Spunti per la Tavola rotonda sui minori
stranieri non accompagnati
(Roma, 20 ottobre)
Proposte di modifica della normativa e della
prassi
in materia di soggiorno e rimpatrio dei msna
Elena Rozzi, Save the
Children Italia
15 ottobre 2006
Problematiche pi
rilevanti riguardo ai minori stranieri non accompagnati:
- rilascio del permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni
- rimpatrio assistito
Proposte per
migliorare la tutela dei diritti dei msna:
- alcuni miglioramenti attuabili attraverso
circolari amministrative (in particolare del Ministero dellInterno e della
Solidariet sociale)
- altri miglioramenti attuabili attraverso
modifica della legge
1) Rilascio
del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni:
A) Situazione
attuale:
1. Molte Questure
applicano uninterpretazione restrittiva della legge
- rilasciano un permesso di soggiorno ai 18
anni solo ai minori che rispondono ai requisiti introdotti dalla legge
Bossi-Fini cio che sono entrati in Italia prima del compimento dei 15 anni e
che han seguito un progetto integrazione per 2 anni
- non rilasciano permesso di soggiorno ai 18
anni ai minori che non rispondono ai requisiti introdotti dalla legge
Bossi-Fini (es. che sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni),
anche se sono affidati o sottoposti a tutela e hanno seguito un percorso di
integrazione (scolastico, formativo e lavorativo) > non applicano la norma
gi prevista dalla Turco-Napolitano (e non abrogata) che stabilisce che i
minori affidati possono ottenere un permesso a 18 anni se sono affidati
2. Questa
interpretazione illegittima in quanto contraria alle sentenze molto chiare
della Corte Costituzionale del 2003 e Consiglio di Stato del 2005.
3. Conseguenze
negative di questa prassi:
- disincentiva i minori che sono entrati
dopo il compimento dei 15 anni (che sono la maggior parte) a seguire un
percorso di integrazione, in quanto sanno che, anche seguendo positivamente un
percorso scolastico, formativo e lavorativo, comunque alla maggiore et non
potranno ottenere un permesso > li spinge a imboccare percorsi di illegalit
e marginalit
- incentiva i minori ad entrare in Italia
prima del compimento dei 15 anni, al fine di avere la possibilit di ottenere
un permesso alla maggiore et > abbassamento dellet dei minori che
arrivano > effetti gravi (per un bambino la migrazione senza i genitori ha
effetti molto pi gravi che per un adolescente)
B) Proposta:
1. Primo passo:
sarebbe sufficiente una circolare del Ministero Interno che dia disposizione
alle Questure di applicare la legge conformemente alla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e del Consiglio Stato: rilascio del permesso a 18 anni ai
minori affidati anche se non rispondono ai requisiti della Bossi-Fini.
2. Secondo passo:
modifica della legge per superare ogni possibile problema interpretativo e
semplificare la materia: Save the Children presentato proposta di modifica:
- abrogare articoli introdotti dalla legge
Bossi-Fini (ingresso da 3 anni + progetto di integrazione per 2 anni)
- lasciare immodificato articolo della Turco-Napolitano:
possono ottenere permesso ai 18 anni i minori affidati (o in tutela)
- eventualmente introdurre ulteriore
requisito: dimostrazione che minore ha seguito percorso di integrazione (ma
senza vincoli temporali rigidi)
N.B.: Non
riteniamo che tutti i msna debbano restare in Italia:
- minori che non hanno fatto positivo
percorso di integrazione: protetti fino a 18 anni ma dopo (a meno che
situazioni gravi) non ottengono permesso
- per quei minori per cui nel superiore
interesse del minore il ricongiungimento familiare nel paese dorigine > si
deve procedere con il rimpatrio assistito.
2) Rimpatri:
2.1) Tempi:
A) Situazione
attuale:
1. Comitato minori stranieri incontra difficolt nel disporre
provvedimenti di rimpatrio >
- molti minori per cui rimpatrio sarebbe nel
superiore interesse (es. minori che chiedono rimpatrio o minori molto piccoli
provenienti da famiglie adeguate) non vengono rimpatriati
- decisione su rimpatrio arriva spesso dopo
molto tempo quando minore gi integrato > difficile che rimpatrio sia ancora
nel superiore interesse del minore: tempestivit del rimpatrio cruciale
2. Cause di questa difficolt: (oltre a complessit
delleffettuazione delle indagini familiari):
a) non sono applicati chiari ed efficaci criteri di priorit per la realizzazione
delle indagini:
-
Comitato ha
dato priorit allesame dei casi di minori prossimi ai 18 anni, in quanto gli
veniva chiesto parere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
-
non ha dato
priorit allesame dei casi di minori pi piccoli; anzi paradossalmente, in
base ai requisiti della Bossi-Fini, a minori infra-15 prioritariamente
previsto un progetto di integrazione in Italia
b) Comitato considera di propria competenza per realizzazione delle
indagini familiari solo i minori gi identificati dalle autorit di pubblica
sicurezza e cui la Questura abbia gi rilasciato il permesso di soggiorno >
impedito o ritardato realizzazione delle indagini familiari per molti minori
B) Proposta
Miglioramenti attuabili anche senza modifiche legge
1. stabilire criteri di priorit per leffettuazione delle indagini
familiari: per questi minori indagini e decisione in tempi rapidissimi:
-
minori che
chiedono di essere rimpatriati o i cui genitori chiedano il rimpatrio
-
minori
infraquattordicenni, per i quali il diritto allunit familiare pu essere
tendenzialmente considerato prioritario (posto comunque necessit di una
valutazione sempre caso per caso)
-
minori per
cui il tutore, laffidatario, o lautorit giudiziaria minorile segnalino
lurgenza.
2. indagini
familiari anche per i minori non identificati dalle autorit di pubblica
sicurezza e/o privi di permesso di soggiorno, ove vi siano sufficienti
informazioni per il rintraccio dei familiari
> Ridurrebbe
molto i tempi
2.2) Criteri e
procedure per decidere rimpatrio:
A) Situazione
attuale:
Normativa vigente
non chiarisce sufficientemente criteri e procedure per garantire che rimpatrio
sia adottato nel superiore interesse del minore: in particolare:
- la decisione sul rimpatrio viene adottata
dal Comitato senza intervento nel merito della Magistratura minorile
- non sono chiari i criteri applicati dal
Comitato per decidere il rimpatrio
- non adeguatamente garantito diritto del
minore di essere ascoltato e che sua opinione tenuta in considerazione tenuto
conto dellet e grado maturit
B) Proposta
1. Criteri: Stabilire che il provvedimento di rimpatrio deve essere
adottato, in conformit alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
esclusivamente nel superiore interesse del minore (finalit che differenzia
radicalmente questo istituto da quello dellespulsione), e tenendo in
considerazione, caso per caso:
-
i risultati
delle indagini familiari nel Paese dorigine o in un Paese terzo
-
lopinione
del minore
-
la sua et e
il suo grado di maturit
-
lopinione
del tutore (ed eventualmente dellaffidatario)
-
la
situazione del minore in Italia.
2. Procedure:
Stabilire che la
Magistratura minorile:
- deve sentire il minore e tutore riguardo
allopinione sul rimpatrio e trasmettere al Comitato
- nel caso in cui il rimpatrio disposto
senza il consenso del minore > il Comitato chiede la convalida alla
Magistratura minorile
> Garanzia
diritto del minore di essere ascoltato e che sua opinione debitamente tenuta in
considerazione.
Save the Children
ha inviato proposte sia sui miglioramenti attuabili per via amministrativa sia
su quelli attuabili per via legislativa
Ministeri
dellInterno, Solidariet sociale e Giustizia hanno istituito un Tavolo
interministeriale di confronto con associazionismo sui msna: passo molto
importante ma non hanno ancora risposto nel merito.
> Nella Tavola
rotonda sarebbe importante stimolare i Sottosegretari allInterno e alla
Solidariet sociale e il
Presidente del Comitato minori stranieri a esprimersi su come intendano
concretamente modificare le prassi e la normativa.