DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 Ottobre 2007
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per
l'anno 2007.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,
che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base
dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso
individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico per il triennio
2007-2009, ancorche' in fase di avanzata predisposizione, non e'
stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi
istruttori previsti dalla legge;
Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del
lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non
stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 febbraio 2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la quota complessiva
massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in
Italia per l'anno 2006 e' stata determinata in 470.000 unita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 gennaio 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori
formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di
lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art.
2-bis del testo unico sull'immigrazione;
Visto l'art. 21 del testo unico sull'immigrazione, circa la
previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana,
nonche' a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di
regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di
riammissione;
Tenuto conto delle necessita' e delle esigenze dei settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in
posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonche' del
fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in
particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unita'
da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del
Ministero della solidarieta' sociale.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi'
ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 5.000 cittadini filippini;
f) 1.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 6.500 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 1.000 cittadini senegalesi;
n) 100 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.000 cittadini tunisini;
q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi
non elencati all'art. 2, entro una quota di 110.900 unita' cosi'
ripartite:
a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza
alla persona;
b) 14.200 ingressi per il settore edile;
c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente
qualificato;
d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il
settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.
Art. 4.
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' riservata una
quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione
e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento
della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23
e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito
l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati.
2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi di soggiorno
per motivi di studio e formazione professionale in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2007 sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita', lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela.
Art. 7.
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del
presente decreto decorrono:
a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2,
dalle ore 8 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli
indicati all'art. 2:
1) dalle ore 8 del diciottesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro
domestico e di assistenza alla persona;
2) dalle ore 8 del ventunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota complessiva di cui all'art. 1, sono
ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8.
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote
stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di
cui all'art. 1, possono essere diversamente ripartite sulla base
delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 34
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03.12.2007
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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