LA CORTE DAPPELLO DI VENEZIA
SEZIONE feriale CIVILE
Composta dai signori:
- CULOT Dario Presidente rel.
- PERDIBON Daniela Consigliere
- CASOL Irene Consigliere
Ha pronunciato il seguente
Nella causa civile iscritta al n. 750/06 R.R.
Promossa da Cristea Marianna Simona
Con lavv. V. Tallarico
Contro
Questura Padova
Non costituita
Avente per oggetto: ricongiungimento familiare
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che in data 09/02/2006 le veniva notificato il rigetto, sulla base:
a) di una sua condanna penale alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (emessa dalla Corte dAppello di Venezia in data 23/01/2002 per riduzione in schiavit, prostituzione minorile e induzione alla prostituzione), che la faceva qualificare come soggetto pericoloso ai sensi dellart. 2 della L. 1425/56;
b) del disposto dellart. 4, 3 co. TU immigrazione secondo cui non ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato per reati di prostituzione e della considerazione che la richiedente gi espulsa sotto altro nome era rientrata clandestinamente in Italia o comunque vi era rimasta sempre in clandestinit;
che avverso tale diniego la Cristea proponeva ricorso al Tribunale di Padova, il quale lo respingeva in data 16-19.6.2006;
che avverso tale decreto di rigetto la Cristea proponeva reclamo alla Corte dAppello sostenendo che essendosi sposata in Italia il 28/02/2004 ed essendo convivente col marito cittadino italiano non poteva pi essere espulsa ai sensi dellart. 19 2 lett. c, D.Lgs 25.7.1998 n. 286 e che alla luce di questa norma eccezionale il questore ero obbligato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dellart. 28 DPR 394/99;
che linespellibilit, dunque lunico effetto di questo eccezionale permesso di soggiorno che non ammette lo straniero clandestino allimmediato godimento di tutti gli ulteriori effetti del permesso di soggiorno generale riservato agli stranieri che sono entrati regolarmente in Italia e che regolarmente vi hanno soggiornato;
che lodierna reclamante ha chiesto alla Questura il permesso di soggiorno eccezionale ai sensi dellart.19 e non quello generale per motivi familiari ai sensi dellart. 30 TU immigrazione, come invece sembra ricavarsi da testuale richiamo a questa seconda norma del ricorso avanti al tribunale;
che rettamente sarebbe stata respinta la sua richiesta fondata sullart.30 essendo diversi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art.30 e quello ex art. 19 TU immigrazione;
che questa diversa disciplina non contrasta con i principi costituzionali, atteso che il legislatore pu legittimamente bilanciare linteresse dello straniero a mantenimento del nucleo familiare con altri valori costituzionali sottesi alle norme in tema di ingresso di soggiorno (Cass. I, 20.08.2003 n. 9088. Cass. I, 24.01.2004, n. 22206), che soprattutto non pu parlarsi di incostituzionalit quando casi differenti (clandestini) sono trattati dal legislatore in modo differente (rispetto ai regolari);
che nonostante lerronea indicazione della norma per i presupposti per cui si chiedeva il permesso erano chiari;
che il permesso ex art.19 pu venir meno solo se si accerta che manca la convivenza (ad es. in caso di separazione Cass. I, 20.08.2003. n. 9088), ma dagli atti risulta che i coniugi convivono;
rilevato che il divieto di espulsione per lo straniero coniugato con cittadino italiano pu venir meno anche nei casi previsti dallart.13 comma 1 (art.19 TU immigrazione);
che lart. 13, 1 comma del TU immigrazione prevede lespulsione dello straniero coniugato con cittadino italiano solo per motivi di ordine pubblico e non per ingresso o permanenza clandestini;
che la condanna penale subita dalla reclamante non coperta neanche da recente indulto si che la valutazione di pericolosit espressa dalla P.A. permane;
che tuttavia lespulsione per motivi di ordine pubblico deve essere pronunciata dal Ministero, e nel caso di specie non risulta essere stata pronunciata;
che, pertanto, allorquando lo straniero chiede il permesso per mantenere lunit familiare col coniuge italiano residente in Italia, anche in difetto di titolo per ottenerlo, lo stesso poteva essere negato solo in assenza di convivenza, oppure in presenza di un provvedimento di espulsione del Ministero per motivi di ordine pubblico;
che mancando questi due presupposti il questore ha lobbligo di rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dellart. 28 dPR 394/99, fatte salve ulteriori determinazioni amministrative;
P.Q.M.
Si comunichi.
Venezia, il 22/08/2006
Il Presidente