Vorrei
segnalarti un gravissimo problema che i minori incontrano non appena compiono i
18 anni.
Al
compimento della maggiore le Questure rifiutano di rinnovare il permesso di
soggiorno per motivi familiari e costringe il neo-maggiorenne a scegliere fra
il permesso di soggiorno per motivi di studio e quello per lavoro. Il problema
gravissimo: a Genova, a 19 anni dopo tanti anni di soggiorno regolare molti
giovani sono stati, per questo motivo, ricacciati nella clandestinit con gravi
conseguenze sociali (vedi ad esempio baby gang): scegliendo i motivi di lavoro
dopo 6 mesi di disoccupazione stato loro rifiutato il rinnovo e sono
diventati clandestini. Scegliendo i motivi di studio non hanno potuto, finito
il corso di studio, trasformare il permesso di soggiorno in lavoro (cosa
possibile entrando nelle quote dei flussi) e si sono trovati senza permesso di
soggiorno. Altri non hanno potuto
rinnovare il loro permesso di soggiorno di studio per non aver superato gli
esami necessari per il rinnovo ecc..
Proposta: modificare articolo 32 comma 1 in maniera che sia possibile il
rilascio di permessi di soggiorno per motivi familiari anche dopo il compimento
dei 18 anni. Tecnicamente la proposta la seguente (IN ROSSO):
Art.32
(Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore et) |
(Disposizioni concernenti minori (...) al compimento della
maggiore et ) |
1. Al compimento della maggiore et, allo
straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui
allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi
dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 23. |
1. Al compimento della maggiore et, allo
straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui
allĠarticolo 31, commi 1 e 2, (...) ai minori comunque affidati ai
sensi dellĠarticolo 2, commi 1 e 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184 e ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellĠart. 343 del Codice
civile,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso
dei requisiti di cui allĠarticolo 23. Tuttavia, al
compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2 pu essere
rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno per motivi familiari quando
a carico di almeno un genitore regolare. |