UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di TORINO
SEZIONE IV CIVILE

R.G. n. 1267/06


DECRETO MOTIVATO



Il Giudice di pace Dott. FRANCESCO SIBILLA, GIUDICE DI PACE DI TORINO, Oggi 30 giugno 2006 alle ore dieci e trenta (10,30) davanti al giudice di pace dott. FRANCESCO SIBILLA,

GIUDICE DI PACE DI TORINO Nel ricorso in opposizione iscritto al n. 1267/06 R.G. di questo Ufficio e promosso con ricorso depositato in Cancelleria Immigrazioni

 

DA

 

Surugiu Nicolae Ovidiu nato a Hilseu Horia (Romania) il g. 10 - 06 - 1977, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'Avv. Armando Francia, presso il cui studio, in Torino in Via Amedeo Peyron n. 25, elegge domicilio,

 

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

 

Del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Torino, in data 19.4.2006 n. 1592/06 con il quale veniva disposta l'espulsione del Sig. Surugiu Nicolae Ovidiu, notificato in pari data

 

CONTRO

 

Il Prefetto della Provincia di Torino

 

OPPOSTO

 

Avente per oggetto: opposizione a Decreto di espulsione.

 

Il ricorso fondato.

 

Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto della mancata richiesta di permesso di soggiorno nel termine di 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, ex art. 13, co. 2, lett. B) T.U. 286/98.
Al riguardo deve in primo luogo osservarsi come la pi recente giurisprudenza civile ed amministrativa sia condivisibilmente orientata a negare la legittimit dell'espulsione legata semplicemente alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: anche se lo straniero non titolare di una posizione di libert riguardo l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano, l'esercizio della discrezionalit amministrativa  - per quanto ampia - trova comunque il limite della funzionalizzazione al perseguimento del fine pubblico per cui il potere attribuito (cfr. Corte Cost. 24.2.1994, n. 62), fine che deve essere individuato non solo nella repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma anche nell'interesse dello Stato a consentire la permanenza sul territorio di soggetti che appaiono ben integrati e meritevoli.

A tale ultima finalit il legislatore ha attribuito preminente rilevanza, attraverso la legge 189/2002 ed il D.L. 195/2002, che hanno previsto la possibilit di sanatoria delle posizioni irregolari di lavoratori extracomunitari.

Il lavoratore ricorrente sta cercando di iniziare una procedura di regolarizzazione che stata interrotta .
Vero che il procedimento di espulsione costituisce autonomo eccezionale procedimento, che influisce sulla originaria posizione di clandestinit dell'interessata solo in quanto avente esito positivo.
La mera violazione dell'obbligo di richiesta del permesso di soggiorno, allora, laddove lo straniero tenta di approfittare, attraverso il proprio datore di lavoro, della possibilit di regolarizzare la propria posizione, sia lavorativa, sia amministrativa con riguardo al titolo di permanenza sul territorio dello Stato, deve essere valutata in senso positivo: infatti ovvio che la necessit di regolarizzazione presuppone una precedente posizione di irregolarit appunto da sanare.

Val la pena sottolineare come la sequenza dei provvedimenti e degli adempimenti consequenziali rischi di risultare, negli effetti concreti, lesivo del diritto di difesa dell'interessato, che la stessa legge 286/98 vuole rispettare, pena il sospetto di incostituzionalit.

N la lacunosit della motivazione - nel fondamentale requisito dell'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della sua adozione di cui sopra - pu essere "sanata" da successive specificazioni.
Il ricorrente con l'approvazione del decreto flussi, con il quale vengono stabilite le quote relative all'ingresso in Italia di cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro sar assunto da Ditta che ha dichiarato di essere disposta ad assumerlo e che ha presentato in data 14 3 06, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 286/98, e far istanza allo Sportello Unico della Prefettura di Torino per la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.

L'unica possibilit per il ricorrente di venire regolarmente in Italia, a  seguito della chiamata nominativa, che, comunque, venga annullata l'espulsione de qua. Alla luce di quanto gi riferito nel ricorso e di queste ultime considerazioni, dato atto che emerso che il cittadino straniero non mai incorso in indagini o condanne per fatti delittuosi, il provvedimento di espulsione deve ritenersi abnorme, viste anche le gravi conseguenze arrecate al ricorrente, giovane cittadino rumeno, che per un lungo periodo di tempo non potrebbe pi fare ingresso sul T.N. e sta cercando di iniziare una procedura di regolarizzazione che stata interrotta.

Il decreto si presenta pertanto illegittimo e va annullato.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, nella persona del dott. Francesco Sibilla, visto l'art. 737 cpc e l'art. 13 comma 9 del D.Lvo 25.7.1998 n. 286, accoglie il ricorso proposto da Surugiu Nicolae Ovidiu per l'effetto annullando il decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Torino, in data 19.04.2006 n. 1592/06 con il quale veniva disposta l'espulsione del Sig. Surugiu Nicolae Ovidiu, notificato in pari data.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Cos deciso in Torino, l 30 giugno 2006.