 |
|
(Disposizioni
particolari) |
|
|
|
(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
|
|
|
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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|
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|
|
Art.
9 |
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(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
|
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|
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|
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non
inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un
reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di
cui allĠarticolo 29, comma 1. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, e in possesso di un permesso di soggiorno in corso di
validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore
allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa
ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera
b) (...), pu chiedere al
questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, per s e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1. La richiesta di rilascio relativa ai familiari
dello straniero puo' essere effettuata anche successivamente a quella
relativa allo straniero medesimo. I minori affidati sono equiparati ai figli,
ai fini dell'applicazione del presente comma. |
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Ai
fini del rilascio o del diniego rileva la sussistenza dei requisiti al
momento della presentazione della richiesta. |
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
|
a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
|
b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
|
c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
|
d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
|
e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
|
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. La pericolosit valutata in relazione
all'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 5757, come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche
non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo
381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
|
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
|
6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati
motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
|
7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
|
a) se stato acquisito fraudolentemente; |
|
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
|
c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma
4; |
|
d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
|
e) in caso di conferimento di permesso di
soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione
europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
|
Lo
straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle
lettere d) ed e), pu riacquistarlo, con le stesse modalit di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, ridotto a tre
anni. |
|
8.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. |
|
9. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta, solamente; |
|
a) per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato; |
|
b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
b) (...); |
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
c)
(...) |
10. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 9, si tiene conto anche dellĠet dellĠinteressato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza di
legami familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dellĠassenza
di tali vincoli con il suo Paese di origine. |
|
11.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu: |
|
a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6; |
|
b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non richiesta
la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero (...).; |
c) usufruire
delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle
relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle
relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso
lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva
residenza dello straniero sul territorio nazionale; |
|
d) partecipare
alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente
normativa. |
|
12.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
|
|
13.
Un permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di lungo periodo, con le
medesime caratteristiche, limitatamente all'ingresso e soggiorno nel
territorio dello Stato, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, e' rilasciato,
alle condizioni previste dal presente articolo, anche allo straniero
soggiornante per asilo o per motivi umanitari. |
|
14.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 13 e' rilasciato, su richiesta, anche allo straniero avente diritto
di soggiorno in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis. Si
prescinde, in questo caso, dai requisiti e dalle condizioni di cui al comma
1. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano solo nel limite in cui lo
straniero costituisca un grave pericolo per l'ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato. |
|
15.
In tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti che fanno
riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito al
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o, nei casi di cui
ai commi 13 e 14, al permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di
lungo periodo. |
|
|
|
|
Art. 9-bis |
|
(Stranieri in possesso
di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro) |
|
|
|
1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso
di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
|
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
lĠimmigrazione; |
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo ai sensi della vigente normativa; |
b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
|
c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
|
|
1
bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano le
restrizioni numeriche ne' quelle relative al tipo di attivita' lavorativa da
svolgere o alla provenienza dello straniero eventualmente applicabili in
relazione all'ingresso di lavoratori stranieri. |
2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
|
3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
|
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22. |
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal (...) rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 22. |
6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. La pericolosit valutata anche in relazione all'appartenenza
dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 5757,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati
previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch,
limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice.
NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet dellĠinteressato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza di legami
familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dellĠassenza di
tali vincoli con il suo Paese di origine. |
|
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione adottata
sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea. |
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, (...) lĠespulsione
adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea. |
8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9, rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornati di
lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo. |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
|
ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
|
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati allĠingresso o subito dopo; |
|
b) che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessit di pubblico soccorso. |
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
|
|
|
|
|
|
|
Art.
11 |
|
(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
|
|
|
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce,
per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari
di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
|
6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allĠinterno della zona di transito. |
|
|
|
|
|
Art.
12 |
|
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
|
|
|
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona. |
|
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. |
|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
|
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo
alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona. |
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette
aggravanti. |
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
|
6. Il vettore aereo, marittimo o
terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato
sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6. Il vettore aereo, marittimo o
terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato
sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero a riferire tempestivamente all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza dell'obbligo
di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689 . |
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle
disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
|
8.
I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
|
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale (...), una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato. |
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali (...). |
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
|
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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|
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
|
2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
2.
LĠespulsione puo' essere
disposta dal prefetto quando: |
a)
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
a)
lo straniero entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato
respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
b)
si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato,
ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il
rinnovo; |
b)
il permesso di soggiorno dello straniero e' stato annullato ai sensi
dell'articolo 5, comma 9; |
c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
c)
lo straniero appartiene a taluna
delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; |
|
d)
lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero con un permesso di
soggiorno scaduto da piu' di sessanta giorni senza averne chiesto il rinnovo
o la conversione, salvo che tali ritardi siano dipesi da cause di forza
maggiore; |
|
e) lo
straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione del termine concesso dal questore
ai sensi dell'articolo 5, comma 5. |
2-bis.
NellĠadottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiugimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dellĠarticolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dellĠinteressato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonch dellĠesistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese dĠorigine. |
2-bis.
Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 il prefetto tiene conto della condizione dello
straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari
autorizzati a soggiornare in Italia, alla effettivita' dei vincoli con detti
familiari, alle conseguenze che il provvedimento avrebbe per l'interessato e
i suoi familiari, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un
permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e alla durata del soggiorno nel
territorio nazionale, alla precedente titolarita' di un permesso di
soggiorno, alle condizioni di salute, all'esistenza di seri motivi di
carattere umanitario, ai vincoli che legano lo straniero alla societa'
italiana e a quelli che lo legano alla societa' del paese verso il quale
dovrebbe essere espulso. Nei casi in cui il prefetto non adotti il
provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno
per uno dei motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, o, quando questo non sia possibile, invita lo straniero a
lasciare il territorio dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 5. Ove necessario, sono attivate le procedure finalizzate alla
cancellazione della segnalazione effettuata a carico dello straniero ai fini
della non ammissione in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia. |
|
2
ter. Agli stranieri che debbano essere espulsi ai
sensi del comma 2 o per i quali si proceda ai sensi del comma 2 bis, si
puo' applicare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a
1000 euro. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della
responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso
lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dellĠarticolo 14. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato (...). Quando lo straniero
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede
il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che decide tenendo conto delle
esigenze processuali. In caso di diniego del nulla osta lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando
lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di
cui al comma 4. (...) In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14, ovvero chiedere al tribunale l'applicazione, nei
confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza
speciale lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si procede con rito
direttissimo ed obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
3
bis. Nel caso
di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
|
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. (...) |
3
quinquies. Se
lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, questĠultima ripristinata a norma
dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
4.
LĠespulsione (...) eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica quando |
a)
espulso ai sensi del comma 1 o si trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con lĠintimazione; |
a)
lo straniero espulso ai sensi del comma 1 o del comma 2, lettere a) o b), o
si e' trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato con lĠintimazione di cui al comma 5; |
b)
espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
b)
a carico dello straniero e' stato gia' adottato, in Italia, un provvedimento
di espulsione. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
5.
Negli altri casi, lĠespulsione e' eseguita con lĠintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allĠufficio di polizia di
frontiera. |
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che
il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei
centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice
di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il
provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. (...)
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo
che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo, salvo quanto previsto
dal comma 8. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera adottato dal questore perde ogni effetto, e si procede ai
sensi del comma 5. Avverso il
decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit dei procedimenti di convalida previsti dal presente articolo e
dall'articolo 14, le questure
forniscono al giudice (...), nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo. |
|
5
quater. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si
applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato
riguardi uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con
immediatezza il respingimento. |
6.
(É). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice
di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un
difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di stabile dimora dello straniero o, in mancanza, del luogo in cui ha sede lĠautorit che
ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale
in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite del
tribunale in composizione
monocratica competente per la convalida di cui al comma 5 bis, ovvero della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. In quest'ultimo caso, la sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne
curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. (...) |
9.
(É). |
9.
Ove, nei casi di cui al comma 4, il ricorso sia
presentato nelle more dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera, lo straniero puo' chiedere al tribunale in
composizione monocratica competente la sospensione del provvedimento di
espulsione fino alla decisione di cui al comma 8. In pendenza di tale
richiesta il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' sospeso. Il
questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14,
fino alla decisione relativa alla richiesta di sospensione o, in caso di
provvedimento di espulsione adottato per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e'
immediatamente riattivato in caso di rinuncia al ricorso o alla richiesta di
sospensione. |
|
9
bis. Ove,
nei casi di cui al comma 5, il ricorso sia proposto prima della scadenza del
termine fissato con l'intimazione, il provvedimento di
espulsione e' sospeso fino alla decisione definitiva sul ricorso. |
|
9 ter. Salvo quanto disposto dal comma 9 in relazione allo
straniero espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei
casi in cui il provvedimento di espulsione sia sospeso il questore rilascia
allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino
alla decisione di cui al comma 8. Il questore puo' chiedere al tribunale
l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una
determinata localita'. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle
misure di sorveglianza speciale lo straniero e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Si procede con rito direttissimo
ed obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. Il nuovo provvedimento di
espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo. |
10
(É). |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
11.
(...) |
|
11
bis. Nei procedimenti di convalida e nei ricorsi previsti dal presente
titolo, lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da
un difensore designato dal
giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete. L'onorario
e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a
carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le
modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 del testo unico
approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del medesimo testo
unico. |
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero gi espulso ai
sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dellĠarticolo 29. |
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato prima che
sia cessato il divieto di cui al comma 14 senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno.
In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a
quattro anni ed nuovamente espulso (...).La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero gi espulso ai
sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere c-bis), c-ter), per il quale stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dellĠarticolo 29. |
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
13 bis. (...) |
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
13 ter. Per i reati di cui al comma 13 obbligatorio lĠarresto dellĠautore
del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
14.
Salvo che l'autorita' che adotta il
provvedimento di espulsione o il tribunale in composizione monocratica competente
per il ricorso di cui al comma 8, tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza
in Italia, fissino un termine pi breve, il divieto di reingresso opera per un periodo di |
|
a) un anno, nei casi di cui al comma 5 e nei casi di cui al
comma 4, ove lo straniero, espulso per la prima volta, sia in possesso di
passaporto o di altro documento
attestante la sua identit e nazionalita'; |
|
b)
tre anni, nei casi di cui al comma 4, ove lo
straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la
certificazione della propria identit e nazionalit; |
|
c)
dieci anni negli altri casi. |
|
14
bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la
cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso di cui al
comma 14, della segnalazione effettuata a carico dello straniero ai fini
della non ammissione in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia. |
15.
Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
15.
(...) |
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
|
|
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|
Art.
l3-bis |
|
(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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|
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice
di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso
il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il tribunale
in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
|
3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
|
4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
|
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|
Art.
14 |
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(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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|
|
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, ovvero in base alle disposizioni di cui all'articolo 13,
il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli disponibili,
individuati o costituiti con
decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la
solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. |
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,, senza ritardo
e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette, per la
convalida, copia degli atti al tribunale
in composizione monocratica
territorialmente competente (...),
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del
provvedimento. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 11 bis dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo (...), e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit
e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni, salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 9. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta
del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice, salvo quanto previsto
dall'articolo 13. |
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
L'ordine dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, si
applicano le disposizioni relative all'adozione di misure di sorveglianza di
cui all'articolo 13, comma 9 ter. |
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lĠespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause
di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione
stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5 ter. (...) |
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione da uno a quattro anni. |
5 quater. (...) |
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
5 quinquies. (...) |
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro (...). Lo straniero che si
allontani senza giustificato motivo dal centro e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo. |
8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
|
|
8
bis. Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere
adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di effettuare
colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di
trattenimento e di allontanamento, avvalersi dellĠassistenza di un difensore
di fiducia, recuperare effetti personali e risparmi, avvertire del
trattenimento familiari e conoscenti, preservare lĠunitaĠ familiare e
ricevere visite. Il regolamento di attuazione stabilisce altresi' le
condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei
diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di
collaborare all'attuazione di dette misure, e prevede le modalita' con cui la
richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto. |
|
8
ter. Il minore straniero puoĠ essere trattenuto nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo
a tutela del suo diritto allĠunitaĠ familiare, a condizione che vi sia la
richiesta del genitore o dell'affidatario o la decisione del Tribunale per i
minorenni. Negli altri casi il minore eĠ affidato a struttura protetta
indicata dal Tribunale per i minorenni. In nessun caso puo' disporsi il
trattenimento del minore straniero non accompagnato. |
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. Ai fini dellĠapplicazione del
provvedimento di espulsione, nei casi in cui sia presente in Italia un figlio
minore dello straniero ovvero un minore di cui lo straniero sia affidatario,
eĠ acquisito il nulla osta del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i
minorenni rilascia o nega il nulla-osta, tenendo conto anche della durata del
soggiorno in Italia del minore e dellĠintensita' dei suoi legami, di natura
familiare, linguistica, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con
l'Italia. |
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare
la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo
163 del codice penale n le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma
1, del presente testo unico, pu
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu sostituire la medesima pena con
la misura dellĠespulsione con divieto di reingresso operante per un
periodo di durata non superiore a quella prevista dall'articolo 13, comma 14,
aumentata della durata di detta pena. Il giudice tiene conto, a tale fine,
degli elementi di cui all'articolo 13, comma 2 bis. In caso di presenza in
Italia di un figlio minore dell'interessato o di un minore di cui
l'interessato sia affidatario, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15, comma 1. |
2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita
dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di
cui allĠarticolo 13, comma 4. |
|
3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine del divieto di
reingresso fissato dal giudice ai
sensi del comma 1, la sanzione
sostitutiva revocata dal giudice competente. |
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, (...) che deve scontare una
pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, puoĠ
essere disposta, su richiesta
dellĠinteressato,
lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto. |
6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. (...) |
7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
7.
Lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
|
9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva (...) alla detenzione non si applica ai casi
di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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|
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto
a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria
la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dellĠimputato
o del difensore. |
|
|
1
bis. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un visto di ingresso per
motivi di giustizia e un permesso di soggiorno per gli stessi motivi. Nel
caso in cui il soggiorno si protragga per piu' di quindici giorni, lo
straniero privo di altri mezzi di sostentramento e' autorizzato a svolgere
attivita' lavorativa. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente comma non e' convertibile. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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|
|
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una o piu' persone ovvero
di unĠassociazione dedita ad uno
dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno, per motivi umanitari, per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare
ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di attivita' lavorativa, fatti salvi i requisiti minimi di et. (...) Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere convertito in un permesso di soggiorno ad altro
titolo, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 9 bis, a prescindere
dalla durata con cui e' stato rilasciato. |
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, (...) anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza (...), allo straniero che ha terminato lĠespiazione di
una pena detentiva, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura
sostitutiva o alternativa alla detenzione, o che abbia ottenuto il beneficio
della messa alla prova. Il permesso e' rilasciato a condizione che lo
straniero abbia dato prova concreta
di partecipazione a un programma
di assistenza e integrazione sociale o che sussista uno dei motivi di cui
all'articolo 5, comma 6. |
7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
|
|
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|
Art.
18 bis |
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(Stranieri
detenuti) |
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1.
Allo straniero che stia espiando una pena detentiva e che sia privo di permesso
di soggiorno, o che, allĠatto della scadenza del permesso di soggiorno di cui
e' titolare, non sia in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo, e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino alla
conclusione della pena. Il permesso e' convertibile solo in un permesso per
motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei casi di cui
all'articolo 18, comma 6. |
|
|
|
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Art.19 |
|
(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
|
|
|
1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione. |
|
2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
2.
Salvo che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato, non e'
consentito il respingimento alla frontiera ne' l'adozione di un provvedimento
di espulsione nei confronti: |
a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario respinti o espulsi; |
b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dellĠarticolo 9; |
|
c) degli
stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalit italiana; |
c) dei
familiari di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea che
abbiano diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 2 bis; |
d) delle
donne in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
d) della
donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvede, nonche', per lo stesso periodo, del padre
del nascituro o neonato, a condizione di convivenza con la donna o,
successivamente al parto, con il figlio. |
|
3.
Nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, il respingimento e' vietato solo
se esso puo' mettere a repentaglio la salute psicofisica della donna, del
nascituro o del figlio. |
|
4.
Salva l'applicazione di disposizioni piu' favorevoli, quando sia vietata
l'espulsione o il respingimento dello straniero, il questore rilascia |
|
a)
un permesso di soggiorno per minore eta', conformemente al disposto dell'articolo
31 bis, comma 4, nei casi di cui al comma 2, lettera a); |
|
b)
un permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di lungo periodo nei casi
di cui al comma 2, lettera c); |
|
c)
un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei casi di cui al comma 1 e in
quelli di cui al comma 2, lettera d). |
|
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|
Art.
20 |
|
(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
|
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellĠinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allĠUnione Europea.
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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|
Art.
21 |
|
(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
(Regolazione dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi,
nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione.
NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato
del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (...)
stagionale (...) avviene
nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo
3, comma 4. Ciascun decreto, inoltre, a)
puo' stabilire che per determinate attivita' lavorative, per le quali non vi
sia necessita' di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, sia
consentito l'ingresso per motivi di lavoro di cui all'articolo 22, con o
senza imposizione di una quota massima; b) puo' disporre divieti di ingresso per lavoro,
anche stagionale, e per inserimento nel mercato del lavoro per i lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio; c) definisce
l'importo dei contributi per l'integrazione di cui agli articoli 22, comma 1
bis, lettera b), e 22 bis, comma 1, lettera e), nonche' la misura dei mezzi necessari per provvedere
alla sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22 bis, comma 1, lettera
a); d)
puo' definire la misura dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 22
bis, comma 1, lettera c). |
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 22, comma 2 bis. |
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
4. (...) |
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio. |
4
bis. (...) |
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza
e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili
nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto
sociale e produttivo. |
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. Sulla
base di tali rapporti, i decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, possono
stabilire il numero massimo di conversioni di permesso di soggiorno per
inserimento nel mercato del lavoro in permesso di soggiorno per lavoro che
effettuabili nel territorio di competenza di determinate regioni nell'anno di riferimento del decreto.[1] |
|
4
quater. Il regolamento di attuazione definisce modalita' e criteri per la
formazione delle graduatorie delle richieste di visto di ingresso per motivi
di inserimento nel mercato del lavoro o per lavoro, anche stagionale. Le
liste sono tenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
richieste di visto di ingresso possono essere avanzate in qualunque momento
dell'anno, senza riguardo al fatto che le quote eventualmente fissate dai
decreti di cui all'articolo 4 comma 3 siano state esaurite, e possono essere
presentate per posta o, nei casi stabiliti dal regolamento di attuazione, per
via telematica. |
|
4
quinquies. Le restrizioni e i divieti disposti con
i decreti di cui all'articolo 3, comma 4, non si applicano a) agli iscritti
nelle liste dei lavoratori che hanno seguito con successo i corsi di
formazione di cui all'articolo 23; b)
ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza; c) ai lavoratori di Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. I
lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) possono inoltre fare ingresso in
Italia per lavoro, ai sensi dell'articolo 22, anche se l'attivita' lavorativa
non rientra tra quelle per cui tale tipo di ingresso e' consentito sulla base
di detti decreti. |
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
5.
Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno
e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' concludere con Stati non
appartenenti allĠUnione europea intese finalizzate alla regolamentazione dei
flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali
intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di
flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
Intese o accordi bilaterali possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro (...), anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle
medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalit di tenuta
delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. |
6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
|
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con lĠarchivio
organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con
le questure. |
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro (...) dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit
di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
8.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dallĠanno 1998. |
|
|
|
|
|
Art.
22 |
|
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
(Ingresso
e soggiorno per lavoro) |
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠaccesso
al mercato del lavoro dei lavoratori (...) stranieri (...). |
|
1
bis. Il visto di ingresso per motivi di lavoro puo' essere rilasciato, su
richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il
soggiorno in Italia e dimostri, con la documentazione indicata dal
regolamento di attuazione, |
|
a)
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa; |
|
b)
di aver versato, nel Fondo per l'ingresso di cui all'articolo 25 bis, la
somma necessaria a coprire le spese di rimpatrio e il contributo per
l'integrazione nella misura fissata dal decreto di cui all'articolo 3, comma
4; |
|
c)
di soddisfare la condizione di capacita' economica di cui al comma 2. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
2.
La condizione di capacita' economica si considera soddisfatta se lo e' almeno
una delle condizioni seguenti: |
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
a)
lo straniero ha stipulato uno o piu' contratti di lavoro con un creditore
residente o regolarmente soggiornante in Italia per una durata residua non
inferiore a quella del contratto di lavoro o avente sede legale in Italia,
che prevedano prestazioni di carattere subordinato o autonomo o comunque
consentite dalla normativa e comportino, per il
periodo complessivamente coperto dall'estensione dei contratti, un reddito
non inferiore all'importo dell'assegno sociale per lo stesso periodo. |
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
b) lo straniero intende
esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o
commerciale, non preclusa allo straniero, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere
a cariche societarie, e dimostra, con la documentazione indicata dal
regolamento di attuazione, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della specifica attivita' e di risorse
sufficienti per intraprenderla, nonche' di aver depositato, nel Fondo per
l'ingresso di cui all'articolo 25 bis, un ammontare pari all'importo
corrispondente al reddito minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per il periodo per il quale chiede di
soggiornare in Italia. |
c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
(...) |
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
(...) |
|
2
bis. Ai fini del comma 2, i contratti, comunque denominati, di lavoro
subordinato o autonomo si considerano validi se preventivamente muniti del
nulla osta dello Sportello unico. Lo Sportello unico rilascia il nulla osta,
su richiesta del datore di lavoro o del committente, entro quindici giorni
dalla richiesta, previa verifica della conformita' alle disposizioni di legge
e alle prescrizioni dei contratti o accordi collettivi applicabili. Trascorso
tale termine senza che il nulla osta sia stato negato, esso si considera
concesso. |
|
2
ter. Salvo il caso di rapporti a carattere
stagionale, di cui all'articolo 24, comma 1, la durata del periodo di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 non puo' essere inferiore a un anno. |
|
2
quater. Il rilascio del visto di ingresso e' comunque condizionato al
rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, fatta
salva l'applicazione degli articoli 21, comma 4 quinquies, e 27. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere (...) il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte
nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, o nelle liste
dei lavoratori che hanno seguito con successo i corsi di formazione di cui
all'articolo 23, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. Lo stesso regolamento definisce le modalita'
per la comunicazione ai lavoratori interessati dell'avvenuto rilascio del
nulla osta. |
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
4.
(...) |
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
5.
(...) |
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia
allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
6.
Allo straniero che fa ingresso per lavoro e' rilasciato un permesso di
soggiorno per gli stessi motivi. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro e' rilasciato anche, nei limiti in cui e' consentita la conversione
del permesso di soggiorno, allo straniero che soggiorni regolarmente ad altro
titolo e dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di
attuazione, il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 1 bis,
lettere a), b) e c). Salvo il caso di rapporti a carattere stagionale, di cui
all'articolo 24, comma 1, la durata del permesso e' pari, entro il limite di
tre anni, a quella del periodo di cui alla lettera a) o, rispettivamente,
alla lettera b) del comma 2, aumentata di sei mesi. |
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
7.
(...) |
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini
dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. |
8.
(...) |
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio
finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
9.
(...) |
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati ai sensi del comma 2 bis.. |
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di
comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. |
11.
La cessazione del rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o
autonomo non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero e dei suoi familiari legalmente soggiornanti. In
caso di cessazione del rapporto per licenziamento collettivo, ove il titolare
del permesso di soggiorno debba essere iscritto nelle liste di mobilita', il
permesso stesso e' rinnovato per tutto la durata del trattamento di
mobilita'. Nei casi in cui il licenziamento collettivo non dia luogo al
trattamento di mobilita' e in tutti gli altri casi di cessazione o di
conclusione del rapporto, il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro puo' essere iscritto, con le modalita' previste dal
regolamento di attuazione, nell'elenco anagrafico, di cui allĠarticolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per il periodo
di residua validita' del permesso di soggiorno. Se il permesso scade prima
che sia trascorso un anno dall'iscrizione, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per motivi di lavoro stagionale, si procede, su richiesta
dell'interessato, al rinnovo per il tempo mancante. |
|
11
bis. Salvo quanto previsto dal comma 5, il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1
bis, lettere a) e c). Ai fini del rinnovo del permesso, si prescinde per i
contratti di cui al comma 2, lettera a), dall'acquisizione del nulla osta di
cui al comma 2 bis. In questo caso la durata del permesso rinnovato e' pari
al doppio di quella del permesso in scadenza. |
|
11
ter. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere rinnovato
anche quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a)
risulta pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un
rapporto di lavoro o la legittimita' del licenziamento intimato dal datore di
lavoro, ovvero il lavoratore sta frequentando un corso di formazione o di
riqualificazione in Italia, o fruisce di un istituto previsto dalla normativa
in materia di ammortizzatori sociali. In questo caso il permesso e'
rinnovato, anche piu' volte, per tutta la durata del periodo in cui la
condizione e' verificata aumentata di sei mesi. b)
un grave e comprovato motivo ha impedito al lavoratore di intraprendere un
nuovo rapporto di lavoro, ovvero il lavoratore ha maturato, negli ultimi
dodici mesi, redditi da lavoro di importo non inferiore al livello minimo
previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. In questo caso il permesso e' rinnovato con durata di un anno. |
|
11
quater. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9 bis, il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro puo' essere convertito in un permesso per
inserimento nel mercato del lavoro, anche in deroga al requisito di durata di
cui al medesimo comma. |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
punito con lĠarresto da tre mesi
ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per
ogni lavoratore impiegato. |
12.
(...) |
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. |
13.
(...) |
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
14.
(...) |
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
15.
(...) |
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
|
|
|
|
|
|
Art.
22 bis |
|
(Ingresso
e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro) |
|
|
|
1.
Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e'
rilasciato, su richiesta, nel rispetto degli eventuali divieti di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e fatto salvo il disposto del comma 4
quinquies del medesimo articolo, al lavoratore straniero che soddisfi le
condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri, con la documentazione
indicata dal regolamento di attuazione, la disponibilita' effettiva in
Italia, per l'intero periodo di soggiorno.[2] |
|
a)
di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per provvedervi
nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4; |
|
b)
di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio; |
|
c)
di mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese,
all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 4; |
|
d)
della somma necessaria al pagamento del contributo
previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero di polizza
assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziale anche a
carattere continuativo valida per il territorio nazionale; |
|
e)
della somma corrispondente al contributo per l'integrazione, nella misura
indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4. |
|
2.
La disponibilita' delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se
l'importo corrispondente e' stato versato nel Fondo per l'ingresso di cui
all'articolo 25 bis. Il regolamento di attuazione definisce le modalita' con
cui alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 puo' concorrere la
garanzia prestata da cittadino italiano o straniero titolare di permesso di
soggiorno di durata residua non inferiore a quella del periodo di soggiorno
di cui al comma 1, ovvero da enti locali, regioni, province autonome o
associazioni. |
|
3.
Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro ha
durata pari al periodo per il quale e' stata dimostrata la disponibilita'
degli elementi di cui al comma 1, ma comunque non superiore a un anno, e deve
essere utilizzato entro tre mesi dal rilascio. |
|
4.
Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento nel mercato del
lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della
durata indicata dal visto di ingresso, rinnovabile, anche con diversa durata,
alle condizioni di cui al comma 1. |
|
5.
Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento nel mercato
del lavoro ha facolta' di svolgere ogni attivita' lavorativa consentita allo
straniero. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di
prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di
lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del Decreto legislativo 10 Settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni. |
|
6.
Il permesso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' convertito,
su richiesta, qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro stagionale, ai sensi
dell'articolo 22, comma 6, o, rispettivamente, dell'articolo 24, comma 1, nel
rispetto dei limiti eventualmente posti ai sensi dell'articolo 21, comma 4
ter, fatto salvo il disposto del comma 4 quinquies del medesimo articolo.[3] |
|
|
|
|
|
Art.
22 ter |
|
(Disposizioni
generali sui lavoratori stranieri) |
|
|
|
1.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche. Lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio
finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
2.
In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. In presenza di un accordo che comporti il
trasferimento dei contributi allĠistituito o ente
assicuratore dello Stato di provenienza, e' fatta salva la possibilit
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Di queste disposizioni il lavoratore e' informato,
con apposita comunicazione, al momento del rilascio del permesso di soggiorno
che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa. |
|
3.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
4.
I lavoratori stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero. In assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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5.
Il datore di lavoro o il committente che occupa in un rapporto, comunque
denominato, di lavoro subordinato o autonomo un lavoratore straniero privo di
un permesso di soggiorno in corso di validita' che consenta lo svolgimento di
attivita' lavorativa, e' punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda da 1000 a 5000 euro. La sanzione non si applica nel caso in
cui lo straniero sia stato privato del permesso di soggiorno, altrimenti
idoneo, da un provvedimento di revoca o di annullamento del quale il datore
di lavoro o committente non sia stato informato dall'autorita' di pubblica
sicurezza. |
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Art. 23 |
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(Titoli
di prelazione) |
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1. NellĠambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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2 bis. L'attivita' di cui al comma 1 puo' prevedere, a conclusione, lo svolgimento di
un tirocinio formativo in Italia. In questo caso, l'ingresso dello straniero
e' condizionato al soddisfacimento dei requisiti previsti per l'ingresso per
motivi di studio e formazione, ma non e' soggetto a vincoli di quota. |
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
3. Gli
stranieri che abbiano completato con successo le attivit di cui al comma 1 sono iscritti in apposite
liste, la cui tenuta e' disciplinata dal regolamento di attuazione del presente testo unico. |
4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1. |
4. Lo
straniero che abbia completato con esito positivo il tirocinio formativo di
cui al comma 2 bis puo' convertire il permesso di soggiorno per motivi di
formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi
dell'articolo 22, comma 6, a prescindere dalla durata con cui e' stato
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di formazione. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei
casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallĠarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3. |
1.
Nei casi in cui i contratti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a),
corrispondano a rapporti di lavoro a carattere stagionale, di durata
complessiva non superiore a nove mesi in un anno, ripetuti per piu'
annualita', al lavoratore straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno
pluriennale per motivi di lavoro stagionale, con durata pari, per ogni
annualita', a quella del complesso dei rapporti di lavoro stagionale. L'ingresso in esenzione da visto e' consentito, per le
annualita' successive alla prima, all'inizio di ciascuno dei periodi coperti
dal contratto di lavoro, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico su ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato. |
2.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione,
rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
2.
(...) |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro. |
3.
(...) |
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio dello Stato alla scadenza annuale del medesimo, ha diritto di precedenza ai fini
dell'utilizzo delle liste di cui all'articolo 21, comma 5, nellĠanno successivo alla scadenza definitiva
del permesso per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il lavoratore
stagionale puo' convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 22, comma
6, a prescindere dalla durata annuale con cui il permesso per lavoro
stagionale e' stato rilasciato. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite, di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza.. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
6.
Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22 ter, comma 5. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivit : |
|
a) assicurazione
per lĠinvalidit, la vecchiaia e i superstiti; |
|
b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
|
c) assicurazione
contro le malattie; |
|
d) assicurazione
di maternit. |
|
2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
|
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
|
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22 ter, comma 2 (...). |
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Art.
25 bis |
|
(Fondo
per l'ingresso) |
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1.
E' istituito il Fondo per l'ingresso, nel quale sono versate le somme la cui
disponibilita', in capo allo straniero, e' prevista per il rilascio dei visti
di ingresso per lavoro e per inserimento nel mercato del lavoro o dei
corrispondenti permessi di soggiorno. Il regolamento di attuazione definisce
le modalita' per l'effettuazione, in relazione ai corrispondenti depositi, di
versamenti, prelievi ed estinzione. |
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Art.
26 |
(...) |
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea. |
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivit che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lĠesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per
lĠiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellĠautorit competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dellĠautorizzazione o della
licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere. |
|
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. |
|
4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lĠItalia. |
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
|
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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|
Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
|
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|
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
1.
Al di fuori delle autorizzazioni e dei limiti disposti con i decreti di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio dei
nulla osta, dei visti di ingresso e
dei permessi di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 22 per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri: |
a) dirigenti
o personale altamente specializzato di
societ aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che
abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro
dellĠUnione europea; |
|
b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
|
c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o unĠattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia; |
|
d) traduttori
e interpreti; |
|
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico; |
|
f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro
subordinato; |
|
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare
lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento
di attuazione; |
|
i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
allĠestero, nel rispetto delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; |
|
l)
lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
m)
personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
|
n)
ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
o)
artisti
da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nellĠambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; |
|
p)
stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva
professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91; |
|
q)
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
|
r)
persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone
collocate Òalla pariÓ; |
|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
|
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
3.
(...) |
4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allĠingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
|
5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allĠUnione europea
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
|
5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite
massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. |
|
|
|
|
|
TITOLO
IV |
|
|
|
DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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|
Art.
28 |
|
(Diritto
all'unit familiare) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
|
|
|
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi
o per motivi familiari. |
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciato o rinnovato con durata non inferiore a un anno, (...) per lavoro (...) ovvero per asilo, per studio, per motivi
religiosi o per motivi familiari
o umanitari. Il diritto e'
altresi' riconosciuto quando il soggiorno legale per il motivo per cui detto
permesso e' stato rilasciato abbia superato la durata di un anno. |
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione
Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle pi favorevoli
del presente testo unico o del regolamento di attuazione. |
2.
E' riconosciuto il diritto di soggiorno ai familiari stranieri di cittadini (...) di uno Stato membro dellĠUnione Europea alle
condizioni stabilite dalle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in
vigore, fatte salve quelle pi
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione. |
|
2
bis. Salvo che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,
il diritto di soggiorno e' altresi' riconosciuto, senza ulteriori condizioni,
ai seguenti familiari stranieri del cittadino italiano: |
|
a)
coniuge non legalmente separato; |
|
b)
figli del cittadino o del coniuge; |
|
c)
ascendenti diretti del cittadino o del coniuge; |
|
d)
altri membri della famiglia che siano a carico del cittadino o del coniuge
ovvero conviventi con il cittadino o con il coniuge, o che fossero in tali
condizioni nel paese di provenienza, o per i quali sussistano gravi motivi di
salute che impongono al cittadino o al coniuge di assisterli; |
|
e)
ogni altro familiare per il quale possa essere chiesto, in base alla
normativa vigente, il ricongiungimento da parte del cittadino straniero o del
cittadino di uno Stato membro dell'unione europea. |
|
2
ter. Salvo che sia diversamente disposto dal presente testo unico, i minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio, rinnovo e
conversione del permesso di soggiorno. |
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. |
|
|
|
|
|
Art.29 |
|
(Ricongiungimento familiare) |
|
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|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
|
|
|
1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
|
a) coniuge; |
|
b) figli
minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
(...), a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
b) figli
minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; |
b-bis) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in
ragione del loro stato di salute; |
b-bis) familiari entro il terzo grado a carico qualora obiettivamente e per un tempo
prolungato non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di
salute; |
c) genitori
a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel
Paese di origine o di provenienza; |
c)
genitori a carico (...); |
d)
(...). |
|
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
18 anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli. |
|
3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-ter, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilit: |
|
a) di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito
dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit
sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il
minore effettivamente dimorer; |
a)
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che
sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria. Lo straniero richiede l'attestazione della
sussistenza di tale requisito al Comune in cui si trova l'alloggio o,
risepttivamente, all'Azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio, che rilasciano copia della domanda contrassegnata con timbro
datario. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che il Comune o
l'Azienda unita' sanitaria locale abbiano comunicato alla questura competente
per territorio il diniego dell'attestazione ovvero lĠapplicazione delle
disposizioni di cui allĠarticolo 10 bis, comma 1 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, lĠattestazione
si considera rilasciata. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il
minore effettivamente dimorer; |
b) di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi
familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore
agli anni quattordici richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non
superiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente. |
b) di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi
familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore agli
anni quattordici richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno
sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente e del reddito di cui
disporranno in Italia i familiari per i quali si chiede il ricongiungimento. |
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro (...) relativo a un soggiorno di durata non inferiore
a un anno, ovvero per studio o per
motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. E' consentito altresi'
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari
che hanno diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 2 bis e 2
ter. |
5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,
consentito lĠingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dallĠingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,
consentito lĠingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore (...) che dimostri, entro un anno dallĠingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito
di cui al comma 3. |
|
5
bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, il visto di
ingresso per ricongiungimento o per ingresso al seguito del familiare e'
rilasciato agli stranieri di cui all'articolo 28, commi 2, 2 bis e 2 ter che
ne facciano richiesta e dimostrino, nei modi stabiliti dal regolamento di
attuazione, di avere diritto di soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi
dei predetti commi. |
6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro. |
6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato (...) un permesso per motivi familiari,
rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dall'autorita' che decide ai sensi dell'articolo
31, comma 3. Il permesso puo' essere convertito, in presenza
dei requisiti, in un permesso di soggiorno ad altro titolo, oltre che nei
casi di cui all'articolo 5, comma 9 bis, anche nel caso in cui la durata
complessiva del soggiorno autorizzato abbia superato l'anno. |
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo sportello unico per
lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. |
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo sportello unico per
lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. Qualora gli interessati non possano fornire i
documenti richiesti a causa della mancanza di unĠautorit riconosciuta o
della presunta inaffidabilit dei documenti rilasciati dallĠautorit locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi
della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. Pu essere fatto ricorso, altres ad altri mezzi atti a
provare lĠesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri. In caso di minori affidati o adottati, il
vincolo familiare puo' essere accertato, in mancanza di altri mezzi, anche
sulla base di elementi testimoniali. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. |
|
9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che
il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello
Stato. |
9.
(...) |
|
9
bis. La richiesta dei visti di cui al comma 8 puo' essere effettuata anche
per via postale, a mezzo di raccomandata inviata alla rappresentanza
diplomatica o consolare e, in copia, al Ministero dell'interno. La
rappresentanza comunica allo straniero e al Ministero dell'interno la data
dell'appuntamento per il rilascio del visto ovvero l'avvenuto diniego. Se il
diniego non e' stato adottato e comunicato entro trenta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, lo straniero ha diritto a fare ingresso in
Italia in esenzione dal visto, previa esibizione alla polizia di frontiera di
copia della documentazione e della ricevuta della raccomandata inviata al
Ministero dell'interno. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita'
con cui la polizia di frontiera effettua le verifiche necessarie. |
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
|
a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
|
b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20; |
|
c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
c)
(...) |
|
|
|
|
Art.
29-bis |
|
Ricongiungimento
familiare dei rifugiati |
|
|
|
1.
Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
2.
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti
rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del
22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto
ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti
probatori |
2.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, il ricorso a
documentazione sostitutiva e' consentita anche nei casi in cui gli
interessati non possano fornire
documenti ufficiali che provino la sussistenza dei requisiti per il
ricongiungimento, in ragione
dello status di rifugiato riconosciuto ad un membro della famiglia (...). Il rigetto della domanda non pu essere
motivato unicamente dallĠassenza di documenti probatori. |
3.
Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lĠingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado. |
|
|
|
|
|
Art.30 |
|
(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
|
|
|
1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
1.
Fatti salvi i casi in cui possa essere rilasciata una carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato: |
a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
b)
agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti; |
b)
(...); |
c)
al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dellĠUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare; |
c)
al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con cittadino
straniero regolarmente soggiornante in Italia. Si prescinde dalla durata
con cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui il familiare
straniero e' titolare. Qualora
detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare; |
d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest
genitoriale secondo la legge italiana. |
d)
(...). |
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a),
rigettata e il permesso di soggiorno revocato se accertato che il
matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
allĠinteressato di soggiornare nel territorio dello Stato. |
1-bis. (...). In presenza di fondati
sospetti, il questore chiede al Tribunale ordinario in composizione
monocratica competente per territorio di accertare se il matrimonio dello
straniero abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. Si applicano i
criteri di cui al punto 2 della Risoluzione del
Consiglio 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro
i matrimoni fittizi. In caso di esito positivo dell'accertamento, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettere a) o c), rigettata e il permesso di soggiorno revocato (...). |
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
2.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali (...). |
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questĠultimo. |
|
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellĠUnione europea rilasciata una carta di soggiorno. |
|
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di
soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o di revoca dell'adozione o dell'affidamento o, per il minore che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere
convertito in un permesso di soggiorno ad altro titolo anche in deroga al
requisito di durata di cui all'articolo 5, comma 9 bis. In mancanza dei
requisiti per altro permesso, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi umanitari, rinnovabile, di durata non inferiore a un anno ne', per lo
straniero minore, al periodo che manca al compimento della maggiore eta'. Al
minore che compia la maggiore eta' puo' essere
altresi' rinnovato il permesso di soggiorno per motivi familiari qualora
risulti a carico di un familiare o affidatario legalmente soggiornante in
Italia. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante
dallĠapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dallĠanno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti o
l'inerzia dell'autorit
amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu
presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante dallĠapplicazione del
presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallĠanno
1998. |
|
|
|
|
Art.
31 |
|
(Disposizioni
a favore dei minori) |
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|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
|
|
|
1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di
questĠultimo, se pi favorevole. LĠassenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dellĠiscrizione. |
|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
2.
Al minore iscritto nel permesso
di soggiorno del genitore o affidatario, ovvero con questi convivente, che
abbia compiuto quattordici anni rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore et, ovvero un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. |
|
2
bis. Resta ferma l'applicazione, in caso di minore affidato a cittadino
italiano o appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, delle
disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 2 bis e 2 ter, e dell'articolo
9, comma 14. |
|
2
ter. Salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, al minore straniero affidato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' rilasciato un
permesso di soggiorno per affidamento, valido fino al compimento della
maggiore eta'. Il titolare del permesso di soggiorno per affidamento e'
equiparato al titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso
ai servizi e alle attivita' consentite. |
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. LĠautorizzazione revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
3.
Il Tribunale per i minorenni o il prefetto, per gravi motivi connessi con la tutela del
superiore interesse del minore che
si trova nel territorio italiano, possono autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. LĠautorita' che decide tiene conto anche della durata del soggiorno
in Italia del minore e dellĠintensita' dei suoi legami, di natura familiare,
culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del
fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da cause di forza
maggiore. LĠautorizzazione
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza. |
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
|
|
5.
Col regolamento di attuazione sono
stabilite le disposizioni necessarie a tutelare, conformemente alla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, i diritti del
minore che segue il genitore o lĠaffidatario respinti o espulsi ovvero
trattenuti in un centro di permanenza temporanea e assistenza, di cui
all'articolo 14, o in un Centro di identificazione, di cui all'articolo 1 bis
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni. |
|
6.
In sede di espulsione o respingimento di uno straniero adulto che accompagni
un minore straniero, ove non sia provato da idonea documentazione che
l'adulto sia il genitore o l'affidatario del minore, le autorita' di pubblica
sicurezza sospendono il provvedimento di espulsione o di respingimento a
carico dello stesso adulto e riferiscono al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i
minorenni, che adotta immediatamente i provvedimenti necessari a verificare
il rapporto tra il minore e l'adulto e gli altri eventuali provvedimenti di
competenza. |
|
7.
Ove la minore eta' di uno straniero sia incerta, si applicano le norme in
materia di protezione del minore ed e' sospeso, fino all'accertamento della
maggiore eta', ogni provvedimento che possa ledere i diritti dell'interessato
in quanto minore, inclusi i provvedimenti di espulsione, respingimento e
trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza, di cui
all'articolo 14, o in un Centro di identificazione, di cui all'articolo 1 bis
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni. L'autorita' di pubblica sicurezza riferisce
al piu' presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni del luogo in cui lo straniero si trova, che
dispone, ove necessario, perizia per la valutazione dell'eta'.
Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e'
presunta ad ogni effetto. Le perizie, mediche e psicologiche, sono effettuate
da professionisti titolari di specifiche competenze in materia, con metodi di
provata scientificita' che rispettino la salute e la dignita'
dell'interessato. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la
valutazione dellĠeta' e le garanzie processuali, con particolare riferimento
ai termini per l'effettuazione dell'accertamento, alla prestazione del
consenso da parte dell'interessato o del tutore e alla garanzia del diritto
alla difesa. |
|
|
|
|
|
Art.
31 bis |
|
(Minori
stranieri non accompagnati e permesso di soggiorno per minore eta') |
|
|
|
1.
Ai fini dell'applicazione del presente testo unico si considera non
accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato o alla frontiera privo di assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base
alle leggi vigenti. Non si considera non accompagnato il minore che sia
assistito dal genitore, anche se questi si trova nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni su ingresso e soggiorno in Italia. |
|
2.
Il minore straniero non accompagnato e' immediatamente segnalato, per i
provvedimenti di competenza, al giudice tutelare, al Comitato di cui
all'articolo 33, al questore, e, se si trova in stato di abbandono, al
Tribunale per i minorenni. Salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di tutela e affidamento dei minori, il giudice tutelare provvede alla
nomina di un tutore idoneo a garantire che in tutti i procedimenti che
riguardano il minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo di cui all'articolo 28, comma 3, |
|
a)
sia preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse
del minore; |
|
b)
il minore sia adeguatamente informato riguardo all'andamento del
procedimento; |
|
c)
il minore possa far valere il proprio diritto di essere ascoltato, e le sue
opinioni e i suoi desideri siano presi nella debita considerazione, tenuto
conto della sua eta' e del suo grado di maturita'; |
|
d)
le decisioni siano adottate in modo tempestivo, e siano tempestivamente
eseguite ovvero, se ritenute in contrasto con il superiore interesse del
minore, impugnate. |
|
3.
Ove ricorrano le condizioni per l'affidamento del minore, si provvede anche
nelle more della decisione del Comitato di cui all'articolo 33 in relazione
al suo rimpatrio assistito. L'affidamento non preclude l'adozione del
provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione. |
|
4.
Al minore non accompagnato e a quello cui non possa comunque essere
rilasciato altro permesso di soggiorno, il questore rilascia, appena
ricevutane segnalazione, un permesso di soggiorno per minore eta', valido
fino al compimento della maggiore eta'. Si prescinde, ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno, dal possesso, da parte del minore, di un valido
documento di viaggio. |
|
5.
Il titolare del permesso di soggiorno per minore eta' e' equiparato al
titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e
alle attivita' consentite. Il possesso di detto permesso non preclude
l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione, e
resta salvo il diritto del titolare del permesso di seguire il genitore o
l'affidatario espulsi. |
|
6.
Il procedimento relativo al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma
2, lettera b) e' finalizzato al ricongiungimento del minore non accompagnato
con i familiari. L'affidamento del minore ad autorita' del paese di
provenienza o di residenza dei familiari puo' essere disposto solo a questo
fine, salvo che il Tribunale per i minorenni decida diversamente, su
richiesta del minore, del suo tutore o del suo affidatario. |
|
7.
Il provvedimento di rimpatrio assistito e' adottato esclusivamente
nellĠinteresse del minore, tenendo in considerazione i risultati delle
indagini familiari nel Paese dĠorigine o in un Paese terzo, l'opinione del
minore, la sua eta' e il suo grado di maturita', lĠopinione del tutore e, in
caso di minore affidato, dell'affidatario e la situazione del minore in
Italia. L'autorita' giudiziaria minorile sente il minore, il tutore e, in
caso di minore affidato, l'affidatario in merito al rimpatrio e riferisce
immediatamente al Comitato per i minori stranieri. Nel provvedimento di
rimpatrio deve essere indicato il progetto di reinserimento del minore. |
|
8.
Nei casi in cui il rimpatrio assistito e' effettuato con il consenso del
minore, la sua esecuzione e' affidata ai servizi sociali dell'Ente locale,
anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di
assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere
internazionale, specializzati nel trasferimento di persone bisognose di
tutela. Negli altri casi, il Comitato trasmette gli atti allĠautorita'
giudiziaria minorile e al tutore, e richiede allĠautorita' giudiziaria la
convalida del provvedimento di rimpatrio. LĠautorita' giudiziaria, sentito il
minore e il tutore e, in caso di minore affidato, l'affidatario, convalida il
provvedimento ove ritenga che il rimpatrio sia nell'interesse del minore e
adotta gli altri provvedimenti necessari. Avverso il provvedimento di
rimpatrio puo' essere presentato ricorso al tribunale ordinario. La
presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore et) |
(Disposizioni
concernenti minori titolari di permesso di soggiorno per affidamento o per
minore eta' al compimento della
maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. |
1.
Al compimento della maggiore et, il permesso di soggiorno per affidamento
o per minore eta' puo' essere convertito ai sensi dell'articolo 5, comma 9
bis, anche in deroga al requisito di durata previsto dal medesimo comma. |
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
1-bis. (...) |
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
1-ter. (...) |
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
1-quater. (...) |
|
2.
In caso di minore non accompagnato, il questore puo' condizionare la
conversione di cui al comma 1, oltre che alla sussistenza dei requisiti per
il rilascio del permesso richiesto, al parere favorevole dell'autorita'
giudiziaria che ha disposto l'affidamento o, in mancanza, di quella che ha
disposto la tutela. A tal fine, detta autorita' valuta la partecipazione del
minore a un progetto educativo e di integrazione, ovvero i motivi che hanno
impedito tale partecipazioni, e tiene comunque conto della condotta
complessivamente tenuta in Italia dall'interessato, del tempo ivi trascorso,
dei vincoli che lo legano alla societa' italiana e a quella del paese di
appartenenza. Ove il questore intenda far valere questa condizione, deve
richiedere il parere almeno novanta giorni prima del compimento della
maggiore eta'. Qualora lĠautorit giudiziaria competente non provveda entro
sessanta giorni, si intende rilasciato parere favorevole. |
|
3.
Ove non siano verificate le condizioni per la conversione del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore eta' dello straniero, ma sussistano
gravi motivi atti a giustificare la prosecuzione del soggiorno nel territorio
dello Stato, l'autorita' giudiziaria di cui al comma 2 richiede al questore
il rilascio all'interessato di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellĠAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione
province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
|
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite: |
|
a)
le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello
Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; |
|
b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita'
di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
|
3.
Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit
temporale : |
|
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; |
|
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rilascio o il
rinnovo del titolo di soggiorno,
per lavoro, anche stagionale, per motivi familiari, per asilo politico, per motivi
umanitari, anche ai sensi dell'articolo 18, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza, per minore eta'; |
|
c)
gli stranieri titolari di carta di soggiorno; |
|
d)
gli stranieri che abbiano comunque presentato richiesta di asilo, per tutto
il tempo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e la definizione
della procedura, finche' e' consentito il loro soggiorno nel territorio dello
Stato; |
|
e)
gli stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato in base
alle disposizioni di cui agli articoli 19 o 20; |
|
f)
gli stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo ai sensi
all'articolo 10 della Costituzione o per i quali sia pendente una richiesta
di riconoscimento di tale diritto; |
|
g)
gli stranieri detenuti, anche in regime di semiliberta', o sottoposti a
misure alternative alla pena nel territorio dello Stato; |
|
h)
gli altri minori stranieri, con esclusione di quelli che hanno fatto ingresso
regolare nel territorio dello Stato per cure mediche o per un soggiorno di
durata non superiore a tre mesi e di quelli a carico degli stranieri di cui
al comma 3. |
2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. (...) |
|
2
bis. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale, ai minori di
cui al comma 1 e a quelli di cui al comma 2 assicurato il medesimo
trattamento dei minori iscritti. |
|
2
ter. Nei casi di cui al comma 1,
lettera h), si applica il disposto dell'articolo 35, comma 5. |
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno
precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
4.
LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
|
a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio; |
|
|
a
bis) degli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro; |
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dellĠaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304. |
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a), a-bis) e b) non valido per i familiari a carico. |
|
6
bis. E' garantita, agli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale ai
sensi del presente articolo, l'assistenza riabilitativa e protesica a parita'
con il cittadino italiano. |
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui risiede legalmente o, in
mancanza, in cui dimora secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
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Art.
35 |
|
(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
|
non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
|
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
|
2.
Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallĠItalia. |
|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del
decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini
italiani ; |
|
b) la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
|
d) gli
interventi di profilassi internazionale; |
|
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
|
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
|
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
5
bis. Un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, rinnovabile, ma non
convertibile in altro permesso di soggiorno, puo' essere rilasciato, su
richiesta, allo straniero di cui al comma 3 che necessiti delle prestazioni
sanitarie di cui allo stesso comma e al familiare che lo assiste. Restano
salve, in caso di rilascio del permesso, le disposizioni di cui ai commi 3 e
4. |
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dĠintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
|
3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
|
4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, consentita, in
deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, (...) l'iscrizione
agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di
albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri
competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
2.
Le modalit (...) per il
riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli sono definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate. Il
riconoscimento dei titoli non e' soggetto a limiti numerici. |
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
3.
(...) |
4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
4.
(...) |
|
|
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|
Art.
38 |
|
(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
|
|
|
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunit scolastica. |
1.
I minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto, indipendentemente dalla regolarita' della loro
posizione in ordine al soggiorno e a parita' di condizioni con i cittadini
italiani, all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e alla
formazione e sono soggetti
allĠobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunit scolastica. |
2.
LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana. |
|
3.
La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dĠorigine e alla
realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
|
a) lĠaccoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
|
b) la
realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dellĠobbligo ; |
|
c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore ; |
|
d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ; |
|
e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia. |
|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
7.
Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
|
a) delle
modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
lĠadattamento dei programmi di insegnamento; |
|
|
a-bis)
dei requisiti e delle condizioni per l'ingresso e per il soggiorno in Italia
per motivi di studio di stranieri che intendano seguire corsi di studio, di
istruzione tecnico-professionale o di formazione professionale; |
b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico, nonch dei
criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con lĠausilio di mediatori culturali qualificati; |
b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico o nei corsi
di cui alla lettera a-bis), nonch
dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con lĠausilio di mediatori culturali qualificati; |
c) dei
criteri per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico; |
|
d) dei
criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
|
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|
Art.
39 |
|
(Accesso
ai corsi delle universit) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
|
|
|
1.
In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
|
2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di
orientamento e di accoglienza. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
|
a) gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; |
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b) la
rinnovabilit del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in
vigenza di esso di attivit di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare; |