COMUNE DI MODENA
Prot. Gen: 2000 / 4886 - PS
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Lanno duemila il giorno venti del mese di gennaio ( 20/01/2000 ) alle
ore 20:30 nella Residenza Comunale di Modena, si riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:
PR.
AS.
1 BARBOLINI
Giuliano Sindaco
Presidente
SI
NO
2 COTTAFAVI Ennio Vice
Sindaco Assessore
SI
NO
3 COLOMBO Alvaro
Vito Giovanni Assessore
SI
NO
4 GALLERANI Nerino Assessore
SI
NO
5 MANFREDINI Morena
Assessore
SI
NO
6 COSTI Palma Assessore
SI
NO
7 CALDANA Alberto Assessore
SI
NO
8 TESAURO Mauro
Carmelo Assessore
SI
NO
9 COTTAFAVI Gianni Assessore
SI
NO
10 BONACCINI Stefano Assessore
SI
NO
11 CANDINI Raffaele Assessore
SI
NO
TOTALE
N. 11
Assenti
giustificati:
Assiste il
Segretario Generale del Comune Stracuzzi dott. Carmelo
Il
Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 22
_____________________
Ricongiungimenti
familiari di cittadini stranieri - Modalit di accertamento dei requisiti
minimi di idoneit degli alloggi
come da art. 27 Legge 40/98 e art. 6 DPR 31 agosto 1999 n. 394"
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la
propria deliberazione n. 837 del 9/6/1999 ad oggetto: Ricongiungimenti
familiari di cittadini stranieri Modalit di accertamento dei requisiti
minimi di idoneit degli alloggi come da art. 27 - Legge 40/98, in attesa del
Regolamento attuativo della Legge 40/98 Fase transitoria;
Visto il
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme
sulla collaborazione dello straniero, a norma dellart. 1, comma 6, del D.Lgs.
25 luglio 1998 n. 286 con il quale, allart. 6, viene ribadito che i cittadini
stranieri che intendono ricongiungere i familiari allestero devono presentare
la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellart.
29, comma 3, lettera a) del Testo Unico e che a tal fine linteressato deve
produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del Testo Unico, ovvero il certificato di
idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda Unit Sanitaria locale
competente per territorio;
Visto lart.
29, comma 3, lettera a) del Testo Unico ove previsto che lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit di un alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel caso di un figlio di et
inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del
titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;
Vista la
Legge regionale n. 12 del 14 marzo 1984 Norme per lassegnazione, la revoca e
la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai
sensi dellart. 2, 2 comma, della Legge 5 agosto 1978 n. 457, in attuazione
dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981 e
successive modificazioni, tabella C, definizione di un alloggio adeguato e
tabella B, punto A-1.3, definizione sovraffollamento, nel quale vengono
definiti i parametri per gli alloggi adeguati e per il sovraffollamento;
Ritenuto:
- che i ricongiungimenti
familiari siano un aspetto del fenomeno immigratorio positivo che induce
maggiore stabilit e integrazione e che come tale vada sostenuto;
- che il rilascio
dellattestazione di idoneit dellalloggio rilasciato dal Comune di residenza
dello straniero sia uno strumento importante di governo dei flussi immigratori
finalizzato ad accertare lesistenza di un alloggio idoneo nel quale la
famiglia straniera possa iniziare positivamente il proprio percorso di
inserimento sociale nella realt locale attivando meccanismi di controllo utili
a prevenire situazioni di ricongiungimenti familiari effettuati in mancanza
delle suddette condizioni ;
- che la valutazione
complessiva dellidoneit dellalloggio debba rispondere a un principio di
equit con la realt in cui vive la stragrande maggioranza delle famiglie
italiane;
Richiamato
l'art. 35 della Legge 142/1990 e
successive modificazioni;
Visto il
parere favorevole del Capo Settore alle Politiche Sociali e Sanitarie, dott.
Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarit tecnica, ai sensi dell'art.
53, comma 1, della Legge 142/1990 e successive modificazioni;
Visto che il
Dirigente di cui sopra attesta la non rilevanza contabile del presente atto ai
sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 914 del 29.7.1998;
Ad unanimit
di voti espressi in forma palese;
- di approvare la
seguente procedura finalizzata al rilascio dellattestazione di idoneit
dellalloggio per i ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri residenti
nel Comune di Modena ai fini dellapplicazione dellart. 29, comma 3, lettera
a), del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 di cui in premessa:
A. Lo straniero interessato
al rilascio dellattestazione di idoneit dellalloggio deve fare domanda in
carta semplice, come da modulo appositamente predisposto, indirizzata al
Sindaco e consegnarla presso il Centro Stranieri del Comune di Modena.
Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente completi degli estremi di un documento di riconoscimento e del permesso di soggiorno, il nome, cognome e grado di parentela dei familiari che si intendono ricongiungere e i dati identificativi dellalloggio per il quale si richiede il rilascio dellattestazione di idoneit.
Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di affitto o di propriet che documenti il possesso dellalloggio da parte del richiedente.
B. Operatori della Polizia
Municipale e del Centro Stranieri effettueranno un sopralluogo congiunto
nellalloggio indicato al fine di accertare i seguenti requisiti minimi di
abitabilit redigendo il verbale del sopralluogo e dei relativi accertamenti su
apposito modulo:
-
accesso alledificio e allabitazione sicuro sotto laspetto statico ed
illuminato;
-
disponibilit di un servizio igienico dotato almeno di lavabo, wc, areato
direttamente (o con ventilazione forzata se cieco) e dotato di allacciamento
idrico e alla fognatura nera;
-
altezza minima media dei locali 2,4 metri;
-
il locale cucina sia dotato di areazione diretta e, in caso di uso di gas,
di ventilazione permanente verso lesterno;
-
lalloggio nel suo complesso deve essere dotato di allacciamento idrico,
elettrico e fognario;
-
limpianto elettrico deve essere dotato a valle del contatore di
interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) da 30A e non devono
essere presenti parti elettriche in tensione a vista e accessibili;
-
in presenza di riscaldamento autonomo di qualsiasi natura il locale dove
installato lapparecchio deve essere dotato di ventilazione permanente verso
lesterno e, fatta eccezione di quelli elettrici, di condotto di evacuazione
dei fumi allestrerno;
Laccertamento dei suddetti requisiti fa riferimento alla loro esistenza, ma non alla loro funzionalit.
C. Ritenere adeguato un
alloggio che rientri nei seguenti parametri:
-
inferiore ai 30 mq. per 1 persona
-
dai 30 ai 45 mq. max per 2 persone
-
dai 46 ai 60 mq. max per 4 persone
-
dai 61 ai 75 mq. max per 5 persone
-
dai 76 ai 95 mq. max per 6 persone e oltre
-
dai 95 mq., per ogni persona ulteriore alle 6 previste, si conteggeranno
in pi 9 mq., definendo che, rispetto a questo punto, per i figli minori di
anni 14 si proceder alla sola verifica del consenso del titolare dellalloggio
nel quale il minore dimorer effettivamente dando atto che, per titolare, si intende
la propriet.
D. Lufficio preposto
effettuer i controlli relativi ai residenti nellalloggio e alle intestazioni
delle utenze . Qualora nellalloggio risultino residenti altre persone non pi
presenti, linteressato potr documentarne la non presenza delle stesse
attraverso un atto notorio o autocertificazione, assumendosene le relative
responsabilit.
Verranno inoltre richiesti i consensi alla ricongiunzione degli Enti gestori degli alloggi interessati, nonch di eventuali cointestatari del contratto di affitto.
- di prevedere che il Centro Stranieri prester la necessaria collaborazione con lAUSL Ufficio Igiene Pubblica, al fine di agevolare i cittadini stranieri che opteranno per la certificazione di idoneit igienico-sanitaria dellalloggio nello svolgimento delle relative pratiche, nella direzione di realizzare forme adeguate di collaborazione integrata tra Enti;
- di dare atto che il responsabile del procedimento il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali;
- di dare altres atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa conseguenti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile vista lurgenza di avviare la presente procedura.
Letto, approvato e
sottoscritto.
Il Sindaco
Il Segretario Generale
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Si certifica che la
presente deliberazione
stata pubblicata allAlbo Pretorio
di questo Comune il
5 febbraio 2000 e per
15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Il Segretario Generale
Data, 20
febbraio 2000
f.to Stracuzzi Carmelo
Divenuta esecutiva in data 15 febbraio 2000 ai sensi dellart. 47, co. 2, della Legge 142/1990.
Il Segretario Generale
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Copia conforme
alloriginale per uso amministrativo.
Il Segretario Generale/
Il Funzionario incaricato