Prot. n. 200707889-15100/14865
Roma, 2 agosto 2007
CIRCOLARE N. 43
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AI
SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R
O S E D I
-
AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
-
AL
COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
-
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE DĠ AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15
11100 AOSTA
e, per conoscenza:
-
AL
COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
-
AL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
-
AL
GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO
S E D E
-
AL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLĠIMMIGRAZIONE E
DELLA
POLIZIA DELLE FRONTIERE
S E D
E
-
AL
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTAĠ CIVILI
E LĠIMMIGRAZIONE
S E D E
-
ALLĠ
ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
S E D E
-
ALL'ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
-
ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
-
ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
-
ALLA
DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le
Comaschi n. 1160
56021 CASCINA (PI)
OGGETTO: Iscrizione in anagrafe di
stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con
circolare n. 16, del 2 aprile 2007, in attuazione della direttiva dellĠOn.le
Sig. Ministro del 20 febbraio 2007, stata data lĠindicazione di procedere
allĠiscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto
di soggiorno presso lo Sportello Unico per lĠimmigrazione, e siano in attesa
del rilascio del permesso di soggiorno.
A
seguito di tale disposizione sono stati posti quesiti volti a conoscere se il
principio gi in tal senso affermato sia estensibile a favore degli stranieri
che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali
lo Sportello unico per lĠimmigrazione abbia rilasciato il nulla osta al
ricongiungimento.
A
tale riguardo si ritiene che, per analogia, il principio sopraesposto debba
essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento
familiare.
Va
infatti considerato che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento
condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello
unico per lĠimmigrazione, e quindi del visto dĠingresso da parte dellĠAutorit
consolare italiana.
Gli
Uffici di anagrafe potranno quindi procedere allĠiscrizione anagrafica dello
straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi
familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sar sufficiente
lĠesibizione del visto dĠingresso, della ricevuta rilasciata dallĠUfficio
postale attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno, nonch di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo
Sportello unico.
Si
pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri Sindaci il contenuto
della presente circolare.
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)
(ML)