A)
Abou Elkassim Britel, nato in Marocco e trasferitosi in Italia,
dal 1999 cittadino italiano, avendo sposato nel 1995 Khadjia Anna
Lucia Pighizzini;
Elkassim Britel l'unico cittadino italiano vittima dell'infamia delle extraordinary rendition
attuate dai servizi segreti statunitensi e dal 2002 sta vivendo una
vicenda allucinante, al di fuori di ogni parvenza di legalit e di
rispetto dei diritti umani;
dal 16 novembre 2007 Abou Elkassim Britel sta attuando uno
sciopero della fame nel carcere di Ain Bourja di Casablanca, in Marocco
le sue condizioni di salute - gi minate dalla lunga detenzione, dalle
privazioni e torture fisiche e morali subite - diventano sempre pi
preoccupanti;
il giorno 30 maggio 2007 l'organizzazione statunitense per i diritti civili american civil liberties union
(aclu) annunciava la propria intenzione di far causa a una sussidiaria
della Boeing per aver partecipato, al sequestro di cinque persone,
compreso il cittadino italiano Abou Elkassim Britel, nell'ambito delle
cosiddette extraordinary rendition, cio i veri e propri
rapimenti attuati dai servizi segreti statunitensi in nome della lotta
al terrorismo e con la collaborazione illegale delle polizie di vari
Paesi;
la denuncia della american civil liberties union ha avuto ampia risonanza nei mass media statunitensi, nonch nella stampa internazionale (El Pais, per esempio), ed stata ribadita il 30 maggio 2007 da Il Sole 24 Ore, in un'ampia inchiesta a firma di Claudio Gatti (pubblicata in simultanea con l'International herald tribune), che cerca di far luce sull'intera vicenda delle extraordinary rendition;
in particolare si afferma che il signor Elkassim Britel Ǐ stato
sequestrato e trasportato a bordo di un gulfstream V e di un boeing 737
che operavano con il supporto della Jeppensen data planning, nonch con quello di un'altra societ, di nome air routing international, con sede a Houston;
tali dettagli, inquietanti, confermano la gravit del caso Abou
Elkassim Britel, cittadino italiano, attualmente detenuto presso le
carceri marocchine, una delle tante vittime della guerra al terrore,
e per il quale il Governo italiano per voce di Luigi Li Gotti,
Sottosegretario di Stato per la giustizia, in risposta ad una
interpellanza urgente (n. 2-00259) presentata dal primo firmatario del
presente atto di sindacato ispettivo affermava che un ulteriore
appoggio verr assicurato con il massimo impegno in occasione della
prossima concessione del provvedimento di clemenza prevista per il
prossimo 31 dicembre;
nei mesi scorsi una delegazione di parlamentari italiani ed
europei, composta dagli onorevoli Locatelli, Khalil e Poletti, si
recata in Marocco per perorare, presso il Governo locale l'istanza di
grazia a favore del signor Abou Elkassim Britel;
purtroppo tale grazia non stata concessa ed il signor Elkassim Britel continua ad essere detenuto in Marocco;
il 14 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha votato la propria
risoluzione sul presunto uso dei Paesi europei da parte della Cia per
il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri nella quale:
63. Condanna la consegna straordinaria del cittadino italiano
Abou Elkassim Britel, che era stato arrestato in Pakistan nel marzo
2002 dalla polizia pakistana ed interrogato da funzionari degli Stati
uniti d'America e pakistani e successivamente consegnato alle autorit
marocchine e imprigionato nella prigione "Temara", dove ancora
detenuto; sottolinea che le indagini penali in Italia contro Abou
Elkassim Britel erano state chiuse senza che egli fosse incriminato;
64. Si rammarica che, secondo la documentazione trasmessa alla
commissione temporanea dall'avvocato di Abou Elkassim Britel, il
ministero dell'interno italiano all'epoca fosse in "costante
cooperazione" con servizi segreti stranieri in merito al caso di Abou
Elkassim Britel dopo il suo arresto in Pakistan;
65. Invita il Governo italiano a prendere misure concrete per
ottenere l'immediato rilascio di Abou Elkassim Britel e a fare in modo
che Abu Omar possa essere processato dal tribunale di Milano -:
quali iniziative intendano intraprendere per verificare e perseguire le responsabilit di Jeppesen planning e Air routing international, nonch dei servizi di intelligence dei vari Paesi, nel rapimento di un cittadino italiano;
cosa intendano fare i Ministri interpellati in relazione alla
situazione del signor Abou Elkassim Britel al fine di ottenere la sua
definitiva liberazione.
(2-00890) Locatelli, Migliore, Khalil detto Al Rashid, Mantovani, Siniscalchi.
(13 dicembre 2007)
B)
il commissario per l'emergenza rifiuti, prefetto Pansa, con
proprio decreto n. 2942 del 30 novembre 2007 notificato al sindaco di
Pignataro il 2 dicembre 2007, ha comunicato che, in esecuzione del
decreto di occupazione d'urgenza n. 425/2007, si immetter nel possesso
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di
Pignataro, distinti al catasto al foglio 27 particella 28, al foglio 28
particelle 2, 3, 4 e 8, per gli studi di fattibilit di una discarica
di rifiuti solidi urbani;
i terreni oggetto dell'intervento sono beni confiscati alla
criminalit organizzata ai sensi della legge n. 575 del 1965 e sulla
particella 9 del foglio 28 insistono strutture abitative che ospitano
persone svantaggiate come da progetto presentato dalla cooperativa
sociale a cui il comune le affid in gestione con provvedimento n.
11670 del 18 dicembre 2001 per il riuso sociale dei beni;
detti beni sono stati, con progetto esecutivo approvato dal comune
e finanziato dalla regione Campania per circa un milione di euro, in
parte gi oggetto di adeguamento e ristrutturazione per l'utilizzo ai
fini sociali cui sono destinati e risultano gi occupati da persone
svantaggiate che seguono corsi di recupero e formazione;
detti beni immobili e aziendali confiscati fanno parte del
patrimonio indisponibile del comune e la destinazione d'uso degli
stessi stata effettuata con provvedimento del direttore centrale del
demanio del ministero dell'economia e della finanze e pertanto ai sensi
dell'articolo 828 del codice civile gli stessi non possono essere
sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano;
trattandosi di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia,
a precetti di natura giuridica si sommano motivi etici per il rilievo
peculiare che, nell'ambito della lotta contro la criminalit
organizzata, assume l'utilizzo e il riuso a scopo sociale dei beni;
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000
il comune l'ente locale che rappresenta la propria comunit, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo; sono stati disposti
accertamenti tecnico-scentifici che hanno evidenziato potenziali
devastazioni ambientali e danni alla salute ove mai sul sito viene
realizzata la discarica provinciale, come da relazioni: del professor
Corrado Buondonno dell'universit degli studi di Napoli Federico II;
del professor Franco Ortolani ordinario di geologia dell'universit di
Napoli Federico II e dei geologi dottor Giuseppe Cuccaro e dottor
Giuseppe D'Onofrio con allegato stralcio della relazione geologica
allegata al piano regolatore generale del comune di Pignataro;
emerso, quindi, da uno studio di fattibilit, degli enti locali
interessati, che la realizzazione di una discarica in un'area ad
altissima fertilit e potenzialit produttiva dove le falde acquifere
affiorano a 50 centimetri dal piano di campagna nei periodi di massima
alimentazione meteorica sarebbe causa di un vero disastro ambientale
con possibili ed estesi contagi di infezioni e patologie varie in danno
dei cittadini di tutti i comuni limitrofi e il rischio di una
devastazione ambientale dell'ecosistema che si creato rei dintorni
del paese, certamente insito il pericolo di una lesione al diritto
alla salute che merita adeguata tutela;
stata accertata, sotto diversi profili, l'assoluta inadeguatezza
del sito per la realizzazione della discarica perch il presupposto
certo di un preciso danno ambientale a cui si aggiunge una serie
interminabile di danni ulteriori a tutto il comparto agricolo
individuato dal disciplinare del consorzio tutela di bufala campana
come territorio per la produzione del formaggio a marchio denominazione
origine protetta;
dai fatti sopra esposti si evidenzia, secondo gli interpellanti,
un disinvolto e disattento uso del potere emergenziale e derogatorio.
Per vero anche in situazioni di emergenza che richiedono l'apertura di
una discarica, l'ubicazione della stessa non pu essere disposta in
deroga alle prescrizioni poste a specifica garanzia degli stessi
interessi pubblici (salute pubblica ed ambiente salubre) prioritari e
non disponibili, cui gli interventi urgenti per lo smaltimento dei
rifiuti dovrebbero ovviare (vedi Consiglio di Stato 12 ottobre 1999, n.
5) -:
se non ritengano di verificare la sussistenza di quanto anzi
premesso e, ove confermato, se non ritengano opportuno disporre quanto
necessario alla tutela della salute dei cittadini adottando
provvedimenti di indirizzo volti alla localizzazione delle discariche
in zone improduttive e sterili prive di pregio naturalistico;
se non ritengano di accertare i criteri tecnici e/o le indicazioni
seguite dal prefetto Pansa per l'individuazione dei terreni confiscati
alla criminalit organizzata per la localizzazione della discarica
provinciale.
(2-00892) Zinzi, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio
Santolini, Ciocchetti, Compagnon, D'Agr, D'Alia, De Laurentiis,
Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galletti, Greco, Lucchese,
Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mereu, Oppi, Peretti, Pisacane, Romano,
Ronconi, Ruvolo, Tassone, Tucci.
(13 dicembre 2007)
C)
la notte dell'8 agosto 2007, sette pescatori tunisini imbarcati su
due pescherecci (il Mortadha e il Mohammed), partiti dal porto tunisino
di Teboulba, hanno intercettato un gommone con a bordo 44 migranti tra
i quali 11 donne e 2 bambini che stavano naufragando nel braccio di
Mediterraneo tra Tunisi e Lampedusa con un mare forza 4;
compiuta l'attivit di salvataggio, l'equipaggio dei due
pescherecci stato arrestato appena entrato nel porto di Lampedusa con
l'accusa di favoreggiamento della clandestinit a scopo di lucro;
dalle carte del processo, ancora in corso, risulta che i
clandestini, originari di Sudan, Eritrea, Etiopia, Marocco, Togo e
Costa d'Avorio, si erano imbarcati il 4 di agosto 2007 in una spiaggia
libica e che il soccorso avvenuto a 37 miglia da Lampedusa e a 80
miglia da Tunisi, in acque internazionali;
sempre secondo quanto dichiarato, durante l'udienza di convalida
dell'arresto, dal comandante di una delle due imbarcazioni tunisine
(confermato poi da alcune testimonianze dei naufraghi), il primo mezzo
intervenuto, quello della Guardia di finanza, avrebbe inizialmente
intimato ai pescherecci di avvicinarsi alle acque dell'isola di
Lampedusa, solo dopo una visita medica, che avrebbe escluso
un'emergenza SAR, i mezzi della Capitaneria di porto hanno poi (in
prossimit delle acque di Lampedusa) intimato agli stessi di fare rotta
verso le coste nordafricane comunicando a gesti che in caso contrario
sarebbero stati arrestati;
nel frattempo, date le condizioni del mare e di salute dei
naufraghi, le imbarcazioni tunisine avevano comunque deciso di far
sbarcare i naufraghi in territorio italiano, alcuni tra loro sono stati
immediatamente ricoverati in ospedale, di cui due donne incinte e due
bambini, smentendo dunque la versione confusa del medico che aveva
escluso un'emergenza SAR;
l'articolo 54 del codice penale, che fa riferimento allo stato di
necessit come causa esimente che esclude la responsabilit penale d
chi agevola un ingresso irregolare nel territorio italiano, si amplia
sensibilmente per effetto del dettato dell'articolo 12 del testo unico
dell'immigrazione del 1998 che afferma espressamente che non
costituiscono reato le attivit di soccorso e di assistenza umanitaria
nei confronti degli stranieri in condizione di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato, come pure che l'obbligo dello
Stato di cooperare per la conclusione dell'operazione di soccorso in
mare, consentendo lo sbarco dei naufraghi, impone comportamenti
consequenziali che prescindono dal potere dello Stato stesso di
perseguire i presunti favoreggiatori (comandante ed equipaggio) o di
adottare verso i clandestini i provvedimenti previsti dalla legge;
nella ricostruzione fornita dalle autorit italiane alla
magistratura sembra non abbia assunto alcun rilievo che tra i naufraghi
vi potessero essere, e vi siano realmente, potenziali richiedenti
asilo, il tutto in esplicita violazione del divieto di refoulement previsto dall'articolo 33 della convenzione di Ginevra;
tutte le pratiche di respingimento in mare rivolte indistintamente
verso un gruppo di migranti che comportano un'assenza di
identificazione individuale, configurano infatti la violazione del
divieto di respingimento collettivo poich impediscono nei fatti un
esame delle singole posizioni e una assistenza legale, disattendendo
cos sia gli articoli 10 e 24 della Costituzione italiana, sia le norme
di salvaguardia dei diritti dell'uomo stabiliti nella Carta di Nizza
del 2000 e dalla Convenzione europea;
luned 10 settembre 2007 stata concessa la liberazione di cinque
dei sette pescatori tunisini mentre i due capitani delle navi
(Abdelbasset Jenzan e Rayoudh Abdellcarim) sono stati trattenuti agli
arresti domiciliari con l'obbligo di non lasciare la Sicilia;
successivamente, il 21 settembre 2007, il tribunale del riesame di
Palermo ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere
disponendo l'immediata liberazione dei due comandanti, accogliendo la
tesi definitiva degli avvocati, Leonardo Marino e Giacomo La Russa, che
hanno sempre sostenuto la legittimit della condotta degli imputati
dell'ingresso nelle acque territoriali italiane, determinata dalla
necessit, imposta dal dovere di soccorso e dallo stato di necessit
indotto dalle condizioni di salute degli extracomunitari o di alcuni di
essi -:
se, al momento in cui i pescherecci effettuavano l'intervento di
salvataggio fosse gi intervenuta l'autorizzazione dello stato di
bandiera (la Tunisia) come prescritto dalle convenzioni internazionali;
per quali ragioni l'attivit delle forze dell'ordine preposte in
occasione del blocco dei due pescherecci tunisini nelle acque del
canale di Sicilia stata rivolta esclusivamente ad escludere la
ricorrenza di un'emergenza sanitaria (SAR), con accertamenti medici
sommari e contradditori, mentre alcuna misura immediata di soccorso
stata adottata nei confronti di persone che si trovano in condizioni di
salute tali da richiedere un ricovero urgente in ospedale subito dopo
lo sbarco a Lampedusa;
che cosa si intenda fare per procedere al dissequestro delle
imbarcazioni che ancora sono trattenute dalle autorit italiane sebbene
siano l'unico mezzo di sopravvivenza per queste famiglie di pescatori;
quali siano state le intese operative con la Tunisia, maturate
durante le operazioni di salvataggio condotte dai due pescherecci
tunisini e su quale base legale siano fondate;
quali misure legislative o amministrative si intendano varare per
rendere effettivo l'accesso alla procedura di asilo in attuazione
all'articolo 10 della Costituzione italiana anche nei casi come quelli
verificatosi in occasione del salvataggio dei naufraghi da parte dei
pescatori tunisini. Si sa per certo che almeno 8 migranti salvati in
quella occasione, di nazionalit eritrea e sudanese, hanno fatto
istanza di asilo e sono stati ammessi alla relativa procedura;
quali siano state le disposizioni impartite dal ministero dell'interno;
quale politica intenda adottare il Governo italiano a fronte degli
accordi stipulati tra i diversi Paesi europei previsti dall'agenzia di
controllo delle frontiere esterne (Frontex) per garantire la difesa
della vita umana e del diritti di asilo;
se non si ritenga opportuno promuovere un'iniziativa congiunta per
modificare il decreto interministeriale del 14 luglio del 2003 che fa
riferimento ad una zona contigua alle acque territoriali precisando
cos le competenze di controllo e di soccorso;
se non si ritenga opportuno emanare una norma di interpretazione
dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione circa gli interventi
di salvataggio in acque internazionali;
se non si ritenga utile formalizzare l'accesso delle associazioni di tutela dei diritti dei migranti nei luoghi di frontiera;
se, come iscritto nel programma dell'Unione, il Governo intenda
sottoporre a ratifica del Parlamento tutti gli accordi bilaterali,
compresi quelli esistenti, previa eventuale rinegoziazione nell'ambito
di un'azione diplomatica generalizzata per il pieno rispetto dei
diritti dei migranti in base alla convenzione di Ginevra e alla
convenzione Onu per i diritti del fanciullo.
(2-00885) Mascia, Zaccaria, Frias, Bonelli, Venier, Migliore, Di Salvo, Amici.
(11 dicembre 2007)
D)
le macellazioni rituali sono pratiche conseguenti a prescrizioni
religiose sul consumo delle carni degli animali domestici e si
inquadrano in un pi ampio complesso di prescrizioni alimentari, che
interessano in particolare la religione islamica (prescrizioni sul cibo
halal) e quella ebraica (note come prescrizioni sul cibo kashr);
il decreto legislativo n. 333 del 1o settembre 1998, attuazione
della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione, definisce lo stordimento come qualsiasi
procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno
stato di incoscienza che si protrae fino a quando non interviene la
morte per dissanguamento. Pertanto, nelle normali macellazioni, lo
stordimento degli animali obbligatorio e precede immediatamente
l'operazione di dissanguamento, ottenuto mediante recisione di almeno
una delle due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. I
metodi ammessi per lo stordimento delle diverse specie animali, sanciti
dal decreto legislativo 333/98 sono: 1) pistola a proiettile captivo,
2) commozione cerebrale, 3) elettronarcosi, 4) esposizione al biossido
di carbonio;
le macellazioni rituali possono essere svolte esclusivamente
presso macelli autorizzati e registrati, inseriti in uno specifico
elenco ministeriale degli stabilimenti nei quali vengono praticate le
macellazioni secondo riti religiosi Per l'inserimento nell'elenco
ministeriale, i titolari degli stabilimenti di macellazione comunicano
al servizio veterinario, per il successivo inoltro al ministero della
salute, di essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione
di dette macellazioni. La macellazione rituale deve essere svolta da
personale adeguatamente formato in materia di igiene degli alimenti e
in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere
tale attivit. I macellatori devono essere in possesso sia
dell'attestato di abilitazione rilasciato dall'autorit religiosa che
dell'attestato di formazione igienica in sostituzione del libretto di
idoneit sanitaria. La verifica della corretta esecuzione del rito
esercitata, cos come sancito dal decreto legislativo 333 del 1998,
dall'autorit religiosa per conto della quale sono effettuate le
macellazioni; questa a sua volta, opera sotto la responsabilit del
veterinario ufficiale per le disposizioni igienico sanitarie;
il costante flusso migratorio che si sta verificando da alcuni
anni, verso il nostro Paese, ha interessato in maniera particolare la
provincia di Reggio Emilia, il cui tasso d'immigrazione pi alto
rispetto alla media nazionale. La distribuzione della popolazione
extracomunitaria residente nei comuni della provincia si caratterizza
per la presenza di quattro gruppi etnici principali, con usi,
consuetudini e tradizioni peculiari: gli africani del nord, gli est
europei, gli asiatici del centro sud e gli africani dell'ovest. Il
mantenimento da parte di queste etnie delle proprie tradizioni
alimentari, unitamente al rispetto di prescrizioni alimentari
religiose, ha determinato un incremento nella produzione e nella
commercializzazione di sostanze alimentari tipiche. L'introduzione nel
mercato locale di queste produzioni ha fatto, a volte, mutare la
strategia dei controlli dei servizi del dipartimento di sanit
pubblica. Particolare attenzione al fine del rispetto delle norme sul
benessere animale, della prevenzione delle malattie infettive e
diffusive trasmissibili all'uomo e agli animali, meritano le
macellazioni rituali praticate sugli ovini. L'incremento di tali
macellazioni, si verifica, per la comunit islamica, soprattutto in
occasione della festa del sacrificio, che cade il 70o giorno dopo la
fine del ramadan, e che quest'anno prevista dal 20 al 23
dicembre 2007. Nel corso di questa ricorrenza le macellazioni rituali
sono talmente numerose da suscitare l'interesse da parte degli organi
politici, sanitari e associazioni animaliste locali e in gran parte non
avvengono nei luoghi e con le modalit stabilite per legge.
Nell'attuale frammentazione e vuoto giuridico si suggerisce un nuovo
dispositivo legislativo e amministrativo in grado di definire un'unica
autorit competente a livello regionale affinch si realizzino le
condizioni necessarie sanitarie e di legalit, nell'esercizio di questo
rito religioso;
il comando della polizia municipale di Reggio Emilia ha previsto
con una circolare (protocollo 1184 del 2004) un aggiornamento
professionale in materia di macellazione non conforme alla legislazione
nazionale. Macellazione secondo i riti religiosi ebraici e islamici.
Nel provvedimento, riguardo queste macellazioni, si prevede che:
l'attivit svolta da considerarsi lecita, ancorch non eseguita
secondo i dettami di legge, in quanto prevalente il riconoscimento
della legittimit dei riti religiosi rispetto alle norme in materia di
macellazione. Di conseguenza la centrale operativa, gli ispettori e
quanti in servizio assumano responsabilit di coordinamento operativo
delle pattuglie impiegate sul territorio non daranno corso ad alcun
intervento, ma risponderanno ai possibili richiedenti che l'attivit
svolta lecita;
la sezione provinciale dell'ente nazionale protezione animali di
Reggio Emilia ha eseguito una diffida ai fini di rettifica urgente
della circolare della polizia municipale di Reggio Emilia. Nella
diffida si legge che l'associazione ha avuto conferma, a seguito di
recenti incontri con competenti autorit istituzionali e veterinarie,
che le macellazioni rituali, proprie di qualsiasi confessione religiosa
devono avvenire obbligatoriamente ad opera di personale appositamente
istruito ed autorizzato e presso strutture di macellazione
specificatamente approvate, registrate ed iscritte in elenchi
ministeriali a ci dedicati e considerate infine le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 333 del 1998. Per questo in vista
dell'imminente periodo di esercizio delle pratiche di macellazione,
previste dal rituale islamico, il comandante della polizia municipale,
dottor Antonio Russo, stato invitato a rettificare la circolare per
la parte che indebitamente omette l'indicazione della illegittimit
della uccisione a domicilio ed al di fuori dei macelli autorizzati;
il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di Reggio
Emilia, autorit competente all'esecuzione dei controlli ufficiali
sugli alimenti di origine animale, benessere e sanit animale, da
diversi anni ha realizzato varie iniziative sulla pratica delle
macellazioni rituali: stesura di linee guida provinciali, stesura e
divulgazione di locandine-opuscoli informativi tradotti in pi lingue,
incontri ufficiali informativi con i leader delle varie comunit
religiose locali. Tutte queste iniziative di informazione e
sensibilizzazione hanno determinato un crescente interesse e presa di
responsabilit da parte dei leader religiosi che all'atto
pratico si tradotto in un maggior rispetto della normativa cogente
non solo relativa alla macellazione degli animali ma anche alle
attivit correlate quali compravendita, detenzione e trasporto degli
stessi;
il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di Reggio
Emilia insieme agli altri servizi delle aziende sanitarie locali
contermini, ha portato queste tematiche all'attenzione del servizio
veterinario e igiene degli alimenti della regione Emilia Romagna. La
conseguenza stata che, nel corso del 2007, si avviato un confronto
a livello regionale con i rappresentanti delle comunit religiose
islamiche nell'intento di stendere un protocollo di intesa da attuare
negli impianti di macellazione della regione, in grado di rispettare i
principi sanitari e religiosi delle comunit ebraica e islamica, di
limitare gli effetti dell'azione traumatica di iugulazione sull'animale
cosciente -:
se i Ministri interpellati intendano chiarire quale sia la
corretta interpretazione delle disposizioni normative alla luce della
circolare della polizia municipale di Reggio Emilia che ritiene
prevalente rispettare i dettami del rito religioso invece che i
dettami della legge dello Stato italiano;
quali provvedimenti i Ministri intendano prendere per fronteggiare
questa emergenza e per fare in modo che le leggi che disciplinano le
macellazioni rituali siano rispettate.
(2-00896) Poretti, Alessandri, Del Bue, Allam, Allasia, Astore,
Azzolini, Baiamonte, Bandoli, Barani, Beltrandi, Bodega, Bucchino,
Buglio, Burtone, Cancrini, Castellani, Ceccacci Rubino, Chiaromonte,
Cota, Crema, Dato, D'Elia, Di Gioia, Di Girolamo, Dozzo, Fava,
Garavaglia, Gibelli, Goisis, Grillini, Grimoldi, Mancini, Mellano,
Paoletti Tangheroni, Pedica, Pellegrino, Picchi, Piro, Schirru, Turci,
Turco.
(13 dicembre 2007)
E)
le nomine dei supplenti servono ad assicurare lo svolgimento delle
lezioni, in caso di assenza dell'insegnante titolare e, pertanto,
servono a garantire da parte dello Stato il diritto dell'alunno alla
prestazione;
tutte le scuole italiane, purtroppo, lamentano insufficienza di
fondi a tal fine, con particolare riguardo alle scuole di Milano e
della Lombardia, come riportato anche da Il Corriere della Sera del 19 novembre 2007;
le scuole maggiormente in crisi sono le materne e le elementari,
dove i supplenti vanno chiamati anche solo per pochissimi giorni di
assenza del titolare;
le scuole, costrette ad effettuare continue anticipazioni di
cassa, non hanno pi fondi per le attivit relative ai progetti,
vanificando, quindi, qualsiasi seria programmazione, e in alcune scuole
la situazione debitoria giunge persino a 100.000 euro;
si rivelata insufficiente la misura adottata con il decreto
legge n. 147 del 2007, che ha trasferito a carico del ministero
dell'economia e delle finanze la spesa per le supplenze per maternit,
ma ha lasciato a carico delle scuole quelle, altrettanto lunghe, per i
congedi parentali;
le risorse assegnate dal ministero della pubblica istruzione sono, comunque, insufficienti in quanto invece di basarsi sul trend
della spesa media effettivamente sostenuta dalle scuole negli ultimi
anni, sono costituite da una somma iniziale, calcolata sui parametri
del decreto ministeriale n. 21 del 2007, e successive integrazioni
anch'esse, comunque insufficienti per la copertura della spesa;
le scuole, tra l'altro, non sono messe in condizione di verificare
i conti in caso di discordanza tra il conteggio loro risultante e gli
importi assegnati dal ministero, dal momento che i finanziamenti
arrivano alle scuole senza pi distinzioni di voci, afferendo ad un
unico capitolo, e sono comprensivi, oltre al pagamento dei supplenti,
anche dei costi del contratto integrativo di scuola, delle funzioni
strumentali dei docenti e delle funzioni aggiuntive del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
il tanto reclamizzato accreditamento diretto dei finanziamenti
alle scuole, da parte del ministero della pubblica istruzione senza i
passaggi intermedi degli uffici scolastici regionali o provinciali, ha
comportato, di fatto, paradossalmente, un'ulteriore dilazione nei tempi
di assegnazione;
le scuole lamentano una scarsa attenzione al problema da parte del ministero -:
quali interventi il Ministro interpellato abbia adottato e,
soprattutto, intenda adottare per garantire nelle scuole la piena
funzionalit.
(2-00874) Frassinetti, La Russa.
(5 dicembre 2007)
F)
a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la legittimit della prima gara d'appalto vinta da Impregilo spa,
i lavori di riqualificazione della strada statale n. 36, che
interessano viale Lombardia nel comune di Monza e Cinisello Balsamo,
sono stati riavviati con un unico lotto diviso in due tratti. La
realizzazione del primo tratto, che riguarderebbe opere di superficie
propedeutiche all'interramento della strada statale n. 36 in comune di
Monza e contemplerebbe lo svincolo di Cinisello con l'autostrada A4, la
cosiddetta tangenzialina di Muggi e la riqualificazione degli
svincoli con la A52, dopo una serie di ritardi dovuti a ragioni
economiche, progettuali, giuridiche e burocratiche sembra in procinto
di avvio;
il progetto esecutivo del secondo tratto, che prevede un tunnel
artificiale in sostituzione del viale Lombardia di Monza (strada
statale n. 36), da quanto risulta e da quanto promesso dovrebbe essere
pronto entro la data del 31 dicembre 2007, compresa la perizia di
variante con un miglioramento e un aggiornamento del progetto;
lo stesso Ministro interpellato, il 19 maggio 2007, in occasione
di una visita alla citt di Monza, aveva rassicurato i cittadini sui
tempi di realizzazione dell'opera e sulla scadenza del 31 dicembre
2007;
queste ultime rassicurazioni del Ministro interpellato sono state
ripetute dallo stesso Ministro durante gli incontri formali di questo
autunno con gli enti locali coinvolti e alla presenza dei
rappresentanti di Anas;
gli stessi rappresentanti di Anas durante un incontro informale
tenutosi a Roma con i comitati per l'interramento di viale Lombardia e
alla presenza del primo firmatario della presente interpellanza hanno
garantito la scadenza del 31 dicembre 2007;
anche in risposta all'interpellanza n. 2-00310, il 18 gennaio
2007, il Governo aveva fatto sapere in Parlamento che il progetto
sull'interramento di viale Lombardia, con galleria artificiale della
strada statale n. 36 in comune di Monza, lunga all'incirca 2
chilometri, sarebbe stato pronto entro il 31 dicembre 2007;
i continui ritardi verificatisi in questi anni per la
realizzazione di questo tunnel costituiscono un rischio per la salute
dei cittadini, a causa dell'inquinamento acustico ed atmosferico, e
provocano pesanti danni economici alle attivit produttive della zona,
mettendo in crisi la competitivit del territorio;
viale Lombardia (strada statale n. 36) rappresenta l'unica strada
di passaggio per citt quali Desio, Seregno, Lissone e l'unico
collegamento locale tra Milano e la parte est della provincia di Como e
per le province di Lecco e Sondrio; infatti, la strada percorsa ogni
giorno da oltre 100.000 veicoli fra auto e tir e si trova nel cuore
della neo-istituita Provincia di Monza e Brianza, terza Provincia del
Paese per dinamicit economica e pil;
i cittadini di Monza, che da 12 anni aspettano una soluzione,
nell'avvicinarsi della data del 31 dicembre 2007 restano allarmati per
la serie di ritardi e promesse vane fatte da Anas e dalle
rappresentanze istituzionali del Governo di Roma negli anni, nonostante
siano incominciate da una ventina di giorni minime opere di superficie
del primo tratto;
i sindaci di alcuni dei maggiori comuni della Brianza e non solo,
Desio, Mariano Comense, Lissone, Seregno e Monza, con una lettera
indirizzata al Presidente del consiglio di amministrazione dell'Anas
hanno manifestato la loro crescente preoccupazione per il troppo
incerto evolversi della questione, che di estremo rilievo
territoriale, chiedendo una soluzione certa e operativa che corrisponda
con l'imminente scadenza annunciata -:
se le promesse e le garanzie esposte in premessa rispondano al vero;
se, a meno di un mese dalla scadenza del termine del 31 dicembre
2007, l'Anas sia realmente in procinto di concludere il progetto
esecutivo, di predisporre la perizia di variante e di rispettare detta
scadenza.
(2-00875) Grimoldi, Maroni.
(5 dicembre 2007)
G)
nel dicembre 2003, nel nostro Paese si verificato uno scandalo
economico senza precedenti che ha visto coinvolta la Parmalat, gigante
italiano di latticini e alimentari a propriet familiare con affari
commerciali e manifatturieri che nel 2002 si estendevano in oltre cento
Paesi;
la vicenda ha rivelato come la rapida ascesa della Parmalat fu
facilitata da prestiti enormi concessi da banche e istituzioni
finanziarie, da una complessa struttura organizzativa internazionale e
da trucchi finanziari messi in atto per coprire evasioni fiscali e
perdite economiche ingenti;
il collasso della Parmalat stato il pi grande scandalo
finanziario in Europa, provocato da oscure e spregiudicate transazioni
finanziarie finalizzate alla appropriazione indebita di fondi, tramite
l'utilizzo di complessi strumenti finanziari e la deviazione di fondi
tramite consociate, il tutto con il benestare di revisori dei conti,
banche, istituzioni finanziarie e societ di valutazione;
noto come la Parmalt sia stata travolta alla fine da oltre 14
miliardi di euro di debiti e che tale scandalo finanziario sia stato
provocato da ben quindici anni di bilanci falsi approvati con il
silenzio colpevole di chi doveva controllarli;
nel mese di luglio 2007sono stati rinviati a giudizio 56 imputati
e il dibattimento per la storica bancarotta del dicembre 2003 dovrebbe
aprirsi il 14 marzo 2008, con oltre trentacinquemila parti civili
ammesse in aula e ben duecentocinquanta testate giornalistiche
accreditate a conferma che l'attenzione sul processo raggiunge i
massimi livelli;
il dibattimento unificato raccoglie i cinque tronconi principali dell'inchiesta, quello sul crack di 14 miliardi di euro dell'azienda alimentare, con imputati principali l'ex
patron Callisto Tanzi e il direttore finanziario Fausto Tonna accusati
di bancarotta fraudolenta, il fallimento di Parmatour, e infine il
cosiddetto filone Ciappazzi, ovvero la controversa vendita dell'omonima
azienda di acque minerali per cui rinviato a giudizio l'ex presidente di Capitalia Cesare Geronzi;
tanto per non dimenticare che siamo in un Paese dove il ritardo
della giustizia rappresenta un problema insoluto da decenni e dove il
rischio prescrizione incombe sulla conclusione dei processi, un noto
quotidiano (Il Corriere della Sera del 6 dicembre 2007) ha
richiamato l'attenzione su una carenza di giudici che affligge il
palazzo di giustizia parmigiano in vista del processo del secolo,
tanto che a meno di quattro mesi dall'inizio del processo non risulta
ancora costituito il collegio giudicante che dovr studiare una mole di
6 milioni di pagine;
secondo quanto riportato dal quotidiano le cause dello stallo sono
molteplici, legate al fatto che la maggior parte dei magistrati
giudicanti del tribunale penale di Parma risulta incompatibile con il
processo per aver gi trattato il caso in sede di indagini o udienza
preliminari, che molti magistrati civili si rifiutano di passare alla
sezione penale e che fino ad ora mancata una applicazione delle
tabelle;
in data 25 ottobre 2007 anche il Consiglio superiore della
magistratura ha sottolineato come gli uffici giudiziari di Parma siano
sottoposti ad impegni e tensioni incompatibili con le dimensioni e le
risorse degli uffici stessi come il processo Parmalat costituisca una
straordinaria emergenza;
sembrerebbe, tuttavia, prossima una decisione per la copertura di
due posti vacanti scoperti nell'organico, come richiesto
tempestivamente dal presidente del tribunale di Parma dottor Stellario
Bruno, affinch siano destinati in applicazione tre magistrati esperti
nel settore penale di cui al richiesta dello stesso presidente dottor
Bruno;
va tuttavia considerato che il tempo che intercorre tra il bando
per il trasferimento temporaneo e l'arrivo del magistrato nella sede
prescelta pu arrivare a diciotto mesi, risulta inoltre che manchino i
magistrati necessari a comporre il collegio penale dell'udienza fissata
il 14 marzo 2008 e che il presidente della sezione penale si
rifiuterebbe di presiedere l'udienza del 14 marzo 2008, vanificando
cos ogni sforzo per comporre il collegio ancora mancante;
infine, il presidente della sezione penale avrebbe chiesto la
composizione del collegio penale prelevando gli stessi magistrati dal
settore civile, con ci vanificando l'attivit delle sezioni civili ed
influendo negativamente sulle qualit professionali dei componenti del
collegio di estrazione diversa da quella per la quale verrebbero ora
destinati -:
se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle recenti notizie
di stampa riguardanti la grave situazione creatasi presso il tribunale
di Parma e quali iniziative di sua competenza, ferma restando
l'autonomia del Consiglio superiore della magistratura, intenda
adottare per garantire lo svolgimento di un processo che interessa ben
trentacinquemila parti civili.
(2-00902) Alessandri, Fava, Barbieri, Fugatti, Fabbri, Gibelli,
Filippi, Marcazzan, Pini, Bernardo, Brigand, Goisis, Bezzi, Buontempo,
Allasia, Bricolo, Dussin, Bodega, Pottino, Cota, Caparini, Grimoldi,
Garavaglia, Costa, Poretti, Paroli, Lussana, Montani, Beltrandi,
Misiti, Barbieri.
(12 dicembre 2007)
H)
nei prossimi giorni l'Agenzia italiana del farmaco valuter,
secondo la procedura di mutuo riconoscimento, la documentazione
scientifica sul mifepristone, o Ru486, per autorizzarne l'eventuale
commercializzazione in Italia;
l'articolo Ru486: efficacia e sicurezza di un farmaco che non
c', pubblicato sul bollettino Aifa n. 4 del 2007 allo scopo di
offrire un aggiornamento dettagliato su questa molecola presenta una
bibliografia non aggiornata sul numero delle morti collegate
all'assunzione del farmaco;
nell'articolo citato si fa riferimento a sei casi di morte per
sepsi, ed altre tre per altre cause, per un totale di nove donne morte;
invece, il dossier pubblicato il 6 dicembre 2007 sull'inserto vita del quotidiano Avvenire
ci informa che le donne morte per sepsi sono nove, alle quali vanno
aggiunte altre sette, sempre a seguito di aborto medico, per cause
differenti, per un totale di almeno 16 decessi conosciuti a tutt'oggi;
si riporta di seguito l'elenco: 1. Canada - agosto 2001,
somministrazione non nota, morte da Clostridium Sordellii; 2. Usa,
California, 17 settembre 2003, Holly Patterson, 200 mg Ru486 + 800 mcg
misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 3. Usa,
California, 29 dicembre 2003, Hoa Thuy Tran, 200 mg Ru486 + 800 mcg
misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 4. Usa,
California, 14 gennaio 2004, Chanelle Bryant, 200 mg Ru486 + 800 mcg
misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 5. Usa,
California, 14 giugno 2005, Oriane Shevin, 200 mg Ru486 + 800 mcg
misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 6. Cuba, non c'
nome n data, assunzione del solo misoprostol, morte da Clostridium non
meglio specificato; 7. Usa, non c' nome n data, 200 mg Ru486 orale, +
800 mcg misoprostol vaginale, morte da Clostridium Perfringes; 8. Usa,
non c' nome n data, misoprostol vaginale + laminaria, morte da
Clostridium Perfringes; 9. Usa, non c' nome n data, 200 mg Ru486
orale + 800 mcg misoprostol orale, morte da Clostridium Sordellii.
Morti avvenute per altre cause: 10. Francia, 8 aprile 1991, Nadine
Walkowiak, morte da shock cardiovascolare; 11. Usa, 12 settembre 2001,
Brenda Vise, morte dovuta a gravidanza ectopica; 12. Svezia, 3 giugno
2003, Rebecca Tell Berg, morte da emorragia massiva; Gran Bretagna, due
donne, senza nome e data, non si conosce la somministrazione,
comunicazione avvenuta durante un'indagine parlamentare inglese; 13.
Gran Bretagna, gennaio 2006, una donna, senza nome, non si conosce la
somministrazione, comunicazione avvenuta durante un'indagine
parlamentare australiana; 14. Taiwan, dicembre 2006, una donna, senza
nome, solo mifepristone, morte dovuta a porpora trombotica;
il dossier di Avvenire riporta anche la segnalazione
della morte di una cittadina britannica, per eziologia sconosciuta, che
non si sa se sia gi compresa nel computo delle tre morti inglesi
emerse durante le due interrogazioni parlamentari. Se non fosse stata
considerata, le morti note salirebbero a 17. La reticenza delle
autorit sanitarie della Gran Bretagna, e persino della stampa inglese,
su questi casi inspiegabile. Nel dossier si ricorda anche che su almeno due ulteriori decessi negli Stati uniti d'America ancora non si fatta luce;
negli Stati uniti d'America il Cdc (Center for disease control and prevention), l'autorit sanitaria per il controllo e la prevenzione delle malattie, insieme alla Fda (Food and drug administration), l'ente di controllo dei farmaci, hanno avviato un'indagine internazionale, rivolta ai vari provider di aborti negli Stati uniti d'America, e poi all'Oms, alla Ippf (International planned parenthood federation)
e a Cina, Finlandia, Francia, Svezia e Gran Bretagna per identificare
casi di infezioni severe o morti associate con aborto indotto con
mifepristone o misoprostol, ma nessun caso al di fuori degli Usa
stato identificato. Non chiaro, dal testo, se le autorit
interpellate non hanno risposto, o hanno risposto negando che vi siano
stati eventi avversi e fatali. In entrambi i casi il silenzio
internazionale non corrisponde all'assenza di decessi e tantomeno di
complicanze. N il caso di severa infezione anomala segnalato dalla
Nuova Zelanda, n le morti cubane (n. 6) e di Taiwan (n. 14) sono
emerse durante l'inchiesta;
l'aborto farmacologico una procedura a pi passi, che prevede
l'assunzione di due farmaci, il mifepristone (la vera e propria Ru486)
e una prostaglandina; la prostaglandina indicata nei protocolli europei
di solito il misoprostol, prodotto dall'azienda Searle con il marchio Cytotec.
Se l'Ivg fosse affidata esclusivamente alla Ru486 le percentuali di
efficacia del metodo chimico crollerebbero, e non sarebbero considerate
accettabili: l'associazione con la prostaglandina dunque
indispensabile;
la Searle non ha mai registrato il proprio prodotto per l'uso abortivo. Le indicazioni ufficiali del Cytotec sono quelle per la prevenzione dell'ulcera gastrica. L'Aifa quindi non ha mai registrato il Cytotec per
i suoi effetti di uterotonico, perch l'azienda non ha mai chiesto che
fosse commercializzato a questo scopo, e non ha mai fornito la
documentazione scientifica necessaria per farlo. Se la Ru486 sar
autorizzata, per, il protocollo richieder che sia associata all'uso
del Cytotec off label, cio fuori dalle indicazioni previste per quel farmaco dalla stessa Aifa;
la Searle non soltanto non ha mai voluto autorizzare l'uso
del farmaco per indurre l'aborto, ma ha anche ufficialmente messo in
guardia dal farlo. In un documento diffuso dalla Direzione scientifica
della Searle, e firmato dal dottor Michael Cullen, si legge: L'uso off label del Cytotec
nelle donne in gravidanza ha prodotto seri eventi avversi, tra cui la
morte materna o fetale; l'iperstimolazione uterina, la rottura o
perforazione dell'utero, emboli da fluido amniotico, emorragie severe,
ritenzione placentare, choc, eccetera. La Searle non ha condotto ricerche sull'uso del Cytotec
a scopo abortivo o per indurre il travaglio, e non intende condurle.
Quindi la Searle non in grado di offrire informazioni esaurienti sui
rischi del Cytotec quando usato a questi scopi;
le informazioni sulle morti da Ru486 sono di difficile
acquisizione, non sono reperibili con completezza nemmeno sulle
pubblicazioni scientifiche, e l'articolo citato sul bollettino Aifa
dimostra che anche l'ente di controllo dei farmaci forse non possiede
tutte le necessarie informazioni;
soltanto avendo a disposizione tutti i dati si pu decidere garantendo la tutela della salute pubblica -:
cosa intenda fare per acquisire i dati effettivi sulle morti in
seguito ad Ivg farmacologica, sia in seguito all'assunzione di
mifepristone che di misoprostol, e metterli a disposizione dell'Aifa;
se intenda chiedere alle autorit sanitarie britanniche quante
siano effettivamente le donne decedute in Inghilterra, e quale ne sia
l'eziologia;
se intenda chiedere alla Fiapac la documentazione relativa al
decesso comunicato al convegno internazionale svolto a Roma nel 2006, e
mai reso pubblico (gli interpellanti ricordano che golden sponsor del convegno era la Exelgyn, ditta produttrice della Ru486);
se intenda svolgere un'indagine internazionale per acquisire
informazioni sui decessi e gli eventi avversi in seguito a Ivg
farmacologica dalle autorit sanitarie dei singoli paesi in cui la
Ru486 legale;
se sia prassi consolidata che l'Aifa autorizzi un farmaco (in
questo caso il mifepristone) adoperato in associazione con un altro (il
misoprostol), di cui non stata chiesta la registrazione a scopo
abortivo, e che la stessa ditta produttrice mette in guardia dall'usare
a tale scopo;
se sia prassi consolidata che l'Aifa autorizzi un protocollo in
cui un farmaco venga utilizzato al di fuori delle indicazioni fornite
per quel farmaco dallo stesso ente;
cosa il Ministro intenda fare, nel caso un simile protocollo venga
approvato, per conciliarlo con la normativa vigente, che vieta l'uso di
farmaci off label se non all'interno di sperimentazioni
cliniche, come confermato dal Ministro (per bocca del Sottosegretario
Patta) in risposta a una precedente nostra interpellanza (n. 2-00350);
cosa intenda fare per acquisire i dati sulle percentuali di donne che non seguono il follow up, e non si presentano alla visita finale di controllo nei paesi in cui la Ru486 legale, con grave rischio per la loro salute;
se, inoltre, la documentazione scientifica fornita dalla Francia
all'Aifa sia disponibile al pubblico, e se non lo , se il Ministro
intenda renderla tale, a garanzia di una totale trasparenza sui criteri
adottati per respingere o autorizzare un farmaco tanto discusso.
(2-00907) Volont, Casini, Lupi, Mazzocchi, Giro, Cesa, Palmieri,
Campa, Tabacci, Sanza, Giuseppe Fini, Palumbo, Pelino, Angela Napoli,
Giulio Conti, Acerbo, Licastro Scardino, Mazzaracchio, Paroli,
Giovanardi, Vietti, Galati, Gibelli, Fugatti, Alessandri, Dussin, Cota,
Caparini, Garavaglia, Filipponio Tatarella, Romagnoli, Cossiga,
Bertolini, Proietti Cosimi, Cirielli, Bocciardo, Carlucci, Pili, Di
Virgilio, Ceccacci Rubino, Gardini, Menia, Pedrizzi, Alfredo Vito, Elio
Vito, Santori, Rosso, Lisi, Castellani.
(18 dicembre 2007)