UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di
TORINO
SEZIONE IV CIVILE
R.G. n. 1267/06
DECRETO MOTIVATO
Il Giudice di pace Dott. FRANCESCO SIBILLA, GIUDICE DI PACE DI TORINO, Oggi 30
giugno 2006 alle ore dieci e trenta (10,30) davanti al giudice di pace dott.
FRANCESCO SIBILLA,
GIUDICE DI PACE DI TORINO Nel ricorso in opposizione iscritto al n. 1267/06 R.G. di questo Ufficio e promosso con ricorso depositato in Cancelleria Immigrazioni
DA
Surugiu Nicolae Ovidiu nato a Hilseu Horia (Romania) il g. 10 - 06 - 1977, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'Avv. Armando Francia, presso il cui studio, in Torino in Via Amedeo Peyron n. 25, elegge domicilio,
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
Del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Torino, in data 19.4.2006 n. 1592/06 con il quale veniva disposta l'espulsione del Sig. Surugiu Nicolae Ovidiu, notificato in pari data
CONTRO
Il Prefetto della Provincia di Torino
OPPOSTO
Avente per oggetto: opposizione a Decreto di espulsione.
Il ricorso fondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto
della mancata richiesta di permesso di soggiorno nel termine di 8 giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale, ex art. 13, co. 2, lett. B) T.U. 286/98.
Al riguardo
deve in primo luogo osservarsi come la pi recente giurisprudenza civile ed
amministrativa sia condivisibilmente orientata a negare la legittimit
dell'espulsione legata semplicemente alla scadenza del termine per la
presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: anche se lo
straniero non titolare di una posizione di libert riguardo l'ingresso e la
permanenza nel territorio italiano, l'esercizio della discrezionalit
amministrativa - per quanto ampia - trova comunque il limite della
funzionalizzazione al perseguimento del fine pubblico per cui il potere
attribuito (cfr. Corte Cost. 24.2.1994, n. 62), fine che deve essere
individuato non solo nella repressione del fenomeno dell'immigrazione
clandestina, ma anche nell'interesse dello Stato a consentire la permanenza sul
territorio di soggetti che appaiono ben integrati e meritevoli.
A tale ultima finalit il legislatore ha attribuito preminente rilevanza, attraverso la legge 189/2002 ed il D.L. 195/2002, che hanno previsto la possibilit di sanatoria delle posizioni irregolari di lavoratori extracomunitari.
Il lavoratore ricorrente sta cercando di
iniziare una procedura di regolarizzazione che stata interrotta .
Vero che il procedimento di espulsione costituisce autonomo eccezionale
procedimento, che influisce sulla originaria posizione di clandestinit
dell'interessata solo in quanto avente esito positivo.
La mera violazione dell'obbligo di richiesta del permesso di soggiorno, allora,
laddove lo straniero tenta di approfittare, attraverso il proprio datore di
lavoro, della possibilit di regolarizzare la propria posizione, sia
lavorativa, sia amministrativa con riguardo al titolo di permanenza sul
territorio dello Stato, deve essere valutata in senso positivo: infatti ovvio
che la necessit di regolarizzazione presuppone una precedente posizione di
irregolarit appunto da sanare.
Val la pena sottolineare come la sequenza dei provvedimenti e degli adempimenti consequenziali rischi di risultare, negli effetti concreti, lesivo del diritto di difesa dell'interessato, che la stessa legge 286/98 vuole rispettare, pena il sospetto di incostituzionalit.
N la lacunosit della motivazione - nel fondamentale
requisito dell'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della sua
adozione di cui sopra - pu essere "sanata" da successive
specificazioni.
Il ricorrente con l'approvazione del decreto flussi, con il quale vengono
stabilite le quote relative all'ingresso in Italia di cittadini stranieri
extracomunitari per motivi di lavoro sar assunto da Ditta che ha dichiarato di
essere disposta ad assumerlo e che ha presentato in data 14 3 06, ai sensi
dell'art. 22 D.Lgs. 286/98, e far istanza allo Sportello Unico della
Prefettura di Torino per la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.
L'unica possibilit per il ricorrente di venire regolarmente in Italia, a seguito della chiamata nominativa, che, comunque, venga annullata l'espulsione de qua. Alla luce di quanto gi riferito nel ricorso e di queste ultime considerazioni, dato atto che emerso che il cittadino straniero non mai incorso in indagini o condanne per fatti delittuosi, il provvedimento di espulsione deve ritenersi abnorme, viste anche le gravi conseguenze arrecate al ricorrente, giovane cittadino rumeno, che per un lungo periodo di tempo non potrebbe pi fare ingresso sul T.N. e sta cercando di iniziare una procedura di regolarizzazione che stata interrotta.
Il decreto si presenta pertanto illegittimo e va annullato.
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace di Torino, nella persona del dott. Francesco Sibilla, visto l'art. 737 cpc
e l'art. 13 comma 9 del D.Lvo 25.7.1998 n. 286, accoglie il ricorso proposto da
Surugiu Nicolae Ovidiu per l'effetto annullando il decreto emesso dal Prefetto
della Provincia di Torino, in data 19.04.2006 n. 1592/06 con il quale veniva
disposta l'espulsione del Sig. Surugiu Nicolae Ovidiu, notificato in pari data.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Cos deciso in Torino, l 30 giugno 2006.