(Sergio Briguglio 7/12/2007)
D. LGS. 30/2007
Decreto
legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari
di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
TESTO
ORIGINALE |
MODIFICHE
APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 181/2007 |
MODIFICHE
APPORTATE AL TESTO ORIGINALE DAL TESTO APPROVATO DAL SENATO |
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Art.
1. |
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Finalita'
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1.
Il presente decreto legislativo disciplina: |
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a)
le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione
europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono
i medesimi cittadini; |
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b)
il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini
dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o
raggiungono i medesimi cittadini; |
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c)
le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine
pubblico e di pubblica sicurezza. |
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Art.
2. |
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Definizioni
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1.
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: |
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a)
Çcittadino dell'UnioneÈ: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno
Stato membro; |
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b)
ÇfamiliareÈ: |
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1)
il coniuge; |
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2)
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al
matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante; |
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3)
i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b); |
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4)
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b); |
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c)
ÇStato membro ospitanteÈ: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione
si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di
soggiorno. |
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Art.
3. |
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Aventi
diritto |
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1.
Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la
cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. |
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2.
Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno
dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua
legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone: |
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a)
ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito
all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di
provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dell'Unione lo assista personalmente; |
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b)
il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione. |
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3.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione
personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. |
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Art.
4. |
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Diritto
di circolazione nell'ambito dell'Unione europea |
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1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita'
valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale
per recarsi in un altro Stato dell'Unione. |
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2.
Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero
interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la
cittadinanza. |
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Art.
5. |
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Diritto
di ingresso |
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1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita'
valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale. |
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2.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati
all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso
della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera
dall'obbligo di munirsi del visto. |
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3.
I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita'
rispetto alle altre richieste. |
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4.
Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non
sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. |
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5.
Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei
documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se
l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i
documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo
la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera
circolazione. |
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6.
In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione
o il suo familiare pu presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la
propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalit stabilite con
decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora
non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo
prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi. |
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Art.
6. |
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Diritto
di soggiorno fino a tre mesi |
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1.
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per
l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. |
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2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino
dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno
fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2. |
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3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di
cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti
ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani. |
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Art.
7. |
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Diritto
di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi |
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1.
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale
per un periodo superiore a tre mesi quando: |
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a)
e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; |
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b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale; |
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b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, derivanti da fonti lecite e dimostrabili, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che
copra tutti i rischi nel territorio nazionale; |
c)
e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e
dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una
dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale; |
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d)
e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere
a), b) o c). |
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2.
Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel
territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle
condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c). |
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3.
Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul
territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1,
lettera a) quando: |
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a)
e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio; |
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b)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale
ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la
dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa; |
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c)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine
di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero
si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel
territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha
reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso,
l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo
di un anno; |
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d)
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. |
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Art.
8. |
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Ricorsi
avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno |
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1.
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli
6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo
ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
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Art.
9. |
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Formalita'
amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari |
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1.
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24
dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223. |
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2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta
trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una
attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del
richiedente, nonche' la data della richiesta. |
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3.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino
dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: |
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a)
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a); |
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b)
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria
ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi
nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo
7, comma 1, lettera b); |
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b)
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, derivanti da fonti lecite e dimostrabili, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma
3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una
assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a
coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); |
c)
l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente
normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). |
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4.
Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
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5.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini
italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino
dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: |
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a)
un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il
visto di ingresso quando richiesto; |
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b)
un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico; |
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c)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione. |
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6.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il
rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita'
si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano. |
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7.
Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino
dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono
trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio. |
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Art.
10. |
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Carta
di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea |
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1.
I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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2.
Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare
del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello
definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. |
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3.
Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: |
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a)
del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del
visto di ingresso, qualora richiesto; |
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b)
di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico; |
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c)
dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell'Unione; |
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d)
della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari. |
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4.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una
validita' di cinque anni dalla data del rilascio. |
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5.
La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze
temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze
di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze
fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la
maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'. |
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6.
Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento. |
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Art.
11. |
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Conservazione
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del
cittadino dell'Unione europea |
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1.
Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale
non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1. |
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2.
Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di
soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un
anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per
se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un
onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi
nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti
sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3. |
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3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del
soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo
30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. |
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4.
La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo
decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del
genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della
cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto
scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi. |
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Art.
12. |
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Mantenimento
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento
del matrimonio |
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1.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non
incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le
condizioni previste all'articolo 7, comma 1. |
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2.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non
comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino
dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo
14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni: |
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a)
il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio
nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; |
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b)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i
coniugi o a decisione giudiziaria; |
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c)
l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o
definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi
nell'ambito familiare; |
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d)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base
ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di
visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha
ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel
territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie. |
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3.
Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. |
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4.
Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro
diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino
di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre
per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un
onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno,
nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di
una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle
indicate all'articolo 9, comma 3. |
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Art.
13. |
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Mantenimento
del diritto di soggiorno |
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1.
I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui
all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche'
non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. |
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2.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni
fissate negli stessi articoli. |
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3.
Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere
adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari,
qualora; |
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a)
i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; |
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b)
i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare
un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della
loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini
dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da
non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002. |
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Art.
14. |
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Diritto
di soggiorno permanente |
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1.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente
non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. |
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2.
Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno
permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni
nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. |
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3.
La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino
complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita',
malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. |
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4.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze
dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. |
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Art.
15. |
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Deroghe
a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato
membro ospitante e dei loro familiari |
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1.
In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato
prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di
soggiorno: |
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a)
il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa
l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del
diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di
svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a
condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita'
almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa
per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la
quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione
relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha
raggiunto l'eta' di 60 anni; |
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b)
il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo
nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale
a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale
incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia
professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente
o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna
condizione relativa alla durata del soggiorno; |
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c)
il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di
soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o autonoma
in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello
Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica. |
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2.
Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b),
i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui
esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio
nazionale. |
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3.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione
involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta'
dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per
motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. |
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4.
La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e
dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono
necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la
cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o
autonomo. |
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5.
I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o
autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono
del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il
diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1. |
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6.
Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza
aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1,
i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio
acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una
delle seguenti condizioni: |
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a)
il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia
soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; |
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b)
il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una
malattia professionale; |
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c)
il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. |
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7.
Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari
del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12,
comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto
di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via
continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante. |
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Art.
16. |
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Attestazione
di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea |
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1.
A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua
condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e'
rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione
atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e
dall'articolo 15. |
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2.
L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione
contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite
dal Ministero dell'interno. |
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Art.
17. |
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Carta
di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro |
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1.
Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di
soggiorno permanente, la Questura rilascia una ÇCarta di soggiorno permanente
per familiari di cittadini europeiÈ. |
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2.
La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura
competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di
validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata
entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del
Ministro dell'interno. |
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3.
Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli
stampati o del materiale utilizzato. |
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4.
Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni
consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno
permanente. |
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Art.
18. |
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Continuita'
del soggiorno |
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1.
La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo,
nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere
comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente. |
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2.
La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento
adottato nei confronti della persona interessata. |
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2.
La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che
costituisce causa di cancellazione anagrafica. |
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Art.
19. |
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Disposizioni
comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente |
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1.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita'
che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa
comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. |
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2.
Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE
e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al
presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto
ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di
tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. |
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3.
In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino
dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto
sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da
altre disposizioni di legge. |
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4.
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di
soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla normativa vigente. |
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Art.
20. |
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Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico |
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza |
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza |
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1.
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato solo per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
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|
1-bis.
I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini
dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza, nonch per cessazione delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli
20-bis e 21, non possono essere
motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di
cui si dispone l'allontanamento. |
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che
rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine
pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non
giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. |
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|
3.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del
soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di
salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione
sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi
legami con il Paese d'origine. |
|
|
4.
I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro
cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo
per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica. |
4.
I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro
cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo
per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
4.
I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro
cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo
per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
5.
I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio
la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario
nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176. |
5.
I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi
imperativi di pubblica sicurezza, salvo
quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore,
secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. |
5.
I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi
imperativi di pubblica sicurezza, salvo
quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore,
secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. |
6.
Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla
liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano
oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani.
Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione
e dei suoi familiari. |
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7.
Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma
1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che
vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di
allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. |
7.
I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato nonche' i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dellĠUnione di
cui al comma 5 sono adottati dal
Ministro dellĠinterno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti
alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e'
notificato allĠinteressato e riporta le modalit di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non pu essere
superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore
ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata
urgenza. |
7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio
nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonch
i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5
sono adottati dal Ministro dell'interno
con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in
inglese. Il provvedimento di allontanamento notificato all'interessato e
riporta le modalit di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
territorio nazionale, che non pu essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto dal comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore
ad un mese dalla data della notifica, e nei casi di comprovata urgenza pu
essere ridotto a dieci giorni. |
|
7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con atto
motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o
dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e'
notificato allĠinteressato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere
superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore
ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata
urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di
allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza adottato con atto
motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o
dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento
notificato all'interessato e riporta le modalit di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non pu essere
superiore a cinque anni.Il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore
ad un mese dalla data della notifica e nei casi di comprovata urgenza pu
essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il
provvedimento di allontanamento immediatamente eseguito dal questore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi
quando il cittadino dellĠUnione o un suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della
dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero
lĠincolumita' pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con lĠordinaria convivenza. |
7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione
europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignit umana o
ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumit pubblica,
rendendo urgente l'allontanamento perch la sua ulteriore permanenza sul
territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza. |
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|
7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto
anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o pi delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o
l'incolumit della persona, o per uno o pi delitti corrispondenti a quelli
previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza
a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonch di misure di
prevenzione disposte da autorit straniere o di provvedimenti di
allontanamento disposti da autorit straniere. |
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|
7-quinquies. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia
stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso
ai sensi dei commi 7, 7 bis e 7 ter,
pu presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la met della durata del divieto, e in ogni
caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti
intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che
hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio
nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l'autorit che ha emanato il provvedimento di allontanamento
con divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha
diritto di ingresso nel territorio nazionale. |
|
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7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter e all'articolo 21 sono adottati tendendo conto
anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di soggiorno del
cittadino dell'Unione o del suo familiare. |
8.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed
e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato. |
8.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione fino a tre anni ed e'
nuovamente allontanato con accompagnamento immediato. |
8.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione fino a tre anni ed e'
nuovamente allontanato con accompagnamento immediato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 comma 5-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
9.
Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui
al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore
dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal territorio nazionale. |
9.
Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui ai
commi 7 e 7-bis, ovvero quando il
provvedimento e' fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza, il
questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal territorio nazionale. |
9.
Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui ai
commi 7 e 7-bis, ovvero quando il
provvedimento e' fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza, il
questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano comunque, ai fini
della convalida del provvedimento di allontanamento, le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
|
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|
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Art. 20-bis |
Art. 20-bis |
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Allontanamento del cittadino dellĠUnione o di un suo
familiare sottoposto a procedimento penale |
Allontanamento del cittadino dellĠUnione o di un suo
familiare sottoposto a procedimento penale |
|
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1. Qualora
il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di
pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 |
1. Qualora
il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di
pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 |
|
|
1 bis. Nei casi di cui al comma precedente, il
questore pu disporre il trattenimento in strutture gi destinate per legge
alla permanenza temporanea. |
|
2.
Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale. |
2.
Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale. |
|
3.
Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, puo'
procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per
qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva. |
3.
Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, puo'
procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per
qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva. |
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Art.
21. |
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Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno |
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1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto
dagli articoli 11 e 12. |
|
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai
sensi degli articoli 6, 7 e 13, salvo quanto previsto dagli
articoli 11 e 12. |
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato
e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto
della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua
salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il
Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine
per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere
un divieto di reingresso sul territorio nazionale. |
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato
e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto
della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua
salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il
Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine
per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Unitamente al provvedimento di allontanamento
e' consegnata allĠinteressato una attestazione di obbligo di adempimento
dellĠallontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro
dellĠinterno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il
consolato italiano del Paese di cittadinanza dellĠallontanato. Il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale. |
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato
e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto
della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua
salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il
Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine
per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Unitamente al provvedimento di
allontanamento e' consegnata allĠinteressato una attestazione di obbligo di
adempimento dellĠallontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del
Ministro dellĠinterno e del Ministro degli affari esteri, da presentare
presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non
puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. |
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2-bis. Qualora il cittadino dellĠUnione o il suo
familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dellĠattestazione di cui al comma 2, e' punito con
lĠarresto da un mese a sei mesi e con lĠammenda da 200 a 2.000 euro. |
2-bis. Qualora il cittadino dellĠUnione o il suo
familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dellĠattestazione di cui al comma 2, e' punito con
lĠarresto da un mese a sei mesi e con lĠammenda da 200 a 2.000 euro. |
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Art.
22. |
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Ricorsi
contro i provvedimenti di allontanamento |
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1.
Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. |
1.
Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 7, e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sede di Roma. |
1.
Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 7, e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sede di Roma. |
2.
Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato.
In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti
all'autorita' consolare. Presso le stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento. |
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3.
Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato. |
3.
Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di (...) sicurezza
dello Stato. |
3.
Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di (...) sicurezza
dello Stato. |
4.
Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 puo' essere
presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
ha sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena
d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di
allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni. |
4.
Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, comma
7-bis, e all'articolo 21 puo' essere
presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
ha sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena
d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di
allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni. |
4.
Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, comma
7-bis, e all'articolo 21 puo' essere
presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
ha sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena
d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di
allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni. |
5.
Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente dall'interessato e puo'
essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la
sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze
diplomatiche che ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento. |
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6.
La parte puo' stare in giudizio personalmente. |
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7.
Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di sospensione
dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito
dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta
sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente
decisione giudiziale. |
7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo' essere presentata istanza di sospensione
dellĠesecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino allĠesito
dellĠistanza di sospensione, lĠefficacia del provvedimento impugnato resta
sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. |
7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo' essere presentata istanza di sospensione
dellĠesecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino allĠesito
dellĠistanza di sospensione, lĠefficacia del provvedimento impugnato resta
sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. |
8.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta dell'interessato. |
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque
sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento
di allontanamento e' consentito, a domanda, lĠingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave
pericolo allĠordine pubblico o alla pubblica
sicurezza. LĠautorizzazione e'
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dellĠinteressato. |
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque
sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento
di allontanamento e' consentito, a domanda, lĠingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi
turbative o grave pericolo allĠordine pubblico o alla pubblica sicurezza. LĠautorizzazione e' rilasciata dal questore anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dellĠinteressato. |
9.
Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il
termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed
e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice
decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza fissata per
l'allontanamento. |
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10.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio
dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. |
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Art.
23. |
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Applicabilita'
ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani |
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1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si
applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza
italiana. |
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Art.
24. |
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Norma
finanziaria |
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1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale. |
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2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati
di apposite relazioni illustrative. |
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3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art.
25. |
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Norme
finali e abrogazioni |
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1. Le amministrazioni
competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del
presente decreto. |
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2. Alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio
2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54. |
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3. Il comma 4 dell'articolo 30
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato. |
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