Prot. n.
200708014-15100/14865 Roma,
8 agosto 2007
CIRCOLARE N. 45
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AI PREFETTI
DELLA REPUBBLICA L O
R O S E D I
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AL COMMISSARIO
DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
-
AL COMMISSARIO
DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
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AL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE DĠAOSTA – Servizio Affari di
Prefettura
Piazza della Repubblica n. 15 11100 A O S T A
e, per conoscenza:
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AL COMMISSARIO
DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
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AL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
-
ALLĠUFFICIO DI
GABINETTO
S E D E
-
AL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione
Centrale dellĠimmigrazione e della Polizia delle frontiere
-
AL DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTAĠ CIVILI E LĠIMMIGRAZIONE S E D E
-
ALLĠISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour n. 6 00184 R O M A
-
ALL'ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M
A
-
ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
-
ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
-
ALLA DE.A. -
Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n.
1160
56021 CASCINA (PI)
OGGETTO:
Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno
dei cittadini dellĠUnione europea.
In relazione al
decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti
in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei
cittadini dellĠUnione europea.
1) Attestazioni di soggiorno.
LĠarticolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007
prevede che allĠiscrizione anagrafica del cittadino dellĠUnione consegua il
rilascio di unĠÒattestazione contenente lĠindicazione del nome e della dimora
del richiedente, nonch la data della richiestaÓ.
LĠattestazione non un documento che autorizza
il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare lĠavvenuto adempimento da
parte del cittadino dellĠUnione europea, dellĠobbligo dĠiscriversi
allĠanagrafe, secondo le modalit indicate nel decreto legislativo in argomento.
Gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che
possibile utilizzare ai fini di attestare, rispettivamente, lĠavvenuta
domanda dĠiscrizione anagrafica di cittadini dellĠUnione e lĠavvenuta
iscrizione degli stessi. Il primo
attestato deve essere consegnato dallĠufficiale dĠanagrafe al momento della
domanda dĠiscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito
dellĠavvenuta iscrizione anagrafica.
Nella ipotesi in cui il cittadino dellĠUnione
sia gi iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non sia
necessario verificarne la dimora abituale, sar possibile consegnare
direttamente lĠattestato di cui allĠallegato 2, previa verifica dei requisiti
(attivit lavorativa, disponibilit economica eccÉ).
Rimane fermo che alla maturazione del diritto
di soggiorno permanente, su richiesta dellĠinteressato andr consegnato il
relativo attestato, di cui si allega il modello di riferimento (ALL.3).
4) Diritto
di soggiorno per motivi di lavoro.
LĠiscrizione
anagrafica del cittadino comunitario che esercita unĠattivit lavorativa
prescinde dalla durata del contratto di lavoro.
Sono vari i documenti idonei a
dimostrare la qualit di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti:
in caso di
lavoro subordinato, possibile esibire lĠultima busta paga o la ricevuta di
versamento di contributi allĠINPS, ovvero, alternativamente, il contratto di
lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di
assunzione al CIP (Centro per lĠimpiego) o la ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione allĠINAIL dello stesso.
I cittadini dei
Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo
Sportello Unico per lĠimmigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e
turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio,
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.
Il nulla osta non
andr richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano gi regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale.
Ci in quanto il
requisito del nulla osta stato introdotto a partire da quella data in
relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai
Paesi neocomunitari.
In caso di
lavoro autonomo, sar sufficiente il certificato dĠiscrizione alla Camera di
commercio, ovvero lĠattestazione di attribuzione di partita IVA da parte
dellĠAgenzia delle entrate. Per quanto riguarda lĠesercizio di libere
professioni sar necessaria la dimostrazione dellĠiscrizione allĠalbo del
relativo ordine professionale.
Il diritto di
soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per lĠiscrizione
anagrafica occorrer acquisire la dichiarazione della filiale italiana della
casa madre.
5)
Posizione
dei cittadini dellĠUnione gi iscritti allĠanagrafe in applicazione della
circolare n. 38/2006.
Con circolare del
Ministero dellĠinterno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai soli fini
anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di
consentire lĠiscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza
lĠesibizione della carta di soggiorno.
Ci posto, i
cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti
allĠanagrafe senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora in possesso di
tale titolo, dovranno recarsi allĠUfficio dĠanagrafe con la ricevuta della
domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti
previsti dal decreto legislativo
n. 30/2007, come gi indicato nel punto 8 della circolare del Ministero
dellĠinterno
n. 19/2007.
Qualora tali
soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre
la documentazione indicata dal decreto legislativo.
In entrambe le
ipotesi menzionate, lĠiniziativa dĠintegrare la propria iscrizione anagrafica
deve essere degli stessi interessati.
Per quanto riguarda i
cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento dĠiscrizione
anagrafica, avviato prima dellĠ11 aprile u.s., non ancora concluso, se questi
hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa
ricevuta e procedere allĠautodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se
essi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la
documentazione indicata nel decreto legislativo.
Alla presente
circolare allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla
dichiarazione della disponibilit economica di cui allĠart. 9, c. 3, lett. b) e
c).
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri sindaci il contenuto della presente circolare, pubblicata sul sito internet del Ministero dellĠinterno.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)
(ML)