SCHEMA DI RIFERIMENTO PER I PROVVEDIMENTI SINDACALI INERENTI LA MATERIA DELLA ISCRIZIONE ANAGRAFICA
COMUNE DI _____________
Provincia di ______________
OGGETTO: DIRETTIVA
PER LĠATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE.
IL SINDACO
PRESO ATTO che a seguito dellĠentrata in vigore del Decreto
Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ÒAttuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriÓ, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2007 e in vigore dallĠ11 aprile 2007,
occorre dare attuazione a detta normativa fornendo adeguate disposizioni in
materia di iscrizione allĠanagrafe della popolazione residente del Comune di
_________;
DATO ATTO che la richiesta di iscrizione anagrafica costituisce un
diritto soggettivo, che non pu essere condizionato se non da prescrizioni di
legge;
ATTESO che, specie a seguito del recente ampliamento degli Stati
membri dellĠUnione Europea, nel corso degli ultimi mesi si registrato un
significativo incremento dei flussi migratori e conseguentemente delle
richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;
CONSIDERATO che nel corso dello svolgimento del procedimento
amministrativo comunale finalizzato allĠiscrizione anagrafica, in talune
circostanze sono emersi, anche in
via indiretta e incidentale, elementi di fatto relativi allĠigiene e
sanit pubblica, nonch allĠordine e sicurezza pubblica, che richiedono, ai
sensi della normativa vigente e per scopi di efficacia ed efficienza
dellĠazione amministrativa, lĠattivazione di ulteriori accertamenti e verifiche
di varia natura, di competenza comunale e/o statale;
RITENUTO che, per conseguire lo scopo di una maggiore efficacia,
economicit ed efficienza dellĠazione amministrativa, sia opportuno rafforzare
e promuovere adeguati meccanismi di coordinamento a titolo collaborativo, tra i
diversi organi ed uffici comunali, nonch nei confronti degli organi statali
competenti, specialmente nelle ipotesi di cui al punto precedente;
VISTO lĠart. 43, 1Ħ e 2Ħ comma, del Codice Civile;
VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
VISTA
la Direttiva 2004/38/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ÒAttuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membriÓ;
VISTE le circolari del Ministero dellĠInterno n. 8 del 29 maggio 1995, n. 19
del 6 aprile 2007 e n. 45 del 8 agosto 2007;
VISTI gli art. 46 e 47 del. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli art. 50 e 54, comma 1, del. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Titolo I, capo I;
D I S P O NE
Che gli uffici comunali competenti adempiano a
quanto di seguito specificato:
1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO
ITALIANO:
Al cittadino italiano che intende stabilire la
propria residenza nel Comune di __________________ si applica puntualmente la
normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223;
2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO
DELLĠUNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7,
9 E 19 DEL D.LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:
Il cittadino dellĠUnione che intenda soggiornare
nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi tenuto ad
iscriversi allĠanagrafe della popolazione residente.
Nei confronti del cittadino dellĠUnione si
applicano la legge ed il regolamento anagrafico di cui al punto 1).
Al momento della richiesta dĠiscrizione viene
rilasciata allĠinteressato una attestazione contenente il nome, il cognome,
lĠindirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato, la data della
presentazione dellĠistanza dĠiscrizione e il nome del responsabile del
procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al punto 1, per lĠiscrizione anagrafica, il cittadino
dellĠUnione deve produrre la seguente documentazione:
Per la quantificazione delle risorse economiche
sufficienti, secondo quanto disposto dal citato art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs.
n. 30/2007, si utilizza il
parametro dellĠimporto dellĠassegno sociale, consistente per lĠanno 2007 in
euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il
soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso
di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari
conviventi sono quattro o pi di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo
va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari
conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98);
Tabella esemplificativa
Limite di reddito |
Numero componenti |
Û 5.061,68 |
Solo richiedente o Richiedente + un familiare |
Û 10.123,36 |
Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari |
Û 15.185,04 |
Richiedente + quattro familiari e oltre |
In aggiunta alla disponibilit di
adeguate risorse economiche sufficienti per s e per i propri familiari, il
cittadino dellĠUnione deve produrre la documentazione attestante la titolarit
di una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie ovvero altro titolo
idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- Art. 7 c. 1 lett. c) : nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale, per la richiesta dĠiscrizione anagrafica, lĠinteressato deve produrre la documentazione attestante lĠiscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione attestante la disponibilit di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellĠassistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, la titolarit di una polizza di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ;
Accertata la sussistenza per ciascuna fattispecie dei requisiti sopra indicati, nonch della circostanza della dimora abituale, il procedimento si conclude con il rilascio del certificato dĠiscrizione richiesto contenente il riferimento della norma ai sensi della quale stato prodotto.
Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale dĠiscrizione anagrafica dellĠinteressato.
Le disposizioni sopra specificate non riguardano i cittadini dellĠUnione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validit, e quindi gi iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso.
Inoltre, i cittadini dellĠUnione titolari di un lavoro ai sensi dellĠart. 7, comma 1 lett. a) conservano il diritto di soggiorno nei casi individuati dallĠart. 7 comma 3.
I cittadini della Romania e della Bulgaria, soggetti allo specifico regime transitorio,
potendo accedere al mercato del lavoro senza alcuna condizione per il lavoro
stagionale e per il lavoro nei settori agricolo, turistico-alberghiero,
domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale
e altamente qualificato, ai fini dellĠiscrizione anagrafica, sono tenuti a
presentare il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per lĠimmigrazione.
Diversamente i medesimi cittadini che operano nei
settori diversi dai precedenti e non liberalizzati, ai fini della iscrizione
anagrafica sono tenuti a produrre tale nulla osta.
3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELLĠUNIONE AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D.LGS. 30/2007
I familiari del cittadino dellĠUnione aventi diritto di soggiorno sono quelli tutti indicati dallĠarticolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 30/2007. Per lĠiscrizione anagrafica si applicano le disposizioni di cui allĠart. 9 del D.Lgs. n. 30/2007. La qualit di vivenza a carico pu essere attestata dallĠinteressato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui allĠart. 46 del D.P.R. 445/2000, il cui contenuto potr essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche, secondo le disposizioni procedurali vigenti.
4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELLĠUNIONE NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO A1 SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007
Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dellĠUnione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro la ÒCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dellĠUnioneÓ.
Essendo lĠiscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale – subordinata alla regolarit del soggiorno ai sensi dellĠart. 6 comma 7 del D.lgs 286/1998, per questa categoria di soggetti lĠiscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validit e di conseguenza il perfezionamento del procedimento di iscrizione anagrafica conseguir al momento della esibizione della Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura secondo le norme in vigore.
Per la conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dellĠUnione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del D.lgs. n. 30/2007. In particolare si pone in evidenza quanto previsto al 1Ħ comma dellĠart. 13 laddove si consente il mantenimento del diritto di soggiorno alla sussistenza di risorse economiche sufficienti per s e per i famigliari impedendo di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e per non costituire un pericolo per lĠordine e la sicurezza pubblica.
5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)
NellĠipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dellĠanagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 286 del 1998, dovranno presentare la seguente documentazione:
- carta di soggiorno in corso di validit, ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di _________, qualora gi scaduta;
- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dellĠUnione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale (di misura pari a quello fissato per i cittadini dellĠUnione);
- passaporto valido con regolare visto dĠingresso;
DellĠavvenuta iscrizione anagrafica deve essere data immediata comunicazione alla Questura di _____________;
Anche nelle more dellĠadozione di ulteriori provvedimenti statali nella materia, ad integrazione della disciplina test richiamata
D I S P O N E
-che, ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, allĠinterno del registro generale della popolazione residente di ____________, venga adeguatamente aggiornata e potenziata lĠefficienza del registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicati la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, nonch ogni variazione e informazione ad essa relativa;
-che, per ragioni di contenimento della spesa, anche in termini di oneri a carico della assistenza sociale del comune, nel caso in cui -durante lĠaccertamento della dimora abituale eseguito a fini di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente- emergessero:
- circostanze gravemente preclusive della fruibilit dellĠalloggio a fini abitativi, il soggetto accertatore fornisca ai competenti uffici tecnici i dati e le informazioni necessarie per lĠavvio del procedimento di verifica e controllo, in conformit alla normativa vigente. Conseguentemente, ove dallĠaccertamento tecnico risultasse lĠinadeguatezza dellĠalloggio ai predetti fini abitativi, sar possibile non procedere alla iscrizione, motivando dettagliatamente le ragioni ostative allĠaccoglimento della istanza.
- gravi e significativi elementi di fatto concernenti lĠordine e la sicurezza pubblica, il soggetto accertatore fornisca ai competenti organi ed uffici comunali e statali ogni dato e informazione necessaria ovvero utile per lĠattivazione dei procedimenti amministrativi di verifica e controllo, secondo le rispettive competenze;
I N C A R I C A
gli Uffici comunali nelle rispettive competenze e pi precisamente lĠUfficio Demografico, lĠUfficio Tecnico Comunale e il Corpo di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.
A
V V I S A
che la presente Direttiva sar resa nota al pubblico mediante pubblicazione allĠAlbo Pretorio, sul sito Internet del Comune di ____________ e sar inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi dĠinformazione.
A V V E R T E
(ai sensi dellĠart. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Che, contro il presente atto ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di ________ (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni da parte di chiunque abbia interesse.
Il presente provvedimento trasmesso:
AllĠUfficio Anagrafe - ___________
AllĠUfficio Tecnico Comunale - _________
Al Corpo Polizia Locale - ___________
Al Comando Compagnia Carabinieri - ____________
Al Comando Stazione Carabinieri - ___________
Al Prefetto di _________
Al Questore di - __________
Il Sindaco