per una migliore tutela dei diritti dei minori
stranieri
18/09/2006
Nella presente
nota sono analizzate quelle che, a nostro avviso, sono le pi rilevanti
problematiche relative alla tutela dei diritti dei minori stranieri,
determinate da disposizioni contenute nel Testo Unico n. 286/98 ovvero da
lacune normative.
Per ogni
problematica sono presentate alcune proposte di modifica del Testo Unico
finalizzate a modificare tali disposizioni o a colmare tali lacune (con una
presentazione discorsiva della proposta e di seguito la definizione della
modifica al T.U.).
Le
problematiche analizzate e gli articoli del T.U. di cui si propone la modifica
sono i seguenti:
1) Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della
maggiore et
|
art. 32 |
2) Rimpatrio
assistito
|
art. 33, co. 2-bis |
3) Diritti
allistruzione, alla formazione, alla salute e all'assistenza per i minori
privi di permesso di soggiorno |
art. 31 |
4)
Accertamento dell'et |
art. 31 |
5) Reinserimento sociale di minori stranieri
sottoposti a procedimento penale |
art. 4, co. 3 art. 18, co.
6 |
6) Respingimento ed espulsione
|
art. 19, co.
2 |
7) Autorizzazione al soggiorno del genitore ex art. 31,
co. 3
|
art. 31, co.3 |
Su alcune
problematiche particolarmente complesse e di difficile soluzione (come la
questione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
et), abbiamo scelto di delineare pi proposte alternative, descrivendo quelli
che a nostro avviso sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione.
La nota termina
con unipotesi di procedura relativa ai minori stranieri non accompagnati,
sulla base delle modifiche del Testo Unico proposte in merito al rilascio del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore et ed al rimpatrio
assistito, nonch di alcune proposte di modifica delle prassi attualmente
adottate.
- disincentiva i minori che sono entrati dopo
il compimento dei 15 anni a seguire un percorso di integrazione, in quanto essi
sanno che, anche seguendo positivamente un percorso scolastico, formativo e
lavorativo, comunque alla maggiore et non potranno ottenere un permesso di
soggiorno, e di conseguenza i percorsi di illegalit e marginalit diventano
per questi minori relativamente pi convenienti;
- incentiva i minori ad entrare in Italia
prima del compimento dei 15 anni, al fine di avere la possibilit di ottenere
un permesso di soggiorno alla maggiore et, con gravi effetti sia in termini di
mancata tutela dei diritti dei minori (posto che per un bambino lesperienza
della migrazione senza i genitori ha effetti molto pi gravi che per un
adolescente), sia di aumento dei costi dellaccoglienza.
B) Proposta:
a)
semplificare
la materia, eliminando il doppio binario rappresentato dallalternativit dei
requisiti previsti dal primo comma e dai co. 1-bis e ter., evitare i problemi
interpretativi che hanno prodotto un cos rilevante contenzioso, ed eliminare
la disparit di trattamento di cui sopra;
b)
eliminare la
possibilit dellinterpretazione in base a cui i requisiti stabiliti dal primo
comma e dai co. 1-bis e ter sono concorrenti e non alternativi, con la
conseguenza che:
- si riaprirebbe la possibilit di proporre
ai minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni (che costituiscono
attualmente la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati presenti) di
partecipare a progetti di integrazione che contemplino la possibilit di
rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et, incentivandoli a seguire
percorsi di integrazione anzich percorsi di illegalit e marginalit;
- si eliminerebbe lincentivo allingresso
di minori infra-quindicenni determinato dal requisito temporale della presenza
in Italia da almeno 3 anni.
a) limitarsi ad abrogare i c. 1-bis e ter,
prevedendo quindi che i requisiti richiesti per il rilascio del permesso alla
maggiore et siano soltanto:
- laffidamento o la tutela
- i requisiti richiesti dal T.U. e dal
regolamento di attuazione per il rilascio del permesso di soggiorno per studio,
lavoro ecc. (disponibilit di un alloggio, iscrizione a un corso di studi,
contratto di lavoro ecc.);
b) oppure introdurre come ulteriore requisito la
partecipazione del minore a un progetto educativo e di integrazione, salvo che
per i minori cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari (per questi ultimi, in virt dei legami familiari che il minore ha in
Italia, il permesso di soggiorno rilasciato sulla base della sussistenza dei
soli requisiti richiesti dal T.U. e dal regolamento di attuazione per il rilascio del permesso
richiesto).
Entrambe le opzioni hanno vantaggi e
svantaggi.
Lopzione a) ha il vantaggio di
- semplificare al massimo le procedure
- non comportare alcuna disparit di
trattamento tra minori stranieri presenti in Italia.
Lopzione b) ha il vantaggio di:
- non stabilire alcun automatismo nel
rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, in tal
modo riducendo lincentivo allingresso dei minori che potrebbe essere connesso
a tale automatismo
- incentivare i minori a seguire un percorso
di integrazione anzich inserirsi in circuiti di illegalit e marginalit,
posto che potranno restare in Italia regolarmente alla maggiore et solo coloro
che seguiranno il progetto educativo e di integrazione concordato.
Viceversa, questa opzione presenta anche
rilevanti svantaggi:
- complica la procedura e rischia di
allungare i tempi per il rilascio del permesso alla maggiore et
- comporta una disparit di trattamento tra
minori stranieri presenti in Italia
- fa riferimento a un concetto di
integrazione che pu essere interpretato in modo rigido, senza unadeguata
considerazione delle differenze socio-culturali (soprattutto nel caso di
minoranze come quelle dei rom).
Posto infatti che tale valutazione deve evidentemente essere effettuata da un organo che abbia specifiche competenze in materia di diritti dei minori e sia in grado di valutare adeguatamente il percorso educativo e di integrazione di un minore (quindi non dalla Questura), si pone lalternativa se tale funzione debba essere attribuita al Comitato minori stranieri oppure allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela (Tribunale per i minorenni o Giudice tutelare o servizi sociali)
Anche in questo caso, entrambe le opzioni hanno vantaggi e svantaggi:
b.1) Attribuire tale competenza al Comitato minori
stranieri avrebbe
-
il vantaggio
di consentire una valutazione secondo criteri omogenei a livello nazionale
-
lo
svantaggio di non consentire una relazione diretta con il minore e con il
territorio
b.2) Attribuire tale competenza allautorit che
ha disposto laffidamento o la tutela (Tribunale per i minorenni o Giudice
tutelare o servizi sociali) avrebbe invece
-
lo
svantaggio di aumentare la gi rilevantissima disparit di trattamento a
livello territoriale
-
il vantaggio
che lautorit che valuta la partecipazione al progetto educativo e di
integrazione ha la possibilit di sentire il minore senza eccessive difficolt
logistiche ed, essendo in stretta relazione con il territorio (ovvero con gli
enti di accoglienza, le scuole ecc.), pu valutare il percorso di integrazione
del minore pi compiutamente ed alla luce delle peculiarit che caratterizzano
una certa realt territoriale.
Inoltre, non attribuire al Comitato minori
stranieri questa competenza avrebbe lulteriore vantaggio di sollevare tale
organo da tutto il carico di lavoro determinato dalla valutazione dei percorsi
di integrazione al compimento dei 18 anni. Lattribuzione di fatto di tale
funzione al Comitato negli ultimi anni aveva infatti avuto come conseguenza da
un parte che il Comitato desse priorit allesame dei casi di minori quasi
diciottenni, e dallaltra che i tempi di decisione sui rimpatri si allungassero
molto. Nellipotesi qui proposta, invece, il Comitato potrebbe dedicare tutte
le proprie risorse alla decisione sui rimpatri, riducendo i tempi di decisione,
e dare priorit ai casi di minori pi piccoli e agli altri casi segnalati come
urgenti, anzich ai minori prossimi al compimento della maggiore et.
5.
Per limitare il
rischio che lintroduzione del requisito relativo alla partecipazione del
minore al progetto di integrazione possa determinare gravi ritardi e
complicazioni nella procedura (quando il Comitato minori stranieri emetteva i
provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio per consentire il
rilascio di un permesso alla maggiore et, molto spesso accadeva che il parere
del Comitato arrivasse proprio a ridosso del compimento della maggiore et o
addirittura dopo tale data, con conseguenze molto gravi sulla possibilit per
il minore di ottenere il permesso di soggiorno), nella presente proposta si
previsto un meccanismo di silenzio-assenso:
- il tutore tenuto a presentare la richiesta
di parere allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela ovvero al
Comitato minori stranieri (a seconda di quale delle due alternative si scelga)
almeno 90 giorni prima del compimento della maggiore et;
- lautorit che deve emettere il parere ha un
termine di 60 giorni per rispondere;
- se non provvede entro questo termine, vale il
silenzio-assenso e quindi si intende rilasciato il parere favorevole.
6.
Infine, si
stabilisce che al minore che, pur non avendo seguito positivamente un progetto
di integrazione, al compimento della maggiore et si trovi in unoggettiva e grave
situazione personale che non consenta il suo allontanamento dallItalia (ad es.
minori provenienti da paesi in cui vi siano conflitti armati, minori privi di
riferimenti familiari nel paese dorigine o i cui familiari si siano resi
responsabili di maltrattamenti o abusi, minori con problemi di salute fisica o
psichica ecc.) possa essere rilasciato, su richiesta dellautorit giudiziaria
minorile o del Comitato minori stranieri, un permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
C) Modifiche
proposte:
N.B. Nel testo modificato (colonna a destra) le modifiche sono
indicate in grassetto, le abrogazioni sono indicate con (...).
Testo vigente |
Modifiche proposte |
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore et) |
(Disposizioni concernenti minori (...) al compimento della maggiore et ) |
1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi
1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23. |
1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi
1 e 2, (...) ai
minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 e ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellarticolo 343 del
Codice civile, pu
essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
allarticolo 23. |
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
1-bis (abrogazione del testo vigente del co. 1-bis e
sostituzione con il testo seguente:) Salvo che per i minori cui sia stato
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del comma 1 il questore pu
richiedere, oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il rilascio del permesso di
soggiorno richiesto, anche la dimostrazione della partecipazione del minore a
un progetto educativo e di integrazione. Tale requisito provato mediante
parere favorevole dellautorit che ha disposto laffidamento o la tutela O,
IN ALTERNATIVA[2]: del
Comitato per i minori stranieri che, valutata la partecipazione del minore al
progetto educativo e di integrazione e considerata la situazione complessiva
del minore, emette parere motivato. Tale parere richiesto dal tutore almeno
novanta giorni prima del compimento della maggiore et e, qualora lautorit
competente O, IN ALTERNATIVA: il Comitato per i minori stranieri non
provveda entro sessanta giorni, si intende rilasciato parere favorevole. |
1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore
et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova
sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta
corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. |
1-ter. (abrogazione
del testo vigente del co. 1-ter e sostituzione con il testo seguente:) Ove non sussista il requisito di cui al comma
1-bis, ma il minore si trovi al compimento della maggiore et in unoggettiva
e grave situazione personale che non consenta il suo allontanamento
dallItalia, lautorit giudiziaria minorile O, IN ALTERNATIVA: il
Comitato per i minori stranieri pu richiedere al questore il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari. |
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. |
1-quater Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati
ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4 con
riferimento allanno successivo alla data di rilascio del permesso di
soggiorno. |
1. La normativa vigente non chiarisce adeguatamente le procedure e i
criteri per la disposizione del rimpatrio assistito: in particolare, non
garantisce adeguatamente:
-
che il
rimpatrio sia adottato esclusivamente nellinteresse del minore;
-
che il
minore sia sentito in merito alla sua opinione riguardo al rimpatrio e che la
sua opinione sia debitamente tenuta in considerazione, considerata let e il
grado di maturit del minore[3],
in conformit allart. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo;
-
che il
tutore sia informato sullandamento del procedimento (e in particolare riceva
dal Comitato i risultati delle indagini familiari) e che la sua opinione sia
tenuta in considerazione.
2. Il Comitato minori stranieri sembra incontrare alcune difficolt
nel disporre provvedimenti di rimpatrio assistito, con la conseguenza che quei
minori per i quali effettivamente il rimpatrio sarebbe da considerarsi nel
superiore interesse del minore non vedono adeguatamente garantito il loro
diritto al ricongiungimento familiare (ad es. vi sono stati ritardi e
difficolt anche per il rimpatrio di minori che avevano essi stessi chiesto di
ritornare dai familiari nel Paese dorigine). Inoltre, i provvedimenti di
rimpatrio spesso vengono disposti dopo un periodo piuttosto lungo di permanenza
del minore in Italia.
Ci sembra che le motivazioni di queste difficolt possano essere
ricercate, oltre che nella oggettiva complessit delleffettuazione delle
indagini familiari e nella insufficienza delle risorse a disposizione del
Comitato, anche in altri due fattori:
a)
La mancata
adozione di chiari ed efficaci criteri di priorit: Nella prassi, il Comitato
ha dato spesso priorit allesame dei casi di minori prossimi alla maggiore et
(in quanto, come accennato sopra, veniva impropriamente chiesto al Comitato di
valutare il percorso di integrazione del minore ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno alla maggiore et), per i quali difficilmente il
rimpatrio poteva essere considerato nellinteresse del minore (e infatti
correttamente nella maggior parte di questi casi il Comitato ha disposto
provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio). Non stata data
priorit, invece, allesame dei casi di minori infraquattordicenni, per i quali
il diritto allunit familiare pu essere tendenzialmente considerato
prioritario, posta comunque la necessit di una valutazione sempre caso per
caso (paradossalmente, anzi, in base ai co. 1-bis e ter dellart. 32 a questi
minori pi facilmente garantito un progetto di integrazione in Italia).
b)
Lidentificazione:
Un altro elemento che ha impedito o ritardato significativamente la
realizzazione delle indagini familiari da ricercarsi nella prassi del
Comitato di limitare le indagini a quei minori gi identificati dalle autorit
di pubblica sicurezza e cui la Questura abbia gi rilasciato il permesso di
soggiorno, non considerando invece i casi di minori non identificati dalle
autorit di pubblica sicurezza e/o privi di permesso di soggiorno per i quali
vi siano per sufficienti informazioni per il rintraccio dei familiari.
3. Si pongono, infine, problemi di costituzionalit ove il rimpatrio
debba essere eseguito con provvedimenti limitativi della libert personale del
minore, in quanto il provvedimento di rimpatrio viene disposto da unautorit
amministrativa e non dallautorit giudiziaria
B) Proposta:
-
i risultati
delle indagini familiari nel Paese dorigine o in un Paese terzo[4]
-
lopinione
del minore
-
la sua et e
il suo grado di maturit
-
lopinione
del tutore (ed eventualmente dellaffidatario)
-
la situazione
del minore in Italia[5].
In relazione a questi criteri per la valutazione
dellinteresse del minore nella scelta tra rimpatrio e permanenza in Italia,
dovrebbero inoltre essere stabiliti (ad es. con decreto del Ministero della
Solidariet sociale) i criteri di priorit per leffettuazione delle indagini
familiari e per la decisione sul rimpatrio o la permanenza in Italia (posto che
comunque sempre necessaria una valutazione caso per caso): in particolare,
dovrebbe essere data priorit ai casi di
-
minori che
chiedono di essere rimpatriati o i cui genitori chiedano il rimpatrio
-
minori
infraquattordicenni, per i quali il diritto allunit familiare pu essere
tendenzialmente considerato prioritario ;
-
minori per
cui il tutore, laffidatario, o lautorit giudiziaria minorile segnalino
lurgenza.
-
garantirebbe
lascolto del minore da parte di un ente che non ha interesse n al rimpatrio
(lEnte locale pu avere un potenziale conflitto di interessi con il minore,
posto che responsabile anche a livello economico dellassistenza ed
accoglienza del minore) n alla permanenza del minore in Italia (come pu
essere il caso di alcuni enti di accoglienza)
-
consentirebbe
al Comitato di essere adeguatamente informato sullopinione del minore e del
tutore, senza implicare difficolt logistiche connesse allaudizione diretta da
parte del Comitato stesso.
-
sarebbe
garantita, nel caso vi sia il consenso del minore, la massima semplicit delle
procedura (che resta una procedura solo amministrativa) e la massima rapidit
nelleffettuazione del rimpatrio;
-
sarebbe
garantito il controllo giurisdizionale sul provvedimento di rimpatrio nel caso
in cui non vi sia il consenso del minore, risolvendo in tal modo anche i
problemi di costituzionalit determinati dalleventuale necessit di
provvedimenti limitativi della libert personale del minore in assenza di un
provvedimento dellautorit giudiziaria.
C) Modifiche
proposte
Testo vigente |
Modifiche proposte |
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalit di cui al comma 2, adottato dal Comitato di
cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorit giudiziaria rilascia il nulla
osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. . |
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalit di cui al comma 2 adottato dal Comitato di cui
al comma 1, esclusivamente nellinteresse del minore, secondo quanto
sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, tenendo in considerazione i
risultati delle indagini familiari nel Paese dorigine o in un Paese terzo,
lopinione del minore, la sua et e il suo grado di maturit, lopinione del
tutore e la situazione del minore in Italia. Lautorit giudiziaria minorile
sente il minore e il tutore in merito al rimpatrio e riferisce immediatamente
al Comitato. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorit giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel provvedimento di
rimpatrio deve essere indicato il progetto di reinserimento del minore. Nel
caso in cui disponga il rimpatrio senza il consenso del minore, il Comitato
trasmette gli atti allautorit giudiziaria minorile e al tutore, e richiede
allautorit giudiziaria la convalida del provvedimento di rimpatrio.
Lautorit giudiziaria, sentito il minore e il tutore, convalida il
provvedimento ove ritenga che il rimpatrio sia nellinteresse del minore e
adotta gli altri provvedimenti necessari. Avverso il provvedimento di
rimpatrio pu essere presentato ricorso al tribunale ordinario, con effetto
sospensivo. Nel caso di minore affidato, nel procedimento deve essere sentito
oltre al tutore anche laffidatario. |
3) Diritti
allistruzione, alla formazione, alla salute e all'assistenza per i minori
privi di pergmesso di soggiorno Art. 31
Bench la
normativa vigente preveda che al minore inespellibile debba essere rilasciato un
permesso di soggiorno per minore et, di fatto accade che un numero elevato e
crescente di minori restino per periodi molto lunghi, anche anni, privi di
permesso di soggiorno, a causa dellinefficienza di alcune istituzioni (ritardo
nella nomina del tutore da parte di alcuni Giudici tutelari, ritardi di alcune
questure nel rilascio del permesso di soggiorno ecc.) ovvero perch si tratta
di minori accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno, che quindi
non possono presentarsi in questura per richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno per i figli, senza che daltro canto possano intervenire le
istituzioni in applicazione delle norme relative ai minori non accompagnati.
Attualmente
alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo a tutti i minori non sono garantiti dalla legge ai minori privi di
permesso di soggiorno, essendo lesercizio di tali diritti vincolato alla
titolarit di un permesso di soggiorno: solo il diritto allistruzione
esplicitamente riconosciuto dal D.P.R. 394/99 a tutti i minori
indipendentemente dalla loro posizione in ordine al soggiorno, mentre non vi
sono chiare disposizioni in merito al diritto alla salute, allassistenza e
alla formazione[6], con la
conseguenza che i minori privi di permesso di soggiorno spesso non riescono ad
avere accesso a tali diritti.
B) Proposta:
Stabilire il
diritto del minore allistruzione, alla formazione, allassistenza sanitaria e
sociale, indipendentemente dalla regolarit del soggiorno, a condizioni di
parit rispetto ai cittadini italiani.
Il regolamento
dovr poi dettare le norme di attuazione.
C) Modifiche
proposte:
T.U. 286/98,
Art. 31
Aggiungere co. 5
5. In esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176, i minori stranieri presenti sul territorio
nazionale, indipendentemente dalla
regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, hanno diritto
all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, alla formazione,
allassistenza sanitaria e allassistenza sociale, a condizioni di parit
rispetto ai cittadini italiani. |
4)
Accertamento dell'et Art. 31
Laccertamento dellet fondamentale nel consentire la tutela dei
diritti dei minori e in particolare dei minori non accompagnati: se, infatti,
un minore non accompagnato viene erroneamente identificato dalle autorit di
pubblica sicurezza come maggiorenne, non saranno applicate tutte le norme a
tutela dei minori non accompagnati (provvedimenti di protezione, rilascio del
permesso di soggiorno per minore et ecc.), e potranno invece essere adottati
provvedimenti gravemente lesivi dei diritti del minore, quale lespulsione, il
respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di
identificazione.
Attualmente la normativa non stabilisce alcuna norma per le procedure
di accertamento dellet (competenza a disporre la perizia; consenso informato
del minore o del tutore; possibilit per il minore di essere assistito da un
avvocato e da un consulente tecnico; obbligo della pubblica amministrazione a
concludere il procedimento entro un certo periodo di tempo e a notificare i
risultati degli esami, mezzi di impugnazione ecc.), n alcuna garanzia sulla
scientificit dei metodi utilizzati e sulla professionalit di chi effettua la
perizia.
Infine, va
considerato che le perizie per laccertamento dellet non forniscono risultati
esatti, ma presentano sempre un margine di errore. Nel caso in cui permangano
dubbi sulla minore et, la normativa italiana stabilisce, con riferimento alla
giustizia penale, il principio di presunzione della minore et (art. 8 del
D.P.R. 448/88[7]), mentre
tale principio non applicato al di fuori della giustizia penale.
B) Proposta:
Stabilire le
procedure di accertamento dellet nel modo seguente:
C) Modifiche
proposte:
6. Ove la minore et dello straniero sia incerta, le autorit di
pubblica sicurezza ovvero i pubblici ufficiali tenuti ad adottare
provvedimenti in cui rilevi la minore et riferiscono al pi presto al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in
cui il minore si trova. Ogni provvedimento che possa ledere i diritti del
minore, ed in particolare i provvedimenti di espulsione, respingimento e
trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza o in un
Centro di identificazione, sono sospesi fino allaccertamento della maggiore
et. Il Procuratore della Repubblica dispone ove necessario perizia per la
valutazione dellet. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla
minore et, questa presunta ad ogni effetto. Le perizie, mediche e
psicologiche, sono effettuate da professionisti titolari di specifiche
competenze in materia, con metodi di provata scientificit che rispettino la
salute e la dignit del minore. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalit per la valutazione dellet e le garanzie processuali, con
particolare riferimento ai termini per leffettuazione dellaccertamento,
alla prestazione del consenso da parte del minore o del tutore e alla
garanzia del diritto alla difesa. |
5) Reinserimento sociale di minori stranieri
sottoposti a procedimento penale Art. 4, co. 3 e Art. 18, co. 6
- unirragionevole disparit di trattamento
che discrimina i minori che non siano stati condannati a una pena detentiva,
ossia minori condannati a pene meno gravi o addirittura il cui reato estinto
(in seguito allesito positivo della messa alla prova)
- una scarsa applicazione di tale istituto,
che potrebbe invece rappresentare uno strumento molto efficace per promuovere
il reinserimento di minori stranieri sottoposti a procedimento penale.
B) Proposta
1.
Escludere
dallart. 4, co. 3 T.U. i reati compiuti durante la minore et.
C) Modifiche
proposte
Testo vigente |
Modifiche proposte |
3. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia
con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentir l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento
dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina
dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivit illecite. |
3. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia
con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentir l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di
essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento
dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina
dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivit illecite, salvo che si tratti di un reato
commesso durante la minore et. |
T.U. 286/98, Art. 18, co. 6
Testo vigente |
Modifiche proposte |
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu
essere altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu
essere altres rilasciato, (...) anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice
di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni o dellUfficio Servizi
Sociali Minorenni dei Centri per la Giustizia Minorile o delle organizzazioni
iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394,
allo straniero che (...) stato condannato ad una pena detentiva ovvero a una misura
sostitutiva o alternativa alla detenzione ovvero cui stato riconosciuto il
beneficio della messa alla prova, (...) per
reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza
e integrazione sociale. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina
del permesso di soggiorno di cui ai precedenti commi. |
Lart. 19, co.
2 del T.U. 286/98:
B) Proposte:
Stabilire che:
C) Modifiche
proposte
Testo vigente |
Modifiche proposte |
2. Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono. |
2. Non sono
consentiti l'espulsione
n il respingimento,
salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi o respinti; b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 2-bis Nel
caso in cui un minore straniero non accompagnato sia fermato allingresso o
subito dopo, le autorit di pubblica sicurezza ne danno immediata notizia al
Comitato minori stranieri. Si applicano le norme vigenti in materia di minori
stranieri non accompagnati presenti sul territorio. Ove non sia provato da
idonea documentazione che ladulto che accompagna il minore sia il genitore o
laffidatario, le autorit di pubblica sicurezza sospendono il provvedimento
di espulsione o di respingimento, e riferiscono al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni, che adotta immediatamente i provvedimenti necessari a
verificare il rapporto tra il minore e ladulto e gli altri eventuali
provvedimenti di competenza. Il regolamento di attuazione stabilisce le
disposizioni necessarie a tutelare, conformemente alla Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, i diritti del minore che segue il
genitore o laffidatario espulso, respinto ovvero trattenuto in un Centro di
permanenza temporanea e assistenza o in un Centro di identificazione. |
2-bis Il
divieto di cui al comma 2, lettera a) si applica anche al provvedimento di
respingimento, salvo il diritto del minore straniero a seguire il genitore o
l'affidatario respinti. |
Il rilascio di
un permesso di soggiorno con la dicitura per cure
mediche al genitore autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi
dellart. 31, co. 3 T.U. ha indotto molte questure ad escludere il
diritto del titolare ad esercitare attivit lavorativa, in palese
contraddizione con la ratio
della norma che autorizza lingresso o la permanenza sul territorio italiano
specificamente per consentire al genitore di supportare il figlio minore in
difficolt.
Sono insorti,
inoltre, problemi per liscrizione al Servizio sanitario nazionale del titolare
di tale permesso.
Infine, sono
emersi problemi in relazione alleventuale conversione del permesso di
soggiorno ex art. 31, co. 3 in altro titolo di soggiorno.
B) Proposta
Si stabilisce
che al genitore autorizzato ex art. 31, co. 3 T.U.
viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, che
quindi consente lesercizio di attivit lavorativa, liscrizione al Servizio
sanitario nazionale e laccesso alle altre attivit e agli altri servizi
consentiti al titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch
la possibilit ove sussistano i requisiti stabiliti dal T.U. e dal
regolamento di attuazione di richiedere la conversione in altro titolo di
soggiorno.
Il Decreto
legislativo di recepimento della Direttiva europea in materia di
ricongiungimento familiare, attualmente allesame delle Commissioni
parlamentari, stabilisce il diritto del genitore autorizzato ex art. 31, co. 3
a svolgere attivit lavorativa, ma non risolve il problema connesso
alliscrizione al Servizio sanitario nazionale e allaccesso alle altre
attivit consentite. Inoltre, stabilendo il divieto di conversione, non lascia
al questore la discrezionalit nel valutare se rilasciare, ai sensi dellart.
5, co. 9 T.U., un differente titolo di soggiorno alla scadenza del permesso di
soggiorno ex art. 31, co. 3, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge
(ad esempio ove lo straniero abbia un contratto di lavoro).
Testo vigente |
Modifiche proposte |
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
Il Tribunale
per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e
tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova
nei territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. Al familiare autorizzato ai sensi del presente comma
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale
per i minorenni. Alla scadenza di tale permesso di soggiorno, il questore pu valutare
la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un altro tipo di
permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 5,
comma 9 del presente testo unico. |
Ipotesi di procedura nei confronti dei minori stranieri non accompagnati
sulla base delle modifiche proposte
Di seguito sintetizziamo la procedura nei confronti dei minori
stranieri non accompagnati che risulterebbe dallapplicazione della normativa
modificata in base alle proposte sopra delineate e ad alcune modifiche delle
prassi attualmente adottate.
Questa procedura potrebbe essere adottata a livello nazionale,
malgrado la rilevante difformit delle prassi a livello locale (ad es. in
alcune realt viene solo aperta la tutela mentre in altre viene anche disposto
laffidamento; in alcune realt viene disposto laffidamento consensuale da
parte dei Servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, in altre
invece il Tribunale per i minorenni dispone laffidamento giudiziario ecc.),.
Vediamo quindi le fasi principali della procedura:
1) Segnalazioni:
I pubblici ufficiali che vengano a conoscenza dell'ingresso o della
presenza di un minore straniero non accompagnato, lo segnalano immediatamente:
-
al Comitato
minori stranieri (ad eccezione del minore richiedente asilo)[8],
comunicando tutti i dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine
-
al Giudice
Tutelare, per lapertura della tutela[9]
-
alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per i provvedimenti di
competenza, se il minore in stato di abbandono[10]
-
alla
rappresentanza diplomatico-consolare del paese dorigine del minore, per
informarla dei provvedimenti di tutela del minore adottati (salvo i richiedenti
asilo e le altre eccezioni previste dalla legge)[11].
2) Diritti fondamentali e dati per il rintraccio dei familiari
I Servizi sociali
-
collocano
immediatamente il minore in una comunit (a meno che il minore sia
adeguatamente accolto da un parente entro il quarto grado)[12]
-
si attivano
perch al minore siano immediatamente e pienamente garantiti i diritti
allassistenza, alla salute, allistruzione
-
si attivano
sia con il minore, sia ove necessario con la rappresentanza
diplomatico-consolare (salvo i richiedenti asilo e le altre eccezioni previste
dalla legge), per reperire i dati utili al rintraccio dei familiari nel paese
dorigine e identificare il minore.
3) Tutela e affidamento:
Il Giudice tutelare apre la tutela (ed eventualmente rende esecutivo
laffidamento consensuale disposto dai Servizi sociali).
Il Tribunale per i minorenni, nei casi di competenza, dispone
laffidamento giudiziario.
4) Permesso di soggiorno:
La Questura rilascia un permesso di soggiorno per minore et ovvero,
ove sussistano i requisiti previsti dal T.U., un permesso per motivi familiari.
5) Indagini familiari:
Il Comitato minori stranieri avvia le indagini familiari, non appena
ricevuti i dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine (senza
dunque attendere lidentificazione da parte delle autorit di pubblica
sicurezza e il rilascio del permesso di soggiorno).
Nella realizzazione delle indagini familiari il Comitato d priorit
ai casi di:
-
minori che
chiedono il rimpatrio o i cui genitori chiedono il rimpatrio
-
minori
infraquattordicenni
-
minori per
cui il tutore o laffidatario o la Magistratura segnalino lurgenza.
Le indagini vengono realizzate entro un massimo di 2 settimane dalla
comunicazione dei dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine.
6) Procedimento relativo al rimpatrio:
-
dispone il
non luogo a procedere al rimpatrio, se valuta che il rimpatrio non
nellinteresse del minore
-
dispone il
rimpatrio, se valuta che il rimpatrio nellinteresse del minore
se il minore
ha dato il consenso al rimpatrio > il rimpatrio viene eseguito
-
non
convalida il provvedimento di rimpatrio se valuta che il rimpatrio non sia
nellinteresse del minore
-
convalida il
provvedimento di rimpatrio e dispone gli altri provvedimenti necessari, se
valuta che il rimpatrio nellinteresse del minore > il rimpatrio viene
eseguito
La tempestivit della decisione di rimpatrio
cruciale, anche perch man mano che passa il tempo e il minore inizia il
percorso di integrazione diventa sempre meno probabile (soprattutto per i
ragazzi pi grandi) che il rimpatrio possa essere considerato nellinteresse
del minore.
7) Percorso di integrazione (con possibilit di rimpatrio se
nellinteresse del minore)
Relativamente agli altri minori stranieri non accompagnati, per cui
non vengono realizzate le indagini familiari durgenza:
1. Il Comitato avvia le indagini familiari in
tempi rapidi compatibilmente con le priorit viste sopra.
2. Nelle more della decisione, il minore
inizia il percorso di inserimento scolastico, formativo ecc., concordando un
progetto educativo e di integrazione con i Servizi sociali, il tutore e/o
laffidatario: la situazione di sospensione e di mancata integrazione in
attesa di una decisione sul rimpatrio, infatti, non pu essere protratta per un
periodo prolungato, in quanto tale sospensione pu provocare gravi danni allo
sviluppo del minore.
3. Se il Comitato, realizzate le indagini
familiari e ricevuti gli atti relativi allopinione del minore e del tutore,
valuta che il rimpatrio nellinteresse del minore > si applica la
procedura vista sopra (sempre considerando, per, che man mano che passa il
tempo e il minore procede nel percorso di integrazione diventa sempre meno
probabile che il rimpatrio possa essere considerato nellinteresse del minore).
8) Permesso di soggiorno al compimento della maggiore et:
Al compimento della maggiore et (per quei minori che non sono stati
rimpatriati):
[1] Si vedano in particolare
la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e la sentenza del Consiglio
di Stato n. 1681/2005.
[2] Indichiamo qui entrambe
le alternative proposte sopra, ovvero attribuzione della competenza
allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela, ovvero al Comitato per
i minori stranieri.
[3] Il D.P.C.M. n. 535/99, art. 7, co. 2 si limita a
stabilire che Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il
Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato,
assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti
interessati all'accoglienza, nel corso della procedura., senza specificare
quale organo debba sentire il minore, n come lopinione del minore sia
trasmessa al Comitato, n che lopinione del minore deve essere tenuta in
considerazione.
[4] In particolare, nelle
indagini familiari andranno considerati:
-
i
rischi che il rimpatrio pu comportare per il minore, inclusi i rischi di
persecuzioni, coinvolgimento in conflitti armati, violenze, abusi,
sfruttamento, tratta, abbandono;
-
la
possibilit di ricongiungere il minore alla sua famiglia: necessario che i
genitori (o altri parenti stretti cui il minore era precedentemente affidato)
siano rintracciati, che siano disponibili e in grado di riaccogliere il minore,
che non si siano resi responsabili di comportamenti gravemente pregiudizievoli
nei confronti del minore (abusi, abbandono, vendita del minore ecc.);
-
lopinione
dei genitori;
-
le
condizioni economico-sociali e le opportunit di accesso a vitto e alloggio,
istruzione, formazione, assistenza sanitaria e sociale, opportunit lavorative
ecc. nel contesto dorigine, nonch la possibilit di realizzare un progetto di
reinserimento che risponda ai bisogni e ai desideri del minore.
[5] Ovvero le condizioni
psicologiche del minore, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo,
sociale ecc.) in Italia, il tempo trascorso dal suo ingresso in Italia, il
coinvolgimento del minore in attivit illegali o comunque dannose per lo
sviluppo del minore ecc.
[6] Il Dlg. 76/2005
stabilisce il diritto alla formazione per i minori stranieri presenti nel
territorio dello Stato, ma non esplicita lindipendenza di tale diritto dalla
regolarit del soggiorno.
[7] D.P.R. 448/88, art. 8
Accertamento sull'et del minorenne 1. Quando vi incertezza sulla minore
et dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora,
anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore et, questa presunta ad
ogni effetto.
[8]
D.P.C.M. 535/99, artt. 1, 2 e 5
[9] Codice Civile, art. 343
[10]
Legge 184/83, art. 9, c. 1; D.P.R. 394/99, art. 28, c. 1
[11]
T.U. 286/98, art. 2, c. 7; D.P.R. 394/99, art. 4, c. 4
[12]
Codice Civile, art. 403; legge 184/83, art. 9, co. 4